§ 98.1.28086 - D.L. 11 gennaio 1989, n. 5 .
Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e proroga del trattamento straordinario di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/01/1989
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. Rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 i lavoratori dipendenti dalle imprese a partecipazione statale di cui all'elenco [...]
Art. 2.      1. Con effetto fino al 31 dicembre 1991, il pensionamento anticipato è riconosciuto, secondo le norme del presente articolo, ai lavoratori dipendenti dalle imprese di [...]
Art. 3.      1. I lavoratori delle imprese di cui all'art. 1 che fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale hanno facoltà di iscriversi in una lista di [...]
Art. 4.      1. Nel quadro delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego dei lavoratori siderurgici fino al 31 dicembre 1990, le imprese di cui all'art. 1, nonchè gli enti e le [...]
Art. 5.      1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, continuano a trovare applicazione [...]
Art. 6.      1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a., ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'art. 4, [...]
Art. 7.      1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è [...]
Art. 8.      1. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate dal processo di ristrutturazione del comparto siderurgico di cui all'art. 1, il [...]
Art. 9.      1. Alle iniziative produttive specificate nei programmi di cui all'art. 8, le cui domande sono presentate entro ventiquattro mesi dalla data della delibera CIPI prevista [...]
Art. 10.      1. Nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali è istituito un apposito capitolo, denominato “Fondo speciale di reindustrializzazione", con [...]
Art. 11.      1. Ai fini della ammissibilità a finanziamento delle iniziative individuate dall'IRI, il Ministro delle partecipazioni statali, di intesa per quelle localizzate nei [...]
Art. 12.      1. Per le imprese esercenti attività nel settore delle fonderie di ghisa e di acciaio che, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, [...]
Art. 13.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28086 - D.L. 11 gennaio 1989, n. 5 [1].

Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e proroga del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società GEPI.

(G.U. 11 gennaio 1989, n. 8)

 

Capo I

MISURE DI SOSTEGNO SOCIALE

 

     Art. 1.

     1. Rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 i lavoratori dipendenti dalle imprese a partecipazione statale di cui all'elenco allegato al presente decreto.

     2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui agli articoli 2 e 3 i dipendenti delle imprese che svolgono in modo continuativo e prevalente attività di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici delle imprese di cui al comma 1, ivi comprese le imprese edili, nonchè le imprese che svolgono attività di produzione del carbone coke per le quali intervenga il positivo accertamento del CIPI, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     1. Con effetto fino al 31 dicembre 1991, il pensionamento anticipato è riconosciuto, secondo le norme del presente articolo, ai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'art. 1 da data anteriore al 1° gennaio 1988 che abbiano compiuto i cinquant'anni di età e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, centottanta contributi mensili ovvero settecentottanta contributi settimanali, di cui rispettivamente alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Il trattamento di pensione compete dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro ed è calcolato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di compimento del sessantesimo anno di età. Ai dirigenti che possano far valere i medesimi requisiti di età e di anzianità contributiva presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è dovuto, dall'istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, un assegno in misura pari alla pensione di vecchiaia che spetterebbe al compimento del sessantesimo anno di età e fino a tutto il mese nel quale è compiuta la predetta età. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello del compimento del sessantesimo anno di età. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione e dell'assegno di cui al presente comma con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il trattamento e l'assegno non sono compatibili con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, né con il trattamento di cui al comma 3.

     2. I lavoratori sono tenuti a presentare domanda, ai fini dei benefici previsti nel comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, dalla data di pubblicazione della delibera di accertamento del CIPI, se posteriore alla predetta data, ovvero, se non abbiano i requisiti, dalla data in cui li maturano. Il lavoratore che presenti la domanda successivamente al termine prescritto perde il beneficio dell'aumento dell'anzianità contributiva ai fini del calcolo della pensione, ove previsto.

     3. I lavoratori dipendenti, da data anteriore al 1° gennaio 1988, dalle imprese di cui all'art. 1, i quali beneficiano del trattamento di integrazione salariale e intendano intraprendere una attività di lavoro autonomo od associato, hanno facoltà di richiedere, in sostituzione del trattamento predetto e qualora presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro, la corresponsione di una somma pari a trentasei mensilità del trattamento massimo di integrazione salariale, diminuita di una somma pari a quella del trattamento di integrazione salariale percepito nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, nel caso di lavoratore ammesso successivamente al godimento del predetto trattamento, purchè non oltre il 30 giugno 1989, tra il giorno della ammissione e quello della risoluzione del rapporto. Il predetto trattamento è a carico della gestione straordinaria della Cassa integrazione guadagni.

     4. Nei territori del Mezzogiorno la misura della somma di cui al comma 3 è aumentata a quarantadue mensilità.

     5. I lavoratori che percepiscono la somma di cui al comma 3 e che si impieghino alle altrui dipendenze nel periodo di dodici mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro sono tenuti a corrispondere alla gestione di cui al medesimo comma una somma pari a dodici mensilità del trattamento massimo di integrazione salariale.

     6. Per i dipendenti dell'I.L.V.A. S.p.a. il requisito dell'anzianità occupazionale richiesto nei commi 1 e 2 rileva anche se l'anzianità è conseguita, per il periodo anteriore alla data della delibera CIPI del 14 giugno 1988 di approvazione del piano di risanamento della siderurgia pubblica, presso le imprese di provenienza nei casi di assunzione per passaggio diretto alla predetta I.L.V.A. S.p.a.

     7. Il numero complessivo dei lavoratori per i quali, in ciascun ambito territoriale determinato con il decreto di cui all'art. 3, comma 8, operano i benefici di cui al presente articolo, nonchè quelli di cui all'art. 3, commi 2 e 3, non può essere superiore al numero dei lavoratori delle imprese di cui all'art. 1 risultanti strutturalmente eccedentari nel predetto ambito.

     8. Il numero complessivo dei lavoratori che per ciascun anno possono ottenere i trattamenti di cui al comma 1 è fissato nei limiti massimi di 3.100 unità per l'anno 1989, di 2.800 unità per il 1990 e di 2.600 unità per il 1991. Le quote di contingente non utilizzate nei singoli anni vanno in aumento ai contingenti degli anni successivi.

     9. All'onere derivante all'INPS dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1989, lire 220 miliardi per il 1990 e lire 245 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento “Proroga fiscalizzazione dei contributi malattia ivi compreso il settore commercio". Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e saranno corrisposte all'INPS dietro presentazione di rendiconto.

 

          Art. 3.

     1. I lavoratori delle imprese di cui all'art. 1 che fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale hanno facoltà di iscriversi in una lista di collocamento per essi appositamente predisposta a livello regionale.

     2. Per i predetti lavoratori, ove siano assunti a tempo indeterminato con richiesta nominativa ovvero per passaggio diretto da datori di lavoro diversi da quelli di cui all'art. 1, la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta, per un periodo di trentasei mesi, nella misura fissa prevista per gli apprendisti. Il minore gettito contributivo derivante al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS dall'applicazione della misura fissa è posto a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni.

     3. Nel caso in cui i predetti lavoratori vengano assunti da datori di lavoro aventi titolo agli sgravi degli oneri sociali di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, ai datori di lavoro è corrisposto, per ciascuno dei predetti lavoratori, per la durata di diciotto mesi e a carico della separata contabilità di cui al comma 2, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione.

     4. Ai lavoratori di cui al comma 1 che stipulino un contratto di lavoro per mansioni inquadrate in un livello retributivo inferiore a quello relativo all'inquadramento posseduto all'atto della risoluzione del rapporto è dovuto, a carico della separata contabilità di cui al comma 2, per la durata di diciotto mesi, un assegno integrativo mensile pari alla differenza inizialmente risultante tra i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

     5. I lavoratori di cui al comma 1 vengono iscritti nella prima classe delle liste di collocamento. Ai fini della formazione della graduatoria delle suddette liste non si tiene conto, nella valutazione della situazione economica dei predetti lavoratori, del trattamento di integrazione salariale da essi percepito.

     6. Per i lavoratori assunti a norma del presente articolo il rapporto di lavoro con l'impresa di provenienza si intenderà risolto, a far data dalla stipulazione del nuovo contratto di lavoro, solo dopo il superamento del periodo di prova eventualmente previsto in conformità ai contratti collettivi. Durante tale periodo il rapporto di lavoro con l'impresa di provenienza non produce effetti.

     7. Le disposizioni di cui al presente articolo operano fino al 31 dicembre 1990.

     8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sono emanate norme di attuazione di quanto disposto dal presente articolo e dall'art. 2.

 

          Art. 4.

     1. Nel quadro delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego dei lavoratori siderurgici fino al 31 dicembre 1990, le imprese di cui all'art. 1, nonchè gli enti e le imprese coinvolti nel programma di reindustrializzazione delle aree colpite dalla crisi siderurgica, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale progetti di formazione e riqualificazione professionale redatti secondo la regolamentazione del Fondo sociale europeo.

     2. Le attività di cui al comma 1 possono essere finanziate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nel limite massimo del 20% delle disponibilità annue del predetto Fondo.

     3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono determinati gli adempimenti che gli enti e le aziende sono tenuti ad osservare al fine di consentire l'utilizzo delle risorse comunitarie finalizzate alla realizzazione di interventi di politica sociale sul mercato del lavoro.

 

          Art. 5.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e comunque non oltre il 28 febbraio 1989.

     2. Al maggiore onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 49 miliardi per l'anno 1989, lire 45 miliardi per il 1990 e lire 45 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento Proroga fiscalizzazione dei contributi malattia ivi compreso il settore commercio". Le somme predette saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e saranno corrisposte all'INPS dietro presentazione di rendiconto.

     3. La disciplina in materia di pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore alluminio, prevista dall'art. 5, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni, continua a trovare applicazione nell'anno 1989 limitatamente ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1988 siano in possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva ivi previsti.

 

          Art. 6.

     1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a., ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'art. 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 marzo 1989. é altresì prorogato alla predetta data il trattamento concesso ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 125 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'art. 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

 

          Art. 7.

     1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 marzo 1989. Entro la predetta data vanno presentate le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto art. 7, riferite alla attività lavorativa svolta nel corso del 1988.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 322 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

 

Capo II

INCENTIVI PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE

 

          Art. 8.

     1. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate dal processo di ristrutturazione del comparto siderurgico di cui all'art. 1, il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto, per quanto di competenza, con i Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'ambiente, esamina e delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, nel quale sono specificate le singole iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova, Terni, Napoli e Taranto individuati per il loro insediamento, nonchè il programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione industriale controllata dall'IRI (SPI), con particolare riferimento alle iniziative imprenditoriali in collaborazione con operatori privati.

     2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alla integrazione e all'aggiornamento dei programmi.

     3. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di incentivazione di cui all'art. 9, il programma speciale di reindustrializzazione di cui al comma 1 definisce, con riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, la misura percentuale minima del personale siderurgico esuberante da assumere, correlata alla natura ed alle caratteristiche delle singole iniziative e alla professionalità richieste. L'inosservanza del disposto del presente comma determina la decadenza del beneficio dell'incentivazione aggiuntiva.

 

          Art. 9.

     1. Alle iniziative produttive specificate nei programmi di cui all'art. 8, le cui domande sono presentate entro ventiquattro mesi dalla data della delibera CIPI prevista al comma 1 del medesimo articolo e che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, si applicano le provvidenze della legge 1° marzo 1986, n. 64, con le modifiche previste dal comma 2. Con la deliberazione dei predetti programmi il CIPI determina l'ammissibilità alle provvidenze di tutte le iniziative previste nei programmi stessi.

     2. A tal fine:

     a) il contributo in conto capitale è fissato per tutte le iniziative nella misura di cui al comma 7, lettera a), dell'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

     b) il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, dei finanziamenti agevolati è determinato, per tutte le iniziative ammesse, nella misura di cui alla lettera a), comma 9, dell'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

     c) alle predette iniziative si applica la maggiorazione di 1/5 del contributo in conto capitale, nei limiti e secondo le procedure di cui all'art. 69, quarto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni.

     3. Alle provvidenze di cui al presente articolo si applicano i limiti di cumulo previsti dall'art. 9, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dall'art. 63, quinto e sesto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, fermo restando il disposto di cui al settimo comma del medesimoart. 63.

 

          Art. 10.

     1. Nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali è istituito un apposito capitolo, denominato “Fondo speciale di reindustrializzazione", con dotazione complessiva di lire 660 miliardi da iscrivere in ragione di lire 330 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

     2. Il Fondo è destinato ad erogare, in corrispondenza con la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione delle aziende IRI nelle aree di crisi siderurgica, nonchè del programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione industriale, di cui all'art. 8, le somme occorrenti entro il limite massimo di lire 660 miliardi.

     3. Una quota non inferiore a lire 360 miliardi dei finanziamenti previsti dal presente articolo è destinata alle iniziative che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto.

     4. All'onere di lire 330 miliardi, derivante dall'applicazione del presente articolo per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11.

     1. Ai fini della ammissibilità a finanziamento delle iniziative individuate dall'IRI, il Ministro delle partecipazioni statali, di intesa per quelle localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, verifica preventivamente la corrispondenza delle medesime alle finalità indicate nei programmi di cui all'art. 8.

     2. Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera i criteri e le modalità di utilizzazione dei finanziamenti.

     3. Nella determinazione dell'entità dell'intervento del Fondo a beneficio delle singole iniziative non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 14 giugno 1988.

     4. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per le iniziative localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli aspetti occupazionali, vigila sull'attuazione del programma di cui all'art. 8, comma 1. I Ministri di cui sopra, per i rispettivi ambiti di competenza, presentano al CIPI una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli interventi, con particolare riferimento agli investimenti attivati e ai connessi riflessi occupazionali.

     5. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del lavoro e della previdenza sociale, può promuovere accordi di programma ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

 

          Art. 12.

     1. Per le imprese esercenti attività nel settore delle fonderie di ghisa e di acciaio che, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, abbiano ottenuto contributi a fondo perduto per la riduzione di capacità produttiva, secondo delibera di concessione del CIPI, il termine del 31 dicembre 1988, previsto al comma 1 del citato art. 8, è differito al 31 gennaio 1989.

 

          Art. 13.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Allegato

     Elenco previsto al comma 1 dell'articolo 1

     Omissis


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 15 maggio 1989, n. 181, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.