§ 8.3.12 - D.L. 30 aprile 1976, n. 156.
Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:8. Artigianato
Capitolo:8.3 disciplina generale
Data:30/04/1976
Numero:156


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La previsione di entrata del capitolo 1026 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 è elevata di lire 148 miliardi in relazione alle maggiori entrate realizzate [...]
Art. 3.      Ogni progetto di investimento concernente la creazione di nuovi impianti industriali per importi superiori a 10 miliardi di lire, da chiunque predisposto, deve essere tempestivamente comunicato [...]
Art. 4.      Le imprese costituite in forma societaria, il cui capitale sociale non sia inferiore ai 5 miliardi, sono tenute a trasmettere, per informazione, al Ministro per il bilancio e la programmazione [...]
Art. 5.      Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto saranno stabilite, con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica di concerto con il Ministro per l'industria, [...]
Art. 6.      Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto- legge 22 aprile 1976, n. 128. Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del predetto [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 8.3.12 - D.L. 30 aprile 1976, n. 156. [1]

Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato.

(G.U. 3 maggio 1976, n. 115).

 

Art. 1. [1a]

     Al fine di assicurare la continuità del flusso del credito agevolato per la ristrutturazione industriale, l'intervento nei punti di crisi, il sostegno dell'artigianato, lo svolgimento delle attività istituzionali della GEPI nonché l'apporto alle esportazioni, sono disposte le seguenti misure.

     1) Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti da concedere in applicazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sono autorizzati i seguenti limiti di spesa in aggiunta a quelli già previsti dall'art. 10 della legge 8 agosto 1972, numero 464 e dell'art. 4 della legge 7 giugno 1975, n. 230:

     9.000 milioni per l'anno finanziario 1976;

     21.000 milioni per l'anno finanziario 1977;

     30.000 milioni per l'anno finanziario 1978;

     24.000 milioni per gli anni finanziari dal 1979 al 1988.

     Si applica il secondo comma del predetto articolo 4 della legge 7 giugno 1975, n. 230.

     2) Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano ulteriori fondi, entro il limite di 30 miliardi di lire, destinati alla concessione di finanziamenti per le finalità previste dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni, e con le modalità e condizioni previste dalla legge predetta, e successive modificazioni, e dall'art. 1, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 403.

     3) Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 350 miliardi ripartita in ragione di lire 15 miliardi per l'anno 1976, di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1985 e di lire 20 miliardi per l'anno 1986 [2].

     (Omissis) [3].

     Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di lire 50 miliardi, mediante versamento da parte del Tesoro dello Stato di lire 10 miliardi per l'anno 1976 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1977 e 1978.

     3 bis) Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare la somma di lire 45 miliardi ad aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1977, 1978 e 1979 [4].

     (Omissis) [5].

     4) L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazione e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere: nell'anno 1976 rispettivamente fino a lire 42.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 14.000 milioni ciascuno, in ciascuno degli anni 1977 e 1978 rispettivamente fino a lire 72.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 24.000 milioni ciascuno, nell'anno 1979 rispettivamente fino a lire 66.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 22.000 milioni ciascuno, all'aumento per lire 84 miliardi nell'anno 1976, per lire 144 miliardi in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e per lire 132 miliardi nell'anno 1979, del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI - società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

     Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 14.000 milioni per l'anno 1976, di lire 24.000 milioni per ciascuno degli anni 1977 e 1978 e di lire 22.000 milioni per l'anno 1979 e l'onere relativo di complessive lire 42.000 milioni per l'anno 1976, lire 72 mila milioni per ciascuno degli anni 1977 e 1978 e lire 66.000 milioni per l'anno 1979 sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a conferire la somma di lire 42.000 milioni nell'anno 1976, di lire 72.000 milioni in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e di lire 66.000 milioni nell'anno 1979 al patrimonio dell'IMI per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma del presente punto 4) [6].

     5) Il Fondo di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Medio credito centrale, è incrementato della somma di lire 600 miliardi, da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale.

     Al fondo di cui al precedente comma è altresì assegnata la somma di lire 70 miliardi per la concessione di contributi in conto interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni ordinarie, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265.

     La complessiva somma di lire 670 miliardi di cui ai commi precedenti, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1977, lire 150 miliardi per l'anno 1978, lire 145 miliardi per l'anno 1979, lire 118 miliardi per l'anno 1980, lire 95 miliardi per l'anno 1981 e lire 82 miliardi per l'anno 1982.

 

     Art. 2.

     La previsione di entrata del capitolo 1026 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 è elevata di lire 148 miliardi in relazione alle maggiori entrate realizzate attinenti alle ritenute di imposta applicate sugli interessi maturati sui depositi e conti correnti bancari o postali [2].

     In correlazione a tali maggiori entrate, lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, iscritto al cap. 9001, è aumentato di lire 148 miliardi [2].

     All'onere di lire 148 miliardi derivante dalla applicazione del precedente art. 1, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 [2].

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     Ogni progetto di investimento concernente la creazione di nuovi impianti industriali per importi superiori a 10 miliardi di lire, da chiunque predisposto, deve essere tempestivamente comunicato al Ministro per il bilancio e la programmazione economica per essere sottoposto all'esame del C.I.P.E.

     La comunicazione deve essere effettuata anche per ogni progetto di investimento concernente l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, il quale comporti aumento della capacità produttiva e dell'occupazione o delle aree occorrenti, sempre che il relativo investimento sia superiore a 4 miliardi di lire e il valore dell'impianto, comprensivo dell'impianto progettato, superi il limite di 10 miliardi di lire, tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici [2].

     La realizzazione di progetti di investimento di cui al comma precedente si intende autorizzata se il C.I.P.E., entro tre mesi dalla comunicazione, non esprime la propria valutazione di difformità rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti congiuntamente o alternativamente alla disponibilità di manodopera nella zona medesima.

     Coloro i quali danno corso ai progetti di cui al primo comma nonostante l'intervenuta valutazione negativa del C.I.P.E. sono tenuti a versare all'erario una somma pari al 25% dell'ammontare dell'investimento. Al medesimo obbligo sono assoggettati coloro i quali danno corso ai predetti progetti senza darne comunicazione al Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

     Le amministrazioni dello Stato anche decentrate, le amministrazioni e gli enti pubblici, le regioni, le province, i comuni non possono rilasciare le autorizzazioni e le licenze di rispettiva competenza per progetti di cui al primo comma che non risultino approvati dal C.I.P.E. o per i quali non sia decorso il termine indicato al secondo comma.

 

     Art. 4.

     Le imprese costituite in forma societaria, il cui capitale sociale non sia inferiore ai 5 miliardi, sono tenute a trasmettere, per informazione, al Ministro per il bilancio e la programmazione economica e al Ministro per la industria, il commercio e l'artigianato i loro programmi annuali e pluriennali di investimento.

     Le società a partecipazione statale e le società concessionarie di pubblici servizi sono tenute a effettuare l'informazione di cui al comma precedente su richiesta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di intesa, rispettivamente, con il Ministro per le partecipazioni statali e con i Ministri preposti alle amministrazioni concedenti.

     In caso di inosservanza della disposizione di cui al precedente comma si applicano a carico degli amministratori delle società le sanzioni di cui al secondo comma dell'art. 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, e successive modificazioni e integrazioni.

     Le informazioni contenute nei programmi di cui al primo comma sono sottoposte al vincolo del segreto d'ufficio, sono utilizzate esclusivamente ai fini della programmazione economica e non possono essere rese note attraverso riferimenti individuali o comunque in modo che siano identificabili i dati e le cifre riguardanti le singole imprese.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli istituti e alle aziende di credito sottoposte alla vigilanza di cui al regio decreto- legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 5.

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto saranno stabilite, con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le modalità di applicazione delle disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4.

     Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma sono abrogati l'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 322.I termini previsti dal primo comma dell'articolo 1 e dal terzo e quarto comma dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1971, n. 1101, sono prorogati al 30 settembre 1976 [7].

 

     Art. 6.

     Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto- legge 22 aprile 1976, n. 128. Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del predetto decreto-legge.

 

     Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 maggio 1976, n. 350.

[1a] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 6 maggio 1976, n. 119.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 24 maggio 1976, n. 350.

[3] Sostituisce la lettera e), art. 44 della L. 25 luglio 1952, n. 949.

[4] Numero aggiunto dalla L. di conversione 24 maggio 1976, n. 350.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione 24 maggio 1976, n. 350. Sostituisce il comma terzo, art. 39 del D.L. 16 ottobre 1970, n. 745.

[6] Punto modificato dalla L. di conversione 24 maggio 1976, n. 350 e così sostituito dall'art. 29 della L. 12 agosto 1977, n. 675.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 24 maggio 1976, n. 350.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 24 maggio 1976, n. 350.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 24 maggio 1976, n. 350.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 24 maggio 1976, n. 350.

[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione 24 maggio 1976, n. 350.