§ 98.1.25961 - Legge 4 agosto 1984, n. 430.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/08/1984
Numero:430


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota [...]


§ 98.1.25961 - Legge 4 agosto 1984, n. 430.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata.

(G.U. 9 agosto 1984, n. 219)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1:

     al comma 2, sono aggiunte in fine le parole: "all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia"";

     dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

     "6-bis. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1980, gli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle imprese di navigazione per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno, con la esclusione delle imprese esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684. Nel caso di navi iscritte nei suddetti compartimenti successivamente al 31 agosto 1983 gli sgravi contributivi si applicano a condizione che si tratti di prima iscrizione nelle matricole italiane.

     6-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente valutato per il periodo fino al 31 dicembre 1984 in lire 130 miliardi, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 85, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonchè proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali";

     i commi 7 e 8 sono soppressi;

     dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

     "8-bis. I contributi dovuti dalle imprese cooperative e dai loro dipendenti, ai sensi degli articoli 1 e 3, primo comma, della legge 15 giugno 1984; n. 240, dalla data di entrata in vigore della legge stessa al 30 settembre 1984, sono versati in unica soluzione entro il 25 novembre 1984.

     8-ter. Il termine di cui all'art. 2, comma 15, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è differito al 30 novembre 1984".

     All'art. 2:

     al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 1984" sono sostituite con le altre: "alla data dell'entrata in vigore della nuova normativa generale in materia di servizi dell'impiego e di avviamento al lavoro";

     dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     "1bis. Il vice presidente, di cui al primo comma, secondo alinea, dell'art. 1 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981, n. 140, può convocare e fissare l'ordine del giorno della commissione, previa intesa con il presidente della commissione medesima.

     1-ter. Dopo le parole "approvazione stessa", di cui al terzo comma dell'art. 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981, n. 140, sono aggiunti i seguenti periodi: "Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale deve approvare le delibere delle commissioni regionali nel termine di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla adozione di esse. Trascorso inutilmente detto termine le delibere si intendono approvate"".