§ 7.3.44 - D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.
Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:7. Armi e sostanze esplodenti
Capitolo:7.3 disciplina generale
Data:22/06/2012
Numero:105


Sommario
Art. 1.  Modificazioni al capo I della legge 9 luglio 1990, n. 185
Art. 2.  Modificazioni al capo II della legge 9 luglio 1990, n. 185
Art. 3.  Modificazioni al capo III della legge 9 luglio 1990, n. 185
Art. 4.  Modificazioni al capo IV della legge 9 luglio 1990, n. 185
Art. 5.  Modificazioni al capo V della legge 9 luglio 1990, n. 185
Art. 6.  Modificazioni al capo VI della legge 9 luglio 1990, n. 185
Art. 7.  Disposizioni di attuazione
Art. 8.  Modificazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Art. 9.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 7.3.44 - D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.

Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

(G.U. 21 luglio 2012, n. 169)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, e in particolare l'articolo 12, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009;

     Vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle comunità di prodotti per la difesa;

     Vista la posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, sul controllo dell'intermediazione di armi;

     Vista la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari;

     Viste le direttive 2010/80/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, e 2012/10/UE della Commissione, del 22 marzo 2012, che modificano la direttiva 2009/43/CE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa;

     Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96, e in particolare le lettere f) e i);

     Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93, recante nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185;

     Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare;

     Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 1994, che definisce le dotazioni organiche destinate a far parte dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento;

     Visto il testo unico di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

     Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, e successive integrazioni e modificazioni;

     Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme relative al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2008, recante criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7, recante determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri di individuazione delle materie oggetto di classifica, nonchè dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 2011, recante disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate;

     Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

     Visti il regolamento (CEE) 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato);

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, recante definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione e di esportazione;

     Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Vista la legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona;

     Vista la legge 14 giugno 2011, n. 95, recante ratifica ed esecuzione della convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

     Vista la legge 26 marzo 1999, n. 106, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997, nonchè modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374;

     Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso;

     Vista la raccomandazione n. 2011/24/UE della Commissione, dell'11 gennaio 2011, relativa alla certificazione delle imprese operanti nel settore della difesa, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2012;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

     Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine prescritto;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;

     Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modificazioni al capo I della legge 9 luglio 1990, n. 185

     1. Al capo I della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) prima dell'articolo 1, è inserito il seguente:

 

     «Art. 01. Definizioni

     1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

     a) "prodotti per la difesa": i materiali di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE e successive modificazioni;

     b) "materiali d'armamento": i materiali di cui all'articolo 2, tra i quali sono compresi i prodotti per la difesa;

     c) "trasferimento intracomunitario": qualsiasi trasmissione o spostamento di materiali d'armamento da un fornitore a un destinatario situato in un altro Stato membro dell'Unione europea;

     d) "transito": sia il transito interno, vale a dire la circolazione di materiali d'armamento di origine comunitaria all'interno del territorio doganale della Comunità europea con attraversamento del territorio di uno Stato terzo, ovvero Stato non appartenente all'Unione europea, senza che muti la loro posizione doganale, sia il transito esterno, vale a dire la circolazione di materiali d'armamento di origine non comunitaria all'interno del territorio doganale della Comunità europea per essere destinati a uno Stato membro diverso da quello di entrata, o per essere esportati verso Stati terzi;

     e) "trasbordo": lo spostamento (imbarco/sbarco) di materiali d'armamento da un mezzo di trasporto a un altro all'interno del territorio comunitario;

     f) "importazione": l'operazione di movimentazione di materiali d'armamento da fornitori situati al di fuori del territorio doganale della Comunità verso destinatari situati nel territorio nazionale. In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali: immissione in libera pratica e in consumo; deposito doganale; perfezionamento attivo; trasformazione sotto controllo doganale; ammissione temporanea; reimportazione, così come definite dal codice doganale comunitario;

     g) "esportazione": l'operazione di movimentazione di materiali d'armamento da un fornitore stabilito nel territorio nazionale a uno o più destinatari stabiliti al di fuori del territorio doganale della Comunità. In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali: esportazione definitiva; perfezionamento passivo; riesportazione; esportazione temporanea, così come definite dal codice doganale comunitario;

     h) "trasferimento intangibile" di materiali d'armamento: la trasmissione di software o di tecnologia effettuata mediante mezzi elettronici, telefax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo, compresa la messa a disposizione in forma elettronica di tali software e tecnologie al di fuori del territorio nazionale;

     i) "fornitore": la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile di un trasferimento;

     l) "destinatario": la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile della ricezione di un trasferimento;

     m) "autorizzazione al trasferimento intracomunitario": la licenza, rilasciata da un'autorità nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 2009/43/CE, che permette ai fornitori di trasferire materiali d'armamento a un destinatario situato in un altro Stato membro;

     n) "autorizzazione all'esportazione": la licenza, rilasciata ai sensi della direttiva 2009/43/CE, a fornire materiali d'armamento a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato non appartenente all'Unione europea;

     o) "attraversamento intracomunitario": il trasporto di materiali d'armamento attraverso uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro di destinazione;

     p) "attività di intermediazione": attività poste in essere esclusivamente da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della presente legge che:

     1) negoziano o organizzano transazioni che possono comportare il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune dei materiali d'armamento da uno Stato membro o da uno Stato terzo verso un qualsiasi altro Stato;

     2) acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali beni in loro possesso da un Stato membro o terzo verso un qualsiasi altro Stato membro o terzo;

     q) "delocalizzazione produttiva": il trasferimento da parte di una impresa nazionale di processi produttivi, ovvero di fasi di lavorazione, inerenti materiali d'armamento nel territorio di Paesi terzi.»;

     b) all'articolo 1:

     1) al comma 1, le parole: «e il transito di materiale di armamento nonchè la cessione delle relative licenze di produzione» sono sostituite dalle seguenti: «, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiale di armamento, nonchè la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonchè la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato.»;

     3) al comma 4:

     3.1) le parole: «e transito» sono sostituite dalle seguenti: « , transito e intermediazione»;

     3.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite con le modalità di cui al capo IV, sezione I.»;

     4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento, nonchè la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonchè quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento.»;

     5) al comma 6:

     5.1) all'alinea, le parole: «ed il transito» sono sostituite dalle seguenti: «, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione»;

     5.2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)»;

     6) al comma 7, le parole: «ed il transito» sono sostituite dalle seguenti: «, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95,»;

     7) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

     «7-bis. La cessione all'estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate.»;

     8) al comma 9, lettera b), dopo le parole: «concessioni dirette» sono inserite le seguenti: «e i trasferimenti intracomunitari»;

     9) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia.»;

     10) dopo il comma 11, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     «11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, e 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008.

     11-ter. La presente legge si applica alle esportazioni e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati attraverso trasferimenti intangibili.

     11-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di informazioni classificate:

     a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-quater, 10-quinquies e 13;

     b) autorizza le operazioni e le attività di cui agli articoli 16 e 21.»;

     c) all'articolo 2:

     1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 è individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE, e successive modificazioni. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento, ove resi necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, avuto riguardo all'evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonchè agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.»;

     2) al comma 4:

     2.1) alla lettera a), dopo la parola: «esportazione» sono inserite le seguenti: «e dei trasferimenti verso altri Stati dell'Unione europea»;

     2.2) alla lettera b), dopo la parola: «esportazione» sono inserite le seguenti: «, trasferimento verso altri Stati dell'Unione europea»;

     3) al comma 6, dopo le parole: « e dell'interno, » sono inserite le seguenti: « entro trenta giorni dalla data dell'istanza,»;

     d) all'articolo 3, il comma 1, è sostituito dal seguente:

     «1. Il registro nazionale delle imprese è disciplinato dall'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;

     e) all'articolo 4, il comma 1, è sostituito dal seguente:

     «1. Le modalità per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e il funzionamento della Commissione per la tenuta dello stesso sono disciplinati dagli articoli da 123 a 130 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.»;

     f) all'articolo 5:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.»;

     2) al comma 3-bis, dopo le parole: «globale di progetto» sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione globale e generale di trasferimento».

 

     Art. 2. Modificazioni al capo II della legge 9 luglio 1990, n. 185

     1. Al capo II della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla rubrica, dopo la parola: «controllo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e autorità nazionale competente»;

     b) all'articolo 7:

     1) al comma 1, primo periodo, le parole: «transito di materiali di armamento» sono sostituite dalle seguenti: «transito, nonchè per la cessione delle licenze di produzione, l'intermediazione di materiali di armamento e la delocalizzazione produttiva»;

     2) al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «funzionario» è inserita la seguente: «diplomatico»;

     c) dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:

 

     «Art. 7 bis. Ministero degli affari esteri - Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA)

     1. L'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri è individuata quale autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente legge. L'UAMA è diretta da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri. L'UAMA si avvale anche di personale di altre Amministrazioni, tra cui, in particolare, personale militare appartenente al Ministero della difesa, distaccato al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30.

     2. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa circa il registro nazionale delle imprese, di cui all'articolo 3.

 

Art. 7 ter. Indirizzi e direttive generali

     1. E' attribuita al Ministero degli affari esteri, d'intesa con i Ministeri della difesa e dello sviluppo economico e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiale d'armamento, ai sensi della presente legge.».

 

     Art. 3. Modificazioni al capo III della legge 9 luglio 1990, n. 185

     1. Al capo III della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 9:

     1) al comma 1, le parole: «e il transito di materiale d'armamento.» sono sostituite dalle seguenti: «, il transito, l'intermediazione di materiale d'armamento, nonchè le operazioni di cui all'articolo 2, comma 5.»;

     2) al comma 4, le parole: «esportazione, importazione e il transito dei materiali di armamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».

 

     Art. 4. Modificazioni al capo IV della legge 9 luglio 1990, n. 185

     1. Al capo IV della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Autorizzazione per le operazioni relative ai materiali di armamento»;

     b) al capo IV è inserita la seguente sezione:

 

     «Sezione I

     Trasferimenti intracomunitari

 

     "Art. 10 bis. Autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari

     1. Il trasferimento di materiali d'armamento, ivi inclusi componenti e parti di ricambio, a destinatari stabiliti nella Comunità può essere effettuato solo dai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 3 ed è soggetto ad autorizzazione preventiva. Per l'ingresso nel territorio dello Stato, o per il suo attraversamento, di materiali d'armamento il cui trasferimento è stato autorizzato da altro Stato membro, non è richiesta altra autorizzazione, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie a garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico.

     2. I fornitori che effettuano trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento utilizzano autorizzazioni di trasferimento generali, globali o individuali. Per la successiva esportazione verso destinatari situati in Stati terzi possono essere apposti divieti, vincoli o condizioni, e possono essere richieste garanzie circa l'impiego dei materiali, ivi incluse certificazioni di utilizzazione finale.

     3. Tranne i casi in cui il loro trasferimento può costituire grave pregiudizio per la sicurezza nazionale, non può essere sottoposta a vincoli o divieti l'esportazione di componenti e parti di ricambio se il destinatario fornisce una dichiarazione d'uso nella quale si attesta che i materiali sono o saranno integrati nei propri prodotti e, pertanto, non possono essere successivamente trasferiti o esportati come tali se non a fini di manutenzione o riparazione.

     4. L'autorizzazione preventiva è richiesta, altresì, per l'intermediazione intracomunitaria, consistente nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di materiali di armamento da parte di soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3.

     5. Resta ferma l'applicabilità delle norme che disciplinano il trasferimento di materiali di armamento classificati.

     6. Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce i requisiti e le condizioni di utilizzabilità delle autorizzazioni di cui alla presente sezione. Il medesimo regolamento disciplina le modalità della tenuta del registro dei trasferimenti di cui all'articolo 10-septies nonchè quelle della sua verifica, e definisce altresì gli obblighi informativi cui è subordinata l'utilizzazione dell'autorizzazione di trasferimento.

 

Art. 10 ter. Autorizzazione generale di trasferimento

     1. Il Ministero degli affari esteri approva con decreto le autorizzazioni generali di trasferimento tra Stati appartenenti all'Unione europea che autorizzano direttamente i fornitori stabiliti nel territorio nazionale, che rispettano i termini e le condizioni indicati nella autorizzazione medesima, a effettuare trasferimenti di materiali d'armamento specificati nella autorizzazione stessa a una o più categorie di destinatari situati in un altro Stato membro.

     2. I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono comunicare al Ministero degli affari esteri e al Ministero della difesa la volontà di utilizzare una autorizzazione generale per la prima volta almeno trenta giorni prima dell'effettivo utilizzo.

     3. Le autorizzazioni generali di trasferimento sono pubblicate quando:

     a) il destinatario fa parte delle forze armate di uno Stato membro ovvero è un'amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa che effettua acquisti ad uso esclusivo delle Forze armate di uno Stato membro;

     b) il destinatario è un'impresa certificata ai sensi dell'articolo 10-sexies;

     c) il trasferimento è effettuato per dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni;

     d) il trasferimento è effettuato per operazioni di manutenzione e riparazione, se il destinatario è il fornitore originario dei prodotti per la difesa.

     4. Le autorizzazioni generali di trasferimento possono essere pubblicate:

     a) per il trasferimento effettuato verso altri Stati membri o imprese autorizzate che partecipano a programmi di cooperazione intergovernativa concernente lo sviluppo, la produzione e l'uso di uno o più materiali di armamento, quando il trasferimento è necessario alla loro esecuzione;

     b) per operazioni di supporto logistico, manutenzione, fornitura di parti di ricambio e assistenza tecnica per le forze armate di uno Stato membro.

     5. Le autorizzazioni generali non possono avere ad oggetto materiali o categorie di materiali di armamento classificati.

 

Art. 10 quater. Autorizzazione globale di trasferimento

     1. Il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione globale di trasferimento su richiesta del singolo fornitore per il trasferimento di specifici materiali di armamento, senza limitazioni di quantità e valore, a destinatari autorizzati situati in uno o più altri Stati membri.

     2. L'autorizzazione globale di trasferimento può essere rilasciata anche per consentire i trasferimenti inerenti programmi di equipaggiamento delle Forze armate o di polizia nazionali.

     3. L'autorizzazione globale di trasferimento è rilasciata per un periodo di tre anni che può essere rinnovato.

     4. Le imprese munite della certificazione di cui all'articolo 10-sexies non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b).

     5. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni globali alle condizioni stabilite all'articolo 20.

 

Art. 10 quinquies. Autorizzazione individuale di trasferimento

     1. Il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione individuale, su richiesta del singolo fornitore, per il trasferimento di una specifica quantità e per uno specifico valore di determinati materiali di armamento a uno specifico destinatario in una o più spedizioni, quando:

     a) la domanda di autorizzazione è limitata a un solo trasferimento;

     b) è necessario per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza o dell'ordine pubblico;

     c) è necessario per il rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali;

     d) sussistono serie ragioni per ritenere che il fornitore non sarà in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni necessarie per il rilascio di una autorizzazione globale di trasferimento.

     2. Le imprese munite della certificazione di cui all'articolo 10-sexies non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b).

     3. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni individuali alle condizioni stabilite all'articolo 20.

 

Art. 10 sexies. Certificazione delle imprese

     1. La certificazione stabilisce l'affidabilità dell'impresa destinataria, in particolare per quanto concerne la sua capacità di rispettare le restrizioni all'esportazione dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione generale di trasferimento.

     2. L'affidabilità deve essere valutata sulla base dei seguenti criteri:

     a) l'esperienza comprovata in attività inerenti la difesa, tenendo conto in particolare del livello di osservanza dell'impresa delle restrizioni all'esportazione, di eventuali decisioni giudiziarie in materia, dell'autorizzazione a produrre o a commercializzare materiali di armamento e dell'impiego di personale dirigente con esperienza;

     b) l'attività industriale pertinente nel settore dei materiali di armamento all'interno della Comunità, e in particolare la capacità di integrazione di sistemi o sottosistemi;

     c) la nomina di un dirigente di alto livello quale soggetto esclusivamente e personalmente responsabile dei trasferimenti e delle esportazioni;

     d) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui alla lettera c), di adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari relative all'utilizzo finale e all'esportazione di ciascuno dei componenti o dei prodotti ricevuti;

     e) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui alla lettera c), di fornire con la dovuta diligenza all'ente che rilascia la certificazione, su sua richiesta, informazioni dettagliate circa gli utilizzatori finali o l'impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti dall'impresa stessa usufruendo di una autorizzazione di trasferimento da un altro Stato membro;

     f) la descrizione, controfirmata dal dirigente di cui alla lettera c), del programma interno di conformità o del sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell'impresa. Tale descrizione precisa le risorse organizzative, umane e tecniche destinate alla gestione dei trasferimenti e delle esportazioni, la catena delle responsabilità nella struttura dell'impresa, le procedure di controllo interno, le misure di sensibilizzazione e di formazione del personale, le disposizioni in fatto di sicurezza fisica e tecnica, la tenuta dei registri e la tracciabilità dei trasferimenti e delle esportazioni.

     3. Le imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 richiedono la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

     4. Il certificato contiene le seguenti informazioni:

     a) l'autorità competente che rilascia il certificato;

     b) il nome e l'indirizzo del destinatario;

     c) una dichiarazione di conformità del destinatario ai criteri di cui al comma 2;

     d) la data di rilascio e la durata di validità del certificato.

     5. La certificazione ha una durata di 3 anni.

     6. Nei casi di cui all'art 10-quater, le imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 richiedono la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.

     7. Il Ministero degli affari esteri può adottare le opportune misure, che possono consistere anche nella revoca del certificato, d'intesa con il Ministero della difesa, qualora sia constatato che l'impresa titolare di un certificato non risponde più ai criteri di cui al comma 2 e alle condizioni previste dal certificato. In caso di revoca, il Ministero degli affari esteri informa la Commissione europea e gli altri Stati membri della propria decisione.

     8. E' riconosciuta la validità delle certificazioni rilasciate da altro Stato membro.

     9. Il Ministero degli affari esteri pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco delle imprese nazionali certificate e lo comunica alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri.

 

Art. 10 septies. Obblighi dei fornitori

     1. I fornitori dei materiali di armamento sono tenuti a informare i destinatari circa i termini e le condizioni eventualmente apposti all'autorizzazione di trasferimento, comprese le limitazioni, relativi all'impiego finale o all'esportazione dei prodotti.

     2. E' fatto obbligo ai fornitori di tenere un registro dettagliato e completo dei trasferimenti, unitamente ai documenti commerciali dai quali devono risultare le seguenti informazioni:

     a) descrizione del materiale di armamento e suo riferimento in conformità all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3;

     b) quantità e valore del materiale di armamento;

     c) date del trasferimento;

     d) nome e indirizzo del fornitore e del destinatario;

     e) impiego finale e utilizzatore finale del materiale di armamento, se noti;

     f) prova che il destinatario dei materiali di armamento in questione è stato informato della restrizione all'esportazione cui è soggetta l'autorizzazione di trasferimento.

     3. Il registro di cui al comma 2 deve essere conservato dal fornitore per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dall'ultima registrazione. Esso deve essere messo a disposizione, su richiesta, delle competenti autorità dello Stato membro dal cui territorio i materiali sono stati trasferiti.

 

Art. 10 octies. Procedure doganali

     1. L'esportatore, nell'espletare le formalità richieste per l'esportazione di materiali di armamento presso l'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente a trattare la dichiarazione di esportazione, deve dimostrare di aver ottenuto le necessarie licenze di esportazione.

     2. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, l'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente può anche, per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi, sospendere l'operazione di esportazione dal territorio nazionale dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione di trasferimento e incorporati in un altro prodotto per la difesa o, se necessario, impedire in altro modo che essi escano dal territorio della Comunità quando ritiene che:

     a) informazioni pertinenti non sono state prese in considerazione all'atto del rilascio dell'autorizzazione di esportazione;

     b) le circostanze sono sostanzialmente cambiate dal rilascio dell'autorizzazione di esportazione.»;

     c) dopo la sezione I, e prima dell'articolo 11, è inserita la seguente: "Sezione II - Operazioni per i Paesi non appartenenti all'Unione europea";

     d) all'articolo 11:

     1) al comma 1:

     1.1) le parole: "l'importazione, le cessioni di licenza e" sono sostituite dalle seguenti: "l'importazione, l'intermediazione, le cessioni di licenza di produzione, la delocalizzazione produttiva, i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonchè";

     1.2) dopo le parole: " ne dà notizia" sono inserite le seguenti: " al Ministero della difesa e";

     2) al comma 2, lettera a), le parole: "i tipi di" sono sostituite con le seguenti: "i tipi e le categorie dei";

     3) dopo il comma 5-bis è aggiunto, in fine, il seguente:

     "5-ter. Nei casi in cui la domanda di autorizzazione all'esportazione ha ad oggetto prodotti ricevuti da altro Stato membro dell'Unione europea usufruendo di una autorizzazione di trasferimento e soggetti a limitazioni all'esportazione, il richiedente deve dichiarare di essersi attenuto a tali limitazioni e di aver ottenuto, se previsto, il consenso dello Stato di origine.";

     e) all'articolo 13:

     1) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 7, autorizza" sono inserite le seguenti: "con licenza individuale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 11, l'intermediazione, la delocalizzazione produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonchè";

     2) al comma 1, primo periodo, le parole: "ed il transito dei materiali di armamento, nonchè la cessione" sono sostituite con le seguenti: "il transito dei materiali di armamento, la cessione";

     f) dopo l'articolo 14, e prima dell'articolo 15, è inserita la seguente sezione: "Sezione III -Disposizioni comuni";

     g) all'articolo 15:

     1) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 9 e all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 9, 10-bis e 13";

     2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Il Ministero degli affari esteri può provvisoriamente sospendere, previa verifica con lo Stato membro, gli effetti della autorizzazione generale nei riguardi di un destinatario situato in altro Stato membro che non rispetta le condizioni allegate alla autorizzazione generale medesima, nonchè per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza nazionale, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, informando gli altri Stati membri e la Commissione delle ragioni della misura di salvaguardia accettata. La sospensione può essere revocata quando vengono meno le ragioni che l'hanno determinata.";

     3) al comma 3, le parole: "all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 10-bis e 13";

     4) al comma 5, le parole: "dell'autorizzazione di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-bis e 13";

     5) al comma 6, le parole: " all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: " agli articoli 10-bis e 13";

     h) all'articolo 16:

     1) al comma 1, le parole: "non residenti" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti residenti in Stati terzi";

     2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     "2-bis. Le operazioni di attraversamento del territorio nazionale di materiali di armamento, oggetto di transazione da parte di imprese di altri Stati membri, sono sottoposte alle disposizioni di pubblica sicurezza, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".

 

     Art. 5. Modificazioni al capo V della legge 9 luglio 1990, n. 185

     1. Al capo V della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

 

     «Art. 17 bis. Oneri posti a carico dei soggetti interessati

     Gli oneri relativi alle autorizzazioni per le forniture, alle certificazioni e ai controlli da eseguire, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, quando ciò non risulta in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe determinate ai sensi del presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, all'autorità nazionale competente che rilascia autorizzazioni e certificazioni e alle amministrazioni coinvolte in materia di certificazioni e controlli, secondo l'attività svolta.»;

     b) all'articolo 18, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Le imprese esportatrici e che effettuano operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri relative ai materiali di armamento indicati nella presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, sono tenute a trasmettere alla commissione di cui all'articolo 4, con le modalità previste dal regolamento di attuazione, la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione e di operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri, con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresì comunicati, con gli stessi criteri e modalità, gli eventuali aggiornamenti della lista.»;

     c) all'articolo 20:

     1) al comma 1:

     1.1) dopo le parole: «autorizzata all'esportazione» sono inserite le seguenti: «, all'intermediazione, alla cessione di licenze produttive, alla delocalizzazione produttiva, ai trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,»;

     1.2) alla lettera b), le parole: «cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «esportazione e transito» e dopo le parole: «formulario di verifica» sono inserite le seguenti: «ovvero la dichiarazione di trasporto e transito (DTTI)»;

     2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Le imprese utilizzatrici di autorizzazioni globali e individuali che non hanno ottenuto la certificazione di cui all'articolo 10-sexies, sono assoggettate alla disciplina di cui al comma 1.»;

     3) dopo il comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente:

     «4-ter. In caso di spedizione in utilizzo di autorizzazione generale, globale e individuale di trasferimento, di autorizzazione all'intermediazione, di cessione di licenze produttive, di trasferimento intangibile di software e di tecnologia e di delocalizzazione produttiva, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge, tale documentazione deve essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri. L'impresa che utilizza l'autorizzazione generale di trasferimento e globale di trasferimento comunica con cadenza semestrale i dati delle operazioni effettuate.»;

     d) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:

 

     «Art. 20 bis. Attività di controllo

     1. L'attività di controllo, riferita alla fase preliminare e successiva all'esportazione dei materiali d'armamento, effettuata anche attraverso verifiche e ispezioni, nonchè quella relativa alla certificazione, è svolta dal Ministero degli affari esteri, fatte salve le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica e al controllo doganale, fiscale e valutario, i quali comunque comunicano direttamente al Ministero degli affari esteri ogni notizia rilevante agli effetti della presente legge.

     2. Il Ministero degli affari esteri svolge l'attività di controllo, di concerto con il Ministero della difesa, e, per gli aspetti connessi alla trattazione delle informazioni classificate, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza.

     3. Il Ministero degli affari esteri nello svolgimento dell'attività di controllo può avvalersi della collaborazione degli organi preposti di cui al comma 1, secondo le modalità da definire nel regolamento di esecuzione.

     4. Il Ministero degli affari esteri disciplina con propri atti d'indirizzo, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le modalità attuative dell'attività di controllo.

 

Art. 20 ter. Poteri di vigilanza

     1. Il Ministero degli affari esteri, allo scopo di verificare il rispetto dei divieti normativi e delle prescrizioni amministrative, nonchè la conformità alle condizioni indicate nel certificato e con i criteri definiti all'articolo 10-sexies, effettua delle visite presso le aziende iscritte al registro di cui all'articolo 3, inviando gli ispettori designati, i quali possono:

     a) accedere a tutti i locali pertinenti;

     b) esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro.».

 

     Art. 6. Modificazioni al capo VI della legge 9 luglio 1990, n. 185

     1. Al capo VI della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 23, comma 1, le parole: «dall'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 10-bis e 13»;

     b) all'articolo 24:

     1) al comma 1:

     1.1) le parole: «o transito di materiali di armamento» sono sostituite dalle seguenti: «, trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione, delocalizzazione produttiva di materiali di armamento e trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,»;

     1.2) dopo le parole: «articolo 13,» sono inserite le seguenti: «ovvero delle condizioni o limitazioni apposte alle autorizzazioni di cui all'articolo 10-bis,»;

     c) all'articolo 25:

     1) al comma 1:

     1.1) le parole: «all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 10-bis e 13»;

     1.2) le parole: «o transito di materiali di armamento» sono sostituite dalle seguenti: «, trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione e delocalizzazione produttiva di materiali di armamento, nonchè trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,»;

     2) al comma 3, dopo le parole: «all'esportazione» sono inserite le seguenti: « e al trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri»;

     d) dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

 

     «Art. 25 bis. Sanzioni amministrative

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000 il fornitore che ometta di comunicare ai destinatari le informazioni di cui all'articolo 10-septies, comma 1.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'irregolare o la mancata tenuta del registro dei trasferimenti di cui all'articolo 10-septies, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. La stessa sanzione si applica in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 10-septies, comma 3.

     3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, al fornitore si applica altresì la sanzione amministrativa della sospensione per due anni dal registro di cui all'articolo 3.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 1500 il soggetto, iscritto al registro di cui all'articolo 3, che non invia al Ministero degli affari esteri la documentazione di cui all'articolo 20 entro centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni, secondo le modalità definite nel regolamento, fatte salve le cause di giustificazione di cui all'articolo 20, comma 3.

     5. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero della difesa e sentite le altre amministrazioni nel quadro delle attività del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4. All'irrogazione della sanzione di cui al comma 3 si provvede con decreto del Ministro della difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.»;

     e) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

 

     «Art. 27. Norme sull'attività bancaria

     1. Tutte le transazioni bancarie concernenti le operazioni disciplinate dalla presente legge devono essere comunicate entro trenta giorni dalla loro effettuazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000.

     3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30 del citato testo. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria.

     4. La relazione al Parlamento di cui all'articolo 5 deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge; a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati derivanti dalla sua attività di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1.»;

     f) dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:

 

     «Art. 27 bis. Attività di finanziamento

     1. Al fine di contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale e l'attività di Stati che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite o alle deliberazioni dell'Unione europea, è fatto obbligo agli istituti di credito e agli intermediari finanziari di comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze ogni attività di finanziamento, anche estero su estero, connessa con le operazioni di cui alla presente legge.

     2. Il Ministero dell'economia e delle finanze analizza le comunicazioni ricevute ed effettua i necessari approfondimenti, avvalendosi anche della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

     3. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le attività di cui al comma 2.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 100.000.

     5. Per l'accertamento delle violazioni della disposizione di cui al comma 1 e per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30 del citato testo unico. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria.».

 

     Art. 7. Disposizioni di attuazione

     1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono emanate le norme di attuazione del presente decreto legislativo, procedendo al necessario coordinamento con le norme di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185.

 

     Art. 8. Modificazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

     1. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo la parola: «esportazione,» sono inserite le seguenti: «trasferimento intracomunitario, intermediazione,»;

     b) al comma 2, dopo la parola: « transito» sono inserite le seguenti: « , trasferimento intracomunitario e intermediazione».

 

     Art. 9. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 10. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.