§ 98.1.26816 - Legge 19 luglio 1993, n. 237.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia.


Settore:Normativa nazionale
Data:19/07/1993
Numero:237


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...]


§ 98.1.26816 - Legge 19 luglio 1993, n. 237.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia.

(G.U. 19 luglio 1993, n. 167)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58.

 

 

     Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149

     All'art. 1, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     "1-bis. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato. A tal fine è stanziata la somma di lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993 per un periodo di dieci anni. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1993, 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno.

     1-ter. Per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative e dei loro consorzi operanti nel settore agricolo, derivanti da operazioni creditizie poste in essere al 31 dicembre 1992, può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, su mutui ad ammortamento quindicennale. I mutui agevolati di cui al presente comma sono considerati a tutti gli effetti operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno".

     All'art. 2:

     al comma 2, al capoverso, primo periodo, le parole: "o ad operatori aventi sede in Italia e autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese," sono sostituite dalle seguenti: "nonchè ad enti creditizi e società finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, "; al secondo periodo, dopo le parole: "altresì utilizzato" sono inserite le seguenti: ", nella misura massima del 20 per cento degli accantonamenti previsti,"; dopo le parole: "imprese, attraverso" è inserita la seguente: "gli"; e le parole: ", con particolare riguardo per le imprese con sede nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148" sono soppresse;

     al comma 3, le parole: "legge 29 luglio 1952, n. 949" sono sostituite dalle seguenti: "legge 25 luglio 1952, n. 949";

     al comma 5, al capoverso, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

     "a) per le aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988: 45 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

     b) per le aree di cui all'obiettivo n. 2 del citato regolamento (CEE) n. 2052/88: 55 per cento del tasso di riferimento come definito alla lettera a);

     c) per le rimanenti zone: 65 per cento del tasso di riferimento come definito alla lettera a)";

     dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

     "6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, e dall'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per l'anno 1993 è sospesa la riserva prevista dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, a valere sulle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni.

     6-ter. Per il medesimo anno 1993 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede ad assegnare le risorse in base alle esigenze di finanziamento";

     dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

     "8-bis. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, di cui agli articoli 29e30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti, su domanda, in una apposita sezione dell'elenco speciale previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e non sono soggetti alle altre disposizioni di cui al medesimo decreto-legge.

     8-ter. L'iscrizione nella sezione di cui al comma 8-bis non abilita ad effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari";

     il comma 11 è sostituito dai seguenti:

     "11. Per consentire l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 5 dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, formulano secondo le vigenti normative in materia le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di riconversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.

     11-bis. Le proposte di cui al comma 11 devono essere inviate alla regione territorialmente competente la quale, in applicazione dei princìpi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, assicura alle proposte stesse la massima pubblicità e fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le associazioni o i comitati che abbiano un interesse riconosciuto possono formulare al presidente della giunta regionale le proprie osservazioni.

     11-ter. Entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 11-bis, e comunque entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 11, la regione, tenendo conto delle osservazioni pervenute, esprime il proprio parere vincolante; trascorsi tali termini senza che la regione si sia espressa, le proposte si intendono accolte";

     il comma 14 è sostituito dal seguente:

     "14. L'art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

     "Art. 8. - 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'art. 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività economico-produttive, sono assegnati alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno, ed un contributo speciale di lire 50 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'esercizio 1992, lire 10 miliardi per l'esercizio 1993 e lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995, in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Belluno. Per tali ultime finalità è altresì autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995; al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993"";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "17-bis. Alle aziende agricole colpite da calamità naturali, per almeno tre annate agrarie, nel periodo 1980-1992, sono erogate le provvidenze di cui al decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31. All'uopo le scadenze delle cambiali agrarie fino al 31 dicembre 1992 sono prorogate al 31 dicembre 1994 ed i prestiti agrari prorogati sono assistiti dalle garanzie del fondo interbancario di garanzia. Agli oneri relativi si fa fronte con la utilizzazione degli stanziamenti del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni. Tutte le procedure esecutive relative ai prestiti suddetti sono sospese".

     All'art. 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "1-bis. Le disposizioni previste dai commi nono e decimo dell'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, si applicano anche per gli anni 1993, 1994 e 1995 per un importo di lire 10 miliardi annui. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulla disponibilità del fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517".

     All'art. 5:

     al comma 1, dopo le parole: "della GEPI S.p.a.," sono inserite le seguenti: "cui il Governo deve provvedere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,";

     al comma 5, dopo le parole: "Commissione CEE" sono inserite le seguenti: "nonchè alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari".

     Dopo l'art. 5, è inserito il seguente:

     "Art. 5-bis (Rifinanziamento di interventi in campo economico). - 1. Per le finalità previste dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Gli interventi disposti a valere sugli stanziamenti di cui al presente comma sono effettuati anche nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     3. Al Fondo speciale di reindustrializzazione di cui all'art. 7 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è conferita la somma di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     4. Le disponibilità di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento delle iniziative relative al programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.) di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1991, n. 421, è differito al 31 dicembre 1994. Nella determinazione dell'intervento del Fondo speciale di reindustrializzazione di cui al comma 3 a beneficio delle singole iniziative rientranti nel programma di promozione industriale non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 30 giugno 1992.

     5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     6. Per consentire il proseguimento del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro".

     All'art. 6:

     il comma 7 è sostituito dal seguente:

     "7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni maggiormente interessate e avvalendosi anche dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, istituito dall'art. 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento. Per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento nelle aree individuate ai sensi del presente comma, è autorizzata la complessiva spesa quinquennale di lire 500 miliardi";

     dopo il comma 8, è inserito il seguente:

     "8-bis. Per accedere ai contributi di cui al comma 8 possono essere conclusi accordi di programma tra soggetti pubblici e privati operanti nelle aree individuate ai sensi del comma 7 e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che dovranno tra l'altro prevedere:

     a) l'utilizzo coordinato delle risorse finanziarie pubbliche e private nonchè di quelle eventualmente provenienti dalla Comunità economica europea;

     b) l'individuazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di un responsabile dell'attuazione dell'accordo, che è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     c) i tempi di attuazione degli interventi previsti;

     d) le modalità di controllo e di verifica dell'attuazione dell'accordo".

     All'art. 7, al comma 1, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5".

     All'art. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "1-bis. E' abrogata la lettera b) del comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

     1-ter. Sono soppressi l'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 5 e l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539".

     All'art. 11:

     al comma 5, la parola: "Versilia" è sostituita dalla seguente: "Toscana"; e dopo le parole: "il Ministero della marina mercantile concederà" sono inserite le seguenti: ", sentite le regioni interessate,";

     al comma 7, dopo le parole: "gruppo Finmare" sono inserite le seguenti: ", da presentare entro il 31 luglio 1993,"; dopo le parole: "Ministri della marina mercantile e del tesoro" sono inserite le seguenti: ", sentite le competenti Commissioni parlamentari,"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "oltre che dell'indispensabile funzione per l'economia nazionale dei traffici internazionali di linea".

     L'art. 12 è sostituito dal seguente:

     "Art. 12 (Pacchetti turistici per stranieri). - 1. Al fine di promuovere il turismo verso l'Italia nel triennio 1993-1995, sono attivate le seguenti misure agevolative:

     a) soccorso stradale prestato dall'Automobile Club d'Italia (ACI) a favore dei turisti stranieri e degli italiani residenti all'estero che giungono in Italia con motocicli o autovetture con targa di registro estera, ad esclusione dei veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano. La stessa agevolazione è concessa ai turisti stranieri e agli italiani residenti all'estero che giungono in Italia negli aeroporti intercontinentali e visitano il Paese con la formula "Fly and Drive";

     b) tessera di ingresso ai musei dello Stato;

     c) assistenza turistica per i turisti stranieri che si trovino, in Italia, in situazioni di emergenza che richiedono un intervento immediato.

     2. Le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono definite nelle convenzioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche di intesa con altre amministrazioni interessate, è autorizzata a stipulare con l'ACI e con altri enti pubblici o privati.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, e comprensivo dell'onere relativo alla utilizzazione di pacchetti turistici da parte di cittadini stranieri sino al 31 dicembre 1992, da ripartire nel triennio 1993-1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo e dello spettacolo.

     4. Per le finalità di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il progetto relativo al Centro nazionale di informazioni per il turismo (CNIT), di cui alla deliberazione del CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1990, è realizzato dall'aggiudicatario nei limiti delle disponibilità di bilancio, pari a lire 35.705 milioni corrispondenti alla prima assegnazione disposta dal CIPE con la suddetta deliberazione. Il nuovo contratto dovrà essere stipulato seguendo le procedure previste dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39".

     Dopo l'art. 12, è inserito il seguente:

     "Art. 12-bis – (Provvedimenti urgenti per la promozione degli investimenti nel settore del turismo). - 1. Il Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi dell'art. 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è soppresso e le relative disponibilità sono destinate alle finalità di cui al comma 3 del presente articolo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

     2. I finanziamenti di progetti a carattere nazionale disposti condecreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 4 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 1989, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, per i quali non è stata stipulata la prevista convenzione entro due anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto ministeriale, sono revocati. Le relative disponibilità, nonchè quelle relative ai progetti a carattere nazionale comunque già revocati, sono destinate alle finalità di cui al comma 3 del presente articolo.

     3. Le disponibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e sono destinate alla concessione del contributo in conto capitale, di cui all'art. 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, ai progetti presentati e ritenuti ammissibili ai sensi del medesimo decreto-legge.

     4. Entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati, ai sensi del comma 3, ripresentano domanda di ammissione al finanziamento. La domanda è accompagnata da una relazione illustrativa degli aggiornamenti e delle modifiche eventualmente apportati rispetto al progetto originale, che non debbono comportare sostanziali modificazioni della progettazione delle caratteristiche degli interventi stessi, e dalla struttura dei costi.

     5. Non sono ammessi al finanziamento i progetti che alla data di ripresentazione della domanda siano già stati realizzati per una quota superiore al 30 per cento dei costi.

     6. L'ammissione al finanziamento è disposta, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri in base alle priorità ed ai criteri previsti dalla normativa di cui al comma 7 del presente articolo, tenuto conto dell'interesse sociale alla realizzazione dell'opera anche in relazione alle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148. - 7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e quelle di cui al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1989".