§ 98.1.26561 - Legge 15 maggio 1989, n. 181.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:15/05/1989
Numero:181


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, è convertito [...]


§ 98.1.26561 - Legge 15 maggio 1989, n. 181.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.

(G.U. 23 maggio 1989, n. 118)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 gennaio 1989, n.5.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120

     Dopo l'art. 1, è aggiunto il seguente:

     "Art. 1-bis. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, continua a trovare applicazione dal 1° gennaio 1989 al 31 gennaio 1990 per i lavoratori dipendenti dalle imprese per la produzione di tubi senza saldature che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano in corso di realizzazione o realizzato programmi di riconversione produttiva con le incentivazioni di cui al decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, e per i lavoratori dipendenti dalle imprese siderurgiche che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di cessata attività dell'unità produttiva cui erano addetti, a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano in corso di attuazione programmi pubblici o privati di riconversione e di promozione industriale accertati con la deliberazione del CIPI del 20 luglio 1988 ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1989, lire 8 miliardi per il 1990 e lire 8 miliardi per il 1991, si provvede per l'anno 1989 a carico delle separate contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria. Per gli anni 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1989, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Norme in materia di trattamento di disoccupazione"".

     All'art. 2, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "Alle lavoratrici si applica", è aggiunta la seguente: "anche".

     All'art. 3, al comma 7, sono aggiunte, in fine, le parole: "e si applicano anche in riferimento ai lavoratori delle imprese di cui all'art. 1 che, fruendo del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano stati assunti a tempo indeterminato, a far data dal 1° gennaio 1989 e sino all'istituzione delle liste di collocamento previste dal comma 1, da datori di lavoro diversi da quelli di cui al citato art. 1".

     All'art. 5:

     al comma 1, le parole: "con particolare riferimento alle iniziative imprenditoriali in collaborazione con operatori privati e con cooperative o loro consorzi" sono sostituite dalle seguenti: "relativo ad iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi con particolare riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi";

     al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "di cui all'art. 6";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "3-bis. Le opere occorrenti per il primo impianto e per l'ampliamento degli immobili aziendali relativi all'insediamento delle iniziative di cui al comma 1 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili".

     All'art. 6, al comma 1, secondo periodo, le parole: "l'ammissibilità alle provvidenze di tutte le iniziative previste nei programmi stessi" sono sostituite dalle seguenti: "l'applicabilità di tali modifiche a tutte le iniziative previste nei programmi stessi, e per le quali le deliberazioni da parte degli istituti di credito speciale abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno dovranno intervenire nel termine massimo di centoventi giorni, ferme restando le altre disposizioni relative all'ottenimento delle agevolazioni e contenute nella medesima legge".

     All'art. 8:

     al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "l'erogazione", è aggiunta la seguente: "contestuale"; e le parole: "al fabbisogno indicato" sono sostituite dalle seguenti: al fabbisogno ed alle modalità temporali indicati"; al secondo periodo, dopo le parole: "del presente decreto", sono aggiunte le seguenti: "e previa deliberazione, da adottarsi nel termine massimo di centoventi giorni, da parte degli istituti di credito speciale abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno"; al terzo periodo, le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "7 per cento"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le iniziative di cui al presente comma, l'ambito territoriale di riferimento è quello della provincia di appartenenza dell'area di crisi siderurgica. Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali il CIPI può deliberare, ai fini della localizzazione delle iniziative di cui al presente comma, di ampliare l'area di intervento al territorio rientrante nel raggio di trenta chilometri calcolato rispetto ai centri urbani di Napoli, Taranto, Genova e Terni nonchè a quelli relativi all'applicazione dell'art. 7, comma 5, purchè ricadente nell'ambito delle rispettive regioni di appartenenza";

     al comma 7, primo periodo, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento"; al secondo periodo, le parole: "Entro tale percentuale non dovrà essere compreso il contributo relativo al" sono sostituite dalle seguenti: "Tale contributo potrà essere cumulato con quello previsto dal";

     al comma 9, dopo le parole: "art. 5," sono aggiunte le seguenti: "costituiscono adeguamento dei mezzi propri delle società stesse e".

     All'art. 10:

     al comma 4, le parole: "di cui ai commi 1, ultimo periodo, e 4 dell'art. 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 2";

     al comma 6, le parole: "sui fondi di cui ai commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "sul fondo di cui al comma 1".

     All'art. 11:

     al comma 1, le parole da: "per la riconversione" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "per l'insediamento di nuove attività ovvero per l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti esistenti; il contributo sul costo degli investimenti, ammissibili alle agevolazioni purchè non relativi ad attività appartenenti al settore siderurgico, sarà pari al 25 per cento della spesa complessiva entro il limite massimo di 700 milioni di lire";

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Il contributo di cui al comma 1 può essere trasformato, in tutto o in parte, su richiesta dell'impresa, in abbuono di interessi sui finanziamenti concessi dagli istituti e dalle sezioni specializzati per il credito a medio termine".