§ 2.10.146 - Legge 20 aprile 1976, n. 195.
Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attività sementiera.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.10 varietà vegetali e specie agrarie
Data:20/04/1976
Numero:195


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 3 bis.  [11]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.  [12]
Art. 7. 
Art. 8.  [13]
Art. 9.  [14]
Art. 10. 
Art. 11.  [15]
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 


§ 2.10.146 - Legge 20 aprile 1976, n. 195. [1]

Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attività sementiera.

(G.U. 12 maggio 1976, n. 124)

 

Capo primo

SEMENTI PER LE COLTURE ERBACEE ORTIVE

 

     Art. 1.

     La produzione a scopo di vendita e la vendita delle sementi orticole sono disciplinate dalle disposizioni della presente legge.

 

          Art. 2. [2]

     1. Le sementi per le colture erbacee ortive delle specie elencate nell'allegato n. 3 della presente legge, si suddividono nelle seguenti categorie:

     I - categoria: di base;

     II - categoria: certificata;

     III - categoria: standard.

     2. I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:

     I. - Categoria di base.

     Le sementi devono essere:

     a) prodotte sotto la responsabilità del costitutore o suoi aventi causa o del selezionatore secondo metodi di selezione che assicurino la conservazione in purezza della varietà;

     b) previste per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate";

     c) conformi, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 11, alle condizioni previste dall'allegato VI, II, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dall'allegato IV della presente legge per le sementi di base;

     d) rispondenti alle condizioni indicate alle lettere a), b) e c), all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato VI, II, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza.

     II. - Categoria certificata.

     Le sementi devono essere:

     a) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore o dei suoi aventi causa, da una generazione anteriore a quella delle sementi di base; che possano soddisfare e abbiano soddisfatto all'atto di un esame ufficiale, alle condizioni e ai requisiti previsti dall'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, nonchè alle condizioni di cui all'allegato IV della presente legge per le sementi di base;

     b) previste soprattutto per la produzione di ortaggi;

     c) conformi alle condizioni previste dall'allegato VI, II, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dall'allegato IV della presente legge per le sementi certificate;

     d) rispondenti alle condizioni indicate alle lettere a), b), e c), all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.

     III - Categoria standard.

     a) Le sementi devono presentare sufficiente identità e purezza della varietà e corrispondere a quanto previsto dall'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

     b) tali sementi devono essere sottoposte a controllo ufficiale, a posteriori e mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà.

     3. Le condizioni per la certificazione delle sementi sono fissate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

     4. Per l'iscrizione delle varietà nei registri di cui all'articolo 4, per i controlli alle colture e per la certificazione ufficiale nonchè per i post-controlli sono dovuti compensi di cui agli articoli 22 e 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

     5. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al comma 2, punto I. Categoria di base, lettera d), e punto II. Categoria certificata, lettera d), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     A) Ispezione in campo:

     a) il personale addetto all'esame:

     1) deve essere alle dipendenze di un'impresa in possesso della licenza di produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti prevista dall'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971;

     2) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche previste dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973;

     3) non deve trarre profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

     4) deve essere autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta dell'ente incaricato dei controlli ai fini della certificazione di cui all'articolo 23 della legge n. 1097 del 1971; tale autorizzazione comprende, da parte di detto personale, la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;

     5) deve svolgere le ispezioni previste per i controlli ufficiali dal terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 1096 del 1971;

     b) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;

     c) una parte delle colture da seme deve essere controllata da ispettori ufficiali. Tale parte deve essere almeno del 5 per cento;

     d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale.

     B) Controlli delle sementi:

     a) i controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la certificazione delle sementi, alle seguenti condizioni:

     1) i laboratori dispongono di una persona incaricata delle analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio e in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate delle analisi delle sementi devono possedere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per le analisi ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorità incaricata della certificazione delle sementi. I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

     2) i laboratori sono indipendenti o appartenenti a una ditta sementiera. Nel caso appartengono a una ditta sementiera il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della ditta a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la ditta stessa, il richiedente la certificazione e l'autorità incaricata della certificazione delle sementi;

     3) la prestazione dei laboratori, per quanto riguarda il controllo delle sementi, è soggetta alla sorveglianza dell'autorità incaricata della certificazione delle sementi;

     4) ai fini della sorveglianza di cui al numero 3) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi.

     C) Campionamento:

     1) durante l'esame delle sementi per la certificazione i campioni sono prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Il campionamento delle sementi, effettuato durante la commercializzazione, è eseguito ufficialmente. Tali disposizioni si applicano anche nel caso che i campioni di sementi standard siano prelevati per controlli a posteriori;

     2) qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale di cui al n. 1), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la certificazione delle sementi di cui alle lettere b), c) e d);

     b) i campionatori devono possedere le necessarie qualificazioni tecniche ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

     c) i campionatori possono essere:

     1) persone fisiche indipendenti, ovvero

     2) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione di sementi o il commercio di sementi, ovvero

     3) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi. In tal ultimo caso i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità incaricata della certificazione delle sementi;

     d) la prestazione dei campionatori, per quanto riguarda il campionamento delle sementi è soggetta alla sorveglianza dell'autorità incaricata della certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;

     e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d), almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento per il controllo da parte di campionatori ufficiali. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico. L'autorità incaricata dei controlli ufficiali confronta i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli, della stessa partita, prelevati sotto sorveglianza ufficiale.

 

          Art. 3. [3]

     Le sementi di cicoria industriale non possono essere commercializzate a meno che non siano ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate. [4]

     Le sementi di altre specie di ortaggi non possono essere commercializzate a meno che non siano state ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate o siano sementi standards. [5]

     Gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate -- ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi -- debbono essere muniti:

     a) all'esterno:

     di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme all'allegato n. 1 della presente legge, di colore bianco per le sementi di base ed azzurro per le sementi certificate. Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino può figurare all'interno quando esso è leggibile attraverso l'imballaggio. é consentito l'impiego di etichette ufficiali adesive; [6]

     b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino ufficiale, di cui al precedente punto a), che riporti le indicazioni previste ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'allegato n. 1 della presente legge. Esso non è indispensabile quando, conformemente al medesimo punto a), il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente, o è utilizzata un'etichetta adesiva od, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile.

     Gli imballaggi di sementi standard ed i piccoli imballaggi di sementi della categoria "sementi certificate" devono essere muniti di un cartellino del produttore.

     I rivenditori di sementi, muniti della apposita autorizzazione prefettizia di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987, possono sconfezionare e riconfezionare sementi della categoria standard a condizione che appongano alle nuove confezioni poste in vendita un proprio cartellino, in sostituzione di quello del produttore.

     Il cartellino, prescritto dai precedenti due commi, deve essere conforme all'allegato n. 2 della presente legge e, di colore azzurro, per le sementi certificate e, giallo scuro, per le sementi "standard". Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino può figurare all'interno quando esso è leggibile attraverso l'imballaggio. Tale cartellino può essere sostituito da una scritta impressa in modo indelebile sull'involucro.

     In caso di varietà ampiamente note al 1° luglio 1970, sull'etichetta si può fare riferimento ad una selezione conservatrice della varietà. E' vietato fare riferimento a proprietà particolari eventualmente connesse con tale selezione conservatrice [7] .

     Tale riferimento segue la denominazione varietale dalla quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino. Esso non prevale sulla denominazione varietale [8] .

     Dopo una data da stabilire anteriormente al 1° luglio 1992, conformemente alla procedura prevista dall'art. 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195, sull'etichetta si potrà fare riferimento solo alle selezioni conservatrici dichiarate prima di tale data [9] .

     Nel caso di sementi di base e di sementi certificate, l'etichetta o la stampigliatura relativa al produttore devono essere redatte in modo da non poter essere confuse con l'etichetta ufficiale di cui al presente articolo [10] .

 

          Art. 3 bis. [11]

     1. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, le modalità per consentire che i produttori aventi sede in Italia vengano autorizzati a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico.

     2. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni comunitarie, le condizioni per cui i costitutori e i loro rappresentanti aventi sede in Italia possano essere autorizzati a commercializzare per un periodo limitato sementi di varietà per le quali sia stata presentata una richiesta di iscrizione in un catalogo nazionale di uno Stato membro e per le quali siano state presentate informazioni tecniche specifiche.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai prodotti sementieri geneticamente modificati.

 

          Art. 4.

     I registri di varietà sono suddivisi:

     a) secondo le varietà, le cui sementi possono essere certificate in quanto "sementi di base" o "sementi certificate", o controllate in quanto "sementi standard";

     b) secondo le varietà, le cui sementi possono essere controllate soltanto quali "sementi standard".

 

          Art. 5.

     In conformità alla direttiva delle Comunità europee n. 458 del 29 settembre 1970, l'istituzione dei registri di varietà per le specie elencate nell'allegato n. 3 della presente legge è obbligatoria.

     Ai fini dell'istruzione nei registri di varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali "sementi standard", possono essere presi in considerazione i risultati di esami non ufficiali e le congiunzioni pratiche attinte durante la coltivazione. Per le stesse varietà, che sono notoriamente conosciute alla data del 1° luglio 1970, non è richiesto il mantenimento mediante selezione conservatrice.

 

          Art. 6. [12]

     Le sementi di varietà iscritte nel "Catalogo delle varietà di specie di ortaggi” delle Comunità europee non sono soggette con effetto a partire dalla pubblicazione dell'iscrizione medesima nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20-bis e 20-ter della legge n. 1096 del 1971. Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni della presente legge, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura prevista dalla direttiva comunitaria n. 458 del 29 settembre 1970.

 

          Art. 7.

     Dal 1° luglio 1977, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, secondo la procedura prevista dalla direttiva comunitaria citata al precedente art. 6, può prescrivere che le sementi di alcune specie di ortaggi possono essere commercializzate, a decorrere da determinate date, soltanto se sono state ufficialmente certificate come "sementi di base" o "sementi certificate".

 

          Art. 8. [13]

     Gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate -- ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi -- debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale, in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino ufficiale, previsto dal precedente art. 3, o sull'imballaggio stesso.

     Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione del suddetto cartellino o l'apposizione di un sigillo ufficiale. Tale misura non è indispensabile nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

     Nel caso si debba procedere a successive aperture e chiusure di imballaggi in precedenza chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale, sul cartellino ufficiale deve essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima operazione di chiusura, la data della medesima ed il servizio che l'ha effettuata.

 

          Art. 9. [14]

     Gli imballaggi di sementi standard ed i piccoli imballaggi di sementi certificate debbono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino, previsto dal precedente art. 3, e sull'imballaggio stesso.

     Ad eccezione delle piccole confezioni, gli imballaggi devono essere piombati, o provvisti di un sistema di chiusura equivalente, dal responsabile dell'applicazione dei cartellini.

     Il frazionamento dei lotti di sementi certificate deve avvenire ufficialmente o sotto controllo ufficiale.

     Nel caso di piccoli imballaggi della categoria sementi "certificate" è possibile effettuare una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.

 

          Art. 10.

     Per ogni specie e categoria di prodotti sementieri di piante erbacee ortive, i requisiti minimi richiesti per la commercializzazione sono quelli indicati nell'allegato n. 6, II, a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

 

          Art. 11. [15]

     Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, può autorizzare la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti ai requisiti minimi, di cui al precedente art. 10, per quanto riguarda la facoltà germinativa.

     In tal caso il produttore deve garantire una determinata facoltà germinativa, da indicare nel cartellino, di cui al secondo comma dell'art. 3 della presente legge, cartellino nel quale inoltre deve essere precisato il numero di riferimento del lotto.

     Il cartellino ufficiale dovrà indicare che trattasi di sementi con germinabilità ridotta.

 

          Art. 12.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può autorizzare la commercializzazione di sementi di selezione di generazioni precedenti alle sementi di "base" a condizione che esse siano state controllate ufficialmente, conformemente alle disposizioni applicabili alla certificazione delle sementi di "base", e siano contenute in imballaggi rispondenti alle disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, al relativo regolamento, ed alla presente legge, muniti di cartellino ufficiale conforme all'allegato n. 2 della presente legge.

 

          Art. 13.

     Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo conformemente all'art. 13, lettera b, della legge 20 aprile 1976, n. 195, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 4 della legge 20 aprile 1976, n. 195, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1055, II, lettera A per la stessa categoria [16] .

     Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di produzioni anteriori alle sementi di base, si può autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria, sono state rispettate [17] .

     Le sementi di ortaggi raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente al comma 1 devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 1-bis, lettere A e B, conformemente all'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, nonché accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 1-bis della legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera C [18] .

     Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 13, lettera c), della legge 20 aprile 1976, n. 195, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e, raccolta in un Paese terzo, devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'art. 13 della legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera c), per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A per la stessa categoria [19] .

     Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo e al rilascio dei documenti e della certificazione coincidano o convengano sull'esenzione. [20]

     Le sementi delle specie di cui all'allegato n. 3 della presente legge, raccolte in un paese non facente parte delle Comunità europee, e che:

     a) per gli esami ufficiali delle varietà, offrono le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri;

     b) per gli effettuati controlli delle selezioni conservatrici, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri;

     c) per le eseguite ispezioni in campo soddisfano le condizioni prescritte dalle Comunità europee, e che, pertanto, offrono le stesse garanzie onde assicurarne l'identità, per il contrassegno e per il controllo;

     sono, per questi aspetti, equivalenti, alle sementi delle categorie "base", "certificata" o standard raccolte all'interno delle Comunità europee.

     Il giudizio relativo all'equivalenza di cui al comma precedente è rimesso al competente organo delle Comunità europee o, in base a decisioni dello stesso, demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Tranne che per i piccoli imballaggi di sementi standard, le informazioni prescritte dall'allegato 2 della medesima legge 20 aprile 1976, n. 195, sono chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figuri sull'etichetta o sull'imballaggio, comprese quelle previste dal presente articolo [21] .

     Dopo il 30 giugno 1992 si può decidere, conformemente alla procedura prevista all'art. 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195, se i piccoli imballaggi di sementi standard di tutte o di alcune specie debbano soddisfare questa norma o se le informazioni prescritte o autorizzate debbano differenziarsi in qualche modo da qualsiasi altra informazione se la caratteristica distintiva è espressamente dichiarata in quanto tale sull'etichetta o sull'imballaggio [22] .

 

          Art. 14.

     Nel caso che il Ministro per l'agricoltura e le foreste, a causa di difficoltà generali temporanee di approvvigionamento, abbia rilasciato, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'autorizzazione alla commercializzazione, per un periodo determinato, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti, il cartellino ufficiale è quello previsto per la categoria corrispondente; in tutti gli altri casi, esso è di colore bruno. In ogni caso sul cartellino deve essere sempre indicato che si tratta di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

     Ricorrendo le cause di cui al precedente comma, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, può autorizzare, secondo la procedura e nel rispetto degli accordi comunitari, anche la commercializzazione di sementi di "base", "certificata" e standard appartenenti a varietà non iscritte né nel "Catalogo delle varietà di specie di ortaggi" delle Comunità europee, né nei "Registri nazionali".

 

          Art. 15.

     I responsabili dell'apposizione dei cartellini relativi alle sementi standard devono:

     a) informare, a mezzo lettera raccomandata, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'inizio e della fine della loro attività;

     b) tenere una contabilità relativa a tutte le partite di sementi standard, che deve essere mantenuta a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per almeno tre anni; tale contabilità deve essere documentata attraverso il registro di carico e scarico conforme all'allegato n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in pagine o schede riservate alle sementi standard;

     c) tenere a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per almeno due anni a partire dall'ultima registrazione di vendita, un campione testimone delle sementi delle varietà per le quali non è prescritta una selezione conservatrice;

     d) prelevare un campione di ciascun lotto destinato alla commercializzazione e tenerlo a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per almeno due anni.

     L'obbligo di cui alla lettera c) è applicabile solo ai responsabili che sono nel contempo produttori.

     Le operazioni di cui ai precedenti punti b) e d) sono sottoposte a vigilanza ufficiale, effettuata attraverso sondaggi.

 

          Art. 16.

     Qualora in seguito a controlli a posteriori effettuati su pianta proveniente da semente certificata o standard venga ripetutamente constatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una varietà ai requisiti previsti circa l'identità e la purezza della varietà stessa, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, può interamente o parzialmente vietare la commercializzazione di detta varietà al responsabile della commercializzazione stessa, per un determinato periodo.

     Il provvedimento adottato in applicazione di quanto sopra potrà essere revocato, non appena abbia a determinarsi, con sufficiente certezza, che le sementi destinate alla commercializzazione risponderanno in futuro ai requisiti di identità e di purezza della varietà.

 

          Art. 17.

     Le sementi standard delle specie di cui all'allegato n. 3 della presente legge, già confezionate prima dell'entrata in vigore della legge medesima, possono essere vendute o messe altrimenti in commercio entro un anno dalla sua entrata in vigore.

 

Capo secondo

MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DA FIORE E DA ORTO

 

          Art. 18.

     Per i materiali di moltiplicazione da fiore, ciascuna unità di vendita (collo) può contenere nelle confezioni elementari (sacchetti, scatole, barattoli e simili) prodotti di varietà, specie e generi diversi.

     Le confezioni destinate alla vendita (colli composti da confezioni elementari) devono recare le seguenti indicazioni: nome, indirizzo o simbolo d'identificazione dell'imballatore o venditore; la dizione "bulbi (o rizomi o radici tuberose e simili) da fiore".

     Le singole confezioni elementari devono invece contenere soltanto prodotti della stessa specie, della stessa varietà o di diverse varietà, purché siano osservate le norme sulla calibrazione.

     Le confezioni elementari devono presentare in caratteri leggibili e indelebili le seguenti indicazioni: nome e indirizzo dell'imballatore o del venditore, o simbolo di identificazione; genere, specie, varietà (cultivar) o colore (se i prodotti sono commercializzati secondo la varietà o il colore) o, se necessario, la menzione "miscuglio"; zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale; numero dei pezzi, categoria di calibrazione, definita con l'indicazione del limite minimo e massimo, per i prodotti per i quali tali limiti sono prescritti dal regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; trattamenti preparatori quando tali trattamenti hanno avuto luogo.

     L'indicazione della zona di produzione o della denominazione nazionale, regionale o locale nonché quella del marchio ufficiale di controllo è facoltativa.

 

          Art. 19.

     In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi da fiore e da orto, esclusi i tuberiseme di patate, destinati alla produzione di fiori e di ortaggi, allo stato di riposo vegetativo, possono essere venduti al diretto consumatore alla rinfusa purché sulle confezioni aperte siano apposte etichette o cartellini, in caratteri ben visibili, con le seguenti indicazioni:

     genere;

     specie;

     varietà (cultivar) o colore (se i prodotti sono commercializzati secondo la varietà od il colore) o, se necessaria, la menzione "miscuglio";

     categoria di calibrazione, definita con l'indicazione del limite minimo e massimo per i prodotti per i quali detti limiti sono prescritti dal regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

     S'intendono in "stato di riposo vegetativo" anche gli organi riproduttivi che hanno già iniziato l'emissione delle radichette o degli apici vegetativi.

 

Capo terzo

NORME INNOVATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1971, N. 1096

 

          Art. 20.

     I primi quattro commi dell'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono sostituiti dai seguenti:

     "La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'assessorato regionale dell'agricoltura, o presso l'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, competente per territorio.

     La commissione è nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura ed è formata:

     a) da un funzionario del servizio regionale dell'agricoltura, che la presiede;

     b) da un direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante, competente per territorio o da un funzionario tecnico dallo stesso designato;

     c) da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree; i direttori di istituti sperimentali o di sezione degli stessi potranno designare altri funzionari tecnici in loro sostituzione;

     d) da due rappresentanti dei produttori di sementi.

     La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione di un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o dell'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori diretti, di un rappresentante delle cooperative agricole di conduzione di terreni, ove esistano, nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

     I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati".

     Il sesto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

     "Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento della esecuzione dei lavori progettati, nonché al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000 prevista dal n. 86, lettera b), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641".

 

     Art. 21.

     L'art. 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

     "Avverso il diniego di rilascio della licenza è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, il ricorso all'assessorato regionale dell'agricoltura o all'ufficio che ne abbia assunto le funzioni".

 

          Art. 22.

     L'art. 5 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

     "I produttori di sementi e degli altri materiali indicati al precedente art. 1 devono tenere, per ciascuno stabilimento, un registro di carico e scarico nel quale devono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente da quelle acquistate.

     I produttori di sementi, sotto la loro responsabilità possono sconfezionare e riconfezionare i prodotti sementieri acquistati e questo sia presso lo stabilimento, che presso magazzini e centri di deposito, purché anche questi siano muniti di regolare licenza di cui all'art. 2 della presente legge.

     Ove trattasi di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, la sconfezione, la riconfezione e la ricartellinatura di essi, sono soggette alla vigilanza degli organi ufficiali di controllo previsti dal successivo art. 21.

     Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà il modello del registro di carico e scarico, nonché le modalità di tenuta del registro stesso".

 

          Art. 23.

     L'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

     "Non possono essere venduti, posti in vendita o immessi altrimenti in commercio i prodotti sementieri di cui al precedente art. 1 se non in partite omogenee, confezionati in involucri od imballaggi chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo, muniti all'interno ed all'esterno di cartellino del produttore leggibile ed integro recante l'indicazione della ditta e l'eventuale marchio, gli estremi della licenza, il nome della specie, nonché della varietà, dello ecotipo e del tipo consentiti o prescritti dalle norme legislative e regolamentari, l'anno di produzione, la purezza specifica, il peso o la quantità, il riferimento al registro di carico e scarico e, limitatamente al cartellino esterno, la germinabilità con relativa data di determinazione. La germinabilità non è richiesta per i prodotti sementieri di cui al terzo e quarto gruppo del precedente art. 6.

     Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi del precedente art. 2. Nei confronti di tali sementi nulla è innovato a quanto dispone l'art. 40 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

     Nel caso di miscugli, di cui è ammessa la vendita ai sensi del secondo comma del precedente art. 10, il cartellino deve altresì indicare il tipo di utilizzazione cui il miscuglio è destinato, nonché il nome volgare e la percentuale in peso di ciascuna specie e, se identificata, della varietà.

     Per i miscugli di cui al precedente art. 10 deve essere dichiarata la media ponderale fra i singoli componenti il miscuglio, sia per la purezza specifica che per la germinabilità. Resta comunque fermo che:

     a) la purezza specifica, non deve essere inferiore alla media ponderale delle percentuali minime determinate per ciascun genere e specie col regolamento di esecuzione della presente legge;

     b) le percentuali di germinabilità dei singoli componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge.

     La dichiarazione della germinabilità non è richiesta per i miscugli costituiti esclusivamente dai prodotti sementieri di cui al terzo e quarto gruppo del precedente art. 6.

     Ove trattisi di prodotti sementieri provenienti da colture effettuate in Paesi esteri, il cartellino deve portare anche l'indicazione del Paese in cui è stata eseguita la coltivazione.

     Se le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione e di riproduzione sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi dovrà essere apposta sull'involucro e sui cartellini.

     Il cartellino esterno va applicato in modo che la sua asportazione non sia possibile senza menomare l'integrità dello stesso o dell'involucro o la chiusura dell'involucro stesso.

     E' fatto divieto per i prodotti sementieri di apporre cartellini e indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento; è tuttavia consentito apporre indicazioni relative alle caratteristiche varietali ed agronomiche nonché all'impiego del prodotto.

     In sostituzione dei cartellini di cui al primo comma del presente articolo, le indicazioni di cui ai precedenti commi possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile.

     I cartellini esterni o la scrittura indelebile di cui al precedente comma non sono obbligatori per gli imballaggi trasparenti, quando gli attestati interni riproducano tutte le prescritte indicazioni e siano chiaramente leggibili attraverso l'imballaggio.

     E' vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nelle confezioni dei prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri.

     I miscugli, di cui è ammessa la vendita ai sensi del terzo comma del precedente art. 10, devono essere contenuti in bustine, sacchetti o altri involucri chiusi, sui quali, con apposito cartellino o con cartellino autoadesivo ovvero con scrittura indelebile, vanno apposte le indicazioni relative alla ditta, nonché i nomi della specie e, se identificate, delle varietà, il riferimento al registro di carico e scarico, il peso o il numero dei pezzi e i dati riguardanti la germinabilità e la purezza. Per essi non sono applicabili le disposizioni di cui al primo, terzo e sesto comma del presente articolo.

     Del pari le disposizioni del primo, terzo e sesto comma non si applicano alle piccole confezioni di sementi e degli altri materiali di moltiplicazione.

     Il regolamento di esecuzione della presente legge determinerà, per ogni specie, che cosa debba intendersi per piccola confezione.

     A tali piccole confezioni si applicano le norme stabilite per i miscugli dal tredicesimo comma del presente articolo".

 

          Art. 24.

     Il primo comma dell'art. 12 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

     "I prodotti sementieri delle categorie di base e certificata, previste dal precedente art. 7, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varietà iscritte nei registri di varietà di cui al successivo art. 19 od iscritte nel catalogo comune europeo, nei limiti di operatività in esso indicati, e se non siano muniti di uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Per il rilascio del cartellino è dovuto dall'interessato il compenso di cui al successivo art. 41".

     Il terzo e quarto comma dello stesso art. 12 sono sostituiti dai seguenti:

     "Sono applicabili le disposizioni dell'ottavo, decimo e undicesimo comma del precedente art. 11.

     L'apposizione del cartellino ufficiale non è obbligatoria per i miscugli e le piccole confezioni di prodotti sementieri previsti nei commi tredicesimo e quattordicesimo del precedente art. 11".

 

          Art. 25.

     Dopo il quarto comma dell'art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è aggiunto il seguente comma:

     "Ricorrendo le cause di cui sopra, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può altresì autorizzare, secondo la procedura e nel rispetto degli accordi comunitari, la commercializzazione di materiali sementieri appartenenti a varietà non iscritte nei registri di varietà di cui al successivo art. 19 né nei cataloghi di varietà delle Comunità europee".

 

          Art. 26.

     Il comma unico dell'art. 16 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è preceduto dai seguenti primo e secondo comma:

     "L'importazione di materiali sementieri è subordinata al rilascio preventivo del certificato d'importazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, con propri provvedimenti e nel rispetto degli accordi comunitari, stabilirà le modalità e le procedure per la richiesta ed il rilascio del certificato medesimo che dovrà avvenire nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta.

     Copia del certificato di cui al precedente comma sarà inviata all'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, che, con le modalità che saranno fissate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, comunicherà al medesimo i quantitativi effettivamente importati".

 

          Art. 27.

     Il secondo comma dell'art. 17 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

     "E' fatto obbligo alla ditta importatrice di applicare a detti involucri al momento della loro manipolazione un proprio cartellino con le seguenti indicazioni: nome della ditta fornitrice e della sua sede, nome della ditta importatrice o del rappresentante in Italia della ditta straniera, riferimento al registro di carico e scarico di cui al successivo art. 18, nonché le indicazioni prescritte dal precedente art. 11. E fatto divieto di apporre cartellini ed indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento. L'importatore è responsabile della rispondenza dei prodotti alle indicazioni del cartellino".

     Allo stesso art. 17 è aggiunto il seguente ultimo comma:

     "In quest'ultimo caso, sul cartellino di cui al quarto comma, devono essere indicate le date della prima e dell'ultima chiusura nonché gli organi che le hanno effettuate".

 

          Art. 28.

     Il primo comma dell'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse".

     Al terzo comma dello stesso art. 19 dopo le parole: "che la presiede," sono aggiunte le parole: "da tre tecnici designati dalle regioni,".

     Il quarto comma dello stesso art. 19 è sostituito dal seguente:

     "La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri importanti dalle altre varietà iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo art. 41".

     L'ultimo comma del medesimo art. 19 è sostituito dal seguente:

     "Per le varietà iscritte d'ufficio ai sensi del precedente quinto comma le tasse di cui sopra non sono dovute".

 

          Art. 29.

     All'art. 21 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Il personale di cui al precedente comma, durante l'espletamento delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale".

 

          Art. 30.

     L'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

     "E' istituito, con sede in Roma, l'istituto dei registri di varietà di prodotti sementieri con il compito di effettuare le prove ai fini dell'iscrizione delle varietà nei registri, controllare la conservazione in purezza delle varietà iscritte e curare la tenuta dei registri medesimi;

     L'istituto, sottoposto alla tutela e vigilanza del Ministero dell'agricoltura delle foreste, svolge anche tutti gli altri compiti che possono essergli affidati dal Ministero medesimo".

 

          Art. 31.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 27 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono sostituiti dai seguenti:

     "Con decreto del Presidente della Repubblica sarà approvato lo statuto dell'istituto di cui al precedente articolo. Tale statuto disporrà, tra l'altro, in merito alla nomina del direttore, le cui funzioni potranno essere disimpegnate anche da un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente appartenente ai ruoli tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste da collocarsi in posizione di fuori ruolo.

     Per le esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, presso l'istituto può essere destinato a prestare servizio, in posizione di distacco, personale appartenente ai ruoli di cui alle tabelle V e X della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed alle tabelle I, II, III e IV allegate alla legge 13 maggio 1966, n. 303, escluso il contingente di posti riservato per le esigenze dell'AIMA".

 

          Art. 32.

     Il primo comma dell'art. 28 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

     "Presso l'istituto dei registri di varietà dei prodotti sementieri è costituito un comitato tecnico-scientifico che esercita funzioni di consulenza per l'attività dell'istituto medesimo".

     Al secondo comma dell'art. 28 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono aggiunte le parole: "tre tecnici agricoli delle regioni".

     Il terzo, il quarto e il quinto comma dello stesso art. 28 sono sostituiti dai seguenti:

     "I rappresentanti degli istituti sperimentali sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti i direttori degli istituti medesimi, e durano in carica tre anni.

     Le funzioni di segretario del comitato tecnico-scientifico saranno svolte da un funzionario dell'istituto dei registri di varietà dei prodotti sementieri.

     Il rimborso delle spese di viaggio dei componenti il comitato tecnico-scientifico e la diaria corrispondente alla loro qualifica sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".

 

          Art. 33.

     Gli incaricati della vigilanza, di cui al secondo comma dell'art. 30 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono considerati a tutti gli effetti agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

 

          Art. 34.

     Il primo comma dell'art. 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

     "Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente art. 17, è punito con la multa stabilita in misura proporzionale di L. 20.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a L. 100.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato".

 

          Art. 35.

     L'ultimo comma dell'art. 36 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

     "L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, viene sostituita, limitatamente allo stabilimento di produzione, dalla licenza di cui al precedente art. 2, e perde la sua validità dopo tre mesi dalla notifica di rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente".

 

          Art. 36.

     L'art. 37 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

     "In deroga alle disposizioni contenute nella presente legge il Ministro per l'agricoltura e le foreste, a richiesta degli interessati, può autorizzare i costitutori, o i loro aventi causa, a porre in circolazione materiali sementieri nazionali o ad introdurre e a porre in circolazione nel territorio nazionale prodotti sementieri destinati alla produzione di sementi di base; può inoltre, sentiti gli organi scientifici competenti, rilasciare la stessa autorizzazione per limitati quantitativi di prodotti sementieri destinati a fini scientifici, sperimentali e di miglioramento genetico.

     I materiali sementieri di cui al presente articolo non possono essere posti in vendita e devono circolare in involucri chiusi e muniti di un cartellino, o di scrittura indelebile posta sull'involucro, recante la dicitura "materiale sementiero non destinato alla vendita" seguìta dagli estremi dell'autorizzazione ministeriale, nonché dall'indicazione del titolare della stessa azienda agricola destinataria".

 

          Art. 37.

     Il Governo è delegato ad emanare entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge decreti aventi valore di legge ordinaria per recepire le modifiche che potranno essere apportate alle direttive del consiglio delle Comunità europee in vigore, limitatamente alle specie ed alle varietà delle sementi.

 

          Art. 38.

     Per quanto non in contrasto con la presente legge od in essa non contemplato, restano in vigore le norme della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1973, n. 1065.

 

          Art. 39.

     Le norme della presente legge valgono fino alla entrata in vigore delle norme che le regioni emaneranno a seguito dei decreti delegati di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

 

          Art. 40.

     La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato 1 [23]

 

Cartellini ufficiali

 

     A) Per le sementi di base e sementi certificate ad esclusione dei piccoli imballaggi (art. 3):

     a) indicazioni prescritte:

     1) normativa C.E.;

     2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

     2-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

     3) mese ed anno della chiusura indicati con l'espressione: «chiuso . . .» (mese ed anno); o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: «campione prelevato . . .» (mese ed anno);

     4) numero di riferimento del lotto;

     5) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune o con entrambi;

     6) varietà, indicata almeno in caratteri latini;

     7) categoria;

     8) paese di produzione;

     9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri;

     10) in caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;

     11) in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, l'indicazione: «rianalizzato...» (mese ed anno);

     12) nel caso di varietà ibride o linee inbred, per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono stati ufficialmente ammessi conformemente alla direttiva n. 88/480/CEE 13 giugno 1988, il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»:

     per le altre sementi di base, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»;

     per le sementi certificate, il nome delle varietà cui appartengono le sementi certificate, corredate del termine «ibrido».

     b) le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: millimetri 110 x 67.

     B) Per le sementi di generazioni precedenti a quella di base (art. 12):

     a) indicazioni prescritte:

     1) normativa C.E.;

     2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stesi;

     2-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

     3) mese ed anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso . . .» (mese ed anno); o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione «campione prelevato . . .» (mese ed anno);

     4) numero di riferimento del lotto;

     5) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi;

     6) varietà indicata almeno in caratteri latini;

     7) dicitura «sementi di pre-base»;

     8) numero di generazioni anteriori alle sementi della categoria certificata.

     b) le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: millimetri 110 x 67.

 

 

     Allegato 1-bis [24]

 

     Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro stato membro.

 

     A) Indicazioni prescritte con l'etichetta:

     1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;

     1-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

     2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi in caratteri latini;

     3) varietà indicata almeno in caratteri latini;

     4) categoria;

     5) numero di riferimento del campo e della partita;

     6) peso netto o lordo dichiarato;

     7) la menzione «sementi non definitivamente certificate».

     B) Colore dell'etichetta.

     L'etichetta è di colore grigio.

     C) Indicazioni prescritte per il documento:

     1) autorità che rilascia il documento;

     1-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

     2) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune o con entrambi;

     3) varietà, indicata almeno in caratteri latini;

     4) categoria;

     5) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;

     6) numero di riferimento del campo o della partita;

     7) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento;

     8) quantità delle sementi raccolte e numero dei colli;

     9) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono;

     10) se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi.

 

 

Allegato 2 [25]

 

Cartellino del produttore

 

per le sementi standard

e i piccoli imballaggi della categoria

 

«sementi certificate»

 

a) Indicazioni prescritte:

1) Normativa C.E.E.;

2) Nome ed indirizzo del responsabile dell'apposizione del cartellino o suo marchio di identificazione;

3) Campagna di chiusura indicata con «chiuso nella campagna . . .» (termini della campagna) oppure campagna dell'ultimo esame della facoltà germinativa indicata con «germinabilità determinata nella campagna . . .» (termini della campagna). Può essere indicata la fine della campagna;

4) Specie, indicata almeno in caratteri latini;

5) Varietà, indicata almeno in caratteri latini;

6) Categoria; per i piccoli imballaggi, le sementi certificate possono essere contrassegnate dalla lettera «C» e le sementi standard dalle lettere «St»;

7) Numero di riferimento dato dal responsabile dell'apposizione del cartellino (per le sementi standard);

8) Numero di riferimento che consente di identificare il lotto certificato (per le sementi certificate);

9) Peso netto o lordo dichiarato, o numero dichiarato di semi puri (ad eccezione dei piccoli imballaggi fino a 500 gr.);

10) In caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale.

b) Le dimensioni minime ammesse dal cartellino (esclusi i piccoli imballaggi) sono: millimetri 110 x 67.

 

 

     ALLEGATO III * [26]

     Elenco delle specie di piante orticole (ortaggi) destinate alla produzione agricola od orticola, ad esclusione degli usi ornamentali.

 

Allium cepa L

 

- gruppo cepa

cipolla, anche di tipo lungo (echalion)

- gruppo aggregatum

scalogno

Allium fistulosum L.

cipolletta – tutte le varietà

Allium porrum L.

porro – tutte le varietà

Allium sativum L.

aglio – tutte le varietà

Allium schoenoprasum L.

erba cipollina – tutte le varietà

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

cerfoglio – tutte le varietà

Apium graveolens L.

 

- gruppo sedano

 

- gruppo sedano rapa

 

Asparagus officinalis L.

asparago – tutte le varietà

Beta vulgaris L.

 

- gruppo barbabietola rossa

compresa la Cheltenham beet

- gruppo bietola da foglia

bietola bianca o bietola da costa

Brassica oleracea L.

 

- gruppo cavolo laciniato

 

- gruppo cavolfiore

 

- gruppo capitata

cavolo cappuccio rosso e cavolo cappuccio

 

bianco

- gruppo cavoletto di Bruxelles

 

- gruppo cavolo rapa

 

- gruppo cavolo verza

 

- gruppo broccolo

tipo calabrese e tipo a getti

- gruppo cavolo palmizio

 

- gruppo tronchuda

cavolo portoghese

Brassica rapa L.

 

- gruppo cavolo cinese

 

- gruppo rapa

 

Capsicum annuum L.

peperoncino rosso o peperone – tutte le varietà

Cichorium endivia L.

indivia – tutte le varietà

Cichorium intybus L.

 

- gruppo cicoria di tipo Witloof

 

- gruppo cicoria da foglia

cicoria a foglia larga o cicoria di tipo italiano

- gruppo cicoria industriale

radici

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai

cocomero – tutte le varietà

Cucumis melo L.

melone – tutte le varietà

Cucumis sativus L.

 

- gruppo cetriolo

 

- gruppo cetriolino

 

Cucurbita maxima Duchesne

zucca – tutte le varietà

Cucurbita pepo L.

zucca, comprese la zucca comune e la zucchina patisson

 

mature, o zucchina, compresa la zucchina patisson

 

immatura – tutte le varietà

 

Cynara cardunculus L.

 

- gruppo carciofo

 

- gruppo cardo

 

Daucus carota L.

carota e carota da foraggio – tutte le varietà

Foeniculum vulgare Mill.

Finocchio

- gruppo azoricum

 

Lactuca sativa L.

lattuga – tutte le varietà

Solanum lycopersicum L.

pomodoro – tutte le varietà

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill.

- gruppo prezzemolo da foglia

 

- gruppo prezzemolo da radici

 

Phaseolus coccineus L.

fagiolo di Spagna – tutte le varietà

Phaseolus vulgaris L.

 

- gruppo fagiolo nano

 

- gruppo fagiolo rampicante

 

Pisum sativum L.

 

- gruppo pisello rotondo

 

- gruppo pisello rugoso

 

- gruppo pisello dolce

 

Raphanus sativus L.

 

- gruppo ravanello

 

- gruppo ramolaccio

 

Rheum rhabarbarum L.

rabarbaro – tutte le varietà

Scorzonera hispanica L.

scorzonera – tutte le varietà

Solanum melongena L.

melanzana – tutte le varietà

Spinacia oleracea L.

spinacio – tutte le varietà

Valerianella locusta (L.) Latter.

valerianella o lattughella – tutte le varietà

Vicia faba L.

fava – tutte le varietà

Zea mais L.

 

- gruppo mais dolce

 

- gruppo mais da pop corn

 

Tutti gli ibridi delle specie e dei gruppi sopraindicati

 

* - Con D.M. 27 dicembre 1986 è stato istituito il registro volontario delle varietà di Cicer arietinum L. (Cece) e di Lens culinaris Med. (Lenticchia);

- con D.M. 25 agosto 1998 è stato istituito il registro volontario delle varietà di Ocimum basilicum L. (Basilico).

 

 

Allegato 4 [27]

 

Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione

 

Ai fini della certificazione ufficiale, le condizioni cui debbono sottostare le colture sono le seguenti:

a) devono presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente;

b) le colture delle sementi di base devono essere assoggettate ad almeno una ispezione ufficiale in campo; per le sementi della categoria certificata si deve procedere ad almeno una ispezione in campo, controllata ufficialmente mediante sondaggi su non meno del 20 per cento delle colture di ogni singola specie;

c) lo stato colturale del campo di produzione nonché lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza varietale nonché dello stato sanitario;

d) le distanze minime fra le colture vicine che possano determinare una impollinazione estranea indesiderabile, devono essere le seguenti:

 

A) Beta vulgaris;

- rispetto a qualsiasi fonte di polline del genus Beta non compresa sotto 1000 metri;

- rispetto a fonti di polline di varietà della stessa sottospecie appartenente a un gruppo diverso di varietà:

a) per le sementi di base . . . . . . . . . . . . m. 1.000

b) per le sementi certificate . . . . . . . . . . m. 600

- rispetto a fonti di polline di varietà della stessa sottospecie appartenente allo stesso gruppo di varietà:

a) per le sementi di base . . . . . . . . . . . . m. 600

b) per le sementi certificate . . . . . . . . . . m. 300

 

A-bis) specie di Beta e Brassica:

1) rispetto a fonti di polline estraneo che può provocare una notevole degradazione delle varietà della specie di Beta e Brassica:

a) per le sementi di base . . . . . . . . . . . . m. 1.000

b) per le sementi certificate . . . . . . . . . . m. 600

2) rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà delle specie Beta e Brassica:

a) per le sementi di base . . . . . . . . . . . . m. 500

b) per le sementi certificate . . . . . . . . . . m. 300

 

B) altre specie:

1) rispetto a fonti di polline estraneo che può provocare una notevole degradazione di varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociate:

a) per le sementi di base . . . . . . . . . . . . m. 500

b) per le sementi certificate . . . . . . . . . . m. 300

2) rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociata:

a) per le sementi di base . . . . . . . . . . . . m. 300

b) per le sementi certificate . . . . . . . . . . m. 100

Tali distanze possono essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile:

a) la presenza di malattia e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata soltanto nella misura più limitata possibile.

3) Cicoria industriale:

a) rispetto ad altre specie dello stesso genere o sottospecie. . . . . . . . . . . . . . . . . . m. 1.000

b) rispetto ad altre varietà di cicoria industriale:

per le sementi di base. . . . . . . . . . . . . . . . . m. 600

per le sementi certificate. . . . . . . . . . . . . . . m. 300


[1] Abrogata dall'art. 87 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.

[2] Articolo modificato dall'art. 7 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206, dall'art. 13 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212 e così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 150.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 517.

[4] Comma sostituito dall'art. 7 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206 e così modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212.

[5] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206 e modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212.

[6] Lettera così modificata dall'art. 14 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212.

[7] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206.

[8] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206.

[9] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206.

[10] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206.

[11] Articolo inserito dall'art. 15 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212.

[12] Articolo modificato dall'art. 8 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206 e così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 517.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 517.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 517.

[16] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206.

[17] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206.

[18] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206 e così modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212.

[19] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206.

[20] Comma inserito dall'art. 17 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212.

[21] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206.

[22] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206.

[23] Allegato già sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 517, modificato dall'art. 8 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 del D.M. 9 marzo 2017.

[24] Allegato aggiunto dall'art. 8 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206 e così sostituito dall'art. 3 del D.M. 9 marzo 2017.

[25] Allegato sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 517 e così modificato dall'art. 8 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206.

[26] Allegato già sostituito dall'art. 1 del D.M. 18 giugno 2007, dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 2020 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.M. 9 luglio 2020.

[27] Allegato già modificato dall'art. 1 del D.M. 12 ottobre 1992 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206. Per un'ulteriore modifica vedi l'art. 5 del D.M. 29 maggio 2020.