§ 98.1.27736 - D.L. 29 giugno 1984, n. 277 .
Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/06/1984
Numero:277


Sommario
Art. 1.      1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali [...]
Art. 2.      1. Il termine del 30 giugno 1984 di cui all'articolo 2, comma settimo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio [...]
Art. 3.      1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1984


§ 98.1.27736 - D.L. 29 giugno 1984, n. 277 [1] .

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata.

(G.U. 2 luglio 1984, n. 180)

 

     Art. 1.

     1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine per sgravi contributivi previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, è differito al 30 novembre 1984 [2] .

     2. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente, valutato in lire 3.300 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento “Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia” [3].

     3. Il termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, relativo ai lavori della commissione tecnica incaricata di elaborare proposte organiche per la riforma della fiscalizzazione degli oneri sociali, è differito al 31 ottobre 1984.

     4. All'onere derivante dall'attuazione, per l'anno finanziario 1984, del diciannovesimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, valutato in lire 700 miliardi, si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 85.

     5. Il termine del 30 giugno 1984 previsto dall'articolo 2, decimo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1984 [4] .

     6. All'onere derivante dall'applicazione del precedente quinto comma, valutato in lire 1.400 miliardi nell'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando parzialmente la proiezione per detto anno 1986 dell'accantonamento Interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-91".

     6-bis. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1°gennaio 1980, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle imprese di navigazione per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno, con la esclusione delle imprese esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684. Nel caso di navi iscritte nei suddetti compartimenti successivamente al 31 agosto 1983 gli sgravi contributivi si applicano a condizione che si tratti di prima iscrizione nelle matricole italiane [5] .

     6-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente valutato per il periodo fino al 31 dicembre 1984 in lire 130 miliardi, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 85, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali [6] .

     7. [7].

     8. [8].

     8-bis. I contributi dovuti dalle imprese cooperative e dai loro dipendenti, ai sensi degli articoli 1 e 3, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 240, dalla data di entrata in vigore della legge stessa al 30 settembre 1984, sono versati in unica soluzione entro il 25 novembre 1984 [9] .

     8-ter. Il termine di cui all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è differito al 30 novembre 1984 [10] .

 

          Art. 2.

     1. Il termine del 30 giugno 1984 di cui all'articolo 2, comma settimo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, per l'esperimento pilota in materia di occupazione nelle regioni Campania e Basilicata, è differito alla data dell'entrata in vigore della nuova normativa generale in materia di servizi dell'impiego e di avviamento al lavoro [11] .

     1-bis. Il vice presidente, di cui al primo comma, secondo alinea, dell'articolo 1 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981, n. 140, può convocare e fissare l'ordine del giorno della commissione, previa intesa con il presidente della commissione medesima [12] .

     1-ter. Dopo le parole "approvazione stessa", di cui al terzo comma dell'articolo 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981, n. 140, sono aggiunti i seguenti periodi: "Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale deve approvare le delibere delle commissioni regionali nel termine di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla adozione di esse. Trascorso inutilmente detto termine le delibere si intendono approvate" [13] .

     2. Al potenziamento dei servizi statali dell'impiego il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede anche con l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informativo, per l'intero territorio nazionale, inerenti alle attività per il mercato del lavoro nei suoi aspetti istituzionali ivi compresa la Cassa integrazione guadagni.

     3. Per provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego nelle regioni di cui al primo comma e per soddisfare gli impegni assunti in attuazione di quanto previsto dall'art. 6-quater del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, nonché per far fronte agli impegni derivanti dall'attuazione del precedente e del presente comma, in aggiunta agli ordinari stanziamenti, è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 1984 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Alla copertura finanziaria del predetto onere di lire 18 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 all'uopo parzialmente utilizzando la voce Servizio nazionale dell'impiego".

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 3.

     1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1984.

     2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 4 agosto 1984, n. 430.

[2]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 maggio 1985 dall'art. 1 del D.L. 1 marzo 1985, n. 44.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 maggio 1985 dall'art. 1 del D.L. 1 marzo 1985, n. 44.

[5]  Comma inserito dalla legge di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato differito al 31 dicembre 1987, dall'art. 2 del D.L. 19 luglio 1988, n. 276.

[6]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[7]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[8]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[9]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[10]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[11]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[12]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[13]  Comma inserito dalla legge di conversione.