§ 98.1.25943 - Legge 15 giugno 1984, n. 240.
Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:15/06/1984
Numero:240


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 98.1.25943 - Legge 15 giugno 1984, n. 240.

Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici

(G.U. 20 giugno 1984, n. 168)

 

     Art. 1.

     Ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata.

 

          Art. 2.

     Qualora non si verifichi la condizione di cui all'articolo precedente, le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura.

     Per i periodi di paga antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale si considera adempiuto dalle imprese e loro consorzi di cui al precedente primo comma, anche quando esso sia stato assolto secondo le norme e con le modalità proprie del settore dell'industria o del commercio, ivi compreso il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali.

     Nell'ipotesi di cui al precedente comma restano valide e conservano la loro efficacia le prestazioni maturate ed erogate ai lavoratori dipendenti dalle predette imprese, le quali, se per gli stessi periodi e per i medesimi lavoratori dipendenti abbiano versato anche i contributi agricoli unificati, hanno diritto, a domanda, al rimborso di questi ultimi.

 

          Art. 3.

     A parziale deroga di quanto disposto dal precedente articolo e limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, all'indennità di disoccupazione denominata NASpI, alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi di cui al citato articolo 2, che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione, e per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato [1].

     Le aliquote contributive a carico delle imprese e dei lavoratori di cui al precedente comma sono parificate a quelle dovute dalle imprese industriali e dai lavoratori dipendenti da queste, limitatamente agli istituti previsti dal medesimo comma.

     Per i lavoratori di cui al primo comma, che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano adempiuto gli obblighi contributivi secondo le aliquote del settore agricolo, la parificazione al settore industriale avrà luogo, a partire dal 1° gennaio 1984 e nell'arco di cinque anni, aumentando le aliquote contributive agricole a carico dei lavoratori di una percentuale pari al 20 per cento della differenza rispetto a quelle vigenti nel settore industriale e fino al raggiungimento della predetta parificazione.

     Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a dare attuazione a quanto disposto nel precedente comma.

     Le imprese agricole possono assumere i lavoratori con qualifiche afferenti ad attività industriali e commerciali mediante richiesta di avviamento sulle liste del collocamento ordinario.

     Per le imprese ubicate nelle regioni Campania e Basilicata le modalità di avviamento sono stabilite dalle commissioni regionali per l'impiego così come previsto dalla legge n. 140 del 1981.

 

          Art. 4.

     I contributi dovuti dalle imprese e dai rispettivi dipendenti per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3, primo comma, sono riscossi dagli istituti gestori delle forme di assicurazione sociale obbligatorie ivi richiamate, con le procedure, le modalità ed i controlli propri del settore dell'industria.

 

          Art. 5.

     Nel caso in cui, in applicazione dell'articolo 1, l'inquadramento delle imprese subisca modificazione, per le imprese precedentemente inquadrate nel settore dell'agricoltura i maggiori oneri contributivi si applicano nei limiti del 20 per cento per l'anno 1985, del 40 per cento per l'anno 1986, del 60 per cento per l'anno 1987, dell'80 per cento per l'anno 1988.

 

          Art. 6.

     In deroga all'articolo 3 della legge 29 novembre 1962, n. 1655, gli adempimenti contributivi per il personale con qualifica di dirigente vengono validamente effettuati a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 967.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma già modificato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 247 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 222, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.