§ 7.3.17 – L. 9 luglio 1990, n. 185.
Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.


Settore:Normativa nazionale
Materia:7. Armi e sostanze esplodenti
Capitolo:7.3 disciplina generale
Data:09/07/1990
Numero:185


Sommario
Art. 01.  Definizioni
Art. 1.  Controllo dello Stato.
Art. 2.  Materiali di armamento.
Art. 3.  Registro nazionale delle imprese.
Art. 4.  Iscrizione al registro nazionale delle imprese.
Art. 5.  Relazione al Parlamento.
Art. 6.  Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa.
Art. 7.  Comitato consultivo.
Art. 7 bis.  Ministero degli affari esteri - Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA)
Art. 7 ter.  Indirizzi e direttive generali
Art. 8.  Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento.
Art. 9.  Disciplina delle trattative contrattuali.
Art. 10.  Effetti e durata dell'autorizzazione alle trattative.
Art. 10 bis.  Autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari
Art. 10 ter.  Autorizzazione generale di trasferimento
Art. 10 quater.  Autorizzazione globale di trasferimento
Art. 10 quinquies.  Autorizzazione individuale di trasferimento
Art. 10 sexies.  Certificazione delle imprese
Art. 10 septies.  Obblighi dei fornitori
Art. 10 octies.  Procedure doganali
Art. 11.  Domanda di autorizzazione.
Art. 12.  Attività istruttoria.
Art. 13.  Autorizzazione.
Art. 14.  Termine per le operazioni.
Art. 15.  Sospensione o revoca delle autorizzazioni.
Art. 16.  Transito e introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza.
Art. 17.  Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale.
Art. 17 bis.  Oneri posti a carico dei soggetti interessati
Art. 18.  Lista dei materiali.
Art. 19.  Comunicazioni relative a vettori e spedizionieri.
Art. 20.  Utilizzo delle autorizzazioni.
Art. 20 bis.  Attività di controllo
Art. 20 ter.  Poteri di vigilanza
Art. 21.  Seminari, soggiorni di studio e visite.
Art. 22.  Divieti a conferire cariche.
Art. 23.  Falsità nella documentazione.
Art. 24.  Inosservanza delle prescrizioni amministrative.
Art. 25.  Mancanza dell'autorizzazione.
Art. 25 bis.  Sanzioni amministrative
Art. 26.  Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria.
Art. 27.  Norme sull'attività bancaria
Art. 27 bis.  Attività di finanziamento
Art. 28.  Disposizioni transitorie.
Art. 29.  Regolamento di esecuzione.
Art. 30.  Distacco di personale.
Art. 31.  Disposizioni vigenti e abrogate.


§ 7.3.17 – L. 9 luglio 1990, n. 185.

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

(G.U. 14 luglio 1990, n. 163).

 

Capo I

Disposizioni generali.

 

     Art. 01. Definizioni [1]

     1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

     a) "prodotti per la difesa": i materiali di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE e successive modificazioni;

     b) "materiali d'armamento": i materiali di cui all'articolo 2, tra i quali sono compresi i prodotti per la difesa;

     c) "trasferimento intracomunitario": qualsiasi trasmissione o spostamento di materiali d'armamento da un fornitore a un destinatario situato in un altro Stato membro dell'Unione europea;

     d) "transito": sia il transito interno, vale a dire la circolazione di materiali d'armamento di origine comunitaria all'interno del territorio doganale della Comunità europea con attraversamento del territorio di uno Stato terzo, ovvero Stato non appartenente all'Unione europea, senza che muti la loro posizione doganale, sia il transito esterno, vale a dire la circolazione di materiali d'armamento di origine non comunitaria all'interno del territorio doganale della Comunità europea per essere destinati a uno Stato membro diverso da quello di entrata, o per essere esportati verso Stati terzi;

     e) "trasbordo": lo spostamento (imbarco/sbarco) di materiali d'armamento da un mezzo di trasporto a un altro all'interno del territorio comunitario;

     f) "importazione": l'operazione di movimentazione di materiali d'armamento da fornitori situati al di fuori del territorio doganale della Comunità verso destinatari situati nel territorio nazionale. In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali: immissione in libera pratica e in consumo; deposito doganale; perfezionamento attivo; trasformazione sotto controllo doganale; ammissione temporanea; reimportazione, così come definite dal codice doganale comunitario;

     g) "esportazione": l'operazione di movimentazione di materiali d'armamento da un fornitore stabilito nel territorio nazionale a uno o più destinatari stabiliti al di fuori del territorio doganale della Comunità. In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali: esportazione definitiva; perfezionamento passivo; riesportazione; esportazione temporanea, così come definite dal codice doganale comunitario;

     h) "trasferimento intangibile" di materiali d'armamento: la trasmissione di software o di tecnologia effettuata mediante mezzi elettronici, telefax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo, compresa la messa a disposizione in forma elettronica di tali software e tecnologie al di fuori del territorio nazionale;

     i) "fornitore": la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile di un trasferimento;

     l) "destinatario": la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile della ricezione di un trasferimento;

     m) "autorizzazione al trasferimento intracomunitario": la licenza, rilasciata da un'autorità nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 2009/43/CE, che permette ai fornitori di trasferire materiali d'armamento a un destinatario situato in un altro Stato membro;

     n) "autorizzazione all'esportazione": la licenza, rilasciata ai sensi della direttiva 2009/43/CE, a fornire materiali d'armamento a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato non appartenente all'Unione europea;

     o) "attraversamento intracomunitario": il trasporto di materiali d'armamento attraverso uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro di destinazione;

     p) "attività di intermediazione": attività poste in essere esclusivamente da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della presente legge che:

     1) negoziano o organizzano transazioni che possono comportare il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune dei materiali d'armamento da uno Stato membro o da uno Stato terzo verso un qualsiasi altro Stato;

     2) acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali beni in loro possesso da un Stato membro o terzo verso un qualsiasi altro Stato membro o terzo;

     q) "delocalizzazione produttiva": il trasferimento da parte di una impresa nazionale di processi produttivi, ovvero di fasi di lavorazione, inerenti materiali d'armamento nel territorio di Paesi terzi.

 

     Art. 1. Controllo dello Stato.

     1. L'esportazione, l'importazione , il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiale di armamento, nonchè la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i princìpi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali [2].

     2. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonchè la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato [3].

     3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.

     4. Le operazioni di esportazione, transito e intermediazione sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario. Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite con le modalità di cui al capo IV, sezione I [4].

     5. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento, nonchè la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonchè quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento [5].

     6. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento sono altresì vietati [6]:

     a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i princìpi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere;

     b) verso Paesi la cui politica contrasti con i princìpi dell'articolo 11 della Costituzione;

     c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) [7];

     d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa [8];

     e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.

     7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95, di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari [9].

     7-bis. La cessione all'estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate [10].

     8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:

     a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;

     b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, previa autorizzazione di cui all'articolo 13;

     c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;

     d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

     e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.

     9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

     a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia;

     b) le esportazioni o concessioni dirette e i trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato,, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali [11];

     c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

     10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.

     11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia [12].

     11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, e 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008 [13].

     11-ter. La presente legge si applica alle esportazioni e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati attraverso trasferimenti intangibili [14].

     11-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di informazioni classificate:

     a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-quater, 10-quinquies e 13;

     b) autorizza le operazioni e le attività di cui agli articoli 16 e 21 [15].

 

     Art. 2. Materiali di armamento.

     1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

     2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie:

     a) armi nucleari, biologiche e chimiche;

     b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

     c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3;

     d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;

     e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

     f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

     g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

     h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'articolo 1;

     i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;

     l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;

     m) materiali specifici per l'addestramento militare;

     n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

     o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.

     3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 è individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE, e successive modificazioni. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento, ove resi necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, avuto riguardo all'evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonchè agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce [16].

     4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento:

     a) ai soli fini dell'esportazione e dei trasferimenti verso altri Stati dell'Unione europea, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3 [17];

     b) limitatamente alle operazioni di esportazione, trasferimento verso altri Stati dell'Unione europea e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2 [18].

     5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 4.

     6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, è soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, entro trenta giorni dalla data dell'istanza, purché costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato [19].

     7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprietà del committente, sia in Italia sia all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 3. Registro nazionale delle imprese. [20]

     1. Il registro nazionale delle imprese è disciplinato dall'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [21].

 

     Art. 4. Iscrizione al registro nazionale delle imprese. [22]

     1. Le modalità per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e il funzionamento della Commissione per la tenuta dello stesso sono disciplinati dagli articoli da 123 a 130 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 [23].

 

     Art. 5. Relazione al Parlamento.

     1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione [24].

     2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.

     3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3. La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto [25].

     3-bis. I titolari di licenza globale di progetto e di autorizzazione globale e generale di trasferimento forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1 [26].

 

Capo II

Organismi di coordinamento e controllo e autorità nazionale competente [27]

 

     Art. 6. Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa.

     1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

     2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato altri Ministri interessati.

     3. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui l'Italia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento e sovrintende, nei casi previsti dalla presente legge, all'attività degli organi preposti all'applicazione della legge stessa.

     4. Gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato sono comunicati al Parlamento.

     5. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6.

     6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla E e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

 

     Art. 7. Comitato consultivo.

     1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito, nonchè per la cessione delle licenze di produzione, l'intermediazione di materiali di armamento e la delocalizzazione produttiva. Detto Comitato esprime pareri al Ministro degli affari esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 13.

     2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario diplomatico del Ministero degli affari esteri [28].

     3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali e può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati di volta in volta dal presidente del Comitato stesso sentito il parere dei membri.

     4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.

     5. Il Comitato è rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere confermati per una volta sola.

 

          Art. 7 bis. Ministero degli affari esteri - Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) [29]

     1. L'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri è individuata quale autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente legge. L'UAMA è diretta da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri. L'UAMA si avvale anche di personale di altre Amministrazioni, tra cui, in particolare, personale militare appartenente al Ministero della difesa, distaccato al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30.

     1-bis. Il trattamento economico del personale militare comandato presso l'Autorità nazionale - UAMA è a carico del Ministero della difesa per le competenze fisse e continuative, a carico del Ministero degli affari esteri per le competenze accessorie [30].

     2. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa circa il registro nazionale delle imprese, di cui all'articolo 3.

 

     Art. 7 ter. Indirizzi e direttive generali [31]

     1. E' attribuita al Ministero degli affari esteri, d'intesa con i Ministeri della difesa e dello sviluppo economico e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiale d'armamento, ai sensi della presente legge.

 

     Art. 8. Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento.

     1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito presso la Presidenza del Consiglio ufficio con il compito di fornire al CISD pareri, informazioni e proposte - nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo - relative alla produzione nazionale dei materiali di armamento, sui problemi e sulle prospettive di questo settore produttivo in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali.

     2. L'Ufficio contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di conversione delle imprese. In particolare identifica le possibilità di utilizzazione per usi non militari di materiali derivati da quelli di cui all'articolo 2, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo civile.

     3. L'Ufficio è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esso si avvale del contributo di esperti indicati dalle organizzazioni sindacali e dagli imprenditori.

 

Capo III

Autorizzazione alle trattative

 

     Art. 9. Disciplina delle trattative contrattuali.

     1. I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione, il transito, l'intermediazione di materiale d'armamento, nonchè le operazioni di cui all'articolo 2, comma 5 [32].

     2. Entro 60 giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, può vietare la prosecuzione della trattativa.

     3. Il Ministro può disporre altresì condizioni o limitazioni alle attività medesime, tenuto conto dei princìpi della presente legge e degli indirizzi di cui all'articolo 1, nonché di motivi d'interesse nazionale.

     4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di di cui al comma 1 dei materiali di armamento da e verso Paesi NATO e UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse [33].

     5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed esportazioni:

     a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;

     b) di materiali già regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;

     c) di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;

     d) di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;

     e) di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonché di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.

     6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attività di cui al presente articolo possono avvalersi del Comitato di cui all'articolo 7.

     7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione, nonché eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati all'impresa interessata.

     7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1 [34].

 

     Art. 10. Effetti e durata dell'autorizzazione alle trattative.

     1. L'autorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali di cui all'articolo 9 non conferisce all'impresa il diritto di ottenere le successive autorizzazioni di cui all'articolo 13 e può essere soggetta a limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e può essere rinnovata in relazione all'andamento delle trattative.

     2. L'autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca ai sensi del successivo articolo 15.

 

Capo IV

Autorizzazione per le operazioni relative ai materiali di armamento [35]

 

Sezione I [36]

Trasferimenti intracomunitari

 

     Art. 10 bis. Autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari [37]

     1. Il trasferimento di materiali d'armamento, ivi inclusi componenti e parti di ricambio, a destinatari stabiliti nella Comunità può essere effettuato solo dai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 3 ed è soggetto ad autorizzazione preventiva. Per l'ingresso nel territorio dello Stato, o per il suo attraversamento, di materiali d'armamento il cui trasferimento è stato autorizzato da altro Stato membro, non è richiesta altra autorizzazione, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie a garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico.

     2. I fornitori che effettuano trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento utilizzano autorizzazioni di trasferimento generali, globali o individuali. Per la successiva esportazione verso destinatari situati in Stati terzi possono essere apposti divieti, vincoli o condizioni, e possono essere richieste garanzie circa l'impiego dei materiali, ivi incluse certificazioni di utilizzazione finale.

     3. Tranne i casi in cui il loro trasferimento può costituire grave pregiudizio per la sicurezza nazionale, non può essere sottoposta a vincoli o divieti l'esportazione di componenti e parti di ricambio se il destinatario fornisce una dichiarazione d'uso nella quale si attesta che i materiali sono o saranno integrati nei propri prodotti e, pertanto, non possono essere successivamente trasferiti o esportati come tali se non a fini di manutenzione o riparazione.

     4. L'autorizzazione preventiva è richiesta, altresì, per l'intermediazione intracomunitaria, consistente nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di materiali di armamento da parte di soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3.

     5. Resta ferma l'applicabilità delle norme che disciplinano il trasferimento di materiali di armamento classificati.

     6. Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce i requisiti e le condizioni di utilizzabilità delle autorizzazioni di cui alla presente sezione. Il medesimo regolamento disciplina le modalità della tenuta del registro dei trasferimenti di cui all'articolo 10-septies nonchè quelle della sua verifica, e definisce altresì gli obblighi informativi cui è subordinata l'utilizzazione dell'autorizzazione di trasferimento.

 

     Art. 10 ter. Autorizzazione generale di trasferimento [38]

     1. Il Ministero degli affari esteri approva con decreto le autorizzazioni generali di trasferimento tra Stati appartenenti all'Unione europea che autorizzano direttamente i fornitori stabiliti nel territorio nazionale, che rispettano i termini e le condizioni indicati nella autorizzazione medesima, a effettuare trasferimenti di materiali d'armamento specificati nella autorizzazione stessa a una o più categorie di destinatari situati in un altro Stato membro.

     2. I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono comunicare al Ministero degli affari esteri e al Ministero della difesa la volontà di utilizzare una autorizzazione generale per la prima volta almeno trenta giorni prima dell'effettivo utilizzo.

     3. Le autorizzazioni generali di trasferimento sono pubblicate quando:

     a) il destinatario fa parte delle forze armate di uno Stato membro ovvero è un'amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa che effettua acquisti ad uso esclusivo delle Forze armate di uno Stato membro;

     b) il destinatario è un'impresa certificata ai sensi dell'articolo 10-sexies;

     c) il trasferimento è effettuato per dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni;

     d) il trasferimento è effettuato per operazioni di manutenzione e riparazione, se il destinatario è il fornitore originario dei prodotti per la difesa.

     4. Le autorizzazioni generali di trasferimento possono essere pubblicate:

     a) per il trasferimento effettuato verso altri Stati membri o imprese autorizzate che partecipano a programmi di cooperazione intergovernativa concernente lo sviluppo, la produzione e l'uso di uno o più materiali di armamento, quando il trasferimento è necessario alla loro esecuzione;

     b) per operazioni di supporto logistico, manutenzione, fornitura di parti di ricambio e assistenza tecnica per le forze armate di uno Stato membro.

     5. Le autorizzazioni generali non possono avere ad oggetto materiali o categorie di materiali di armamento classificati.

 

     Art. 10 quater. Autorizzazione globale di trasferimento [39]

     1. Il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione globale di trasferimento su richiesta del singolo fornitore per il trasferimento di specifici materiali di armamento, senza limitazioni di quantità e valore, a destinatari autorizzati situati in uno o più altri Stati membri.

     2. L'autorizzazione globale di trasferimento può essere rilasciata anche per consentire i trasferimenti inerenti programmi di equipaggiamento delle Forze armate o di polizia nazionali.

     3. L'autorizzazione globale di trasferimento è rilasciata per un periodo di tre anni che può essere rinnovato.

     4. Le imprese munite della certificazione di cui all'articolo 10-sexies non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b).

     5. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni globali alle condizioni stabilite all'articolo 20.

 

     Art. 10 quinquies. Autorizzazione individuale di trasferimento [40]

     1. Il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione individuale, su richiesta del singolo fornitore, per il trasferimento di una specifica quantità e per uno specifico valore di determinati materiali di armamento a uno specifico destinatario in una o più spedizioni, quando:

     a) la domanda di autorizzazione è limitata a un solo trasferimento;

     b) è necessario per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza o dell'ordine pubblico;

     c) è necessario per il rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali;

     d) sussistono serie ragioni per ritenere che il fornitore non sarà in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni necessarie per il rilascio di una autorizzazione globale di trasferimento.

     2. Le imprese munite della certificazione di cui all'articolo 10-sexies non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b).

     3. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni individuali alle condizioni stabilite all'articolo 20.

 

     Art. 10 sexies. Certificazione delle imprese [41]

     1. La certificazione stabilisce l'affidabilità dell'impresa destinataria, in particolare per quanto concerne la sua capacità di rispettare le restrizioni all'esportazione dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione generale di trasferimento.

     2. L'affidabilità deve essere valutata sulla base dei seguenti criteri:

     a) l'esperienza comprovata in attività inerenti la difesa, tenendo conto in particolare del livello di osservanza dell'impresa delle restrizioni all'esportazione, di eventuali decisioni giudiziarie in materia, dell'autorizzazione a produrre o a commercializzare materiali di armamento e dell'impiego di personale dirigente con esperienza;

     b) l'attività industriale pertinente nel settore dei materiali di armamento all'interno della Comunità, e in particolare la capacità di integrazione di sistemi o sottosistemi;

     c) la nomina di un dirigente di alto livello quale soggetto esclusivamente e personalmente responsabile dei trasferimenti e delle esportazioni;

     d) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui alla lettera c), di adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari relative all'utilizzo finale e all'esportazione di ciascuno dei componenti o dei prodotti ricevuti;

     e) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui alla lettera c), di fornire con la dovuta diligenza all'ente che rilascia la certificazione, su sua richiesta, informazioni dettagliate circa gli utilizzatori finali o l'impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti dall'impresa stessa usufruendo di una autorizzazione di trasferimento da un altro Stato membro;

     f) la descrizione, controfirmata dal dirigente di cui alla lettera c), del programma interno di conformità o del sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell'impresa. Tale descrizione precisa le risorse organizzative, umane e tecniche destinate alla gestione dei trasferimenti e delle esportazioni, la catena delle responsabilità nella struttura dell'impresa, le procedure di controllo interno, le misure di sensibilizzazione e di formazione del personale, le disposizioni in fatto di sicurezza fisica e tecnica, la tenuta dei registri e la tracciabilità dei trasferimenti e delle esportazioni.

     3. Le imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 richiedono la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

     4. Il certificato contiene le seguenti informazioni:

     a) l'autorità competente che rilascia il certificato;

     b) il nome e l'indirizzo del destinatario;

     c) una dichiarazione di conformità del destinatario ai criteri di cui al comma 2;

     d) la data di rilascio e la durata di validità del certificato.

     5. La certificazione ha una durata di 3 anni.

     6. Nei casi di cui all'art 10-quater, le imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 richiedono la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.

     7. Il Ministero degli affari esteri può adottare le opportune misure, che possono consistere anche nella revoca del certificato, d'intesa con il Ministero della difesa, qualora sia constatato che l'impresa titolare di un certificato non risponde più ai criteri di cui al comma 2 e alle condizioni previste dal certificato. In caso di revoca, il Ministero degli affari esteri informa la Commissione europea e gli altri Stati membri della propria decisione.

     8. E' riconosciuta la validità delle certificazioni rilasciate da altro Stato membro.

     9. Il Ministero degli affari esteri pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco delle imprese nazionali certificate e lo comunica alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri.

 

     Art. 10 septies. Obblighi dei fornitori [42]

     1. I fornitori dei materiali di armamento sono tenuti a informare i destinatari circa i termini e le condizioni eventualmente apposti all'autorizzazione di trasferimento, comprese le limitazioni, relativi all'impiego finale o all'esportazione dei prodotti.

     2. E' fatto obbligo ai fornitori di tenere un registro dettagliato e completo dei trasferimenti, unitamente ai documenti commerciali dai quali devono risultare le seguenti informazioni:

     a) descrizione del materiale di armamento e suo riferimento in conformità all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3;

     b) quantità e valore del materiale di armamento;

     c) date del trasferimento;

     d) nome e indirizzo del fornitore e del destinatario;

     e) impiego finale e utilizzatore finale del materiale di armamento, se noti;

     f) prova che il destinatario dei materiali di armamento in questione è stato informato della restrizione all'esportazione cui è soggetta l'autorizzazione di trasferimento.

     3. Il registro di cui al comma 2 deve essere conservato dal fornitore per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dall'ultima registrazione. Esso deve essere messo a disposizione, su richiesta, delle competenti autorità dello Stato membro dal cui territorio i materiali sono stati trasferiti.

 

     Art. 10 octies. Procedure doganali [43]

     1. L'esportatore, nell'espletare le formalità richieste per l'esportazione di materiali di armamento presso l'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente a trattare la dichiarazione di esportazione, deve dimostrare di aver ottenuto le necessarie licenze di esportazione.

     2. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, l'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente può anche, per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi, sospendere l'operazione di esportazione dal territorio nazionale dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione di trasferimento e incorporati in un altro prodotto per la difesa o, se necessario, impedire in altro modo che essi escano dal territorio della Comunità quando ritiene che:

     a) informazioni pertinenti non sono state prese in considerazione all'atto del rilascio dell'autorizzazione di esportazione;

     b) le circostanze sono sostanzialmente cambiate dal rilascio dell'autorizzazione di esportazione.

 

Sezione II [44]

Operazioni per i Paesi non appartenenti all'Unione europea

 

     Art. 11. Domanda di autorizzazione.

     1. Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, l'intermediazione, le cessioni di licenza di produzione, la delocalizzazione produttiva, i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonchè il transito, deve essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne dà notizia al Ministero della difesa e al Ministero del commercio con l'estero. Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato [45].

     2. Nella domanda devono essere indicati:

     a) tipo e quantità del materiale di armamento, oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi e le categorie dei materiali identificati ai quali esse appartengono [46];

     b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonché le condizioni per la disponibilità alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;

     c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonché la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;

     d) il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3, lettera c);

     e) l'identificazione del destinatario (autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);

     f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprietà e di brevetto e simili;

     g) eventuali impegni per compensazioni industriali;

     h) eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita.

     3. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione devono essere acclusi:

     a) copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla osta, ove previsti;

     b) copia del contratto o del subcontratto di fornitura o acquisto o trasporto per la parte inerente alle condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il contratto è scritto in lingua straniera, la copia deve essere corredata dalla traduzione in lingua italiana;

     c) 1) un certificato d'importazione rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; 2) per tutti gli altri Paesi, un «certificato di uso finale» rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane preposte a tale compito.

     4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato.

     5. La documentazione di cui al presente articolo non è richiesta per le operazioni previste all'articolo 9, commi 4 e 5.

     5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13, comma 1, deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'articolo 9, comma 7-bis, e devono essere indicati:

     a) la descrizione del programma congiunto, con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre;

     b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove già individuate nell'ambito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione;

     c) l'identificazione dei destinatari (autorità governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione non è richiesta per le operazioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 5 [47].

     5-ter. Nei casi in cui la domanda di autorizzazione all'esportazione ha ad oggetto prodotti ricevuti da altro Stato membro dell'Unione europea usufruendo di una autorizzazione di trasferimento e soggetti a limitazioni all'esportazione, il richiedente deve dichiarare di essersi attenuto a tali limitazioni e di aver ottenuto, se previsto, il consenso dello Stato di origine [48].

 

     Art. 12. Attività istruttoria.

     1. Il Ministero degli affari esteri effettua l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 13. A tal fine accertata la completezza della documentazione prodotta, la trasmette al Comitato di cui all'articolo 7, salvo i casi previsti all'articolo 9, commi 4 e 5.

     2. Il Comitato, accertata la coerenza delle finalità dichiarate dell'operazione con le norme della presente legge nonché con le direttive formulate dal CISD ai sensi dell'articolo 6, esprime il proprio parere al Ministro degli affari esteri.

     3. Il Ministro degli affari esteri, per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica può richiedere un ulteriore esame da parte dei CISD.

 

     Art. 13. Autorizzazione.

     1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'articolo 7, autorizza con licenza individuale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 11, l'intermediazione, la delocalizzazione produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonchè, di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, il transito dei materiali di armamento, la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovrà essere motivato. L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale [49].

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del Comitato di cui all'articolo 7 per le operazioni:

     a) previste dall'articolo 9, comma 4;

     b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui all'articolo 9, comma 5.

     3. Della autorizzazione va data notizia alle Amministrazioni interessate.

     4. [50].

     5. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'articolo 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

     6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorità governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facoltà di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente.

 

     Art. 14. Termine per le operazioni.

     1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuate entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per periodi non superiori a 24 mesi, su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il comitato di cui all'articolo 7, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto [51].

     2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe immediatamente inviata alle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di cui all'articolo 7.

     3. L'autorizzazione, fatta eccezione per la licenza globale di progetto che è rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed è prorogabile, non può essere rilasciata per un periodo di validità inferiore a quello previsto per l'esecuzione del contratto, eventualmente prorogabile in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali. Nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del contratto, l'autorizzazione dovrà avere una validità di almeno 18 mesi eventualmente prorogabile [52].

 

Sezione III [53]

Disposizioni comuni

 

     Art. 15. Sospensione o revoca delle autorizzazioni.

     1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-bis e 13 sono soggette a sospensione o revoca quando vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio [54].

     1-bis. Il Ministero degli affari esteri può provvisoriamente sospendere, previa verifica con lo Stato membro, gli effetti della autorizzazione generale nei riguardi di un destinatario situato in altro Stato membro che non rispetta le condizioni allegate alla autorizzazione generale medesima, nonchè per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza nazionale, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, informando gli altri Stati membri e la Commissione delle ragioni della misura di salvaguardia accettata. La sospensione può essere revocata quando vengono meno le ragioni che l'hanno determinata [55].

     2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 sono disposte con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

     3. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-bis e 13 sono disposte con decreto del Ministro degli affari esteri sentito il CISD [56].

     4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 vengono comunicate al Comitato consultivo di cui all'articolo 7.

     5. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è estesa ai casi di revoca, sospensione o mancata proroga delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-bis e 13 non imputabili alla volontà dell'operatore [57].

     6. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-bis e 13, o il loro mancato rinnovo o proroga nel corso della esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell'articolo 14, numero 6, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale agli effetti dell'escussione di fidejussioni e della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati alla lettera m) dell'articolo 15 della suddetta legge [58].

     7. In casi eccezionali il CISD può temporaneamente vietare l'esportazione anche delle armi di cui all'articolo 1, comma 11, verso quei Paesi, di cui fornirà elenco al Ministero degli affari esteri, per i quali avrà ritenuto opportuno adottare misure cautelative.

     8. Il divieto sarà rimosso dallo stesso CISD solo quando saranno cessate le cause che lo hanno determinato.

 

     Art. 16. Transito e introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza.

     1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, oggetto di transazioni commerciali all'estero da parte di soggetti residenti in Stati terzi [59].

     2. In tali casi, nonché in ogni altro caso di introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui al comma 1 che non debbono varcare a qualsiasi titolo la linea doganale e che sono destinati ad altri paesi, si applicano, sempreché i materiali stessi siano iscritti a manifesto, esclusivamente le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

     2-bis. Le operazioni di attraversamento del territorio nazionale di materiali di armamento, oggetto di transazione da parte di imprese di altri Stati membri, sono sottoposte alle disposizioni di pubblica sicurezza, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 [60].

     3. Tali disposizioni, con esclusione dell'articolo 40 del regolamento succitato, si applicano altresì per le armi che facciano parte delle dotazioni di bordo risultanti dai documenti ufficiali.

     4. Il prefetto può negare l'autorizzazione per l'introduzione nel territorio dello Stato dei materiali e delle armi suddetti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dandone tempestiva notizia ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, ovvero, sentiti i Ministeri predetti, per ragioni inerenti alla sicurezza dello Stato.

 

Capo V

Obblighi delle imprese

 

     Art. 17. Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale. [61]

     1. Il contributo per l'iscrizione nel registro nazionale è disciplinato dal codice dell'ordinamento militare.

 

          Art. 17 bis. Oneri posti a carico dei soggetti interessati [62]

     Gli oneri relativi alle autorizzazioni per le forniture, alle certificazioni e ai controlli da eseguire, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, quando ciò non risulta in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe determinate ai sensi del presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, all'autorità nazionale competente che rilascia autorizzazioni e certificazioni e alle amministrazioni coinvolte in materia di certificazioni e controlli, secondo l'attività svolta.

 

     Art. 18. Lista dei materiali.

     1. Le imprese esportatrici e che effettuano operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri relative ai materiali di armamento indicati nella presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, sono tenute a trasmettere alla commissione di cui all'articolo 4, con le modalità previste dal regolamento di attuazione, la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione e di operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri, con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresì comunicati, con gli stessi criteri e modalità, gli eventuali aggiornamenti della lista [63].

 

     Art. 19. Comunicazioni relative a vettori e spedizionieri.

     1. Per le operazioni che prevedono a carico dell'esportatore la spedizione e la consegna a destino del materiale di armamento è fatto obbligo agli esportatori di acquisire da vettori e spedizionieri ogni utile indicazione sulle modalità di trasporto e sull'itinerario relativo, nonché sulle eventuali variazioni che siano intervenute in corso di trasporto. I relativi documenti dovranno essere conservati agli atti dell'esportatore per il termine di dieci anni.

     2. Per le operazioni che prevedono la consegna «franco fabbrica» o «franco punto di partenza», gli esportatori sono obbligati a comunicare contestualmente alle Amministrazioni degli affari esteri, della difesa, dell'interno e delle finanze, la data e le modalità della consegna fornendo ogni utile indicazione sullo spedizioniere o vettore incaricato dell'operazione [64].

     3. Tale comunicazione dovrà essere effettuata, da parte del legale rappresentante o da suo delegato, preventivamente e comunque non oltre il termine di tre giorni dalla data della ricezione del relativo avviso di ritiro da parte del destinatario o del vettore da questi incaricato.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle esportazioni effettuate per conto dell'Amministrazione dello Stato.

 

     Art. 20. Utilizzo delle autorizzazioni.

     1. L'impresa autorizzata all'esportazione, all'intermediazione, alla cessione di licenze produttive, alla delocalizzazione produttiva, ai trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, o al transito di materiali di armamento è tenuta, ad eccezione delle operazioni effettuate per conto dello Stato ovvero in caso di licenza globale di progetto [65]:

     a) a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri la conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate;

     b) ad inviare entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni di esportazione e transito al Ministero degli affari esteri: il formulario di verifica ovvero la dichiarazione di trasporto e transito (DTTI) ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero la documentazione di presa in consegna da parte dell'ente importatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dall'autorità governativa locale [66].

     1-bis. Le imprese utilizzatrici di autorizzazioni globali e individuali che non hanno ottenuto la certificazione di cui all'articolo 10-sexies, sono assoggettate alla disciplina di cui al comma 1 [67].

     2. La proroga di ulteriori 90 giorni può essere concessa dal Ministro degli affari esteri, previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, sulla base di motivata e documentata richiesta dell'operatore, da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del termine originario.

     3. Nel caso in cui l'esportatore italiano dichiari l'impossibilità per giustificati motivi di ottenere dalle autorità estere la documentazione di cui al comma 1, lettera b), il Comitato di cui all'articolo 7 esprime parere in ordine ai motivi di giustificazione addotti. Fino a che il Comitato di cui all'articolo 7 non esprimerà parere in merito ai motivi di giustificazione addotti, non potranno essere accordate proroghe all'autorizzazione.

     4. In caso di ritardata presentazione della documentazione di cui al comma 1 e sinché il ritardo perduri, salvo il caso di giustificazione di cui al comma 3, non possono essere accordate proroghe alle autorizzazioni cui si riferisce la commissione.

     4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri [68].

     4-ter. In caso di spedizione in utilizzo di autorizzazione generale, globale e individuale di trasferimento, di autorizzazione all'intermediazione, di cessione di licenze produttive, di trasferimento intangibile di software e di tecnologia e di delocalizzazione produttiva, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge, tale documentazione deve essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri. L'impresa che utilizza l'autorizzazione generale di trasferimento e globale di trasferimento comunica con cadenza semestrale i dati delle operazioni effettuate [69].

 

          Art. 20 bis. Attività di controllo [70]

     1. L'attività di controllo, riferita alla fase preliminare e successiva all'esportazione dei materiali d'armamento, effettuata anche attraverso verifiche e ispezioni, nonchè quella relativa alla certificazione, è svolta dal Ministero degli affari esteri, fatte salve le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica e al controllo doganale, fiscale e valutario, i quali comunque comunicano direttamente al Ministero degli affari esteri ogni notizia rilevante agli effetti della presente legge.

     2. Il Ministero degli affari esteri svolge l'attività di controllo, di concerto con il Ministero della difesa, e, per gli aspetti connessi alla trattazione delle informazioni classificate, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza.

     3. Il Ministero degli affari esteri nello svolgimento dell'attività di controllo può avvalersi della collaborazione degli organi preposti di cui al comma 1, secondo le modalità da definire nel regolamento di esecuzione.

     4. Il Ministero degli affari esteri disciplina con propri atti d'indirizzo, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le modalità attuative dell'attività di controllo.

 

     Art. 20 ter. Poteri di vigilanza [71]

     1. Il Ministero degli affari esteri, allo scopo di verificare il rispetto dei divieti normativi e delle prescrizioni amministrative, nonchè la conformità alle condizioni indicate nel certificato e con i criteri definiti all'articolo 10-sexies, effettua delle visite presso le aziende iscritte al registro di cui all'articolo 3, inviando gli ispettori designati, i quali possono:

     a) accedere a tutti i locali pertinenti;

     b) esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro.

 

     Art. 21. Seminari, soggiorni di studio e visite.

     1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, su richiesta dell'impresa interessata, può autorizzare seminari, soggiorni di studio e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza.

 

     Art. 22. Divieti a conferire cariche.

     1. I dipendenti pubblici civili e militari, preposti a qualsiasi titolo all'esercizio di funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge nei due anni precedenti alla cessazione del rapporto di pubblico impiego non possono, per un periodo di tre anni successivo alla cessazione del rapporto stesso, a qualunque causa dovuta, far parte di consigli di amministrazione, assumere cariche di presidente, vice presidente, amministratore delegato, consigliere delegato, amministratore unico, e direttore generale nonché assumere incarichi di consulenza, fatti salvi quelli di carattere specificamente tecnico-operativo, relativi a progettazioni o collaudi, in imprese operanti nel settore degli armamenti.

     2. Le imprese che violano la disposizione del comma 1 sono sospese per due anni dal registro nazionale di cui all'articolo 3.

 

Capo VI

Sanzioni

 

     Art. 23. Falsità nella documentazione.

     1. Chiunque, in una documentazione prodotta ai sensi della presente legge, fornisce con dolo indicazioni non veritiere, inerenti al rilascio dell'autorizzazione prevista agli articoli 10-bis e 13 o per il relativo rinnovo, è punito, nel caso abbia conseguito l'autorizzazione, con la reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto [72].

     2. Se le indicazioni non veritiere sono determinanti per l'ottenimento della iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3, ovvero del nulla osta previsto dall'articolo 9, comma 5, si applica, salvo che il caso non costituisca reato più grave, la pena della multa da 50 a 300 milioni di lire [73].

 

     Art. 24. Inosservanza delle prescrizioni amministrative.

     1. Chiunque effettui esportazioni, trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione, delocalizzazione produttiva di materiali di armamento e trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 13, ovvero delle condizioni o limitazioni apposte alle autorizzazioni di cui all'articolo 10-bis, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti [74].

 

     Art. 25. Mancanza dell'autorizzazione.

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza l'autorizzazione di cui agli articoli 10-bis e 13 effettua esportazione, importazione, trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione e delocalizzazione produttiva di materiali di armamento, nonchè trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, contemplati nei decreti di cui all'articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 50 a 500 milioni [75].

     2. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto all'articolo 9, è punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da 50 a 500 milioni [76].

     3. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all'esportazione e al trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri, non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni [77].

 

          Art. 25 bis. Sanzioni amministrative [78]

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000 il fornitore che ometta di comunicare ai destinatari le informazioni di cui all'articolo 10-septies, comma 1.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'irregolare o la mancata tenuta del registro dei trasferimenti di cui all'articolo 10-septies, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. La stessa sanzione si applica in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 10-septies, comma 3.

     3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, al fornitore si applica altresì la sanzione amministrativa della sospensione per due anni dal registro di cui all'articolo 3.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 1500 il soggetto, iscritto al registro di cui all'articolo 3, che non invia al Ministero degli affari esteri la documentazione di cui all'articolo 20 entro centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni, secondo le modalità definite nel regolamento, fatte salve le cause di giustificazione di cui all'articolo 20, comma 3.

     5. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero della difesa e sentite le altre amministrazioni nel quadro delle attività del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4. All'irrogazione della sanzione di cui al comma 3 si provvede con decreto del Ministro della difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

 

     Art. 26. Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria.

     1. L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ne dà comunicazione immediata al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

 

     Art. 27. Norme sull'attività bancaria [79]

     1. Tutte le transazioni bancarie concernenti le operazioni disciplinate dalla presente legge devono essere comunicate entro trenta giorni dalla loro effettuazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000.

     3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30 del citato testo. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria.

     4. La relazione al Parlamento di cui all'articolo 5 deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge; a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati derivanti dalla sua attività di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1.

 

          Art. 27 bis. Attività di finanziamento [80]

     1. Al fine di contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale e l'attività di Stati che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite o alle deliberazioni dell'Unione europea, è fatto obbligo agli istituti di credito e agli intermediari finanziari di comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze ogni attività di finanziamento, anche estero su estero, connessa con le operazioni di cui alla presente legge.

     2. Il Ministero dell'economia e delle finanze analizza le comunicazioni ricevute ed effettua i necessari approfondimenti, avvalendosi anche della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

     3. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le attività di cui al comma 2.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 100.000.

     5. Per l'accertamento delle violazioni della disposizione di cui al comma 1 e per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30 del citato testo unico. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria.

 

Capo VII

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 28. Disposizioni transitorie.

     1. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2, resta in vigore l'attuale normativa per il materiale elencato nella «Tabella esport» relativamente al materiale di armamento.

     2. Fino alla istituzione del registro nazionale di cui all'articolo 3 nonché nel Comitato consultivo di cui all'articolo 7, non si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 2, e resta in vigore la normativa vigente.

     3. Le autorizzazioni in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad avere validità.

     4. Per quanto riguarda le armi e i materiali menzionati nel comma 11 dell'articolo 1 la licenza del questore, prevista dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sostituisce la licenza del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro delle finanze. Il Ministro del commercio con l'estero emanerà le relative norme di attuazione.

 

     Art. 29. Regolamento di esecuzione.

     1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sarà emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le norme di esecuzione.

 

     Art. 30. Distacco di personale.

     1. Per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, nel regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 29 saranno emanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, norme per il distacco al Ministero degli affari esteri di personale di altre amministrazioni.

 

     Art. 31. Disposizioni vigenti e abrogate.

     1. Restano in vigore, ove non incompatibili con la presente legge, le disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, della legge 14 ottobre 1974, n. 497, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

     2. [All'allegato al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, al paragrafo 6 (Dotazioni, scorte e commesse di materiale delle Forze armate) sono abrogate le seguenti parole: «Commesse ed acquisti di materiali bellici o comunque interessanti le Forze armate e l'efficienza militare del Paese, sia presso industrie private, sia all'estero, relativi dati contrattuali, andamento e risultati delle consegne. Spedizione e cessione di materiali bellici all'estero, sia da parte delle amministrazioni militari, sia dell'industria privata»] [81].

     3. [All'allegato del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, al paragrafo 8 (Stabilimenti civili di produzione bellica ed impianti civili per produzione di energia) sono abrogate le seguenti parole: «Provviste e scorte di materie prime e semilavorate, consumo, importazione ed esportazione di materie prime, semilavorate e prodotti simili comunque interessanti la produzione del materiale bellico, sia in generale sia in particolare per ogni stabilimento e cosí pure ordinazioni, contratti, clausole contrattuali, eccetera»] [82].

     4. Tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate.


[1] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[6] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[7] Lettera sostituita dall'art. 3 della L. 17 giugno 2003, n. 148 e così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L. 17 giugno 2003, n. 148.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[10] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[11] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[13] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[14] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[15] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[16] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105. Per l'elenco di cui al presente comma, vedi il D.M. 11 aprile 2012 (G.U. 27 aprile 2012, n. 98 - S.O. n. 84).

[17] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[18] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[19] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[20] Articolo sostituito dall'art. 2120 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[21] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[22] Articolo sostituito dall'art. 2120 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[23] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[24] Comma modificato dall'art. 4 della L. 17 giugno 2003, n. 148 e così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[25] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 17 giugno 2003, n. 148.

[26] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 17 giugno 2003, n. 148 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[27] Rubrica così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[28] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[29] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[30] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.L. 10 ottobre 2013, n. 114, convertito dalla L. 9 dicembre 2013, n. 135.

[31] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[32] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[33] Comma già modificato dall'art. 5 della L. 17 giugno 2003, n. 148 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[34] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 17 giugno 2003, n. 148.

[35] Rubrica così sostituita dall'art. 4 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[36] Sezione inserita dall'art. 4 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[37] La Sezione I, artt. 10 bis - 10 octies, è stata inserita dall'art. 4 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[38] La Sezione I, artt. 10 bis - 10 octies, è stata inserita dall'art. 4 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[39] La Sezione I, artt. 10 bis - 10 octies, è stata inserita dall'art. 4 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[40] La Sezione I, artt. 10 bis - 10 octies, è stata inserita dall'art. 4 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[41] La Sezione I, artt. 10 bis - 10 octies, è stata inserita dall'art. 4 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[42] La Sezione I, artt. 10 bis - 10 octies, è stata inserita dall'art. 4 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[43] La Sezione I, artt. 10 bis - 10 octies, è stata inserita dall'art. 4 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[44] Intitolazione inserita dall'art. 4 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[45] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[46] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[47] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 17 giugno 2003, n. 148.

[48] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[49] Comma già modificato dall'art. 7 della L. 17 giugno 2003, n. 148 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[50] Comma abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373.

[51] Comma così modificato dall'art. 8 della L. 17 giugno 2003, n. 148.

[52] Comma così modificato dall'art. 8 della L. 17 giugno 2003, n. 148.

[53] Intitolazione inserita dall'art. 4 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[54] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[55] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[56] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[57] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[58] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[59] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[60] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[61] Articolo sostituito dall'art. 2120 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[62] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[63] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[64] Comma così modificato dall'art. 9 della L. 17 giugno 2003, n. 148.

[65] Alinea già modificato dall'art. 10 della L. 17 giugno 2003, n. 148 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[66] Lettera così modificata dall'art. 5 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[67] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[68] Comma aggiunto dall'art. 10 della L. 17 giugno 2003, n. 148.

[69] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[70] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[71] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[72] Comma corretto con avviso pubblicato nella G.U. 26 ottobre 1990, n. 251 e così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[73] L’entità minima della multa di cui al presente comma è stata così elevata dall'art. 15 della L. 27 febbraio 1992, n. 222.

[74] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[75] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105. L’entità minima della multa di cui al presente comma è stata così elevata dall'art. 15 della L. 27 febbraio 1992, n. 222.

[76] L’entità minima della multa di cui al presente comma è stata così elevata dall'art. 15 della L. 27 febbraio 1992, n. 222.

[77] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[78] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[79] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[80] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

[81] Comma abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[82] Comma abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.