§ 98.1.26271 - Legge 22 aprile 1985, n. 143.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/04/1985
Numero:143


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale, è [...]
Art. 2.      Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° dicembre 1984, [...]


§ 98.1.26271 - Legge 22 aprile 1985, n. 143.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale.

(G.U. 23 aprile 1985, n. 96)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "2-bis. Il primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, così come modificato dal comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, è sostituito dal seguente:

     "Le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti la emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari, ovvero dovute ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio, facciano parte dello stesso gruppo, sono considerate per il loro intero importo come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'art. 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

     2-ter. Alle imprese sottoposte a procedura concorsuale che continuino nell'esercizio di impresa, la disposizione del sesto comma dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si applica con riferimento alla data di cessazione della continuazione dell'esercizio stesso".

     Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

     "Art. 3-bis. 1. L'onere derivante dall'attuazione dell'art. 2, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, è determinato per l'anno 1985 in lire 20 miliardi.

     2. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Servizio nazionale dell'impiego ".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".

     All'articolo 6, comma 1, le parole: "31 marzo 1985" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1985".

     All'articolo 7:

     al comma 1, la cifra "100" è sostituita dalla seguente: "150" e le parole: "all'art. 2" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 2 e 4";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-bis. In deroga a quanto disposto dal sesto comma dell'art. 7 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la durata massima di utilizzo e preammortamento per i mutui agevolati e per i finanziamenti di cui al primo comma dell'art. 4 della legge stessa e relativi ad iniziative nel settore aeronautico ed automobilistico ubicate nel centro-nord è elevata a cinque anni".

     L'articolo 8 è soppresso.

 

          Art. 2.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° dicembre 1984, n. 799, e 19 dicembre 1984, n. 856.