§ 58.8.2C - Legge 8 agosto 1977, n. 501.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.8 integrazione salariale
Data:08/08/1977
Numero:501


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, recante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:


§ 58.8.2C - Legge 8 agosto 1977, n. 501.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali.

(G.U. 12 agosto 1977, n. 220)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, recante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, al primo comma, dopo le parole: "legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste", il rimanente periodo è sostituito con i seguenti: "può essere concesso, ai lavoratori che si renderanno disponibili a seguito del completamento delle opere suddette, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, fino a un massimo di 12 mesi mediante decreti trimestrali del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Le imprese che vengono esentate, ai sensi del secondo comma dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, dal pagamento del contributo addizionale sull'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, sono esentate altresì dal pagamento delle ulteriori contribuzioni dovute in relazione agli interventi della Cassa integrazione guadagni";

     il terzo comma è soppresso;

     al quarto comma, dopo le parole: "entro 15 giorni dalla data", le parole: "di entrata in vigore del presente decreto", solo sostituite con le altre: "del decreto interministeriale di cui al secondo comma".