§ 93.11.45 - D.L. 21 gennaio 1995, n. 21 .
Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.11 trasporto di cose
Data:21/01/1995
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 93.11.45 - D.L. 21 gennaio 1995, n. 21 [1] .

Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

(G.U. 21 gennaio 1995, n. 17)

 

 

     Art. 1. Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi

     1.Per il primo semestre dell'anno 1994, è concesso un credito di imposta di complessive lire 270 miliardi a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché un contributo di complessive lire 15 miliardi per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della CE, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano [2].

     2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1.

     3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma 2, è adottato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.

     4. Per gli autotrasportatori di Paesi membri della CE è adottato, nei limiti del fondo disponibile di cui al decreto previsto dal comma 2, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.

     5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 285 miliardi per l'anno 1994, si provvede: quanto a lire 70 miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68; quanto a lire 10 miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 7309 dello stesso stato di previsione per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di cui all'art. 17, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240; quanto a lire 65 miliardi ed a lire 30 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno 1994 rispettivamente sui citati capitoli 7294 e 7309, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotte le autorizzazioni di spesa di cui alle rispettive citate leggi; quanto a lire 110 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 22 marzo 1995, n. 84.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.