§ 40.1.11 - L. 9 dicembre 1986, n. 896.
Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.1 combustibili
Data:09/12/1986
Numero:896


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione della legge e competenze).
Art. 2.  (Inventario delle risorse geotermiche).
Art. 3.  (Assegnazione del permesso di ricerca e criteri di preferenza).
Art. 4.  (Permessi di ricerca e disposizioni a salvaguardia dell'integrità ambientale e dell'assetto urbanistico).
Art. 5.  (Estensione e durata del permesso di ricerca).
Art. 6.  (Classificazione delle risorse).
Art. 7.  (Concessione di coltivazione per risorse geotermiche di interesse nazionale).
Art. 8.  (Concessione di coltivazione per risorse geotermiche interesse locale).
Art. 9.  (Piccole utilizzazioni locali).
Art. 10.  (Assegnazione della concessione di coltivazione).
Art. 11.  (Disposizioni a salvaguardia dell'integrità ambientale, dell'equilibrio ecologico e dell'assetto urbanistico).
Art. 12.  (Pubblicità degli atti).
Art. 13.  (Revoca della concessione per l'ampliamento del campo geotermico).
Art. 14.  (Rinvenimento di idrocarburi).
Art. 15.  (Decadenza).
Art. 16.  (Dichiarazione di pubblica utilità).
Art. 17.  (Canoni e contributi).
Art. 18.  (Costituzione di società e partecipazione in società parte dell'ENEL).
Art. 19.  (Acquisto di risorse geotermiche da parte dell'ENEL).
Art. 20.  (Incentivi).
Art. 21.  (Autorizzazione di spesa).
Art. 22.  (Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia).
Art. 23.  (Norme applicabili).
Art. 24.  (Regolamento di attuazione).
Art. 25.  (Entrata in vigore).


§ 40.1.11 - L. 9 dicembre 1986, n. 896. [1]

Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche.

(G.U. 24 dicembre 1986, n. 298 - S.O.).

 

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PROGRAMMATICHE

 

     Art. 1. (Ambito di applicazione della legge e competenze).

     1. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche, effettuate nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità.

     2. Le funzioni amministrative riguardanti le attività di cui al precedente comma, compresa la funzione di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, sono esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono fatti salvi i poteri attribuiti in materia alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

     3. Le funzioni amministrative concernenti concessioni da rilasciare sulla terraferma per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse locale sono delegate alle Regioni.

     4. Sono risorse geotermiche d'interesse nazionale quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20.000 kilowatt termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche rinvenute in aree marine [2].

     5. Sono risorse geotermiche di interesse locale quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico di potenza inferiore a 20.000 kilowatt termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi [3].

     6. Sono considerate piccole utilizzazioni locali le utilizzazioni di acque calde geotermiche reperibili a profondità inferiori a 400 metri con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici.

     7. E' esclusa dall'applicazione della presente legge la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque termali, intendendosi come tali le acque da utilizzarsi unicamente a scopo terapeutico.

     8. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le disposizioni della presente legge non si applicano qualora il valore economico dei KWh termici recuperabili da detto fluido risulti inferiore a quello delle sostanze minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

     9. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o industriale, anche in area marina, sono autorizzate, nel caso di risorse geotermiche di interesse nazionale, dall'ingegnere capo della competente sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ovvero dalla corrispondente autorità regionale in caso di risorse geotermiche di interesse locale.

 

          Art. 2. (Inventario delle risorse geotermiche).

     1. L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) predispongono l'inventario delle risorse geotermiche e presentano, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un rapporto congiunto sui risultati conseguiti.

     2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura il coordinamento delle attività svolte dagli enti di cui al comma precedente e redige, in base al rapporto presentato dagli enti stessi, una relazione con l'indicazione dei territori di interesse geotermico.

     3. La relazione è trasmessa alle Regioni che provvedono ad informare i comuni interessati, i quali possono formulare eventuali osservazioni sulle risultanze dell'indagine. I Comuni tengono conto delle localizzazioni delle aree geotermiche ai fini della redazione e dell'aggiornamento degli strumenti urbanistici.

     4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura l'aggiornamento dell'inventario e, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, promuove l'acquisizione di nuove tecnologie per la ricerca e lo sfruttamento di risorse geotermiche, anche mediante convenzioni con operatori pubblici o privati di adeguate capacità tecniche.

     5. Entro un anno dalla data di ricevimento della relazione di cui al comma 2 del presente articolo le Regioni, tenuto conto dei propri programmi di sviluppo e sentiti i Comuni interessati, definiscono il piano di destinazione e dei possibili usi delle risorse geotermiche di interesse locale, dandone comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

Capo II

DISPOSIZIONI SULLA RICERCA

 

          Art. 3. (Assegnazione del permesso di ricerca e criteri di preferenza).

     1. Il permesso di ricerca, che ha carattere esclusivo, è rilasciato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad operatori pubblici e privati in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui all'art. 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole "e per la geotermia" e previa approvazione del programma dei lavori allegato all'istanza.

     2. In caso di concorso di più istanze relative alla stessa zona, il permesso è rilasciato tenendo conto della garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, ai fini della corretta esecuzione del programma di lavoro proposto, della conoscenza diretta di cui essi dispongono sui problemi geologico-strutturali specifici dell'area richiesta, dell'ampiezza del programma di lavoro, tenuto conto della sua razionalità e con riferimento anche alla sua eventuale complementarietà con ricerche svolte in zone adiacenti.

     3. [Il permesso è accordato, a parità di condizioni, in via preferenziale all'ENEL e all'ENI, singolarmente o in contitolarità paritetica] [4].

     4. Sono considerate concorrenti le domande pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle more dell'istruttoria e comunque non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi di cui all'art. 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole "e della geotermia".

     5. Il permesso può essere rilasciato anche in contitolarità a più soggetti solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione e dei terzi. Ai contitolari è fatto obbligo di nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni interessate e nei confronti dei terzi.

     6. [Resta ferma l'esclusiva attribuita all'ENEL dalle norme vigenti in materia di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale nei territori delle province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena] [5].

     7. Sull'istanza deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della marina mercantile, se l'area interessata concerne il demanio marittimo, il mare territoriale o la piattaforma continentale italiana, ovvero quello del Ministero o dell'autorità regionale competente se l'area ricade su terreni appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio dello Stato o della Regione.

     8. Per le zone interessanti la difesa deve essere sentita l'amministrazione militare.

 

          Art. 4. (Permessi di ricerca e disposizioni a salvaguardia dell'integrità ambientale e dell'assetto urbanistico).

     1. La domanda di permesso di ricerca deve essere presentata al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato insieme al programma dei lavori che si intendono eseguire e dei relativi costi e tempi di esecuzione. Ad esse deve essere unito uno studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali con riferimento all'entità e alla tipologia dei lavori programmati nonché delle opere di recupero ambientale che si intendono eseguire.

     2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette lo studio di cui al primo comma al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministero per l'ecologia, alle Regioni e ai Comuni interessati per le eventuali osservazioni, che devono essere formulate entro tre mesi dalla ricezione. Trascorso tale termine lo studio si intende valutato positivamente.

     3. Se il permesso di ricerca riguarda un'area caratterizzata da particolari condizioni di instabilità geostrutturali, e come tale classificata con decreto del presidente della Regione interessata, si applicano le procedure previste al successivo art. 11.

 

          Art. 5. (Estensione e durata del permesso di ricerca).

     1. Il permesso di ricerca può coprire aree adiacenti di terra e di mare con superficie non superiore a 1.000 chilometri quadrati.

     2. La durata massima del permesso è di quattro anni, prorogabile per non oltre un biennio.

 

          Art. 6. (Classificazione delle risorse).

     1. Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato fluidi geotermici è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, riconosce il carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute e ne dà immediata comunicazione alle Regioni ed ai Comuni interessati curandone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

 

Capo III

DISPOSIZIONI SULLA COLTIVAZIONE

 

          Art. 7. (Concessione di coltivazione per risorse geotermiche di interesse nazionale).

     1. La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute di interesse nazionale è rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, con decreto recante anche l'approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico. Si applica, ricorrendone i presupposti, il comma 7 del precedente art. 3.

     2. La concessione può essere accordata anche a più soggetti in contitolarità alle stesse condizioni di cui al comma 5 del precedente art. 3.

 

          Art. 8. (Concessione di coltivazione per risorse geotermiche interesse locale).

     1. La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute d'interesse locale è rilasciata dal presidente della giunta regionale interessata. Si applica, ricorrendone i presupposti, il comma 7 del precedente art. 3.

     2. Qualora l'area della concessione interessi i territori di due o più Regioni confinanti, il titolo è rilasciato di concerto fra le Regioni medesime dal presidente della giunta regionale nel cui territorio ricade la maggiore estensione dell'area richiesta.

 

          Art. 9. (Piccole utilizzazioni locali).

     1. L'esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla, è autorizzata dalla regione territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 [6].

     2. Si applica, ricorrendone i presupposti, il comma 7 del precedente art. 3.

 

          Art. 10. (Assegnazione della concessione di coltivazione).

     1. Entro sei mesi dal provvedimento di cui al precedente art. 6, comma 2, il titolare del permesso deve presentare, a pena di decadenza, domanda di concessione di coltivazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se trattasi di risorse geotermiche di interesse nazionale, o alla Regione, se trattasi di risorse geotermiche di interesse locale.

     2. Trascorso tale termine, la concessione può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, purché in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica ed economica. [La concessione è accordata, a parità di condizioni, in via preferenziale all'ENEL o all'ENI singolarmente o in contitolarità paritetica] [7].

     3. La concessione può essere accordata per la durata massima di trenta anni, e può essere prorogata per periodi non superiori a dieci anni ciascuno.

 

          Art. 11. (Disposizioni a salvaguardia dell'integrità ambientale, dell'equilibrio ecologico e dell'assetto urbanistico).

     1. Alla richiesta di concessione di coltivazione deve essere allegato uno studio di valutazione preventiva delle modifiche ambientali che le attività programmate comportano o possono comportare nel corso del tempo, nonché delle opere di recupero ambientale che si propone di eseguire.

     2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette lo studio di cui al precedente comma al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministero per l'ecologia, alle Regioni ed ai Comuni interessati, che esprimono parere vincolante entro sei mesi dalla comunicazione. Trascorso tale termine lo studio si intende valutato positivamente.

     3. La concessione di coltivazione può essere ugualmente rilasciata in difformità, previa deliberazione del CIPE integrato con la partecipazione del Ministro dell'ecologia e del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o su richiesta della Regione interessata.

     4. La concessione di coltivazione costituisce, nel caso in cui sia necessario, variante degli strumenti urbanistici vigenti.

     5. Il rilascio della concessione di coltivazione non esonera il richiedente dall'assolvimento di ogni altro obbligo dalla legislazione vigente prima di dar corso alla realizzazione delle opere previste dal progetto di coltivazione.

 

Capo IV

NORME COMUNI ALLA RICERCA E ALLA COLTIVAZIONE

 

          Art. 12. (Pubblicità degli atti).

     Le domande di permessi di ricerca, i decreti di rilascio dei permessi stessi, gli atti di riconoscimento, le domande ed i decreti di conferimento delle concessioni di coltivazione per le risorse geotermiche di interesse nazionale nonché i provvedimenti che dispongono la cessazione del titolo e ogni altro atto rilevante sono pubblicati mensilmente, per estratto, nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

 

          Art. 13. (Revoca della concessione per l'ampliamento del campo geotermico).

     1. La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse geotermiche di interesse locale può essere revocata qualora a seguito del riconoscimento del carattere nazionale del campo geotermico il titolare non dimostri di avere adeguate capacità tecniche ed economiche per realizzare un progetto geotermico di interesse nazionale.

     2. Il titolare della concessione revocata ha diritto a ricevere dal nuovo titolare una quantità di risorse geotermiche equivalente a quella estraibile mediante il titolo revocato ovvero una indennità sostitutiva determinata di accordo fra le parti e commisurata al valore delle risorse geotermiche estraibili mediante il titolo revocato. In caso di mancato accordo decide un collegio arbitrale composto da un presidente nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da due rappresentanti delle parti.

 

          Art. 14. (Rinvenimento di idrocarburi).

     1. Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     2. L'autorità mineraria, ove il quantitativo scoperto si manifesti significativo agli effetti di una utilizzazione energetica, ed in attesa dei necessari accertamenti, può ordinare la sospensione dei lavori di perforazione.

     3. Le operazioni di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche possono essere riprese, se compatibili e su successiva autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, con le eventuali cautele e misure di sicurezza all'uopo disposte.

     4. Nel caso in cui il rinvenimento di idrocarburi dia luogo al rilascio di nuovo titolo minerario per tali minerali ad altro titolare, quest'ultimo è tenuto al rimborso delle spese dirette e indirette sostenute nell'ambito del precedente titolo.

 

          Art. 15. (Decadenza).

     1. Il titolare decade dal titolo minerario quando:

     a) non inizia i lavori nei termini prescritti;

     b) non rispetta, nei tempi e nei modi previsti dal titolo minerario, i programmi di lavoro di cui ai precedenti articoli 4, comma 1, e 7, comma 1;

     c) non corrisponde nei termini il canone dovuto;

     d) cede quote del titolo senza l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o della competente autorità regionale;

     e) non ottempera agli obblighi previsti dal titolo a pena di decadenza;

     f) non adempie agli obblighi derivanti dalla presente legge o dal regolamento d'attuazione.

     2. La decadenza è pronunciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, o dall'autorità regionale per i titoli dalla medesima rilasciati, previa contestazione dei motivi e fissazione del termine di trenta giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

 

          Art. 16. (Dichiarazione di pubblica utilità).

     1. [Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonché per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o della competente autorità regionale] [8].

     2. [I programmi di lavoro approvati sono depositati presso i Comuni dove deve aver luogo la espropriazione, ai sensi dell'art. 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359] [9].

     3. [Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere sono proposte nel termine di cui all'art. 18 della citata legge e sono decise dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dalla competente autorità regionale, con decreto motivato] [10].

     4. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o la competente autorità regionale, con decreto motivato, su richiesta del concessionario, può disporre l'occupazione per non oltre un biennio di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione dei lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente la indennità di occupazione.

     5. [I provvedimenti di occupazione di urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente] [11].

     6. Non sono soggette a concessioni nè ad autorizzazioni del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato.

     7. Qualora l'esercizio di una concessione demaniale marittima, rilasciata per aree comunque ricadenti in un permesso di ricerca o di concessione per l'utilizzo di risorse geotermiche, anche successivamente a detti permessi, risulti incompatibile o ostacoli l'attività di prospezione, ricerca e coltivazione, l'autorità marittima, a richiesta del titolare del permesso o della concessione mineraria, procede alla revoca della concessione demaniale con le modalità previste dall'art. 43 del codice della navigazione. L'indennizzo a favore del titolare della concessione revocata, nella misura determinata ai sensi dell'art. 42, quarto e quinto comma, del codice della navigazione, è a carico del titolare del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione.

 

          Art. 17. (Canoni e contributi).

     1. Il titolare di permesso di ricerca deve corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato di lire 40.000 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area di permesso.

     2. Il titolare della concessione di coltivazione deve corrispondere allo Stato o alla Regione un canone annuo anticipato di lire 80.000 per chilometro quadrato di superficie compresa nell'area della concessione.

     3. Sono altresì dovuti, dall'ENEL o dagli altri soggetti utilizzatori, in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza superiore a 3 MW che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche, i seguenti contributi:

     a) una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando, comunque, ai comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento [12];

     b) una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alle regioni nel cui territorio sono compresi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione [13].

     4. L'individuazione dei Comuni destinatari dei contributi, di cui al comma precedente, e la ripartizione del contributo fra gli stessi è disposta con decreto del presidente della giunta regionale. Nel caso in cui i campi geotermici interessino territori di Regioni limitrofe, la ripartizione dei contributi verrà effettuata d'intesa tra le Regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     5. Ai Comuni sede di impianto di produzione di energia elettrica è inoltre dovuto, dall'ENEL o dagli altri soggetti utilizzatori, un contributo una tantum di lire 12.000 per KW di potenza nominale degli impianti entrati in esercizio a far data dal 1° gennaio 1984 o che entreranno in esercizio dopo l'entrata in vigore della presente legge.

     6. Gli importi dei canoni di cui ai commi 1 e 2 e del contributo una tantum di cui al comma 5 sono indicizzati, ogni due anni, sulla base delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

     7. Sono escluse dal corrispondere i contributi di cui sopra le imprese singole o associate per la quota di energia elettrica prodotta corrispondente al loro fabbisogno interno.

     8. Il gettito dei canoni e contributi di cui al presente articolo è vincolato e sarà tassativamente destinato dalle Regioni e dai Comuni alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonché al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo.

 

          Art. 18. (Costituzione di società e partecipazione in società parte dell'ENEL).

     In deroga all'art. 1, settimo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'ENEL, secondo direttive generali impartite dal CIPE, per il razionale utilizzo delle fonti di energia e previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può promuovere la costituzione ed assumere partecipazione in consorzi e società che si costituiscano per l'utilizzazione delle risorse geotermiche e delle relative sostanze associate.

 

          Art. 19. (Acquisto di risorse geotermiche da parte dell'ENEL).

     1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308, le risorse geotermiche di interesse nazionale economicamente utilizzabili per la produzione di energia elettrica sono acquistate dall'ENEL su proposta dei titolari di concessione di coltivazioni, in base ai criteri all'uopo stabiliti dal CIPE. Il corrispettivo è determinato, nel rispetto dei criteri fissati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'economicità della produzione di energia elettrica e l'ottimale sfruttamento del campo geotermico.

     2. Con propria delibera il CIPE fissa altresì i criteri per la determinazione del prezzo di risorse geotermiche di interesse nazionale, non comprese tra quelle di cui al comma precedente, delle quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'interesse dell'approvvigionamento energetico del Paese, decreti la cessione all'ENEL, su proposta del concessionario, per la produzione di energia elettrica. In tal caso il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) dispone a favore dell'ENEL, a valere sulla cassa conguaglio per il settore elettrico, il rimborso del maggiore onere sostenuto il cui importo, tuttavia, non potrà in ogni caso superare il contributo per onere termico riconosciuto all'ENEL stesso dalla vigente normativa.

 

Capo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 20. (Incentivi).

     1. Al fine di promuovere l'utilizzazione di risorse geotermiche per usi non elettrici è concesso, ai titolari dei permessi di ricerca, un contributo a fondo perduto commisurato ai costi sostenuti e documentati, relativamente ai pozzi esplorativi eseguiti nell'ambito di zone risultate indiziate a seguito di attività di esplorazione, e indicati nel programma dei lavori allegato all'istanza del permesso di ricerca.

     2. Il contributo è erogato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato previa verifica di conformità delle opere svolte all'obiettivo minerario indicato nel programma dei lavori, per un importo pari al 75 per cento del costo per pozzi che abbiano avuto esito negativo, ed al 25 per cento del costo per pozzi che abbiano avuto esito positivo. Tali percentuali sono elevate rispettivamente all'80 per cento ed al 30 per cento del costo complessivo ove risultino documentate e sostenute spese particolarmente gravose a salvaguardia della integrità ambientale, in base agli impegni assunti in accettazione delle misure stabilite ai sensi degli articoli 4 e 11 della presente legge per la conservazione degli equilibri ecologici preesistenti e per le spese documentate concernenti lo studio di valutazione preventiva.

 

          Art. 21. (Autorizzazione di spesa).

     1. Per gli scopi di cui agli articoli 2 e 20 è autorizzata la complessiva spesa di lire 35 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il quinquennio 1985-1989. All'onere per l'anno 1985, determinato in lire 5 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento; all'onere di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di lire 10 miliardi per l'anno 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 22. (Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia).

     1. Il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia dà parere nei casi previsti dalla presente legge e dalle altre leggi e regolamenti in vigore, nonché ogni qualvolta sia richiesto dall'autorità mineraria.

     2. Il Comitato è integrato, quando delibera sulle materie disciplinate dalla presente legge, dal dirigente generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un dirigente superiore tecnico e da un dirigente superiore amministrativo della Direzione generale delle miniere, e da due titolari di cattedra nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esperti rispettivamente nelle discipline della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche e nella utilizzazione delle risorse geotermiche a fini energetici nonché da un esperto designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e da un rappresentante ciascuno dell'ENEA e del CNR.

     3. Con provvedimento del suo presidente, il Comitato è integrato, altresì, da un esperto in rappresentanza della Regione interessata per affari di rilevante interesse della Regione medesima.

 

          Art. 23. (Norme applicabili).

     Alla materia oggetto della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, della legge 11 gennaio 1957, n. 6, nonché della legge 21 luglio 1967, n. 613.

 

          Art. 24. (Regolamento di attuazione).

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia emana, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge, con il quale vengono in particolare determinati:

     1) criteri e modalità per la valutazione dei requisiti tecnici ed economici che devono essere posseduti dai richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione;

     2) i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all'estensione ed alla conformazione dei territori interessati;

     3) i criteri per il rilascio delle proroghe ed i casi di riduzione o restituzione delle aree;

     4) lo sfruttamento delle risorse geotermiche e delle sostanze associative rinvenute da parte dei titolari dei permessi e delle concessioni;

     5) le procedure per il rilascio dei titoli minerari e la disciplina dei rapporti di contitolarità;

     6) le modalità per la revoca delle concessioni di coltivazione in caso di ampliamento del campo geotermico;

     7) le prescrizioni relative al reinserimento dei fluidi;

     8) la revisione, con criteri di gradualità, dei titoli concessi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge;

     9) di intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con il Ministro per i beni culturali e ambientali e con il Ministro per l'ecologia i criteri per la redazione ed i contenuti essenziali degli studi di valutazione preventiva delle modifiche ambientali di cui agli articoli 4 e 11 della presente legge.

 

          Art. 25. (Entrata in vigore).

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 18 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22.

[2] Comma così modificato dall'art. 27 della L. 23 luglio 2009, n. 99.

[3] Comma così modificato dall'art. 27 della L. 23 luglio 2009, n. 99.

[4] Comma abrogato dall'art. 27, comma 29, della L. 23 luglio 2009, n. 99, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Comma abrogato dall'art. 27, comma 29, della L. 23 luglio 2009, n. 99, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Comma così sostituito dall'art. 27 della L. 23 luglio 2009, n. 99.

[7] Il secondo periodo del presente comma è stato abrogato dall'art. 27, comma 29, della L. 23 luglio 2009, n. 99, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Comma abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

[9] Comma abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

[10] Comma abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

[11] Comma abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 8 novembre 1995, n. 470.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 8 novembre 1995, n. 470.