§ 41.5.39 - D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418.
Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.5 province
Data:16/12/1989
Numero:418


Sommario
Art. 1.  Trasferimento alla Conferenza Stato-regioni delle attribuzioni a carattere generale degli organismi a composizione mista
Art. 2.  Specificazioni
Art. 3.  Soppressione di organismi a partecipazione mista Stato-regioni e relativo riordino delle funzioni
Art. 4.  Designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione mista Stato-regioni
Art. 5.  Modificazioni della composizione dei rappresentanti regionali in organismi misti le cui attribuzioni sono in parte sostituite o integrate da quelle della Conferenza
Art. 6.  Funzionamento della Conferenza
Art. 7.  Organismi a composizione mista Stato-regioni
Art. 8.  Organismi con competenze tecnico-scientifiche
Art. 9.  Disposizioni finali


§ 41.5.39 - D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418.

Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

(G.U. 2 gennaio 1990, n. 1)

 

     Art. 1. Trasferimento alla Conferenza Stato-regioni delle attribuzioni a carattere generale degli organismi a composizione mista

     1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono trasferite alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito definita Conferenza, le seguenti attribuzioni:

     a) le attribuzioni generali degli organismi a composizione mista statale e regionale di cui all'art. 7, ad esclusione di quelli operanti sulla base di competenze tecnico-scientifiche di cui all'art. 8;

     b) i pareri su tutte le questioni attinenti al coordinamento intersettoriale delle attività di programmazione inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali; in particolare la Conferenza è sentita sui criteri generali che presiedono alla determinazione della priorità, alla allocazione delle risorse e alle modalità di determinazione degli indici e dei parametri da utilizzare per la predisposizione degli atti di programmazione intersettoriale;

     c) i pareri sui criteri generali relativi agli atti di programmazione e agli atti di indirizzo in materia di competenza regionale, ai fini del coordinamento intersettoriale delle attività, e su quelli per la ripartizione di risorse relative ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali;

     d) i pareri sugli atti programmatici generali e di settore, nelle materie di competenza regionale.

     2. La Conferenza si esprime altresì su determinate questioni di interesse generale ad essa devolute, anche su specifica richiesta, da parte regionale o da parte statale o di uno degli organismi a composizione mista statale e regionale.

     3. La Conferenza verifica periodicamente lo stato di attuazione dei piani e dei programmi sui quali si è pronunciata.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nelle ipotesi riguardanti programmazioni e finanziamenti per gruppi di regioni e province autonome.

     5. Le disposizioni di cui al presente decreto non costituiscono attuazione delle prerogative di consultazione e di intesa previste dai singoli statuti delle regioni ad autonomia speciale. Nulla è innovato nelle relative norme di attuazione.

 

          Art. 2. Specificazioni

     1. Le attribuzioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 1, relative alle competenze, agli atti e alle attività degli organismi a composizione mista di cui all'art. 7, comprendono tra l'altro:

     a) le attribuzioni consultive di cui all'art. 1-bis, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 362, ai fini del parere di cui all'art. 12, comma 5, lettera a), e comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sugli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio;

     b) le attribuzioni consultive in ordine agli aspetti regionali del coordinamento delle politiche comunitarie e, in particolare, i pareri sugli indirizzi generali e sui criteri di cui all'art. 10, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86;

     c) le attribuzioni consultive del Consiglio sanitario nazionale, di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, in ordine agli aspetti istituzionali e ordinamentali inerenti alla gestione del Servizio sanitario nazionale, comprese la ripartizione del fondo e la politica del personale;

     d) le attribuzioni consultive in materia di edilizia residenziale spettanti alla Conferenza ai sensi dell'art. 3, nonchè il parere sui piani di edilizia residenziale rimessi al CIPE, il parere sugli atti del Comitato per l'edilizia residenziale in ordine alla ripartizione dei fondi alle regioni e sui criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori destinatari dei contributi per l'edilizia residenziale, di cui all'art. 3, della legge 5 agosto 1978, n. 457;

     e) le attribuzioni già spettanti alla commissione di settore per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, di cui all'art. 2, comma 4, della legge 8 novembre 1986, n. 752;

     f) le attribuzioni consultive e di iniziativa in ordine alla politica generale dei trasporti, nonchè il parere sullo schema di piano generale e sugli aggiornamenti periodici di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 245, e il parere sui criteri generali attinenti la gestione, la ristrutturazione e il finanziamento dei servizi pubblici di trasporto locale; a tal fine, nel secondo comma dell'art. 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245, le parole "sentite le regioni interessate" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la Conferenza Stato-regioni, nonchè le regioni interessate";

     g) le attribuzioni consultive del Consiglio nazionale dello spettacolo in ordine agli aspetti regionali delle politiche di incentivazione delle attività culturali e dei programmi di sostegno e incentivazione finanziaria per le attività dello spettacolo di cui alla legge 3 aprile 1985, n. 163;

     h) le attribuzioni consultive del Consiglio nazionale dell'artigianato in ordine alle competenze regionali e con riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunità economica europea e all'esportazione, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

     i) le attribuzioni consultive e di iniziativa del Consiglio nazionale per l'ambiente, di cui all'art. 12 della legge 9 luglio 1986, n. 349, in ordine al coordinamento degli interventi dello Stato, delle regioni e degli enti locali e alle competenze delle regioni;

     l) le attribuzioni consultive in ordine alle funzioni ed attività del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e sui programmi nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, quando essi riguardino attività o beni anche di competenza regionale;

     m) il parere sui criteri di attuazione della politica organica e attiva dell'impiego e sugli indirizzi di politica della occupazione e sostegno del reddito dei lavoratori di cui all'art. 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 3. Soppressione di organismi a partecipazione mista Stato-regioni e relativo riordino delle funzioni

     1. La Commissione interregionale per la programmazione economica di cui all'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il Comitato per la programmazione turistica di cui all'art. 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e il Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, di cui alla legge 2 febbraio 1988, n. 22, sono soppressi.

     2. Le attribuzioni conferite agli organismi di cui al comma 1 della legge, dal regolamento o da atto amministrativo e relative alle funzioni indicate dal comma 1 dell'art. 1 sono trasferite alla Conferenza. Le intese previste nelle attribuzioni trasferite sono sostituite dal parere della Conferenza. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza, convoca la Conferenza nazionale del turismo di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217.

     3. Le attribuzioni non trasferite o altrimenti disciplinate ai sensi del comma 2 e dell'art. 4, sono soppresse.

     4. Ferme restando le competenze del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, la Conferenza, nell'esercizio delle sue attribuzioni, formula indicazioni sugli interventi di carattere economico e sociale riguardanti l'intero territorio nazionale sottoposti al suo esame, ai fini della loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo del Mezzogiorno.

 

          Art. 4. Designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione mista Stato-regioni

     1. Le designazioni di componenti o rappresentanti regionali in organismi a composizione mista Stato-regioni spettano alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ivi comprese quelle finora attribuite alla Conferenza Stato-regioni. Tale competenza è esclusa quando le designazioni sono attribuite direttamente alle singole regioni o province autonome, oppure quando la partecipazione regionale è connessa, dalle disposizioni che la prevedono, all'oggetto specifico dell'atto per cui è richiesta, o ad un interesse territorialmente localizzato delle singole regioni o province autonome, o quando la partecipazione è rimessa alla convocazione della regione da parte dell'organismo a composizione mista o del suo presidente.

 

          Art. 5. Modificazioni della composizione dei rappresentanti regionali in organismi misti le cui attribuzioni sono in parte sostituite o integrate da quelle della Conferenza

     1. In relazione al riordino delle funzioni e degli organismi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, la partecipazione dei presidenti delle regioni e delle province autonome, o di altri componenti della giunta, in organismi a composizione mista Stato-regioni è sostituita da un pari numero di esperti scelti, di norma, tra funzionari delle regioni e delle province autonome. Tale disposizione si applica altresì nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 2, primo periodo.

 

          Art. 6. Funzionamento della Conferenza

     1. Per l'esercizio delle sue attribuzioni, anche per quanto concerne la sessione comunitaria di cui all'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e specificamente per quelle attribuite dall'art. 1, la Conferenza può riunirsi in comitati generali con l'intervento dei Ministri di settore.

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza, sono individuati i comitati generali a competenza integrata funzionale e la loro composizione, con riferimento ai settori degli affari istituzionali e generali, degli affari finanziari, del governo del territorio e della tutela dell'ambiente, dei servizi sanitari e sociali e delle attività produttive.

     3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Conferenza, anche quando si riunisce in comitato generale, si avvale ai fini istruttori degli esistenti organismi a composizione mista Stato-regioni, comunque denominati, operanti a tale scopo come suoi comitati speciali.

     4. La Conferenza riceve preventivamente l'ordine del giorno dagli organismi a composizione mista, il verbale delle deliberazioni assunte, nonchè una relazione annuale sull'attività da loro svolta; analoga relazione viene inviata dagli organismi a composizione mista a carattere regionale.

     5. La documentazione di cui al comma 4 è ordinata, a cura della segreteria della Conferenza, in apposito archivio, a disposizione delle amministrazioni statali e regionali interessate, e costituisce parte integrante della relazione che il Ministro per gli affari regionali presenta alla commissione parlamentare per le questioni regionali ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La conferenza definisce i criteri e le modalità per l'acquisizione dei pareri regionali su questioni generali, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 3, comma 2.

     6. Nei casi in cui più regioni siano chiamate ad esprimere pareri su questioni di carattere generale nell'ambito di un procedimento statale che interessi le loro competenze, il presidente può convocare la Conferenza per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e d). Tali pareri sono resi dai presidenti delle predette regioni nell'ambito della Conferenza, anche in sede di comitato generale.

 

          Art. 7. Organismi a composizione mista Stato-regioni

     1. Ai fini del presente decreto si intendono organismi a composizione mista Stato-regioni i collegi amministrativi, previsti da legge o da regolamento o comunque istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto ministeriale o con altro atto amministrativo, operanti presso l'amministrazione centrale dello Stato, dei quali facciano parte rappresentanti dello Stato e delle regioni, ancorchè in proporzione diversa tra loro e pur se sia prevista la partecipazione anche di estranei alla pubblica amministrazione.

     2. Non sono compresi tra gli organismi di cui al comma 1 quelli, variamente composti, nei quali la partecipazione delle regioni non assuma carattere fondamentale in relazione alle funzioni del collegio. Sono altresì esclusi i collegi misti Stato-regioni la cui attività si riferisca ad ambiti territoriali specifici e collegati a programmi territorialmente definiti.

     3. Le presenti disposizioni non si applicano inoltre alle ipotesi in cui le amministrazioni dello Stato si avvalgano dell'apporto, reso anche in forma congiunta, di rappresentanti delle regioni.

     4. Agli organismi a composizione mista Stato-regioni, di cui al comma 1, restano le competenze relative alle determinazioni da assumere per specifiche questioni in attuazione di piani e programmi di settore e le designazioni di componenti di altri organismi che investano interessi statali e regionali, che non rientrino in quanto previsto dall'art. 4.

 

          Art. 8. Organismi con competenze tecnico-scientifiche

     1. Sono esclusi dal riordinamento di cui al presente decreto gli organismi a composizione mista operanti sulla base di competenze tecnico-scientifiche di seguito elencati:

     a) Commissione consultiva unica del farmaco di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 581;

     b) Comitato per l'informazione scientifica sui farmaci di cui al decreto del Ministro della sanità 23 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 3 dicembre 1982;

     c) Commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

     d) Comitato per il prontuario terapeutico di cui all'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 484, e all'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     e) Commissione di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

     f) Commissione per la ricerca scientifica biomedica di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617;

     g) Commissione nazionale tecnico-consultiva per la produzione e il commercio di sementi di rimboschimento di cui all'art. 162 della legge 23 maggio 1973, n. 269;

     h) Commissione sulla disciplina dell'attività sementiera di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, come modificata dall'art. 28 della legge 20 aprile 1976, n. 195;

     i) Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'art. 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

     l) Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

     m) Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche di cui al decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica 12 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1985;

     n) Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti di cui al decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica 26 ottobre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 20 novembre 1984;

     o) Comitato tecnico-scientifico del servizio pedagogico italiano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1988;

     p) Commissione nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello di cui alla legge 14 ottobre 1985, n. 623;

     q) Commissione tecnica per il sistema informativo sul mercato del lavoro di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56.

 

          Art. 9. Disposizioni finali

     1. I provvedimenti amministrativi che istituiscano nuovi organi misti devono essere previamente comunicati alla Conferenza.

     2. Le disposizioni incompatibili con quelle di cui al presente decreto sono abrogate.