§ 98.1.27684 - D.L. 29 luglio 1982, n. 482 .
Proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, concernente norme per la ricapitalizzazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/07/1982
Numero:482


Sommario
Art. 1.      Il termine per la definizione, con delibera del CIPI, dei casi nei quali la GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee [...]
Art. 2.      Il trattamento previsto dal sesto comma dell'art. 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è esteso a favore dei lavoratori dipendenti delle aziende di cui al precedente [...]
Art. 3.      Le somme occorrenti per la corresponsione del trattamento di cui al precedente art. 2 affluiscono alla contabilità separata per gli interventi straordinari della [...]
Art. 4.      All'onere di lire quaranta miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27684 - D.L. 29 luglio 1982, n. 482 [1] .

Proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, concernente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'art. 1 della medesima legge.

(G.U. 30 luglio 1982, n. 208)

 

     Art. 1.

     Il termine per la definizione, con delibera del CIPI, dei casi nei quali la GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende di cui all'art. 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è riaperto e fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale termine non si applica per gli interventi di cui al secondo comma del presente articolo.

     La GEPI è autorizzata a promuovere le iniziative di cui al comma precedente anche nei confronti di aziende, espressamente indicate con propria delibera dal CIPI, le quali siano localizzate nel comune di Spoleto ed abbiano un numero di addetti non inferiore a 500. Il CIPI dovrà adottare una delibera nella quale siano indicate le condizioni per l'intervento della GEPI ai sensi del precedente comma. Tale intervento dovrà essere finalizzato alla riorganizzazione produttiva e al risanamento del comparto attraverso le necessarie ristrutturazioni, avendo riguardo alla tutela dei livelli occupazionali anche attraverso misure di salvaguardia dei volumi produttivi, in rapporto all'andamento dei mercati internazionali [2] .

 

          Art. 2.

     Il trattamento previsto dal sesto comma dell'art. 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è esteso a favore dei lavoratori dipendenti delle aziende di cui al precedente art. 1 ed è prorogabile fino al 31 dicembre 1983 [3] .

 

          Art. 3.

     Le somme occorrenti per la corresponsione del trattamento di cui al precedente art. 2 affluiscono alla contabilità separata per gli interventi straordinari della gestione ordinaria della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

 

          Art. 4.

     All'onere di lire quaranta miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo investimenti ed occupazione".

     All'onere relativo all'anno 1983 si provvederà con apposita norma da inserire nella legge di bilancio per l'anno medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 27 settembre 1982, n. 684.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1986 dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 787.