§ 93.9.53 - D.L. 6 febbraio 1987, n. 16.
Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:06/02/1987
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, attualmente in carica ai sensi dell'art. 7 [...]
Art. 1 bis.  [11]
Art. 1 ter.  [12]
Art. 2.      1. La lettera a) dell'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituita dalla seguente:
Art. 3.      1. Il secondo e il terzo comma dell'art. 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 4.      1. L'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. Il quarto comma dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e [...]
Art. 6.  [21]
Art. 7.  [22]
Art. 8.  [23]
Art. 9.  [24]
Art. 10.      1.
Art. 11.      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dei trasporti, tenendo conto delle raccomandazioni ECE-ONU, adotta, con proprio [...]
Art. 12.      1. L'undicesimo comma dell'art. 3 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive [...]
Art. 13.      1. I commi ottavo e nono dell'art. 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e [...]
Art. 14.  [35]
Art. 15.  [36]
Art. 16.  [37]
Art. 17.      1. Per gli interventi in materia di prevenzione per la sicurezza stradale è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1986 e di lire 3 miliardi per il 1987, da iscrivere in parti [...]
Art. 17 bis.  [38]
Art. 17 ter.  [39]
Art. 17 quater.  [40]
Art. 18.  [41]
Art. 19.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 93.9.53 - D.L. 6 febbraio 1987, n. 16. [1]

Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale

(G.U. 7 febbraio 1987, n. 31)

 

     Art. 1.

     1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, attualmente in carica ai sensi dell'art. 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono confermati sino alla data del 30 settembre 1987 [2] .

     2. [3]

     3. [4]

     4. All'art. 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "triennio" è sostituita dalla seguente: "quinquennio" [5] .

     5. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti effettivi e supplenti ed ai segretari dei suddetti comitati. La relativa spesa fa carico al capitolo 1574 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     5 bis. All'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e, i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie.

     I requisiti e le condizioni di cui all'art. 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.

     Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonché le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma" [6] .

     5 ter. All'art. 3, primo comma, lettera b), della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "due" è sostituita dalla seguente:

     "quattro" [7] .

     5 quater. All'art. 3, primo comma, lettera d), della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente:

     "dodici" [8] .

     5 quinquies. Il terzo comma dell'art. 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

     "Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, due sono scelti tra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e collocati fuori ruolo, e due tra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali" [9] .

     5 sexies. La riserva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo è portata da due a tre rappresentanti [10] .

 

          Art. 1 bis. [11]

     1. All'art. 21, primo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto il seguente numero:

     "6 bis) quando, nel caso di attività di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3,4,103e127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilità dell'impresa".

 

          Art. 1 ter. [12]

     1. All'art. 21, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, all'alinea, le parole: "possono incorrere" sono sostituite dalla seguente: "incorrono".

 

          Art. 2.

     1. La lettera a) dell'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituita dalla seguente:

     "a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente da titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;".

 

          Art. 3.

     1. Il secondo e il terzo comma dell'art. 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono sostituiti dai seguenti:

     "La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore.

     La licenza è rilasciata, per autoveicoli aventi portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare .

     Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo art. 33.”. [13]

 

          Art. 4.

     1. L'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

     "Art. 41. (Autorizzazioni).

     1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

     2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

     3. L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere d), e), ed f) dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte nell'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero .

     4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.

     5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera e) dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1986, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'art. 28 dello stesso testo unico in disponibilità della stessa impresa.

     6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 può essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.

     7. Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validità temporale.

     8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

     9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

     10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate". [14]

     2. Per le imprese già iscritte all'albo, titolari di autorizzazioni e aventi in disponibilità i relativi veicoli alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto obbligo di adeguare il proprio parco al rapporto di cui al comma 4 dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal precedente comma 1, entro e non oltre tre anni dalla medesima data, fatte salve le deroghe di cui al comma 6 dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal precedente comma 1 [15] .

     2 bis. Le autorizzazioni rilasciate fino alla data del 31 ottobre 1977 e per le quali le imprese abbiano presentato entro la data del 30 settembre 1978 la domanda di conversione ai sensi dell'art. 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono rinnovate secondo la procedura di cui al primo comma dell'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298. Le domande di rinnovo devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data del rinnovo, le autorizzazioni per le quali è stata presentata la domanda conservano validità a tutti gli effetti. Trascorsi infruttuosamente tali termini, l'efficacia delle autorizzazioni rimane sospesa fino a quando non si sia provveduto al loro rinnovo [16] .

     2 ter. L'ultimo periodo del penultimo comma dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è abrogato [17] .

 

          Art. 5.

     1. Il quarto comma dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio, è necessario che:

     a) gli organi da traino siano di tipo approvato e compatibili;

     b) il complesso veicolare sia inscrivibile nella curva di minor raggio del veicolo trattore;

     c) il complesso veicolare sia inscrivibile nella corona circolare determinata ai sensi della vigente disciplina;

     d) il complesso veicolare non superi le dimensioni di cui al precedente art. 32;

     e) i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro;

     f) i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e d'illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili;

     g) le masse dei singoli veicoli e del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'art. 33 del presente testo unico;

     h) non si verifichi interferenza tra i due veicoli del complesso quando questo transita su curve altimetriche della superficie stradale;

     i) siano osservate, nel caso di trasporto di merci pericolose, tutte le prescrizioni e condizioni di sicurezza definite nella normativa nazionale, nonché le norme dell'accordo internazionale ADR qualora si tratti di mezzi impiegati nel trasporto internazionale".

     2. Il decimo comma dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

     "Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate le disposizioni di cui alla lettera g) del quarto comma del presente articolo, è punito con le sanzioni comminate dall'art. 121.

     Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate, anche singolarmente, le disposizioni di cui alle rimanenti lettere del quarto comma del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire ottocentomila .

     Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada che non impedisce la circolazione di un traino in violazione delle disposizioni di cui al precedente quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni. Le sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al soggetto che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato qualora tale soggetto non coincida con il titolare dell'autorizzazione del veicolo trattore .

     Se il conducente del veicolo ed i titolari della licenza o della autorizzazione sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura più grave" . [18]

     2 bis. All'art. 26, primo comma, lettera h), del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, le parole:

     "L'agganciamento delle due unità è attuato per classi, nel rispetto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 58 e secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro dei trasporti" sono soppresse” [19].

     2 ter. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 29 luglio 1987 [20] .

 

          Art. 6. [21]

     1. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano al trasporto di cose su strada effettuato con motoveicoli e autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi.

 

          Art. 7. [22]

     1. Le sanzioni previste dall'art. 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'inosservanza delle tariffe di trasporto, relative a violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono applicabili anche ai committenti che concorrono nelle violazioni, a norma dell'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

          Art. 8. [23]

 

          Art. 9. [24]

 

          Art. 10.

     1. [I cronotachigrafi montati sui veicoli adibiti al trasporto di cose su strada sono controllati annualmente dalle officine autorizzate alla riparazione dei cronotachigrafi stessi, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 novembre 1978, n. 727, secondo le modalità ed i criteri fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato] [25] .

     2. Le officine autorizzate alla riparazione dei tachigrafi, ove richiesto, devono mettere a disposizione degli ispettori metrici incaricati delle operazioni di sorveglianza di cui all'art. 8 della legge 13 novembre 1978, n. 727, le apparecchiature necessarie per le riparazioni autorizzate [26].

     3. Le officine e i montatori che effettuano montaggio o riparazione di cronotachigrafi in forza di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e recanti data non anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, appongono sui prescritti sigilli dei cronotachigrafi montati o riparati un marchio uniforme, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale determina, altresì, tempi e modalità per la sostituzione dei marchi già in dotazione, nonché le tariffe massime per le operazioni da eseguire a norma del presente comma [27] .

     4. [L'attestazione di avvenuta revisione annuale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni] [28].

 

          Art. 11.

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dei trasporti, tenendo conto delle raccomandazioni ECE-ONU, adotta, con proprio decreto, per gli autobus, nonché per gli autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose, disposizioni conformi alle direttive CEE relative alla durata dei veicoli, alla costruzione, alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza, in particolare pannelli con speciali dispositivi retroriflettenti e fluorescenti posteriori e laterali, strumenti di contenimento degli spruzzi di marcia sul bagnato, e dispositivi di frenatura, nonché alle procedure di omologazione dei predetti veicoli, anche ai fini di rendere i veicoli stessi insuscettibili di superare, per azione del propulsore, determinati valori di velocità. Nell'ipotesi di misure non previste espressamente dalle direttive CEE, le disposizioni debbono essere coerenti con lo spirito delle direttive stesse [29] .

     2. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni attuative del regolamento CEE n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, nonché le norme di attuazione della direttiva CEE n. 561/74 relativa all'accesso alla professione di autotrasportatore [30] .

     2 bis. L'iscrizione in via provvisoria di nuove imprese nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi è comunque consentita, a partire dal 1° giugno 1987, a condizione che vengano soddisfatti i requisiti dell'onorabilità e della capacità finanziaria, di cui alla citata direttiva n. 561/74, con riserva di accertamento, entro diciotto mesi dal predetto termine, del requisito della capacità professionale [31] .

     3. I riferimenti al regolamento CEE n. 1463/70 contenuti nella legge 13 novembre 1978, n. 727, devono intendersi come riferimenti fatti al regolamento CEE n. 3821/85. I riferimenti al regolamento CEE n. 543/69 contenuti negli articoli 124 e 127 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, devono intendersi come riferimenti fatti al regolamento CEE n. 3820/85.

     3 bis. Il secondo ed il terzo comma dell'art. 124 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono abrogati [32] .

 

          Art. 12.

     1. L'undicesimo comma dell'art. 3 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

     "Chiunque viola i provvedimenti che dispongono le sospensioni della circolazione stradale ai sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

     La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo di cui ai commi terzo e quarto del successivo art. 103. In tale ultimo caso è anche disposta, a cura del prefetto, la sospensione della validità della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta.

     Se il conducente del veicolo ed il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose sono la stessa persona, si applica la sanzione di ammontare più elevato.

     Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni disposti ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ventimila a lire cinquantamila.

     Nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma undicesimo, il funzionario o agente accertatore intima al conducente, con annotazione in calce al verbale, il divieto di proseguire il viaggio sinché non spiri il termine del divieto di circolazione. Il funzionario o agente accertatore può, altresì, impartire, con annotazione in calce al verbale, disposizioni per l'allontanamento del veicolo dalla sede stradale impegnata, quando ciò sia richiesto da esigenze di sicurezza della circolazione.

     L'inosservanza delle disposizioni impartite in calce al verbale comporta per il conducente la sospensione della patente di guida per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, da sei a diciotto mesi. In ogni caso la carta di circolazione viene ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione, e inviata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che l'ha rilasciata, che, verificata la non recidività, la restituisce" [33] .

 

          Art. 13.

     1. I commi ottavo e nono dell'art. 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

     "Chiunque supera di non oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocità consentiti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

     Chiunque supera di oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocità di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila".

     2. Dopo il decimo comma dell'art. 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono aggiunti i seguenti:

     "Se l'infrazione di cui al nono comma è commessa alla guida di uno dei veicoli indicati ai commi terzo e quarto, la sanzione è raddoppiata. Qualora siano accertate tre violazioni nel corso di un quinquennio, il prefetto provvede alla sospensione della patente di guida per un periodo da otto mesi a due anni.

     Costituiscono fonte di prova, oltre che le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia stradale debitamente omologati, anche i documenti relativi ai percorsi autostradali e le registrazioni del cronotachigrafo" [34] .

 

          Art. 14. [35]

 

          Art. 15. [36]

 

          Art. 16. [37]

 

          Art. 17.

     1. Per gli interventi in materia di prevenzione per la sicurezza stradale è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1986 e di lire 3 miliardi per il 1987, da iscrivere in parti uguali, per ciascuno degli anni predetti, negli stati di previsione dei Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici.

     2. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ed in quello del Ministero dei trasporti con il decreto del Ministro del tesoro n. 17533 del 22 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1986, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 387, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1986, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine di cui all'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 1987.

     3. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta il piano operativo e finanziario degli interventi di cui al comma 1, articolato secondo le rispettive competenze.

     4. Per la continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1986 e di lire 5 miliardi per il 1987, che può essere eseguita anche previa stipula di apposite convenzioni con l'Ente ferrovie dello Stato od altri enti pubblici, con obbligo di rendiconto annuale da sottoporre al controllo della Corte dei conti.

     5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 5 miliardi per il 1986 ed a lire 8 miliardi per il 1987, si provvede per il 1986 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi in materia di prevenzione per la sicurezza stradale e continuità funzionale della legge n. 245 del 1984" e per il 1987 mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul medesimo capitolo 6856 del detto stato di previsione per lo stesso anno, all'uopo utilizzando il citato specifico accantonamento.

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 17 bis. [38]

     1. All'art. 3, comma 1, della legge 30 luglio 1985, n. 404, dopo le parole: "portata utile maggiore di 70 quintali" la lettera: "e" è sostituita dalla seguente: "o".

 

          Art. 17 ter. [39]

     1. Il n. 16) della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, è sostituito dal seguente:

     "16) rilascio o rinnovo di autorizzazioni per il trasporto di merci per conto di terzi per ciascun veicolo: L. 10.000".

     2. Al n. 17) della tabella 3 allegata alla suddetta tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, la parola: "autorizzazioni" è sostituita dalla seguente: "licenze".

 

          Art. 17 quater. [40]

     1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici, della difesa e delle finanze dispone, con proprio decreto, un piano per il potenziamento degli organici delle forze addette ai servizi di polizia stradale.

 

          Art. 18. [41]

 

          Art. 19.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 30 marzo 1987, n. 132.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3] Comma abrogato dalla legge di conversione.

[4] Comma abrogato dalla legge di conversione.

[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[8] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[9] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[10] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[11] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[12] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[13] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[14] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[15] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[16] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[17] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[18] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[19] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[20] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[21] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[22] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[23] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[24] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[25] Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 11 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[26] Comma così modificato dall'art. 11 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[27] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[28] Comma abrogato dall'art. 11 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[29] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[30] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[31] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[32] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[33] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[34] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[35] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[36] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[37] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[38] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[39] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[40] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[41] Articolo abrogato dalla legge di conversione.