§ 93.11.28 - Legge 5 febbraio 1992, n. 68.
Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.11 trasporto di cose
Data:05/02/1992
Numero:68


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge
Art. 2.  Integrazione del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto terzi
Art. 3.  Incentivi per la fusione di imprese esistenti
Art. 4.  Incentivi per la costituzione di nuovi consorzi o cooperative
Art. 5.  Commissioni d'esame
Art. 6.  Agevolazioni per le imprese strutturate
Art. 7.  Criteri e modalità per l'accensione dei mutui
Art. 8.  Formazione professionale
Art. 9.  Incentivi per la cessazione dell'attività
Art. 10.  Assunzione, alle dipendenze di imprese esercenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di imprenditori che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con la disponibilità di un solo [...]
Art. 11.  Procedure
Art. 12.  Copertura finanziaria
Art. 13.  Efficacia delle disposizioni


§ 93.11.28 - Legge 5 febbraio 1992, n. 68.

Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

(G.U. 12 febbraio 1992, n. 35)

 

 

     Art. 1. Finalità della legge

     1. Lo Stato interviene nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi allo scopo di:

     a) aumentare la dimensione delle imprese, favorendo i processi di fusione fra le stesse;

     b) favorire l'associazione delle imprese in consorzi o cooperative;

     c) favorire lo sviluppo delle attività accessorie e complementari all'autotrasporto di cose per conto di terzi mediante la realizzazione di depositi e l'esercizio di attività di logistica;

     d) favorire l'introduzione di procedimenti informatici nelle imprese, consorzi e cooperative, allo scopo di migliorare il rendimento dei servizi nonché l'accertamento dei costi reali di esercizio e degli indici di produttività nell'impiego degli autoveicoli;

     e) favorire la formazione e l'aggiornamento professionale;

     f) favorire l'ammodernamento del parco veicoli in funzione della maggiore sicurezza ed efficienza del trasporto di cose;

     g) promuovere l'esercizio di trasporti combinati, anche ad opera delle imprese di minori dimensioni;

     h) favorire la cessazione dell'attività delle imprese che dispongono di un solo autoveicolo.

 

          Art. 2. Integrazione del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto terzi

     1. Alle finalità di cui all'articolo 1, che trovano attuazione mediante gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10, si provvede con le risorse del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1985, n. 404, che allo scopo è integrato con lire 57 miliardi per l'anno 1992, con lire 30 miliardi per l'anno 1993 e lire 80 miliardi per l'anno 1994, nonché con il limite di impegno di lire 40 miliardi per il 1993.

     2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere effetto le norme relative ai benefici previsti dalla citata legge n. 404 del 1985, e successive modificazioni, fatte salve le procedure per la concessione di benefici in corso.

     3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere integrato, in relazione alle esigenze di maggiore fabbisogno, con successivo provvedimento legislativo.

     4. Le somme non impegnate entro l'esercizio di stanziamento possono esserlo negli esercizi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.

 

          Art. 3. Incentivi per la fusione di imprese esistenti

     1. Per il periodo di un triennio, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese iscritte da almeno tre anni nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, che effettuano fusioni o conferimenti, sono soggette all'imposta di registro e a quelle ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 1 milione. Possono essere conferiti, oltre ad aziende o a complessi aziendali, anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonché partecipazioni azionarie e non azionarie conseguenti alle predette operazioni di fusione e conferimento. Per i conferimenti, indipendentemente dall'entità della partecipazione ricevuta, si applicano, ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni previste per le fusioni.

     2. Le imprese costituite per effetto delle fusioni o dei conferimenti di cui al comma 1, in relazione all'acquisto o alla acquisizione in locazione finanziaria con facoltà di compera di autoveicoli o di complessi di veicoli nuovi di fabbrica di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi per i quali sia accordata autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi, possono essere autorizzate a contrarre mutui, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a totale carico dello Stato, nei limiti di lire 20 milioni per ciascuno dei primi tre autoveicoli o complessi di veicoli e di lire 10 milioni per ciascuno dei successivi. Il numero degli autoveicoli o dei complessi di veicoli in relazione ai quali può essere autorizzata la contrazione dei suddetti mutui non può essere superiore a quello degli autoveicoli o dei complessi di veicoli in disponibilità dell'impresa conferente con il minor numero di autoveicoli, e in ogni caso non può essere superiore a venti o inferiore a tre.

     3. I benefici di cui al comma 2 sono revocati e l'impresa che ne abbia usufruito è tenuta alla restituzione dei relativi importi, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto, qualora, nel triennio successivo all'erogazione, vengano meno i presupposti per la relativa concessione, ovvero, nel caso di consorzi e per quanto applicabili, qualora vengano meno le condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 4.

 

          Art. 4. Incentivi per la costituzione di nuovi consorzi o cooperative

     1. Le imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 e titolari di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi per autoveicoli o per complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi le quali, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si associno in cooperative o in consorzi od aderiscano a cooperative o a consorzi già esistenti, possono essere autorizzate a contrarre i mutui di cui al comma 2 dell'articolo 3 nei limiti di lire 30 milioni per ciascun autoveicolo o complesso di veicoli. Il numero degli autoveicoli o dei complessi di veicoli in relazione ai quali può essere autorizzata la contrazione dei suddetti mutui non può essere superiore a tre per ciascuna impresa.

     2. La concessione del beneficio di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

     a) la cooperativa o il consorzio devono possedere una struttura organizzativa, imprenditoriale e patrimoniale autonoma, distinta da quella delle singole imprese socie o consorziate;

     b) i contratti di trasporto devono essere conclusi esclusivamente dalla cooperativa o dal consorzio nella qualità di vettore, che deve essere specificata nella documentazione obbligatoria inerente al trasporto di cose per conto di terzi;

     c) l'assunzione degli obblighi di trasporto deve avvenire unicamente attraverso un apposito ufficio del consorzio o della cooperativa e l'esecuzione del trasporto deve essere affidata, alle imprese socie o consorziate, dalla cooperativa o dal consorzio; le imprese socie o consorziate non devono assumere obblighi di trasporto né eseguire trasporti in proprio;

     d) le imprese beneficiarie non devono essere già state associate in cooperative o in consorzi nei diciotto mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Il beneficio di cui al comma 1 può essere concesso, a ciascuna impresa, per una sola volta. Esso è inoltre revocato e l'impresa che ne abbia usufruito è tenuta alla restituzione dei relativi importi, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto, qualora:

     a) nel quinquennio successivo all'erogazione, la cooperativa o il consorzio siano sciolti, ovvero venga meno la condizione di cui alla lettera a) del comma 2, ovvero l'impresa beneficiaria receda dal consorzio o dalla cooperativa;

     b) l'impresa beneficiaria concluda direttamente contratti di trasporto ovvero assuma obblighi di trasporto o esegua trasporti in proprio in violazione delle condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2.

     4. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 3, l'impresa associata in cooperativa o in consorzio è altresì radiata dall'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974, con conseguente revoca della o delle autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 di detta legge ad essa accordate.

 

          Art. 5. Commissioni d'esame

     1. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti e ai segretari delle commissioni d'esame di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1987, e successive modificazioni e integrazioni, a far data dalla costituzione delle commissioni stesse.

     2. All'onere di lire 300 milioni in ragione d'anno per la corresponsione dei gettoni di presenza spettanti ai componenti e ai segretari delle commissioni d'esame di cui al comma 1, si provvede mediante quota parte del gettito del contributo di cui all'articolo 63 della citata legge n. 298 del 1974, che affluisce ad alimentare il capitolo 1574 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

 

          Art. 6. Agevolazioni per le imprese strutturate

     1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritte da almeno tre anni nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 e siano titolari di almeno tre autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi per autoveicoli o per complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi, nonché le cooperative ed i consorzi iscritti nel medesimo albo, possono essere autorizzati a contrarre mutui, con onere di ammortamento per capitale e interessi a totale carico dello Stato, nel limite globale di lire 1 miliardo per ciascuna impresa ovvero, nel caso di cooperative o di consorzi, per ciascuna cooperativa o consorzio, per investimenti in:

     a) attrezzature per la meccanizzazione dello stoccaggio e delle movimentazioni delle merci;

     b) strumenti e sistemi informatici e telematici;

     c) complessi omologati per trasporto combinato in sostituzione di autocarri e di autotreni già in disponibilità, gru e carrelli per la movimentazione delle unità di carico di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1990, n. 240, nonché attrezzature permanenti per i veicoli stradali destinati al trasporto delle unità di carico suddette;

     d) immobili negli interporti, ovvero immobili per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci ove non siano presenti interporti.

     2. I mutui di cui al comma 1 non possono essere di importo superiore al 25 per cento dell'investimento complessivo.

 

          Art. 7. Criteri e modalità per l'accensione dei mutui

     1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato, su proposta del Ministro dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per l'accensione dei mutui di cui agli articoli 3, 4 e 6 ed individua gli istituti di credito abilitati.

 

          Art. 8. Formazione professionale

     1. Alle imprese, alle cooperative e ai consorzi iscritti nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 che realizzino, per i propri dipendenti o per i soci di opera, corsi di formazione professionale, anche consorziandosi, ovvero tramite le associazioni di categoria, è riconosciuta per un biennio la fiscalizzazione totale degli oneri sociali gravanti in relazione alla retribuzione dei dipendenti o dei soci di opera sottoposti a formazione. I corsi, nei limiti di contingente autorizzati dal Ministro dei trasporti ai sensi dell'articolo 11 e comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), si svolgono sulla base di programmi concordati, a livello nazionale, tra le associazioni di categoria delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. I programmi sono depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I corsi hanno la durata minima di 300 ore.

     2. L'importo dei minori contributi è rimborsato, su conforme richiesta dell'INPS e dell'INAIL, a valere sul fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 2 della citata legge n. 404 del 1985.

 

          Art. 9. Incentivi per la cessazione dell'attività

     1. Agli imprenditori che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza dipendenti ed avendo in disponibilità un solo autoveicolo e ai soci di cooperative iscritti nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974, che abbiano superato i 60 anni se uomini e i 55 se donne e che siano titolari da almeno cinque anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della suddetta legge n. 298 del 1974 per autoveicoli o per complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi, può essere concessa la liquidazione di un importo massimo di lire 60 milioni, ridotto di lire 12 milioni per ogni anno di età oltre il sessantesimo se uomini ed oltre il cinquantacinquesimo se donne.

     2. L'importo di cui al comma 1 è liquidato in unica soluzione. La liquidazione è subordinata congiuntamente:

     a) alla cessazione definitiva dell'attività;

     b) alla cancellazione dall'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974, e alla conseguente revoca e restituzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della medesima legge n. 298 del 1974.

     3. I percettori del beneficio di cui al comma 1 non possono essere nuovamente iscritti nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974.

     4. Il Ministro dei trasporti, ai sensi dell'articolo 11, determina il contingente di domande per il beneficio di cui al comma 1 che possono essere accolte entro il limite delle risorse assegnate per le finalità del presente articolo, come definite nel rispetto del principio di ripartizione dei fondi disponibili in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento delle finalità della presente legge.

     5. I percettori del beneficio di cui al comma 1 provvedono, contestualmente agli adempimenti di cui alla lettera b) del comma 2, alla restituzione della carta di circolazione e delle targhe dell'autoveicolo cui si riferisce l'autorizzazione all'esercizio del trasporto di cose per conto di terzi ovvero, ove la prima immatricolazione di tale autoveicolo sia anteriore di più di dieci anni alla presentazione della domanda per la concessione del beneficio di cui al comma 1, alla radiazione dell'autoveicolo dal pubblico registro automobilistico per demolizione. A seguito di tali ulteriori adempimenti, ai percettori del beneficio di cui al comma 1 è concessa la liquidazione di un importo di lire 40 milioni.

     6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui ai commi 1 e 5 sono equiparati ai redditi indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42.

     7. Chiunque, avendo percepito i benefici di cui ai commi 1 e 5, esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi, è tenuto alla restituzione degli importi dei benefici percepiti, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto. Si applica, altresì, l'articolo 26 della citata legge n. 298 del 1974. L'autorità giudiziaria, all'atto della contestazione del reato, dispone il sequestro del veicolo con il quale il reato è stato commesso. In caso di condanna, il veicolo è confiscato.

     8. Contestualmente alla concessione del beneficio di cui al comma 1, la patente di guida del beneficiario è declassata alla categoria B. Il titolare non può, successivamente, conseguire patenti di guida di categoria superiore.

     9. Per i percettori del beneficio di cui al comma 1, il versamento dei contributi previdenziali è proseguito d'ufficio a carico del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 2 della citata legge n. 404 del 1985. Per la determinazione dell'importo dei contributi si fa riferimento all'ottava classe di reddito di cui alla tabella A allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233.

     10. Il Ministro del tesoro, con decreto emanato, di concerto con il Ministro dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9.

 

          Art. 10. Assunzione, alle dipendenze di imprese esercenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di imprenditori che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con la disponibilità di un solo autoveicolo

     1. Alle imprese iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 che assumano, alle proprie dipendenze, imprenditori titolari di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi per autoveicoli o complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi che esercitino l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza dipendenti e con la disponibilità di un solo autoveicolo, può essere concessa, per due anni, la fiscalizzazione totale degli oneri sociali gravanti in relazione alla retribuzione di ciascuna unità lavorativa assunta ai sensi del presente articolo.

     2. Il Ministro dei trasporti, ai sensi dell'articolo 11, determina il contingente di domande per il beneficio di cui al comma 1 che possono essere accolte entro il limite delle risorse assegnate per le finalità del presente articolo, come definite nel rispetto del principio di ripartizione dei fondi disponibili in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento delle finalità della presente legge.

     3. L'importo dei minori contributi relativi alle unità lavorative assunte ai sensi del presente articolo è rimborsato, su conforme richiesta dell'INPS e dell'INAIL, a valere sul fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 2 della citata legge n. 404 del 1985.

     4. Le autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi di cui sono titolari i soggetti assunti ai sensi del comma 1 sono trasferite d'ufficio, a titolo gratuito, alle imprese che procedono all'assunzione.

     5. I crediti d'imposta di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e all'articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, possono essere fatti valere anche in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate, dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.

 

          Art. 11. Procedure

     1. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti:

     a) entro il mese di gennaio di ciascun anno stabilisce i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge, nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle relative domande;

     b) entro il mese di febbraio di ciascun anno, anche alla luce delle domande di concessione di benefici pervenute, ripartisce i fondi disponibili tra le diverse finalità della presente legge, in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento di ciascuna, e determina il contingente delle domande relative a ciascun beneficio che possono di conseguenza essere accolte;

     c) entro il mese di aprile di ciascun anno delibera sulle domande per la concessione dei benefici in conformità ai criteri risultanti dalla presente legge e dai decreti adottati ai sensi della lettera a) del presente comma, previo parere di un apposito comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro dei trasporti.

     2. Il comitato tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 è composto:

     a) da quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, designati dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di supplente;

     b) da due rappresentanti del Ministero del tesoro, designati dal Ministro del tesoro fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di supplente;

     c) da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di supplente;

     d) da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di supplente;

     e) da nove rappresentanti delle associazioni nazionali più rappresentative nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui tre con funzioni di supplente, designati, dalle associazioni interessate, fra i componenti del comitato centrale per l'albo di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 298 del 1974, come modificata dall'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse componenti di cui alla medesima lettera.

     3. In sede di prima applicazione il Ministro dei trasporti provvede agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 rispettivamente entro trenta, sessanta e novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 12. Copertura finanziaria

     1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 e del comma 6 dell'articolo 9, pari a lire 9 miliardi annui per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede con le disponibilità di cui al fondo centrale di garanzia, istituito con legge 4 agosto 1984, n. 467, che viene soppresso; la somma di lire 27 miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro del tesoro al fondo di cui all'articolo 2 della citata legge n. 404 del 1985.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 2, valutato complessivamente in lire 220 miliardi per il triennio 1992-1994 di cui lire 30 miliardi per il 1992, lire 70 miliardi per il 1993 e lire 120 miliardi per il 1994 si provvede: quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore dell'associazionismo nell'autotrasporto delle merci (limite di impegno)"; e quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e lire 80 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Misure urgenti per l'incentivazione all'associazionismo nell'autotrasporto delle merci".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 13. Efficacia delle disposizioni

     1. Fatti salvi i termini più brevi previsti da specifiche disposizioni, i benefici di cui alla presente legge sono concessi limitatamente al triennio 1992-1994 [1] .

 


[1]  L'efficacia delle disposizioni della presente legge è prorogata al 31 dicembre 1997 dall'art. 3 del D.L. 25 novembre 1995, n. 501.