§ 80.4.51 - D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373.
Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:20/04/1994
Numero:373


Sommario
Art. 1.  (Ambito ed efficacia della disciplina)
Art. 2.  (Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPI)
Art. 3.  (Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPET)
Art. 4.  (Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPES)
Art. 5.  (Devoluzione delle funzioni del soppresso CIP)
Art. 6.  (Devoluzione delle funzioni dei soppressi CISD, CIEM e CICS)
Art. 7.  (Funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la protezione civile)
Art. 8.  (Funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS)
Art. 9.  (Funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la cinematografia)
Art. 10.  (Funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la gestione del fondo interventi educazione e informazione sanitaria)
Art. 11.  (Funzioni del soppresso Comitato di Ministri per la vigilanza sulle operazioni di alienazione dei beni patrimoniali dello Stato)
Art. 12.  (Funzioni del soppresso Comitato nazionale per le politiche dell'handicap)
Art. 13.  (Norma finale)


§ 80.4.51 - D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373.

Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina

(G.U. 15 giugno 1994, n. 138)

 

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. (Ambito ed efficacia della disciplina)

     1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 1, commi 21 e 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il riordino, anche mediante soppressione, e la devoluzione ad altri organi o enti delle funzioni dei soppressi comitati interministeriali.

     2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le norme che disciplinano l'attribuzione delle funzioni ai soppressi comitati interministeriali.

 

Capo II

 

DEVOLUZIONE DELLE FUNZIONI DEI SOPPRESSI COMITATI INTERMINISTERIALI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E DI POLITICA ECONOMICA

 

          Art. 2. (Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPI)

     1. Sono attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) le funzioni del soppresso Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) di seguito indicate:

     a) emanazione delle direttive di cui all'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, salvo quanto disposto dal comma 4, lettera a), del presente articolo;

     b) emanazione delle direttive per la gestione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

     c) formulazione degli indirizzi ed obiettivi generali per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1985, n. 808;

     d) approvazione dei programmi di ricerca di cui all'art. 17 della legge 14 giugno 1989, n. 234;

     e) determinazione degli indirizzi per il coordinamento delle iniziative pubbliche nel settore minerario di cui all'art. 2 della legge 30 luglio 1990, n. 221;

     f) emanazione delle disposizioni per la concessione di agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488;

     g) approvazione dei contratti di programma e di impresa e delle intese di programma di cui all'art. 3, comma 4, e all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

     h) emanazione delle direttive di cui all'art. 14, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257;

     i) emanazione delle direttive di cui all'art. 19, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

     2. Sono attribuite al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le seguenti funzioni del soppresso CIPI:

     a) autorizzazione all'effettuazione di investimenti industriali di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito con legge 24 maggio 1976, n. 350, e all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

     b) approvazione delle modifiche a progetti di investimento di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

     c) autorizzazioni all'adozione di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di imprese in amministrazione straordinaria di cui all'art. 2 della legge 3 aprile 1979, n. 95;

     d) ammissione di progetti alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

     e) approvazione di iniziative imprenditoriali di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181;

     f) determinazione dei criteri e delle modalità di utilizzo del Fondo speciale per la reindustrializzazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181;

     g) integrazione ed aggiornamento del programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica e del programma di promozione industriale di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181;

     h) presentazione alle competenti commissioni parlamentari della relazione semestrale sullo stato di attuazione degli interventi di reindustrializzazione di cui all'art. 8, comma 11, del decreto-legge 1°aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181;

     i) formulazione del programma speciale di promozione di nuove attività produttive a seguito di interventi di ristrutturazione sul comparto minerario, concessione di contributi e formulazione del programma di ristrutturazione di unità minerarie di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 3, comma 7, e 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221;

     l) esame del programma triennale dell'ENEA di cui all'art. 5, comma 2, della legge 25 agosto 1991, n. 282;

     m) approvazione del piano annuale dell'ENEA di cui all'art. 5, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 282;

     n) individuazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dei settori produttivi di cui all'art. 8, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

     o) individuazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle tipologie delle spese ammissibili di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

     p) ammissione di progetti alle agevolazioni di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808;

     q) approvazione delle modifiche a progetti di investimento di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 370.

     3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al CIPE la relazione di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e presenta al medesimo Comitato la relazione di cui all'art. 38 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

     4. Sono attribuite al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le seguenti funzioni del soppresso CIPI:

     a) esame di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al fine dell'adozione di provvedimenti per l'integrazione salariale di cui all'art. 2, comma 5, lettere c) e d), n. 2, della legge 12 agosto 1977, n. 675;

     b) riduzione del tasso di interesse di differimento e dilazione per omissioni contributive verso enti previdenziali di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con la legge 26 settembre 1981, n. 537;

     c) esame dei programmi presentati ai sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

     5. Sono attribuite al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le seguenti funzioni del soppresso CIPI:

     a) emanazione delle direttive per la gestione del Fondo speciale ricerca applicata di cui all'art. 2, comma 2, lettera e), della legge 12 agosto 1977, n. 675;

     b) approvazione dei programmi nazionali di ricerca di cui all'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

     c) emanazione delle direttive di attuazione per le attività di alta formazione dei ricercatori e tecnici di ricerca, previste dall'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

     d) definizione delle linee programmatiche per la formazione professionale di ricercatori e tecnici ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con legge 19 dicembre 1984, n. 863;

     e) funzioni relative agli interventi in favore dei centri di ricerca e dei consorzi e società consortili di ricerca nelle aree depresse, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernenti:

     1) predisposizione e stipulazione dei contratti di programma, da approvarsi dal CIPE, relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca;

     2) programma e progetti di ricerca previsti dalle intese di programma con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

     3) potenziamento della rete consortile di ricerca (in base al progetto speciale 35), e delle strutture edilizie universitarie meridionali;

     4) attuazione dell'intesa sui parchi scientifici e tecnologici;

     5) altri progetti compresi nell'azione organica n. 2, riguardanti la ricerca, i progetti pilota e la formazione.

     6. Il Ministro riferisce annualmente al CIPE in merito al complessivo andamento della gestione del Fondo speciale ricerca applicata.

 

          Art. 3. (Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPET)

     1. Sono attribuite al CIPE le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) di seguito indicate:

     a) emanazione delle direttive di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), e), f) e h), della legge 4 giugno 1991, n. 186;

     b) aggiornamento, con periodicità triennale, del piano generale dei trasporti di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), della legge 4 giugno 1991, n. 186;

     c) valutazione di conformità dei piani e programmi che prevedano interventi comunque incidenti sul settore dei trasporti agli obiettivi del piano generale dei trasporti e alle proprie direttive di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), della legge 4 giugno 1991, n. 186;

     d) approvazione del documento concernente lo schema di utilizzo dei finanziamenti nel settore dei trasporti di cui all'art. 2, comma 3, della legge 4 giugno 1991, n. 186.

     2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite, il CIPE si avvale degli uffici, del personale e dei mezzi della segreteria del soppresso CIPET.

     3. Sono attribuite al Ministro dei trasporti e della navigazione le seguenti funzioni del soppresso CIPET:

     a) definizione degli ambiti circoscrizionali dei sistemi portuali di cui all'art. 1 della legge 13 febbraio 1987, n. 26;

     b) adempimenti in materia di trasporti di cui alla legge 4 giugno 1991, n. 186;

     c) indirizzi sull'attività di ricerche e studi degli istituti con specializzazione nel settore dei trasporti di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), della legge 4 giugno 1991, n. 186;

     d) determinazioni concernenti il piano quinquennale per gli interporti di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240.

 

          Art. 4. (Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPES)

     1. Sono attribuite al CIPE le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) di seguito indicate:

     a) definizione e coordinamento delle linee generali di cooperazione economica internazionale e di politica del commercio con l'estero, ivi compresa quella relativa all'assicurazione e al finanziamento dei crediti all'esportazione, di cui all'art. 1 della legge 24 maggio 1977, n. 227, su proposta, rispettivamente, del Ministro degli affari esteri e del Ministro del commercio con l'estero, d'intesa con il Ministero del tesoro;

     b) su proposta del Ministro degli affari esteri, nonché per quanto di competenza del Ministero del commercio con l'estero, d'intesa con il Ministero del tesoro, formulazione degli indirizzi generali della collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, di cui all'art. 1 della legge 26 febbraio 1992, n. 212.

     2. Sono attribuite al Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro e, per quanto di competenza, con il Ministero del commercio con l'estero, le seguenti funzioni del soppresso CIPES:

     a) approvazione di un programma organico per ciascun Paese di cui all'art. 1, comma 3, della legge 26 febbraio 1992, n. 212;

     b) ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera A, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, della disponibilità finanziaria anche in relazione a quanto disposto al riguardo dai successivi articoli 2 e 3 della stessa legge.

     3. Le seguenti funzioni del soppresso CIPES sono attribuite al Ministro del commercio con l'estero:

     a) emanazione delle direttive alla SACE, di concerto con i Ministeri degli esteri e del tesoro, sulla base degli indirizzi formulati dal CIPE e dei programmi-Paese approvati dal Ministro degli affari esteri, in ordine al carattere prioritario degli interventi di cui all'art. 1, comma 6, della legge 26 febbraio 1992, n. 212;

     b) emanazione delle direttive alla SIMEST S.p.a., ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100.

     4. E' attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la seguente funzione del soppresso CIPES:

     a) concessione di contributi per la ricerca mineraria all'estero di cui all'art. 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

 

          Art. 5. (Devoluzione delle funzioni del soppresso CIP)

     1. Sono devolute al CIPE le funzioni del soppresso Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) di seguito indicate:

     a) poteri di indirizzo e di direttiva ai fini della determinazione dei prezzi e delle tariffe di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

     b) direttive e pareri di cui all'art. 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

     c) competenze in materia di tariffe di servizi locali di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ad esclusione di quelle espressamente attribuite al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

     2. Sono attribuite al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le seguenti funzioni del soppresso CIP:

     a) determinazione delle tariffe e delle condizioni generali di polizza di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

     b) fino all'assetto definitivo derivante dall'istituzione degli organismi indipendenti di cui all'art. 1, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le competenze in materia di energia elettrica e di gas, e in particolare:

     1) determinazione del prezzo base del metano per forniture a produzioni industriali site nell'isola di Murano di cui all'art. 19 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

     2) determinazione dell'ammontare del rimborso dovuto all'ENEL in base al disposto di cui all'art. 19 della legge 9 dicembre 1986, n. 896;

     3) determinazione delle condizioni e dell'ammontare del corrispettivo per servizio di vettoriamento del gas naturale di cui all'art. 12, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

     4) determinazione dell'ammontare degli acconti e dei conguagli per l'integrazione tariffaria di cui all'art. 7, commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

     5) determinazione dei prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'ENEL e al vettoriamento, nonché dei parametri relativi allo scambio di energia elettrica prodotta da imprese per uso proprio di cui all'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come sostituito dall'art. 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

     3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le competenze di cui al comma precedente avvalendosi, in via transitoria, degli uffici di segreteria e di supporto già del CIP.

     4. Le banche dati sui prezzi di specifici prodotti o categorie di prodotti sono collocate presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed utilizzate anche ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

     5. I comitati provinciali dei prezzi di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, sono soppressi e le residue funzioni sono attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La Commissione centrale prezzi di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, è soppressa.

     6. Sono attribuite al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni concernenti la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1961, n. 1527.

     7. E' attribuita al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la determinazione delle tariffe postali e telegrafiche.

 

          Art. 6. (Devoluzione delle funzioni dei soppressi CISD, CIEM e CICS)

     1. Sono attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro degli affari esteri, le funzioni di indirizzo spettanti al soppresso Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), di cui all'art. 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185 e di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lettera a), della legge 27 febbraio 1992, n. 222. Sono altresì attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, le funzioni di indirizzo spettanti al soppresso CISD, di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), della legge 27 febbraio 1992, n. 222.

     2. Sono attribuite al Ministero del commercio con l'estero le funzioni, spettanti al soppresso CISD, di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), della legge 27 febbraio 1992, n. 222.

     3. Sono attribuite al CIPE le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM) di cui all'art. 1 della legge 18 marzo 1976, n. 64, nonché quelle di cui all'art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1987, n. 540.

     4. Sono attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro per gli affari esteri, le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) di cui agli articoli 3 e 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Per il 1994, in via transitoria e sino alla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, spetta al Ministro degli affari esteri la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 3, comma 6, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

 

Capo III

 

DEVOLUZIONE A SINGOLI MINISTRI DELLE FUNZIONI DEGLI ALTRI COMITATI INTERMINISTERIALI SOPPRESSI

 

          Art. 7. (Funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la protezione civile)

     1. Sono attribuite al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la protezione civile di cui all'art. 3 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

 

          Art. 8. (Funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS)

     1. Sono attribuite al Ministro della sanità le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, di cui all'art. 8, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

 

          Art. 9. (Funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la cinematografia)

     1. Sono attribuite alla Presidenza del consiglio dei ministri le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la cinematografia.

 

          Art. 10. (Funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la gestione del fondo interventi educazione e informazione sanitaria)

     1. Sono attribuite al Ministro della sanità le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la gestione del fondo interventi per l'educazione e l'informazione sanitaria di cui all'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

 

          Art. 11. (Funzioni del soppresso Comitato di Ministri per la vigilanza sulle operazioni di alienazione dei beni patrimoniali dello Stato)

     1. Sono attribuite al Ministro delle finanze le funzioni del soppresso Comitato di Ministri per la vigilanza sulle operazioni di alienazione dei beni patrimoniali dello Stato di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito con legge 29 gennaio 1992, n. 35.

 

          Art. 12. (Funzioni del soppresso Comitato nazionale per le politiche dell'handicap)

     1. Sono attribuite alla Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali le funzioni del soppresso Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'art. 41 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

Capo IV

 

NORME FINALI

 

          Art. 13. (Norma finale)

     1. Ferme restando le attribuzioni di competenza del CIPE come disciplinate dalle leggi vigenti, spettano in ogni caso al medesimo Comitato tutte le funzioni in materia di programmazione, di politica economica nazionale e di coordinamento di quest'ultima con le politiche economiche comunitarie, già attribuite ai comitati interministeriali soppressi e concernenti direttive, indirizzi, criteri generali, piani e programmi e ripartizioni di fondi a carattere intersettoriale, nonché i criteri per la ripartizione di fondi a carattere interregionale.

     2. Sono, altresì, devolute al Ministro con competenza prevalente, che le esercita anche mediante il ricorso a conferenze di servizi con le altre amministrazioni interessate e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, tutte le funzioni di settore.

     3. Spettano alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano le funzioni dei soppressi comitati interministeriali concernenti la ripartizione di fondi a carattere interregionale, ferme restando le funzioni attribuite alla Conferenza dal decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418. Il presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riferisce periodicamente al CIPE sullo stato di attuazione da parte delle regioni degli obiettivi previsti da disposizioni statali.

     4. A norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 21 e 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'allegato elenco A, che forma parte integrante del presente regolamento.

     5. Con successivo regolamento si provvede al riordino organico della normativa nelle relative materie, ai sensi dell'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

     Allegato

     Elenco A

     Legge 18 marzo 1976, n. 64.

     Legge 5 giugno 1990, n. 135, art. 8, comma 1.

     Legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 1.

     Legge 18 marzo 1976, n. 64, art. 1.

     Legge 9 luglio 1990, n. 185, art. 13, comma 4.

     Legge 27 febbraio 1992, n. 222, art. 4, comma 2, lettera d), e art. 8, comma 2.