§ 2.6.41 - D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065.
Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:08/10/1973
Numero:1065


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 8 bis. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 10 bis. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 16 bis. 
Art. 16 ter. 
Art. 17. 
Art. 17 bis. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22.  [49]
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 26 bis. 
Art. 26 ter.  (Definizioni)
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 


§ 2.6.41 - D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065. [1]

Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi.

(G.U. 10 aprile 1974, n. 95, S.O.).

 

     Art. unico.

     È approvato il regolamento recante norme esecutive ed integrative della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della produzione e del commercio dei prodotti sementieri, annesso al presente decreto.

 

 

Regolamento di esecuzione

della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera

 

     Art. 1.

     È considerata produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entità, la cui attività sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali. È altresì considerata produzione a scopo di vendita quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie ed altri enti anche se al solo scopo della distribuzione ai propri associati, compartecipanti, coloni, mezzadri e dipendenti. È inoltre considerata produzione a scopo di vendita la lavorazione dei prodotti sementieri effettuata per conto di terzi o comunque per la distribuzione.

     Per "commercializzazione" s'intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà come:

     a) la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;

     b) la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite;

     c) la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto [2].

     Il fornitore delle sementi di cui alla lettera c) del secondo comma trasmette all'ente delegato ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi, anche tramite la propria organizzazione di rappresentanza, comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite [3].

     Nel caso di fornitura di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, l'Ente delegato informa la commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, la quale può acquisire, su richiesta, la documentazione relativa [4].

     Il soggetto fornitore delle sementi deve, comunque, essere sempre chiaramente identificato nella sua funzione e ragione sociale, ed essere un soggetto autorizzato ad operare nel settore delle sementi ai sensi delle disposizioni vigenti [5].

     A tale scopo sono considerati produttori sementieri le imprese legalmente costituite in possesso della prevista licenza sementiera ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971, che svolgono, in proprio o mediante appositi contratti di coltivazione, l'attività di produzione, lavorazione e commercializzazione di sementi [6].

     I prestatori di servizi, qualora svolgano attività di lavorazione delle sementi, devono essere in possesso della licenza sementiera prevista dall'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971 [7].

     Sono considerati Agricoltori moltiplicatori sementieri (AMS) le aziende o imprese agricole, registrate negli specifici elenchi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che svolgono, anche in forma non esclusiva, attività di coltivazione finalizzata alla moltiplicazione di sementi per conto di imprese sementiere, sulla base di specifici contratti di coltivazione stabiliti direttamente o tramite le rispettive organizzazioni di produttori [8].

     Nella fornitura di prodotti sementieri di cui alla lettera c) del secondo comma devono essere tenuti distinti quelli di varietà geneticamente modificate, che devono essere facilmente identificabili. Deve essere comunque garantita la conoscibilità dell'origine di tutti i prodotti sementieri oggetto della fornitura [9].

     Ogni riferimento al concetto di "vendita” contenuto nel presente regolamento si intende fatto al concetto di commercializzazione, come definito nel secondo comma [10].

     Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità di applicazione di quanto previsto al secondo comma [11].

 

          Art. 2.

     La licenza, prescritta dall'art. 2 della legge, deve essere richiesta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, mediante domanda in carta legale, recante le seguenti indicazioni:

     1) generalità del richiedente o del legale rappresentante della ditta;

     2) ragione sociale della ditta, sede legale della medesima e ubicazione dello stabilimento;

     3) prodotti sementieri per i quali si chiede la licenza;

     4) quantità prevista per ciascuna produzione;

     5) locali, macchinari ed attrezzature di cui il richiedente dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione.

 

          Art. 3.

     Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ricevuta la domanda di cui al precedente articolo, la trasmette alla competente commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale o, in mancanza, presso l'ufficio regionale cui sono demandati i compiti propri di detto ispettorato entro 15 giorni dalla data di ricevimento.

     La commissione, eseguiti i controlli e gli accertamenti previsti dal quinto comma dell'art. 2 della legge, restituisce al presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, la domanda, con il proprio motivato parere espresso per iscritto entro novanta giorni dalla data di ricevimento.

     Il rilascio della licenza è comunque subordinata, all'esistenza ed idoneità degli impianti e delle attrezzature.

     In caso di impianti da realizzare o da trasformare il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, su proposta della commissione, stabilisce il termine entro il quale detti impianti ed attrezzature dovranno essere realizzati.

     Il provvedimento che concede la licenza, previo accertamento dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di cui al sesto comma dell'art. 2 della legge, è pubblicato sul Foglio annunzi legali della provincia.

     Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dà comunicazione della concessione o del diniego della licenza, oltre che all'interessato, alla commissione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri di cui all'art. 26 della legge, all'ente certificatore, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura o, in mancanza, all'ufficio provinciale della regione cui sono demandati i compiti propri di detto ispettorato, al competente osservatorio per le malattie delle piante, nonché alla locale prefettura.

     In caso di revoca o di sospensione della licenza disposte ai sensi dell'art. 35 della legge, il prefetto dà comunicazione all'interessato ed agli enti di cui al precedente comma.

 

          Art. 4. [12]

     Al fine di consentire la verifica della conservazione in purezza, i responsabili della produzione di sementi e di altro materiale di moltiplicazione della categoria di “base” sono tenuti a comunicare a mezzo lettera raccomandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prima dell'inizio di ogni ciclo colturale, le coltivazioni che intendono istituire per la produzione delle sementi e del materiale anzidetto.

     Il ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede al controllo della selezione conservatrice anche in base alle registrazioni effettuate dai responsabili della produzione.

     Tali controlli si estendono anche alle registrazioni effettuate per la produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi o i materiali di moltiplicazione di “base”.

     Il Ministero medesimo, se necessario, può procedere anche al prelievo ufficiale di campioni.

     A richiesta del costitutore o del suo avente causa, le notizie ed i dati relativi ai componenti genealogici devono essere tenuti segreti.

     La comunicazione, di cui al primo comma del presente articolo, deve recare le seguenti indicazioni:

     1) ubicazione ed estensione delle coltivazioni;

     2) nome e cognome ed indirizzo del responsabile delle medesime.

     I responsabili, o i loro aventi causa, della conservazione in purezza di varietà o di ibridi possono far circolare nel territorio nazionale le sementi di generazioni precedenti a quella di base soltanto allo scopo della moltiplicazione e riproduzione delle medesime.

     In tali casi i materiali sementieri devono essere accompagnati da una dichiarazione del responsabile della conservazione in purezza dalla quale risulti che i medesimi non sono destinati alla commercializzazione.

 

          Art. 5.

     Il registro di carico e scarico che i produttori di sementi e di altri materiali di riproduzione devono tenere, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 5 della legge, deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 1.

     In essi debbono essere annotati i quantitativi di sementi che entrano nello stabilimento sia per essere lavorati in conto proprio che in conto terzi.

     Il registro cronologico deve essere composto da fogli o schede progressivamente numerati e sottoposto, prima dell'uso ed a cura dei produttori interessati, alla vidimazione dell'istituto di vigilanza per le repressioni delle frodi competente per territorio o da un notaio, che provvedono anche ad apporre il timbro d'ufficio o il sigillo su ogni foglio o scheda.

     La vidimazione viene fatta sulla prima pagina o scheda del registro sulla quale devono essere indicati:

     1) il nome o ragione sociale della ditta;

     2) la precisa ubicazione dello stabilimento;

     3) gli estremi della prescritta licenza prevista dall'art. 2 della legge;

     4) il numero delle pagine o schede di cui si compone il registro.

     Per lotto si intende un quantitativo omogeneo di sementi o di materiali di riproduzione che non superi i limiti di peso indicati nell'allegato n. 2.

 

          Art. 6.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della legge, le specie appartenenti ai seguenti gruppi sono quelle elencate, rispettivamente, nell'allegato n. 3 del presente regolamento:

     1) sementi per colture erbacee da pieno campo, escluse quelle ortive, ornamentali e da fiore;

     2) sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore;

     3) sementi di piante agrarie arboree ed arbustive, escluse quelle forestali;

     4) materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili.

     Il Ministero delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, stabilisce, conformemente alle disposizioni comunitarie, eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui all'allegato 3 [13].

 

          Art. 7.

     La semente di base è distinta in due classi di cui la seconda si riferisce a sementi che derivano, per una sola generazione, dalla prima.

     È data facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di autorizzare, con proprio decreto, in caso di necessità, la commercializzazione della seconda classe.

     Analoga facoltà può essere esercitata per quanto concerne i tuberi seme di patate sia di base che certificati nel rispetto delle decisioni che potranno essere stabilite dalla Comunità europea [14].

 

          Art. 8.

     Il costitutore di una varietà o il suo avente causa, che presenti domanda di iscrizione ai registri della varietà di cui all'art. 19 della legge, è tenuto ad esibire copia del brevetto relativo alla varietà di cui si chiede l'iscrizione o altra documentazione intesa a dimostrare la sua qualifica di costitutore.

     Della domanda del costitutore viene data pubblicità mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Sulla base della documentazione e degli accertamenti che potranno essere disposti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, si pronuncia sul riconoscimento della qualifica di costitutore della varietà oggetto d'iscrizione.

     Le decisioni del Ministro per l'agricoltura e le foreste sono pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

          Art. 8 bis. [15]

     1. I miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione previsti all'articolo 10 della legge n. 1096 del 1971 sono cosi definiti:

     a) miscugli destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi di specie vegetali di cui all'allegato I o II della legge n. 1096 del 1971, o all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, con esclusione delle varietà di cui all'articolo 15, terzo comma, del presente regolamento;

     b) miscugli non destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie vegetali di cui all'allegato I, punto 2, e all'allegato II, punto 1, della legge n. 1096 del 1971, e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma;

     c) miscugli destinati alla salvaguardia dell'ambiente naturale, nel quadro della conservazione delle risorse genetiche di cui all'articolo 44 bis della legge n. 1096 del 1971: i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie e varietà di cui all'allegato I, punto 2, e allegato II, punto 1, della legge n. 1096 del 1971, e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma;

     d) miscugli di diverse specie di cereali: i miscugli di sementi di specie di cereali di cui all'allegato I della legge n. 1096 del 1971;

     e) miscugli di diverse varietà di specie di cereali: i miscugli di varietà diverse di una specie di cereali purché tali miscugli, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche, risultino particolarmente efficaci contro la propagazione di taluni organismi nocivi;

     f) miscugli destinati alla produzione di fiori: i miscugli di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili, costituiti da due o più varietà o colore, se i prodotti sono commercializzati secondo la varietà o il colore, della stessa specie;

     g) miscugli destinati alla produzione di ortaggi: i miscugli di sementi standard di più varietà della stessa specie in piccoli imballaggi.

     I miscugli di cui alla lettera c) del comma 1 devono escludere totalmente (100 per cento) materiale sementiero derivante da varietà geneticamente modificate nonché qualsiasi forma di contaminazione da detto materiale.

     Al fine di evitare forme di contaminazione genetica non previste e che possano arrecare danno ai sistemi agrari, alle produzioni biologiche o ad habitat naturali protetti di piante e animali del Paese, i miscugli in cui siano mescolati prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate con prodotti sementieri di varietà non geneticamente modificate, devono rispettare per quanto attiene alla loro coltivazione e commercializzazione le medesime disposizioni previste per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.

     Le diverse componenti dei suddetti miscugli devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione ad esse applicabili.

     I piccoli imballaggi contenenti miscugli di sementi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 nonché gli imballaggi contenenti miscugli di sementi o di materiali di moltiplicazione definiti alle lettere f) e g) del medesimo comma 1 non devono essere superiori al peso od al numero di pezzi indicati nell'allegato 4.

     Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni comunitarie, determina:

     a) altre condizioni relative ai miscugli di cui al primo comma, lettere a) e b), compresa l'etichettatura, il rilascio alle imprese dell'autorizzazione tecnica di produzione, il controllo della produzione e il campionamento dei lotti di partenza e dei miscugli prodotti;

     b) le condizioni relative alla commercializzazione dei miscugli di cui al primo comma, lettere c), d) ed e);

     c) le specie cui si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera g), le dimensioni massime per gli imballaggi e i requisiti per l'etichettatura.

 

          Art. 9. [16]

     Ai fini dell'applicazione della legge n. 1096 del 1971 per piccoli imballaggi si intendono quelli contenenti sementi od organi riproduttivi, rispettivamente non superiori nel peso o nel numero di pezzi a quelli indicati nell'allegato 4 [17].

     I piccoli imballaggi di sementi o di materiali di moltiplicazione delle specie contemplate nell'art. 24 della legge debbono essere chiusi uficialmente o sotto controllo ufficiale con le stesse modalità previste al successivo art. 10 bis e, ad eccezione dei piccoli imballaggi CEE, contrassegnati ufficialmente in conformità al successivo art. 11.

     I “Piccoli imballaggi CEE” di sementi di barbabietole ed i “Piccoli imballaggi CEE B” di sementi o di miscugli di sementi di piante foraggere, debbono essere muniti all'esterno di una etichetta adesiva ufficiale conforme all'allegato 5; per quanto riguarda il colore dell'etichetta si applica quanto disposto all'art. 11, primo comma, lettera a).

     Su richiesta detti piccoli imballaggi CEE potranno essere contrassegnati in conformità al successivo art. 11.

     È possibile procedere ad una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.

     I piccoli imballaggi di sementi o materiali di moltiplicazione delle specie non contemplate nell'art. 24 della legge nonché i “Piccoli imballaggi CEE A” contenenti miscugli di sementi non destinati alla produzione di foraggi, debbono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciar traccia di manomissione sul cartellino del produttore o sull'imballaggio stesso.

     Il cartellino del produttore da apporre ai “Piccoli imballaggi CEE A” deve essere conforme all'allegato 5.

     È premessa, ferme restando le norme vigenti in materia fitosanitaria, la circolazione di piccole confezioni di prodotti sementieri diversi da quelli di varietà geneticamente modificate a scopo dimostrativo, nel limite di peso o di numero di pezzi non superiore ad un quinto di quelli indicati nell'allegato 4, senza l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge purché sulle confezioni stesse sia apposta, con carattere indelebile, la dicitura: “campione gratuito non destinato alla vendita”. I prodotti sementieri di varietà iscritte nel registro nazionale devono provenire comunque da lotti ufficialmente certificati [18].

     Per i piccoli imballaggi di tuberi-seme di patate chiusi sul territorio nazionale il Ministro delle politiche agricole e forestali può stabilire, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni comunitarie, deroghe alle norme riguardanti la loro etichettatura [19].

 

          Art. 10. [20]

     Per “anno di produzione” di cui al primo comma dell'art. 11 della legge, deve intendersi quello relativo alla prima lavorazione, selezione e confezione delle sementi e degli altri materiali di riproduzione e moltiplicazione.

     Sul grado di purezza e germinabilità dichiarato sono consentite, di fronte ai risultati delle analisi, le seguenti tolleranze:

 

Percentuale di germinabilità

Tolleranza in percentuale

100/99

1

98/96

2

95/92

3

91/88

4

87/80

5

79/71

6

70/60

7

59/60

8

 

 

100

0,8

99

1,0

98

1,2

97

1,3

96

1,4

95

1,5

94

1,6

93

1,7

92

1,9

91/90

2,0

89/85

2,5

84/80

3,5

79/75

3,5

 

     Ai fini dell'applicazione del primo e decimo comma dello stesso articolo della legge, è consentito l'impiego di soli cartellini esterni costituiti da etichette adesive applicate in modo che l'apertura anche parziale dell'involucro menomi l'integrità dell'etichetta stessa o che la sua asportazione non sia possibile senza menomare l'integrità della stessa, l'involucro o la chiusura del medesimo.

     I cartellini dei produttori non possono essere di colore bianco, azzurro, rosso, bruno e verde.

     Per i miscugli e per le piccole confezioni di cui al tredicesimo e quattordicesimo comma dell'art. 11 della legge, costituiti da materiali sementieri di produzione nazionale, le indicazioni relative alla ditta produttrice possono essere costituiti con il marchio della ditta medesima.

     Sul cartellino del produttore di cui all'art. 11 della legge è ammessa anche l'indicazione della ditta distributrice.

 

          Art. 10 bis. [21]

     Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonché gli imballaggi dei miscugli di sementi destinate alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale, in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino ufficiale, previsto al successivo art. 11, o sull'imballaggio stesso.

     A tal fine, il sistema di chiusura deve comportare almeno l'incorporazione del suddetto cartellino o l'apposizione di un sigillo ufficiale, salvo che si tratti di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

     L'apertura e la nuova chiusura degli imballaggi può effettuarsi solo ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso sul cartellino previsto al successivo art. 11 dovrà essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima operazione di chiusura, la data della medesima ed il servizio che l'ha effettuata.

 

          Art. 11. [22]

     Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonché gli imballaggi dei miscugli di sementi destinati alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi, debbono essere muniti, in aggiunta al cartellino del produttore o dell'importatore:

     a) all'esterno: di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme, a seconda della specie, all'allegato 5 del presente regolamento, di colore bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate di prima riproduzione da sementi di base, rosso per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base, bruno per le sementi commerciali e verde per i miscugli. Per le sementi certificate di un'associazione varietale di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse dal girasole, l'etichetta è di colore blu con una striscia diagonale verde. Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino può figurare all'interno quando esso è leggibile attraverso l'imballaggio. È consentito l'impiego di etichette ufficiali adesive [23];

     b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino, di cui al precedente punto a) che riporti le indicazioni previste dall'allegato 5 del presente regolamento. Esso non è indispensabile quando, conformemente al medesimo punto a), il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente, o è utilizzata un'etichetta adesiva od, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile.

     Gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di produzione nazionale o importate devono essere muniti, in vista della loro commercializzazione sul terrritorio, del cartellino del produttore o dell'importatore. Tale cartellino è prodotto in modo da non poter essere confuso con l'etichetta ufficiale di cui al medesimo art. 11, punto a, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 [24].

     Per le specie non contemplate nel citato allegato 5 le indicazioni che dovranno essere riportate sul cartellino e sull'attestato interno saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il provvedimento di istituzione del registro delle varietà di ciascuna delle specie innanzi dette.

     Le sementi ed i materiali di moltiplicazione della categoria commerciale di generi e specie per i quali non è stato istituito il registro delle varietà possono essere ammessi ad un esame ufficiale al fine della constatazione della identità della specie e della rispondenza alle condizioni dell'allegato 6 per le sementi commerciali. In tal caso gli imballaggi saranno muniti del cartellino ufficiale conforme all'allegato 5.

     Le dimensioni dei cartellini ufficiali non devono essere inferiori a mm 110 x 67.

 

          Art. 12.

     I requisiti minimi di purezza e germinabilità nonché le altre prescrizioni da osservarsi al fine di garantire l'immunità o i limiti di tolleranza di determinare infestazioni o infezioni previsti dall'art. 14 della legge, sono indicati nell'allegato n. 6 del presente regolamento. La confettatura non è considerata impurezza.

     La durata di efficacia della dichiarazione, concernente la facoltà germinativa da indicare nel cartellino del produttore, è quella fissata, per ciascuna specie, nello stesso allegato.

     Ove ricorrano le difficoltà di approvvigionamento, previste dal comma quarto dell'art. 14 della legge, il colore dell'etichetta ufficiale per una categoria di sementi di una data varietà o di una linea “inbred” è quello previsto per la categoria corrispondente; in tutti gli altri casi il colore è bruno. Nell'etichetta deve essere sempre indicato che si tratta di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

 

          Art. 13.

     Per i prodotti sementieri per i quali è obbligatoria la istituzione dei registri delle varietà ai sensi dell'art. 24 della legge, le prescrizioni da osservarsi in sede di controllo per l'accertamento delle immunità da infestazioni o infezioni ovvero del contenimento di esse entro determinati limiti di tolleranza, sono indicate negli allegati numeri 6 e 7 che specificano le condizioni richieste per la certificazione dei prodotti stessi e delle relative colture. Restano salve ove non contrastino con dette prescrizioni, le altre preesistenti disposizioni di carattere fitosanitario.

     Per le specie diverse da quelle indicate nell'allegato n. 7 le prescrizioni di cui trattasi saranno stabilite in sede di emanazione del decreto di costituzione dei relativi registri di varietà.

     Fino a quando non saranno emanati tali decreti restano valide le prescrizioni di ordine fitosanitario in vigore antecedentemente alla data di applicazione del presente regolamento.

     Se le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione e di riproduzione sono stati assoggettati a trattamenti chimici deve essere indicato il nome commerciale dei prodotti impiegati nonché la classe di tossicità ed i principi attivi contenuti nei prodotti stessi.

 

          Art. 14.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 17 della legge, è ammesso anche l'uso di etichette autoadesive applicate nei modi stabiliti dal precedente art. 10, o di stampigliature indelebili.

     Chiunque importi prodotti sementieri destinati alla vendita nel territorio nazionale e non sia munito della licenza prescritta dall'art. 2 della legge, deve essere in possesso dell'autorizzazione prefettizia di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987; è inoltre obbligato a tenere, ai sensi dell'art. 18 della legge, un apposito registro di carico e scarico, conforme al modello di cui all'allegato n. 8.

     Per la vidimazione e tenuta di detto registro, trovano applicazione le norme previste dal precedente art. 5.

 

          Art. 15. [25]

     La domanda per l'iscrizione al registro, di cui all'art. 19 della legge, deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Il richiedente dovrà fornire allo stesso Ministero un campione di sementi o di materiali di moltiplicazione della varietà di cui viene richiesta l'iscrizione onde consentire l'esecuzione delle prove necessarie per accertare quanto disposto dall'art. 19 della legge.

     L'esame del valore agromatico e di utilizzazione non è necessario per ammissione delle varietà di graminacee qualora il costitutore dichiari che le sementi della varietà da iscrivere nel "registro nazionale" non sono destinate ad essere utilizzate come piante foraggere.

     L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è richiesto per l'ammissione di varietà (linee inbred, ibridi) utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride che soddisfino i requisiti di distinzione, stabilità ed omogeneità previsti dall'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 [26].

     L'esame di cui sopra non è necessario anche per l'ammissione delle varietà le cui sementi sono destinate ad essere commercializzate in un altro Stato membro delle Comunità europee, il quale le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione.

     Nel caso di varietà per le quali non è richiesto un esame del valore agronomico e di utilizzazione, le varietà devono risultare, attraverso un esame appropiato, idonee all'uso cui si dichiarano destinate. In questi casi devono essere fissate le condizioni per l'esame [27].

     L'esame di cui sopra non è necessario anche per l'ammissione delle varietà le cui sementi sono destinate ad essere commercializzate in un altro Stato membro delle Comunità europee, il quale le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione.

     Una varietà geneticamente modificata può essere iscritta nell'apposita sezione del registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 17 previa verifica effettuata con le procedure di cui all'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971 che:

     a) sia stata data attuazione a tutte le misure atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana, sull'ambiente e il sistema agrario del Paese, derivanti dall'emissione deliberata nell'ambiente o dall'immissione sul mercato di tale varietà, previste dalla normativa comunitaria e nazionale;

     b) non comporti danni immediati o differiti per la produzione agricola tradizionale del Paese, non riduca irreversibilmente la biodiversità agricola e non comporti danni all'habitat naturale di animali e piante tipiche del paesaggio naturale o di aree protette, in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione sulla diversità biologica (CBD) e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena;

     c) non comporti altri danni diretti o indiretti al sistema agrario che caratterizza il territorio di riferimento;

     d) risponda, per tutte le sue caratteristiche alle esigenze di tutela fissate nel "principio di precauzione” [28].

     Nel caso di una varietà geneticamente modificata i cui prodotti siano destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, la stessa può essere iscritta nel registro solo se tali alimenti o ingredienti alimentari siano già stati autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 258/97 [29].

 

          Art. 16. [30]

     Le domande di iscrizione al registro delle varietà, sono a cura del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sottoposte all'esame della competente commissione, di cui all'art. 19 della legge, che provvede a stabilire le modalità per l'accertamento dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione.

     L'iscrizione è subordinata ad esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere la varietà.

     Per stabilire la differenziabilità gli esami in campo comprendono almeno le varietà paragonabili disponibili note nella Comunità europea ai sensi del successivo art. 16 bis ed altre varietà paragonabili disponibili.

     Per l'esecuzione delle prove ritenute neceessarie, la commissione stessa può richiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la collaborazione degli istituti e laboratori di sperimentazione agraria universitaria nonché degli uffici tecnici delle regioni.

     I richiedenti l'iscrizione hanno l'obbligo di comunicare, qualora il Ministero dell'agricoltura e delle foreste lo richieda, l'ubicazione delle coltivazioni della varietà stessa e di consentire in ogni momento l'accesso a dette coltivazioni dei funzionari incaricati degli accertamenti.

     Entro quattro mesi dal termine delle prove, esami ed accertamenti di cui al presente articolo, la commissione esprime il proprio giudizio sulla varietà esaminata. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunicherà, entro trenta giorni, al richiedente l'iscrizione, le proprie determinazioni adottate al riguardo e, su richiesta del medesimo, il risultato delle prove.

 

          Art. 16 bis. [31]

     La varietà, oggetto di iscrizione nei registri nazionali delle varietà di cui all'art. 19 della legge, prende la denominazione datale dal costitutore o suo avente causa.

     La denominazione deve essere tale da consentire la identificazione della varietà alla quale si riferisce e non può essere composta unicamente di cifre. Tale denominazione deve:

     risultare non contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;

     essere identica, se possibile, alla denominazione attribuita per la stessa varietà in altri Stati membri della Comunità europea.

     Qualora una varietà non si distingua nettamente da una varietà precedentemente iscritta in Italia o in un altro Stato membro della Comunità europea o da un'altra varietà sulla quale sia già stato espresso un giudizio, per quanto concerne la differenziabilità, la stabilità e la omogeneità secondo norme che corrispondono a quelle del presente regolamento, senza tuttavia essere una varietà nota nella Comunità europea ai sensi del precedente art. 16 bis, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle informazioni disponibili, stabilisce che essa porti la denominazione di tale varietà. Tale disposizione non si applica se la denominazione può indurre in errore o dare adito a confusione per quanto concerne le varietà oppure se altri fatti si oppongono al suo impiego in base alle disposizioni nazionali in materia di denominazioni varietali ovvero se un diritto di un terzo ostacola il libero impiego di tale denominazione in relazione con la varietà.

 

          Art. 16 ter. [32]

     La varietà, oggetto di iscrizione nei registri nazionali delle varietà di cui all'art. 19 della legge, prende la denominazione datale dal costitutore o suo avente causa.

     La denominazione deve essere tale da consentire la identificazione della varietà alla quale si riferisce e non può essere composta unicamente di cifre. Tale denominazione deve:

     risultare non contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;

     essere identica, se possibile, alla denominazione attribuita per la stessa varietà in altri Stati membri della Comunità europea;

     nel caso di varietà di sementi da orto derivate da varietà la cui ammissione ufficiale è stata determinata conformemente alla L. 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche attuate con L. 20 aprile 1976, n. 195, deve essere assicurato che le varietà abbiano denominazioni determinate secondo le stesse procedure [33].

     Qualora una varietà non si distingua nettamente da una varietà precedentemente iscritta in Italia o in un altro Stato membro della Comunità europea; o da un'altra varietà sulla quale sia già stato espresso un giudizio, per quanto concerne la differenziabilità, la stabilità e la omogeneità secondo norme che corrispondono a quelle del presente art. 16 bis.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle informazioni disponibili, stabilisce che essa porti la denominazione di tale varietà. Tale disposizione non si applica se la denominazione può indurre in errore o dare adito a confusione per quanto concerne le varietà oppure se altri fatti si oppongono al suo impiego in base alle disposizioni nazionali in materia di denominazioni varietali ovvero se un diritto di un terzo ostacola il libero impiego di tale denominazione in relazione con la varietà.

 

          Art. 17. [34]

     L'iscrizione di una varietà nel registro viene disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Il registro delle varietà, la cui tenuta è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve riportare, oltre al nome della varietà, l'indicazione della sua origine, la descrizione dei suoi caratteri ed il nome del responsabile della conservazione in purezza della varietà. È istituita un'apposita sezione del registro di cui al presente articolo dove riportare le varietà geneticamente modificate e nella quale, accanto a ciascuna varietà, siano indicate la natura della modifica genetica, l'effetto prodotto dalla stessa, il numero e il tipo di geni che sono stati trasferiti, nonché il tipo di marcatori utilizzati per l'introduzione del o dei geni ed il numero del brevetto. Inoltre chiunque commercializzi tali varietà deve indicare chiaramente nel proprio catalogo, o qualsiasi altro foglio informativo, che si tratta di varietà geneticamente modificata. Nei locali adibiti alla vendita, all'ingrosso o al dettaglio, dei prodotti sementieri, o alla vendita promiscua di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, è vietato detenere e vendere prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, che non siano confezionati in involucri od imballaggi chiusi e debitamente etichettati ai sensi delle disposizioni vigenti. Detti prodotti sementieri devono, inoltre, essere sistemati in apposite scaffalature, o apposite sezioni o aree dei suddetti locali, che siano nettamente separate ed opportunamente distanziate dagli altri prodotti; in tali aree o scaffalature devono essere apposti, in maniera ben visibile, cartelli di dimensioni non inferiori a centimetri 15 per centimetri 30 recanti la dicitura: "Prodotti Geneticamente Modificati” [35].

     Per ogni varietà iscritta il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire un apposito fascicolo dal quale devono risultare, fra l'altro, gli elementi descrittivi delle varietà ed i risultati delle prove sulle quali si è basato il giudizio per l'iscrizione.

     I fascicoli di cui al comma precedente, relativi alle varietà iscritte ed a quelle cancellate dal registro delle varietà, sono tenuti a disposizione degli altri Stati membri e della commissione della Comunità europea. Le informazioni reciproche sono riservate.

     I fascicoli relativi alla iscrizione delle varietà sono accessibili - a titolo personale ed esclusivo - a coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato a tale riguardo. Tale disposizione non si applica allorché il costitutore abbia chiesto, in conformità al terzultimo comma dell'art. 19 della legge, il segreto sui risultati degli esami e sui componenti genealogici della varietà.

     Ogni domanda, o ritiro di domanda, di iscrizione di una varietà, ogni iscrizione di una varietà nel registro nonché le varie modifiche del medesimo sono notificate agli altri Stati membri ed alla commissione della Comunità europea.

     Per ogni varietà iscritta viene comunicato, agli altri Stati membri e alla commissione della Comunità europea, una breve descrizione delle caratteristiche più importanti relative alla sua utilizzazione. A richiesta verranno comunicati anche i caratteri che differenziano le varietà in questione da altre varietà analoghe.

     La presente disposizione non si applica nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali [36].

     Le iscrizioni avvenute anteriormente al 1° luglio 1972 in base a disposizioni diverse da quelle della legge, se non rinnovate, sono valide fino al 30 giugno 1982.

     L'iscrizione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima e può essere rinnovata per periodi determinati, ove la coltura sia così estesa da giustificarla, o che la stessa debba essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità, ovvero i criteri stabiliti per la varietà da conservazione dall'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971 [37].

     Le domande di rinnovo devono essere presentate non oltre due anni prima della scadenza dell'iscrizione; tale scadenza non si applica per le varietà da conservazione definite dall'articolo 19 bis, comma 1, della legge n. 1096 del 1971 [38].

     Nel caso di varietà geneticamente modificate l'iscrizione nell'apposita sezione del registro varietale di cui all'articolo 17 potrà essere rinnovata, previo parere della commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, che tiene conto anche degli esiti del monitoraggio [39].

     Nel caso di varietà di cui all'art. 5 della legge 20 aprile 1976, n. 195, comma secondo, l'ammissione può essere rinnovata soltanto se il nome della persona o delle persone responsabili della selezione conservatrice è stato ufficialmente registrato e pubblicato conformemente all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 [40].

 

          Art. 17 bis. [41]

     Spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvedere in ordine ai dubbi sorti dopo l'iscrizione di una varietà per quanto concerne la valutazione della sua differenziabilità o della sua denominazione al momento della iscrizione medesima.

     Se, dopo l'iscrizione di una varietà, risulta che la condizione della differenziabilità ai sensi del precedente art. 16 bis non è stata soddisfatta al momento dell'iscrizione, quest'ultima è annullata e sostituita da un'altra decisione a termini del presente regolamento. In tal caso, la varietà non è più considerata come una varietà nota nella Comunità europea ai sensi del precedente art. 16 bis, a partire dal momento della iscrizione iniziale.

     Se, dopo l'iscrizione di una varietà, risulta che la denominazione ai sensi del precedente art. 16 ter non poteva essere accettabile al momento dell'iscrizione, la denominazione viene adattata in modo tale da renderla conforme al presente regolamento. La denominazione precedente può essere temporaneamente utilizzata a titolo supplementare [42].

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto dispone la cancellazione di una varietà qualora:

     a) in sede di esame, risulti che detta varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;

     b) il responsabile o i responsabili della conservazione in purezza della varietà ne facciano richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

     c) all'atto dell'inoltro della domanda di iscrizione o nel corso della procedura d'esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolenti in merito agli elementi da cui dipende l'iscrizione;

     d) risulti, dopo l'iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

     e) la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza.

     Nella ipotesi di cui alla precedente lettera e) nel decreto di cancellazione può stabilirsi un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione.

     Per la varietà compresa nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agricole o di ortaggi il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri in cui la varietà è iscritta si applica alla commercializzazione in Italia quando le sementi o i tuberi-seme della varietà in questione non sono state sottoposte ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà.

     Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni comunitarie, determina le modalità di applicazione del primo, del secondo e del terzo comma [43].

 

          Art. 18.

     Il personale di cui all'ultimo comma dell'art. 21 della legge viene scelto tra persone che non esercitano a qualsiasi titolo, anche temporaneo, attività di carattere economico nella produzione e nel commercio di prodotti sementieri e che non siano dipendenti da ditte che, a loro volta, svolgano attività nel particolare settore.

     Il predetto personale dovrà essere in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o di diploma di perito agrario e possedere una specifica preparazione in materia di controllo e certificazione delle sementi.

     Detto personale viene preventivamente autorizzato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     L'autorizzazione per il personale destinato a prestare la propria opera, anche saltuariamente, nell'interesse dell'ente delegato all'esercizio delle funzioni di controllo viene effettuata su proposta di detto ente.

     Il predetto personale è munito di apposito documento di autorizzazione.

     L'autorizzazione può essere revocata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito - ove del caso - l'ente proponente, qualora il controllore autorizzato all'esecuzione degli accertamenti non dimostri la necessaria diligenza o non si attenga scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Ministero o dall'ente delegato alle operazioni di controllo.

     L'autorizzazione è altresì revocata qualora il controllore cessi dal prestare la propria opera alle dipendenze o nell'interesse del Ministero o dell'ente proponente.

     Il controllo dei prodotti sementieri previsto dall'art. 21 della legge può esercitarsi in tutte le fasi della produzione, della manipolazione, conservazione, confezionamento e commercializzazione.

     Ai fini di tale controllo potranno essere disposte prove di laboratorio nonché prove effettuate a mezzo di allevamento di campioni.

     Per le analisi dei prodotti sementieri da eseguire ai fini dell'applicazione dell'art. 21 della legge si osservano, in quanto applicabili, i metodi ufficialmente stabiliti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     I campioni sono prelevati da lotti omogenei; il peso massimo del lotto ed il peso minimo del campione sono quelli indicati nell'allegato n. 2.

     Per i tuberi-seme di patate e per le sementi di barbabietole della specie Beta vulgaris L. da zucchero e da foraggio, nonché per le sementi di foraggere e di cereali e delle piante oleaginose e da fibra, per i quali l'istituzione dei registri delle varietà è obbligatoria ai sensi dell'art. 24 della legge, le condizioni cui debbono soddisfare le colture e i prodotti sementieri ai fini della certificazione dei prodotti stessi sono quelle indicate rispettivamente negli allegati numeri 6 e 7.

     Gli altri prodotti sementieri, per essere commercializzati, debbono soddisfare alle condizioni indicate nell'allegato n. 6.

     Per questi, fino a quando non saranno emanati i decreti d'istituzione dei relativi registri delle varietà, restano inoltre in vigore le prescrizioni fitosanitarie e le altre condizioni contemplate dalle vigenti norme regolamentari, purché non contrastino con le norme del presente regolamento.

     Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni stabilite dalla legge n. 1096 del 1971 e dal presente regolamento si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei conformemente alle disposizioni comunitarie. La durata dell'esperimento non può superare sette anni e, nel caso dei tuberi di patata da semina, non può interessare le disposizioni di natura fitosanitaria [44].

 

          Art. 19. [45]

     Del certificato di cui all'art. 22 della legge, attestante l'esito dei controlli alle colture, una copia è conservata dall'ufficio od ente cui è attribuito il compito della certificazione, e una copia è rilasciata al richiedente il controllo.

     Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvederà ad emanare le disposizioni, amministrative e tecniche, applicative relative ai controlli ed alla certificazione ufficiale.

 

          Art. 20.

     Può essere autorizzata la certificazione ufficiale di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato 6 per quanto riguarda la facoltà germinativa. In tal caso il cartellino del produttore, di cui all'art. 11 della legge, deve anche recare il numero di riferimento del lotto. Il cartellino ufficiale dovrà indicare che trattasi di sementi con germinabilità ridotta [46].

     Nell'interesse di un rapido approvvigionamento di materiale sementiero, può essere autorizzata la certificazione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale dei prodotti sementieri la cui commercializzazione è subordinata, in via normale, all'esito favorevole dei prescritti controlli, anche se non sia terminato l'esame ufficiale volto ad accertare, per quanto riguarda la facoltà germinativa, la rispondenza del prodotto ai requisiti di cui all'allegato 6.

     I materiali sementieri di cui al precedente comma, durante il trasporto dal produttore al primo destinatario commerciale devono essere accompagnati da una dichiarazione del produttore medesimo relativa alla germinabilità. Tale dichiarazione rimane in possesso del primo destinatario commerciale delle sementi.

     La certificazione è consentita a condizione che sia presentato all'ufficio od ente certificatore un rapporto di analisi provvisoria dei materiali sementieri di cui si chiede la certificazione e sia indicato il numero e l'indirizzo del primo destinatario.

     Ai fini anzidetti sono assimilati al primo destinatario commerciale le cooperative, i consorzi e le associazioni di agricoltori.

     Il fornitore dovrà garantire, mediante apposita dichiarazione, la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa, che non dovrà essere inferiore a quella minima prescritta, deve risultare dal cartellino di cui all'art. 11 della legge.

     Le disposizioni del presente articolo valgono anche per i materiali importati dai Paesi membri delle Comunità europee.

     Per i prodotti sementieri da importare da Paesi terzi le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione soltanto per i prodotti ottenuti da moltiplicazioni effettuate al di fuori delle Comunità europee con un materiale di prebase, di base, certificato di prima riproduzione, ove previsto, certificato come tale in uno degli Stati delle Comunità stesse.

     (Omissis) [47].

 

          Art. 21. [48]

Per i cereali, per le foraggere, per le barbabietole della specie Beta vulgaris L. da zucchero e da foraggio, per le patate nonché per le piante oleaginose e da fibra, per i quali è obbligatoria, ai sensi dell'art. 24 della legge, l'istituzione dei registri delle varietà, il materiale di moltiplicazione è classificato nelle seguenti categorie:

I) Sementi cerealicole:

A) Sementi di base (tutte le specie escluso le varietà ibride);

B) sementi certificate (segale, granoturco, scagliola);

C) sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione (avena nuda, avena comune, avena forestiera, avena bizantina, orzo, riso, frumento duro, frumento tenero, spelta).

II) Sementi di piante foraggere (1):

A) sementi di base (tutte le specie);

B) sementi certificate (navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, trifoglio persico, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, fieno greco, dactylis o erba mazzolina, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, codolina comune, erba medica ibrida, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide bianca, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella, bromo catartico, bromo dell'Alaska, erba capriola, erba di Harding, ibridi di Festuca x Lolium, facelia);

C) sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione (lupino bianco, lupino selvatico, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, pisello da foraggio, favino);

D) sementi commerciali (i generi e le specie contemplati nell'allegato II della legge n. 1096 del 1971).

III) Sementi di barbabietole:

A) sementi di base;

B) sementi certificate.

IV) Tuberi-seme di patate (2):

A) Tuberi-seme di base che si suddividono nelle classi di commercializzazione S - SE - E.

B) Tuberi-seme certificati che si suddividono nelle classi di commercializzazione A - B.

V) Sementi di piante oleaginose e da fibra:

A) sementi di base (tutte le specie escluse le varietà ibride di girasole) (3);

A-bis) sementi di base (ibridi di girasole) (3):

1. Sementi di base di linee ibred: sementi

a) che, fatto salvo l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rispondono ai requisiti di cui agli allegati VI e VII per le sementi di base e,

b) per le quali al momento di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti.

2. Sementi di base ed ibridi semplici: sementi

a) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi;

b) che, fatto salvo quanto disposto all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rispondono ai requisiti fissati dagli allegati VI e VII per le sementi di base; e

c) per le quali all'atto di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti;

B) sementi certificate (ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa, cartamo, cumino, girasole, papavero domestico, senape bianca) (4);

C) sementi certificate di 1ªriproduzione (arachide, lino, canapa, soia e cotone) (4);

D) sementi certificate di 2ªriproduzione (arachidi, lino, soia e cotone) (4);

E) sementi certificate di 2ªriproduzione (canapa);

F) sementi certificate di 3ªriproduzione (lino);

G) sementi commerciali (soltanto le specie elencate nell'allegato 2 della legge) (5).

 

          Art. 22. [49]

Per le sementi di cereali destinate alla produzione di piante agricole od orticole, escluse le piante ornamentali, le condizioni richieste, ai fini della classificazione in categorie di cui all'articolo 21, sono le seguenti:

A) sementi di base (avena nuda, avena comune, avena forestiera, avena bizantina, orzo, riso, scagliola, segale, triticale, frumento tenero, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):

a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione delle varietà;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di “sementi certificate” che di “sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione”;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati VI e VII per le sementi di base;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

A-bis) sementi di base (ibridi di avena nuda, avena comune, avena forestiera, avena bizantina, orzo, riso, segale, frumento tenero, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione):

a) destinate alla produzione di ibridi;

b) che, conformemente alle norme di cui all'articolo 20, soddisfano le condizioni fissate dagli allegati VI, 1, B) Cereali e VII, A) del presente decreto per le sementi di base; e

c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b);

B) sementi di base di granoturco e sorgo spp.:

1) di varietà a impollinazione libera:

a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi certificate della predetta varietà ad impollinazione libera ovvero di ibridi “top cross” o “ibridi intervarietali”;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;

d) per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

2) di linee “inbred”:

a) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati numeri VI e VII per le sementi di base;

b) per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a).

3) di ibridi semplici:

a) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi “top cross”;

b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;

c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).

C) sementi certificate (scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan, granturco e ibridi di avena nuda, avena comune, avena forestiera, avena bizantina, orzo, riso, frumento tenero, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione):

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base dagli allegati VI e VII;

b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettera a), b) e c).

D) sementi certificate di prima riproduzione (avena nuda, avena comune, avena forestiera, avena bizantina, orzo, riso, triticale, frumento tenero, frumento duro e spelta), comunque diversi dagli ibridi:

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria “sementi certificate di 2ª riproduzione”, che per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate di 1ª riproduzione;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

E) sementi certificate di seconda riproduzione (avena nuda, avena comune, avena forestiera, avena bizantina, orzo, triticale, frumento tenero, frumento duro e spelta), comunque diversi dagli ibridi:

a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate di 2ª riproduzione;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

Le modifiche apportate con il seguente decreto (2) che recepisce le direttive comunitarie n. 88/380/CEE e n. 89/2/CEE, per includere gli ibridi di scagliola, segale e triticale, sono adottate conformemente all'art. 40 del medesimo D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065. I diversi tipi di varietà compresi i componenti destinati alla certificazione, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Le definizioni di cui all'art. 22 B del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, saranno adottate secondo la stessa procedura.

 

          Art. 23. [50]

     1. Per le sementi di piante foraggere, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 21 sono le seguenti:

A) sementi di base:

1. Sementi di varietà selezionate:

a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di sementi della categoria “sementi certificate” che di “sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione”;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni dell'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

2. Sementi di varietà locali (2):

a) che siano prodotte sotto il controllo ufficiale di una o più aziende di una regione di origine esattamente delimitata, aziende ufficialmente riconosciute idonee per la produzione di varietà locali;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria “sementi certificate”, che di “sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione”;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per sementi di base;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni dell'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

B) sementi certificate (navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, trifoglio persico, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, fieno greco, dactylis o erba mazzolina, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, logio ibrido, fleolo, codolina comune, erba medica ibrida, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide bianca, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella, bromo catartico, bromo dell'Alaska, erba capriola, erba di Harding, festulolium, facelia):

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;

b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi foraggere;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

C) sementi certificate di 1ª riproduzione (lupino bianco, lupino selvatico, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, pisello da foraggio, favino):

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;

b) che sia prevista la destinazione, sia per la produzione di sementi della categoria “sementi certificate di 2ª riproduzione” che per una produzione diversa da quella di sementi di foraggere;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

D) sementi certificate di 2ª riproduzione (lupino bianco, lupino selvatico, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, piselli da foraggio, favino):

a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;

b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quelle di sementi di piante foraggere;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

E) sementi commerciali dei generi e specie contemplati nell'allegato II della legge n. 1096/1971:

a) che siano identificate per le specie;

b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;

c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).

 

          Art. 24. [51]

     1. Per le sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie Beta vulgaris L. le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 21 sono le seguenti:

     A) sementi di base:

     a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo rigorose norme selettive per quanto riguarda il tipo o la varietà;

     b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate";

     c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;

     d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

     B) sementi certificate:

     a) che provengano direttamente da sementi di base;

     b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di barbabietole;

     c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

     d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

 

          Art. 25. [52]

     Ai fini del presente articolo si intende per:

     a) "pianta madre", una pianta identificata da cui si ottiene il materiale di propagazione;

     b) "micropropagazione", la pratica che prevede la moltiplicazione rapida del materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, impiegando colture in vitro provenienti da boccioli o meristemi vegetali differenziati ottenuti da una pianta.

     2. Per i tuberi-seme di patate pre-base i requisiti minimi sono i seguenti:

     A) tuberi-seme di pre-base che si suddividono nelle due classi di commercializzazione PBTC e PB:

     a) i tuberi-seme di patate pre-base provengono da piante madri indenni dai seguenti organismi nocivi: Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, Potato spindle tuber viroid, Potato leaf roll virus, Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X e Potato virus Y;

     b) la percentuale numerica di piante in crescita non conformi alla varietà e la percentuale numerica delle piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,01%;

     c) il numero massimo di generazioni sul campo è limitato a quattro;

     d) gli ORNQ, o i sintomi causati dai rispettivi ORNQ, non sono presenti sui tuberi-seme di patate pre-base in misura superiore alle soglie indicate nella seguente tabella:

 

 

     All'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d). Nel caso di dubbi tale esame è integrato con prove ufficiali sulle foglie.

     Qualora vengano utilizzati metodi di micropropagazione, la conformità a quanto stabilito dalla lettera a) è verificata mediante una prova ufficiale della pianta madre oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale. Qualora vengano utilizzati metodi di selezione clonale la conformità a quanto stabilito dalla lettera a) è verificata mediante una prova ufficiale del ceppo clonale oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale.

     B) tuberi-seme di base che si suddividono nelle tre classi di commercializzazione S - SE - E:

     a) che siano prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione delle varietà e dello stato sanitario;

     b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati;

     c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri VI e VII per i tuberi-seme di base;

     d) che all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

     C) tuberi-seme certificati che si suddividono nelle due classi di commercializzazione A e B:

     a) che provengano direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base, purchè i tuberi di detta fase anteriore siano risultati, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per i tuberi-seme di base;

     b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate;

     c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri VI e VII per i tuberi-seme certificati;

     d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

     3. Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dal presente regolamento, possono essere stabilite, secondo la procedura prevista dall'art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dall'art. 20 del presente regolamento, nel rispetto degli accordi comunitari:

     a) deroghe alle disposizioni specifiche del presente regolamento;

     b) le condizioni applicabili ai tuberi-seme testè definiti;

     c) le indicazioni prescritte per detti tuberi-seme.

     4. Durante tutte le operazioni di produzione dei tuberi-seme, inclusa la calibratura, il magazzinaggio, il trattamento e il trasporto, devono essere adottate, per ragioni fitosanitarie, misure idonee a separare i tuberi-seme dalle altre patate. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, stabilisce le modalità di applicazione del presente comma.

     5. I tuberi-seme di patate pre-base possano essere commercializzati come appartenenti alla "classe PBTC dell'Unione" e alla "classe PB dell'Unione" conformemente alle condizioni di cui all'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, condizioni cui debbono soddisfare le sementi, sezione IV materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili, A) patate.

     6. La conformità ai requisiti di cui al paragrafo 2, punto A, lettere b) e d), è verificata mediante ispezioni ufficiali sul campo. In caso di dubbi, tali ispezioni sono integrate da prove ufficiali sulle foglie.

     Qualora vengano utilizzati metodi di micropropagazione, la conformità a quanto stabilito dal paragrafo 2, punto A, lettera a), è verificata mediante una prova ufficiale, oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale, sulla pianta madre.

     Qualora vengano utilizzati metodi di selezione clonale, la conformità a quanto stabilito dal paragrafo 2, punto A, lettera a), è verificata mediante una prova ufficiale, oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale, sul ceppo clonale.

 

          Art. 26. [53]

     Per le sementi di piante oleaginose e da fibra le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti:

A) sementi di base (varietà diverse dagli ibridi): le sementi

a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di “sementi certificate” che di “sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione”, o all'occorrenza, di “sementi certificate di 3ª riproduzione”;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati VI e VII per le sementi di base;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente norma, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

A-bis) sementi di base (ibridi):

1. Sementi di base di linee inbred: le sementi

a) che, fatto salvo l'articolo 20 del presente decreto, rispondono ai requisiti di cui agli allegati VI e VII del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e;

b) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a).

2. Sementi di base di ibridi semplici: le sementi

a) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi:

b) che, fatto salvo quanto disposto all'articolo 20, rispondono ai requisiti fissati agli allegati VI e VII del presente decreto per le sementi di base e, per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b);

B) sementi certificate di ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa, cumino, cotone, girasole, papavero domestico e senape bianca:

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;

b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate:

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

C) sementi certificate di 1ª riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso, soia e canapa monoica:

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria “sementi certificate di 2ª riproduzione” o all'occorrenza, della categoria “sementi certificate della 3ª riproduzione” che per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

c) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

D) sementi certificate di 2ª riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso e soia:

a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e VII per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, o all'occorrenza, per la produzione di sementi della categoria “sementi certificate di 3ª riproduzione”;

c) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

E) sementi certificate di 2ª riproduzione di canapa:

a) che provengano direttamente da sementi certificate di 1ª riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di 2ª riproduzione;

b) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura;

c) che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati VI e VII per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

F) sementi certificate di 3ª riproduzione di lino tessile e di lino oleaginoso:

a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e VII per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

c) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

G) sementi commerciali;

a) che siano identificate per la specie;

b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;

c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, conformemente alle disposizioni adottate in sede comunitaria, è prevista l'inclusione al comma 1, lettera A) e A-bis), di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse da quelle da girasole.

 

          Art. 26 bis. [54]

     1. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui all'articolo 22, A), lettera d); A-bis), lettera c); B), punto 1), lettera d); B), punto 2), lettera b; B), punto 3), lettera c); C), lettera d); D), lettera d); E), lettera d); qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui all'articolo 23, A), punto 1), lettera d); A), punto 2), lettera d); B), lettera d); C), lettera d); D) lettera d); E) lettera c); qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui all'articolo 24, A), lettera d); B), lettera d); qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui all'articolo 26, A), lettera d); A-bis), punto 1), lettera b); A-bis), punto 2), lettera c); B), lettera d); C), lettera d); D), lettera d); E), lettera d); F), lettera d); G), lettera c), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     A) ispezione in campo:

     a) il personale addetto all'esame:

     1) deve essere alle dipendenze di un'impresa in possesso della licenza di produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti prevista dall'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971;

     2) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche previste dal secondo comma dell'articolo 18 del presente decreto;

     3) non deve trarre profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

     4) è autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta dell'ente incaricato dei controlli ai fini della certificazione di cui all'articolo 23 della legge n. 1096 del 1971; tale autorizzazione comprende, da parte di detto personale, la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;

     5) deve svolgere le ispezioni previste per i controlli ufficiali dal terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 1096 del 1971;

     b) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;

     c) una parte delle colture da seme deve essere controllata da ispettori ufficiali. Tale parte deve essere almeno del 5 per cento;

     d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale.

     B) Controlli delle sementi:

     a) i controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la certificazione delle sementi alle seguenti condizioni:

     1) i laboratori dispongono di una persona incaricata delle analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio e in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate delle analisi delle sementi devono possedere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per le analisi ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorità incaricata della certificazione delle sementi. I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

     2) i laboratori sono indipendenti o appartenenti a una ditta sementiera. Quando appartiene a una ditta sementiera il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della ditta a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la ditta stessa, il richiedente la certificazione e l'autorità incaricata della certificazione delle sementi;

     3) la prestazione dei laboratori, per quanto riguarda il controllo delle sementi, è soggetta alla sorveglianza dell'autorità incaricata della certificazione delle sementi;

     b) ai fini della sorveglianza di cui al numero 3) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi.

     C) Campionamento:

     a) durante la procedura di controllo delle varietà, durante l'esame delle sementi per la certificazione e l'esame delle sementi commerciali, i campioni sono prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Il campionamento delle sementi, effettuato durante la commercializzazione, è eseguito ufficialmente;

     b) qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale di cui alla precedente lettera a), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     1) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la certificazione delle sementi di cui ai numeri 2), 3) e 4);

     2) i campionatori devono possedere le necessarie qualificazioni tecniche ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

     3) i campionatori possono essere:

     3.1) persone fisiche indipendenti, ovvero

     3.2) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi, ovvero

     3.3) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi. In tal ultimo caso i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità incaricata della certificazione delle sementi;

     4) la prestazione dei campionatori, per quanto riguarda il campionamento delle sementi, è soggetta alla sorveglianza dell'autorità incaricata della certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;

     5) ai fini della sorveglianza di cui al numero 4) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento per il controllo da parte di campionatori ufficiali. Il campionamento ai fini di controllo non riguarda il campionamento automatico. L'autorità incaricata dei controlli ufficiali confronta i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli, della stessa partita, prelevati sotto sorveglianza ufficiale.

 

     Art. 26 ter. (Definizioni) [55]

     1. È consentita la commercializzazione di sementi certificate di piante oleaginose e da fibra nella forma di associazione varietale.

     2. Ai fini del comma 1 si intende per:

     a) associazione varietale: un'associazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente, ufficialmente iscritto al registro nazionale delle varietà di piante agricole, con sementi certificate di uno o più determinati impollinatori, ugualmente iscritto, e miscelate meccanicamente in proporzioni stabilite congiuntamente dai responsabili della conservazione in purezza di tali componenti; ai fini della certificazione delle sementi, la combinazione dell'associazione varietale deve essere notificata all'autorità di certificazione;

     b) ibrido impollinatore-dipendente: il componente maschiosterile dell'associazione varietale (componente femminile);

     c) impollinatore: il componente che emette polline nell'associazione varietale (componente maschile).

     3. Le sementi dei componenti femminile e maschile sono trattate con conce di colore differente.

 

          Art. 27.

     Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni della legge e del regolamento nonché per l'esecuzione di analisi per il pubblico, in applicazione del primo comma dell'art. 29 della legge, sono autorizzati i seguenti laboratori:

     1) Istituto conservatore dei registri di varietà;

     2) Ente nazionale delle sementi elette, Milano;

     3) Istituto di agronomia, laboratorio analisi sementi, Università di Bologna;

     4) Istituto di agronomia dell'Università di Pisa;

     5) Istituto sperimentale agronomico di Bari;

     6) Istituto di agronomia, Università di Napoli, Portici;

     7) Istituto di agronomia, Università di Palermo;

     8) Centro regionale agrario sperimentale, Cagliari;

     9) Amministrazione dei monopoli di Stato, laboratorio analisi, Roma.

     La competenza delle analisi per la certificazione ufficiale delle sementi è demandata comunque all'ente che effettua la certificazione stessa.

 

          Art. 28.

     Per i prodotti sementieri previsti dall'articolo 37 della legge, la importazione e la circolazione di essi è consentita a condizione che dai documenti che accompagnano la merce oltre all'indicazione della specie e, se possibile, della varietà del materiale di moltiplicazione, risultino anche quelle relative allo speditore, al destinatario, alla data di spedizione, al peso ed agli estremi dell'autorizzazione ministeriale rilasciata con riferimento al predetto art. 37.

     Le sementi di generazioni precedenti alle sementi di base possono essere commercializzate soltanto se siano state certificate ufficialmente secondo le disposizioni relative alle sementi di base, siano contenute in imballaggi conformi alle prescrizioni del presente regolamento, nonché siano munite di un cartellino ufficiale bianco, barrato diagonalmente in violetto, con le indicazioni di cui all'allegato n. 5.

 

          Art. 29.

     Gli accertamenti delle consistenze, ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 38 della legge, saranno effettuati da funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a ciò espressamente incaricati. Il Ministero può delegare l'effettuazione di detti accertamenti ad enti che abbiano i requisiti richiesti dal secondo comma dell'art. 21 della legge.

     Sono considerate scorte:

     a) i prodotti sementieri, dei generi e specie indicati dall'art. 38 della legge, esistenti alla data del 6 gennaio 1972 presso gli stabilimenti o magazzini del produttore richiedente;

     b) le produzioni ottenute da coltivazioni in atto alla stessa data, condotte direttamente dal richiedente o per suo conto in base a contratto di coltivazione.

     Gli involucri, le confezioni e simili devono essere muniti di un cartellino ufficiale conforme all'allegato n. 9.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con propri provvedimenti, emanerà le norme relative all'accertamento e alla cartellinatura di dette scorte.

     Per le operazioni di controllo e per il rilascio dei cartellini ufficiali sono dovuti all'ente incaricato, a titolo di rimborso spese, i compensi fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 30. [56]

     Le condizioni poste dalla legge e dal presente regolamento per l'iscrizione nei registri delle varietà valgono anche per le varietà costituite in altri Stati.

     L'iscrizione di una varietà nel catalogo comune delle varietà di piante agricole o di ortaggi, o in un registro nazionale di uno Stato membro delle Comunità europee, conformemente alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 70/457 e n. 70/458 del 29 settembre 1970, può considerarsi equivalente all'iscrizione nel registro delle varietà di cui all'art. 19 della legge limitatamente ai requisisti di differenziabilità, stabilità ed omogeneità.

     L'iscrizione di una varietà in un registro di un Paese terzo può considerarsi parimenti equivalente qualora il competente organo delle Comunità europee abbia constatato che gli esami ufficiali delle varietà, ai fini della iscrizione nel registro, effettuati in detti Paesi terzi offrano le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri.

     La conservazione in purezza di una varietà iscritta o presentata all'iscrizione nei registri di cui all'art. 19 della legge, può essere effettuata in un Paese terzo, anziché in Italia o in un altro Paese della Comunità europea, qualora il competente organo della Comunità europea abbia constatato che i controlli della selezione conservatrice effettuati in detto Paese terzo, offrano le stesse garanzie dei controlli effettuati negli Stati membri.

 

          Art. 31. [57]

     1. Le sementi di cereali provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 40, terzo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in ambito CE devono essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato VII del presente decreto, lettera A, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato VI, 1, lettera B)-Cereali del presente decreto, per la stessa categoria.

     2. Allorchè in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

     3. Le sementi di cereali raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente al comma 2, devono essere confezionate e contraddistinte da un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, I, A) del presente decreto, e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, III - Cereali, del presente decreto.

     4. Le sementi di cereali, raccolte in un Paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:

     a) provengono direttamente:

     1) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971 oppure

     2) dalla ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese di cui al numero 1);

     b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a una ispezione in campo che soddisfa le condizioni di equivalenza prese ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, per la categoria interessata;

     c) è stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera B), del presente decreto, per la stessa categoria.

     5. Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 3, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.

 

          Art. 32. [58]

     1. Le sementi di piante foraggere: provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al terzo comma dell'articolo 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto Paese terzo e, raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta e senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva n. 70/457/CEE, recepita dal presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato VII, lettera B), del presente decreto, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera C, del presente decreto per la stessa categoria.

     2. Allorchè in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

     3 . Le sementi di piante foraggere raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma 2, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, III - Foraggere, lettere A e B, conformemente all'articolo 10-bis e 11, ed essere accompagnate da un documento rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato, lettera C).

     4. Le sementi di piante foraggere, raccolte in un Paese terzo debbono, a richiesta, essere certificate:

     a) se provengono direttamente:

     1) da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, o

     2) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo equivalente;

     b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a una ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza prese ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, per la categoria interessata;

     c) è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera C), del presente decreto, per la stessa categoria.

     5. Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 3, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.

 

          Art. 33. [59]

     1. Le sementi di barbabietole provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri, o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente al terzo comma dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e le sementi di barbabietole e raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta e fatte salve le disposizioni della direttiva n. 70/457/CEE, recepita dal presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato VII, lettera C), del presente decreto, per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato VI, lettera A), per la stessa categoria del presente decreto.

     2. Allorchè in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

     3. Le sementi di barbabietola raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma 2, devono essere confezionate e previste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, III - Barbabietola, lettere A) e B), del presente decreto, conformemente a quanto previsto dagli articoli 10-bis ed 11 del presente decreto e devono essere accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato V, lettera C).

     4. Le sementi di barbabietole, raccolte in un Paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:

     a) provengono direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971;

     b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a un'ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza prese ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, per la categoria interessata;

     c) stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera A), del presente decreto, per la stessa categoria.

     5. Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 3, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.

 

          Art. 34.

     Nel periodo transitorio di due anni, dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere certificati ufficialmente come tuberi-seme di patate “certificati”, in deroga a quanto previsto alla lettera B) del precedente art. 25, i tuberi-seme provenienti direttamente da quelli ufficialmente controllati in uno Stato membro secondo il sistema vigente purché questi ultimi diano le stesse garanzie offerte dai tuberi-seme, di “base” o “certificati”, certificati secondo i principi della legge e del presente regolamento.

 

          Art. 35. [60]

     1. Le sementi di piante oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 40, terzo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in un altro Stato membro, devono a richiesta e senza pregiudizio delle disposizioni contenute nella direttiva n. 70/457/CEE recepita con la legge 25 novembre 1971, n. 1096, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato VII, lettera E), del presente decreto, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera D), del medesimo decreto per la stessa categoria.

     2. Allorchè in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzione anteriore alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

     3. Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, III - Oleaginose e da fibra, lettere A) e B), del presente decreto, ed accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato V, III, lettera C).

     4. Le sementi di piante oleaginose e da fibra, sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:

     a) provengono direttamente:

     1) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971 o

     2) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971;

     b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a un'ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza prese ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, per la categoria interessata;

     c) è stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera D), del presente decreto, per la stessa categoria.

     5. Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 3, relative all'imballaggio e alcontrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.

 

          Art. 36.

     Le disposizioni di cui agli articoli 12, 24, 25, 38 della legge e gli articoli 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26 del presente regolamento non si applicano alle sementi ed ai materiali di moltiplicazione di cui al primo comma dell'art. 24 della legge, per i quali sia provata la destinazione alla esportazione nei Paesi non appartenenti alle Comunità europee.

 

 

Allegato n. 1

Fac-simile di registro di carico e scarico

(Omissis)

 

 

Allegato n. 2 [61]

Pesi massimi dei lotti e pesi minimi dei campioni

 

 

Specie

Peso massimo di un lotto (tonnellate)

Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)

Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'allegato VI (grammi)

1

2

3

4

A) Cereali

 

 

 

Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale Phalaris canariensis

30

1.000

500

Oryza sativa

10

400

200

Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x

30

1.000

500

Sorghum sudanense

30

1.000

900

Sorghum sudanese

10

1.000

900

Zea mays sementi di base di linee “inbred”

40

250

250

Zea mays sementi di base diverse dalle linee “inbred”

40

1.000

1.000

Altre specie

30

1.000

500

B) Foraggere

 

 

 

1. Poaceae (Gramineae)(1) [62]

 

 

 

Agrostis canina

10

50

5

Agrostis capillaris

10

50

5

Agrostis gigantea

10

50

5

Agrostis stolonifera

10

50

5

Alopecurus pratensis

10

100

30

Arrhenatherum elatius

10

200

80

Bromus catharticus

10

200

200

Bromus sitchensis

10

200

200

Cynodon dactylon

10

50

5

Dactylis glomerata

10

100

30

Festuca arundinacea

10

100

50

Festuca filiformis

10

100

30

Festuca ovina

10

100

30

Festuca pratensis

10

100

50

Festuca rubra

10

100

30

Festuca trachyphylla

10

100

30

xFestulolium

10

200

60

Lolium multiflorum

10

200

60

Lolium perenne

10

200

60

Lolium x boucheanum

10

200

60

Phalaris aquatica

10

100

50

Phleum nodosum

10

50

10

Phleum pratense

10

50

10

Poa annua

10

50

10

Poa nemoralis

10

50

5

Poa palustris

10

50

5

Poa pratensis

10

50

5

Poa trivialis

10

50

5

Trisetum flavescens

10

50

5

2. Fabaceae (Leguminosae)

 

 

 

Galega ortientalis

10

250

200

Hedysarum coronarium L.

 

 

 

- frutto

10

1.000

300

- seme

10

400

120

Lotus corniculatus

10

200

30

Lupinus albus

30

1.000

1.000

Lupinus angustifolius

30

1.000

1.000

Lupinus luteus

30

1.000

1.000

Medicago lupolina

10

300

50

Medicago sativa

10

300

50

Medicago x varia

10

300

50

Onobrychis vicifolia

 

 

 

- frutto

10

600

600

- seme

10

400

400

Pisum sativum

30

1.000

1.000

Trifolium alexandrinum

10

400

60

Trifolium hybridum

10

200

20

Trifolium incarnatum

10

500

80

Trifolium pratense

10

300

50

Trifolium repens

10

200

20

Trifolium resupinatum

10

200

20

Trigonella foenum graecum

10

500

450

Vicia faba

30

1.000

1.000

Vicia narbonensis

30

1.000

1.000

Vicia pannonica

30

1.000

1.000

Vicia sativa

30

1.000

1.000

Vicia villosa

30

1.000

1.000

3. Altre specie

 

 

 

Brassica napus var. napobrassica

10

200

100

Brassica oleracea convar. acephala

10

200

100

Phacelia tanacetifolia

10

300

40

Raphanus sativus var. oleiformis

10

300

300

Altre specie con sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento

20

1.000

500

Altre specie con sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento

10

500

300

 

(1) Il peso massimo del lotto può essere aumentato a 25 tonnellate se il fornitore è stato autorizzato in tal senso dall'autorità nazionale competente per la certificazione dei prodotti sementieri.

 

C) Barbabietola da zucchero e da foraggio:

 

- peso massimo del lotto (tonnellate) 20

- peso minimo del campione (grammi) 500

 

D) Tuberi seme di patata

 

- peso massimo del lotto (tonnellate) 100

 

Il numero minimo dei tuberi che costituiscono il campione ed il loro calibro sarà determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere dall'ente certificatore.

 

E) Piante oleaginose e da fibra

 

Specie

Peso massimo di un lotto (tonnellate)

Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)

Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'allegato VI (grammi)

1

2

3

4

Arachis hypogea

30

1.000

1.000

Brassica juncea

10

100

40

Brassica napus

10

200

100

Brassica nigra

10

100

40

Brassica rapa

10

200

70

Cannabis sativa

10

600

600

Carthamus tinctorius

25

900

900

Carum carvi

10

200

80

Glycine max

30

1.000

1.000

Gossypium spp.

25

1.000

1.000

Helianthus annuus

25

1.000

1.000

Linum usitatissimum

10

300

150

Papaver somniferum

10

50

10

Sinapis alba

10

400

200

Altre specie con sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento

25

1.000

500

Altre specie con sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento

10

500

300

 

 

 

 

 

F) Piante ortive

 

a) peso massimo del lotto (tonnellate):

 

1) sementi di Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum, Vicia faba

30

2) sementi di dimensioni uguali a quelle delle cariossidi di grano, escluse quelle di Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum, Vicia faba

20

3) sementi di dimensioni inferiori a quelle delle cariossidi di grano

10

b) peso minimo del campione (grammi) [63]

 

 

Allium cepa

25

Allium fistulosum

15

Allium porrum

20

Allium sativum

20

Allium schoenoprasum

15

Anthriscus cerefolium

20

Apium graveolens

5

Asparagus officinalis

100

Beta vulgaris

100

Brassica oleracea

25

Brassica rapa

20

Capsicum annuum

40

Cichorium endivia

15

Cichorium intybus (gruppo cicoria di tipo Witloof, gruppo cicoria da foglia)

15

Cichorium intybus (gruppo cicoria industriale - radice)

50

Citrullus lanatus

250

Cucumis melo

100

Cucumis sativus

25

Cucurbita maxima

250

Cucurbita pepo

150

Cynara cardunculus

50

Daucus carota

10

Foeniculum vulgare

25

Lactuca sativa

10

Solanum lycopersicum

20

Petroselinum crispum

10

Phaseolus coccineus

1.000

Phaseolus vulgaris

700

Pisum sativum

500

Raphanus sativus

50

Rheum rhabarbarum

135

Scorzonera hispanica

30

Solanum melongena

20

Spinacia oleracea

75

Valerianella locusta

20

Vicia faba

1.000

Zea mays

1.000

 

Per le varietà ibride F1 delle specie succitate il peso minimo del campione può essere ridotto fino ad un quarto del peso fissato. Tuttavia il campione deve avere almeno il peso di 5 grammi e contenere almeno 400 semi. Per le specie non comprese nell’elenco di cui sopra il peso minimo del campione sarà determinato in relazione agli accertamenti da compiere per analogia con le specie aventi semi di peso unitario simile.

 

F-bis) Per le specie riportate in A), B), C), E) ed F) il peso di un lotto non può eccedere di oltre il 5% il peso massimo prescritto.

 

G) Altre specie erbacee

 

1) per le sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento:

 

- peso massimo del lotto (tonnellate)

20

- peso minimo del campione (grammi)

500

2) per le sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento:

 

- peso massimo del lotto (tonnellate)

10

- peso minimo del campione (grammi)

300

 

H) Specie arboree ed arbustive:

 

1) peso massimo del lotto (tonnellate):

 

- per le sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle dell'olivo

5

- per le sementi di dimensioni inferiori a quelle dell'olivo

1

 

Il peso del campione sarà determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere.

I) Sementi per colture ornamentali e da fiore nonché materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili (esclusi i tuberi-seme di patate):

- nessun limite viene fissato per il peso massimo del lotto. Il peso minimo del campione sarà determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere.

 

 

Allegato n. 3 [64]

Elenco delle specie

(Omissis)

 

 

Allegato n. 4

Piccole confezioni di cui al primo comma dell'art. 9 del regolamento e miscugli di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge[65]

(Omissis)

 

 

Allegato n. 5 [66]

Contrassegno degli imballaggi

 

     I - Cartellini ufficiali

     A) Cereali

     a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

     1) «Normativa C.E.»;

     2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

     2-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente;

     3) numero di riferimento del lotto;

     4) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

     5) varietà, indicata almeno in caratteri latini, o linea inbred di granturco e di sorghum spp.;

     6) categoria;

     7) paese di produzione;

     8) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi;

     9) in caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;

     10) nel caso di varietà ibride o linee inbred, per le sementi di base, se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammesse conformemente alla direttiva n. 2002/53/CE recepita con la legge 25 novembre 1971, n. 1096, il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»; per le sementi di base negli altri casi, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredata dal termine «componente»; per le sementi certificate, il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato dal termine «ibrido»;

     11) mese ed anno della chiusura ufficiale o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;

     12) in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese ed anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

     13) Le disposizioni contenute al punto 4 sono facoltative riguardo a talune specie, e ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

     b) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:

     1) «Normativa C.E.»;

     2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

     «2-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

     3) numero di riferimento del lotto;

     4) specie;

     5) varietà;

     6) «sementi pre-base»;

     7) numero delle generazioni precedenti le sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi certificate di prima riproduzione»;

     8) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;

     9) mese ed anno della chiusura ufficiale o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

     B) Foraggere

     a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

     1) «Normativa C.E.»;

     2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

     2-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

     3) numero di riferimento del lotto;

     4) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini; nel caso di x Festulolium sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi Festuca e Lolium;

     5) varietà indicata almeno in caratteri latini;

     6) categoria;

     7) paese di produzione;

     8) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;

     9) in caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;

     10) numero delle generazioni dalla semente di base;

     11) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;

     12) «non destinate alla produzione foraggera»;

     13) in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese ed anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

     14) Le disposizioni contenute nei punti 4 e 5 diventano facoltative riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi».

     b) Per le sementi commerciali:

     1) «Normativa C.E.»;

     2) «sementi commerciali» (non certificate per le varietà);

     3) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

     3-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

     4) numero di riferimento del lotto;

     5) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata senza i nomi degli autori in caratteri latini;

     6) paese di produzione;

     7) peso netto o lordo dichiarato o numero dei semi puri;

     8) in caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;

     9) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa all'approvazione come semente commerciale;

     10) in caso di rianalisi per lo meno della facoltà germinativa possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese ed anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

     Le disposizioni contenute al punto 5 diventano facoltative riguardo a talune specie e, ove opportuno, per i periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione di semi.

     c) Per i miscugli di sementi:

     1) «miscuglio di sementi per...» (utilizzazione prevista);

     2) servizio che ha proceduto alla chiusura e Stato membro o sigla degli stessi;

     2-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

     3) numero di riferimento del lotto;

     4) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo le specie e, se necessario, le varietà indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini; nel caso di x Festulolium sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi Festuca e Lolium;

     5) peso netto o lordo dichiarato, o numero dichiarato di semi puri;

     6) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;

     7) mese ed anno della chiusura;

     8) in caso di rianalisi per lo meno della facoltà germinativa di tutte le componenti del miscuglio, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese ed anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

     d) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:

     1) «Normativa C.E.»:

     2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

     2-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

     3) numero di riferimento del lotto;

     4) specie;

     5) varietà;

     6) «sementi pre-base»;

     7) numero delle generazioni precedenti le sementi della categoria «sementi certificate di prima riproduzione»;

     8) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;

     9) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

     C) Barbabietole.

     a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

     1) «Normativa C.E.»;

     2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

     2-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

     3) numero di riferimento del lotto;

     4) barbabietola da zucchero o da foraggio;

     5) varietà;

     6) categoria;

     7) paese di produzione;

     8) peso netto o lordo dichiarato di glomeruli o di semi puri;

     9) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o di semi puri ed il peso totale;

     10) per le sementi monogermi la dizione «monogermi»;

     11) per le sementi di precisione la dizione «di precisione»;

     12) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;

     13) in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese ed anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi .

     b) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:

     1) «Normativa C.E.»;

     2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

     2-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

     3) numero di riferimento del lotto;

     4) barbabietola da zucchero o da foraggio;

     5) varietà;

     6) «sementi pre-base»:

     7) numero delle generazioni precedenti le sementi della categoria «sementi certificate»;

     8) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;

     9) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

     D) Tuberi-seme di patata.

     a) Per i tuberi-seme di base e per i tuberi-seme certificati:

     1) «Normativa C.E.»;

     2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

     2-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

     3) numero riferimento del lotto;

     4) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi*;

     5) varietà, indicata almeno in caratteri latini;

     6) paese di produzione;

     7) categoria ed eventuale classe;

     8) calibro;

     9) peso netto dichiarato;

     10) mese ed anno della chiusura.

     b) Per i tuberi-seme di generazioni anteriori a quella di base:

     1) «Normativa C.E.»:

     2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

     2-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

     3) numero di riferimento del lotto;

     4) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi;

     5) varietà, indicata almeno in caratteri latini;

     6) «tuberi-seme pre-base»;

     7) peso netto dichiarato;

     8) mese ed anno della chiusura.

     E) Piante oleaginose e da fibra.

     a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

     1) «Normativa C.E.»:

     2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

     2-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

     3) numero di riferimento del lotto;

     4) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

     5) varietà indicate almeno in caratteri latini;

     5-bis) le disposizioni contenute al punto 4 sono facoltative, riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi;

     6) categoria;

     7) paese di produzione;

     8) peso netto o lordo dichiarato;

     9) in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;

     9-bis) nel caso di varietà ibride o linee inbred:

     I. per le sementi di base, se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammesse conformemente alla direttiva n. 2002/53/CE: il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato nel caso di ibridi o linee inbred, destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»;

     II. per le sementi di base negli altri casi: il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»;

     III. per le sementi certificate: il nome delle varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine «ibrido».

     10) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;

     11) in caso di rianalisi per lo meno della facoltà germinativa possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese, anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

     a-bis) Per le sementi certificate di un'associazione varietale:

     le stesse informazioni richieste alla lettera a), indicando il nome dell'associazione varietale invece del nome della varietà (indicare: «associazione varietale» e il suo nome) e le percentuali in peso dei vari componenti per varietà; qualora detta percentuale in peso sia stata comunicata per iscritto all'acquirente, su richiesta, e registrata ufficialmente, sarà sufficiente indicare il nome dell'associazione varietale.

     b) Per le sementi commerciali:

     1) «Normativa C.E.»;

     2) «sementi commerciali» (non certificate per la varietà);

     3) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

     3-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

     4) numero di riferimento del lotto;

     5) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

     6) regione di produzione;

     7) peso netto o lordo dichiarato;

     8) in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra peso dei semi ed il peso totale;

     9) mese ed anno della chiusura;

     10) in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese ed anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

     Le disposizioni contenute al punto 5 sono facoltative per talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

     c) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:

     1) «Normativa C.E.»;

     2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

     2-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

     3) numero di riferimento del lotto;

     4) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

     5) varietà, indicata almeno in caratteri latini;

     6) «sementi pre-base»;

     7) numero delle generazioni precedenti le sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi certificate di 1ª riproduzione»;

     8) peso netto o lordo dichiarato;

     9) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

 

     II - Etichette piccoli imballaggi C.E.

 

     1. Etichette ufficiali.

     A) Barbabietole.

     a) Per le sementi certificate:

     1) «piccolo imballaggio C.E.»;

     2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

     3) numero d'ordine;

     4) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi: indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio;

     5) varietà indicata almeno in caratteri latini;

     6) categoria;

     7) peso netto o lordo o numero di glomeruli o di semi puri;

     8) in caso d'indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale;

     9) per le sementi monogermi la dizione «monogermi»;

     10) per le sementi di precisione la dizione «di precisione».

     B) Foraggere.

     a) Per le sementi certificate:

     1) «piccolo imballaggio C.E. B»;

     2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

     3) numero d'ordine;

     4) specie indicata almeno in caratteri latini;

     5) varietà, indicata almeno in caratteri latini;

     6) categoria;

     7) peso lordo o netto o numero di semi puri;

     8) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale;

     9) «non destinate alla produzione foraggera».

     b) Per le sementi commerciali:

     1) «piccolo imballaggio C.E.B»;

     2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

     3) numero d'ordine;

     4) specie, indicata almeno in caratteri latini;

     5) «sementi commerciali»;

     6) peso lordo o netto o numero di semi puri;

     7) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale.

     c) Per i miscugli di sementi:

     1) «piccolo imballaggio C.E. B»;

     2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

     3) numero d'ordine;

     4) «miscugli di sementi per...» (utilizzazione prevista);

     5) peso netto o lordo o numero di semi puri;

     6) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale;

     7) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, la varietà. Indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini.

     2) Etichetta del produttore (o scritta sull'imballaggio)

     a) Per i miscugli di sementi per tappeti erbosi:

     1) «piccolo imballaggio C.E. A»;

     2) nome ed indirizzo del produttore o suo marchio di identificazione;

     3) numero di riferimento che consente di identificare i lotti utilizzati;

     4) nome dello Stato membro o sua sigla;

     5) «miscugli di sementi per...» (utilizzazione prevista);

     6) peso netto o lordo o numero di semi puri;

     7) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale;

     8) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, le varietà.

     III. - Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro.

     Barbabietola:

     a) Indicazioni prescritte per l'etichetta:

     1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;

     1-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

     2) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi; indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio;

     3) varietà, indicata almeno in caratteri latini;

     4) categoria;

     5) numero di riferimento del campo o della partita;

     6) peso netto o lordo dichiarato;

     7) la menzione «sementi non definitivamente certificate».

     b) Colore dell'etichetta:

     l'etichetta è di colore grigio.

     c) Indicazione prevista per il documento:

     1) autorità che rilascia il documento;

     1-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

     2) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio;

     3) varietà, indicata almeno in caratteri latini;

     4) categoria;

     5) numero di riferimento delle sementi utilizzate ed indicazione del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;

     6) numero di riferimento del campo o della partita;

     7) superficie coltivata per la produzione della partita oggetto del documento;

     8) quantità di sementi raccolte e numero di colli;

     9) attestato che sono state soddisfatte le condizioni previste per la coltura da cui le sementi provengono;

     10) se del caso, i risultati delle analisi preliminari delle sementi.

     Foraggere:

     a) Indicazioni prescritte per l'etichetta:

     1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;

     1-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

     2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

     3) varietà indicata almeno in caratteri latini;

     4) categoria;

     5) numero di riferimento del campo e della partita;

     6) peso netto o lordo dichiarato;

     7) la menzione «sementi non definitivamente certificate».

     Le disposizioni del 2° e 3° trattino sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

     b) Colore dell'etichetta:

     l'etichetta è di colore grigio.

     c) Indicazioni prescritte per il documento:

     1) autorità che rilascia il documento;

     1-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

     2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

     3) categoria;

     4) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;

     5) numero di riferimento del campo o della partita;

     6) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.

     7) quantità delle sementi raccolte e numero dei colli;

     8) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate;

     9) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi;

     10) se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi.

     Cereali:

     a) Indicazioni prescritte per l'etichetta:

     1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;

     1-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

     2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

     3) varietà indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola «componente»;

     4) categoria;

     5) nel caso di varietà ibride, la parola ibrido;

     6) numero di riferimento del campo e della partita;

     7) peso netto o lordo dichiarato;

     8) la menzione «sementi non definitivamente certificate».

     Le disposizioni contenute al 2° trattino sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

     b) Colore dell'etichetta:

     l'etichetta è di colore grigio.

     c) Indicazioni prescritte per il documento:

     1) autorità che rilascia il documento;

     1-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

     2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

     3) varietà, indicata in caratteri latini;

     4) categoria;

     5) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;

     6) numero di riferimento del campo o della partita;

     7) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento;

     8) quantità delle sementi raccolte e numero dei colli;

     9) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate;

     10) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi;

     11) se del caso, risultati dalle analisi preliminari delle sementi.

     Oleaginose e da fibra:

     a) Indicazioni prescritte per l'etichetta:

     1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;

     1-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

     2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

     3) varietà indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola «componente»;

     4) categoria;

     5) nel caso di varietà ibride, la parola «ibrido»;

     6) numero di riferimento del campo e della partita;

     7) peso netto o lordo dichiarato;

     8) la menzione «sementi non definitivamente certificate».

     Le disposizioni contenute al 2° trattino sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

     b) Colore dell'etichetta:

     l'etichetta è di colore grigio.

     c) Indicazioni prescritte per il documento:

     1) autorità che rilascia il documento;

     1-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»

     2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

     3) varietà, indicata almeno in caratteri latini;

     4) categoria;

     5) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.

     6) numero di riferimento del campo o della partita.

     7) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.

     8) quantità delle sementi raccolte e numero dei colli.

     9) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.

     10) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi.

     11) se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi.

 

 

Allegato VI [67]

Condizioni cui debbono soddisfare le sementi

 

1 - COLTURE ERBACEE DA PIENO CAMPO

A) Barbabietole

1. Le sementi devono presentare identità e purezza del titolo o della varietà in grado sufficiente.

2. Le sementi di tutte le categorie devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative alla facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

 

A - Tavola

 

Specie

Purezza minima specifica (1) (% in peso)

Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)

Tenore massimo di umidità (1) (% in peso)

1

2

3

4

a) Barbabietole da zucchero:

 

 

 

- sementi monogermi:

97

80

15

- sementi di precisione:

97

75

15

- sementi plurigermi di varietà la cui percentuale in diploidi supera 85:

97

73

15

- altre sementi:

97

68

15

b) Barbabietole da foraggio:

 

 

 

- sementi plurigermi di varietà la cui percentuale in diploidia supera 85 sementi monogermi, sementi di precisione:

97

73

15

- altre sementi:

97

68

15

 

La percentuale in peso di sementi di altre piante non deve superare lo 0,3.

(1) Esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento ed altri additivi solidi.

 

B - Condizioni supplementari richieste per le sementi monogermi e per le sementi di precisione:

- sementi monogermi: almeno il 90% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula; la percentuale in glomeruli che porta 3 plantule o più non deve superare il 5% dei glomeruli germinati;

- sementi di precisione di barbabietole da zucchero: almeno il 70% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; la percentuale dei glomeruli che danno 3 plantule o più non deve superare il 5% dei glomeruli germinati;

- sementi di precisione di barbabietole da foraggio: nel caso di varietà la cui percentuale di diploidi supera 85, almeno il 58% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; in tutti gli altri casi almeno il 63% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula; la percentuale di glomeruli che danno 3 plantule o più non deve superare il 5% dei glomeruli germinati;

- per le sementi della categoria “sementi di base”, la percentuale in peso di materia inerte non deve superare l'1,0. Per le sementi della categoria “sementi certificate”, la percentuale in peso di materia inerte non deve superare lo 0,5. Per quanto concerne le sementi confettate delle due categorie, l'osservanza della rispettiva disposizione viene verificata su campioni prelevati ufficialmente da sementi trasformate parzialmente decorticate (per strofinamento o frantumazione) ma non ancora confettate, fermo restando l'esame ufficiale della purezza analitica minima sulle sementi confettate;

- nelle zone dichiarate indenni dalla rizomania a seguito di specifiche procedure comunitarie non possono essere introdotte sementi di barbabietole la cui percentuale in peso di materia inerte superi lo 0,5.

3. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità di cui all'articolo 11 della legge, è stabilita come segue:

a) in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non “a tenuta” di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);

b) in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi “a tenuta” di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica);

c) trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalle legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;

- la data di determinazione della facoltà germinativa;

- la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, portasemi ed emittenti di polline, destinati alla certificazione, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura prevista dall'articolo 24 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

 

B) Cereali

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di sementi di una linea “inbred”, sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri. Per quanto riguarda le sementi di varietà ibride, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti.

In particolare le sementi delle specie sotto elencate devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni:

a) Avena nuda, Avana sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, comunque diverso dagli ibridi, la purezza minima varietale deve essere:

 

- per le sementi di base

99,9%

- per le sementi certificate di prima riproduzione

99,7%

- per le sementi certificate di seconda riproduzione

99,0%

 

La purezza varietale minima deve essere esaminata principalmente mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite all'allegato VII.

a) - bis Varietà di xTriticosecale ad autofecondazione esclusi gli ibridi

 

Categoria

Purezza minima varietale (%)

Sementi di base

99,7

Sementi certificate di prima riproduzione

99,0

Sementi certificate di seconda riproduzione

98,0

 

La purezza minima varietale è esaminata principalmente mediante ispezioni sul campo di produzione effettuate secondo le condizioni stabilite nell'allegato VII.

a) - ter Ibridi di Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta e xTriticosecale ad autofecondazione: la purezza minima varietale della categoria "sementi certificate" è del 90%. Nel caso di sementi di Hordeum vulgare prodotte mediante l'uso di componenti maschiosterili (CSM) la purezza varietale è dell'85%. Essa è valutata durante i controlli ufficiali a posteriori su una numero adeguato di campioni. Le impurità diverse dal ristoratore non superano il 2%.

b) Sorghum spp. e Zea mays. Dove per la produzione di sementi certificate di varietà ibride un componente femminile maschiosterile ed un componente maschile che non ristori la maschiofertilità siano stati utilizzati, le sementi devono essere ottenute:

- o miscelando, in proporzione propria alla varietà, lotti di sementi prodotte attraverso l'impiego, da una parte, di un componente femminile maschiosterile e, dall'altra, di un componente femminile maschiofertile;

- o allevando, in proporzione propria alla varietà, componenti femminili maschiofertili. La proporzione entro queste due componenti deve essere controllata mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I.

c) Ibridi di Secale cereale e ibridi CSM di Hordeum vulgare: le sementi possono essere certificate come "sementi certificate" soltanto se è stato tenuto debito conto dei risultati di un controllo ufficiale a posteriori, fondato su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente ed eseguito durante il periodo vegetativo delle sementi presentate per la certificazione di cui sopra, al fine di accertarsi che le sementi di base rispondevano, per quanto riguarda i caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità, alle condizioni stabilite dalla direttiva 66/402/CEE per le sementi di base in materia di identità e purezza.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante.

 

A - Tavola

 

B - Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui al punto 2, lettera A, del presente allegato:

- Il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 4 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 5 a 10.

- Un secondo seme non deve essere considerato come impurità qualora un secondo campione dello stesso peso sia esente da semi di altre specie di cereali.

- La presenza di un seme di Avena fatua, Avena sterilis o Lolium temulentum in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie.

- Nel caso delle varietà di Hordeum vulgare (orzo nudo) la facoltà germinativa minima richiesta è ridotta al 75% delle sementi pure. L'etichetta ufficiale reca la dicitura “Facoltà germinativa minima 75%”.

C - Requisiti particolari per quanto riguarda la presenza di Avena fatua da accertarsi a richiesta degli interessati la coltura è priva di Avena fatua al momento dell'ispezione in campo ufficiale effettuata in conformità alle disposizioni dell'allegato VII del presente regolamento e un campione di almeno kg 1 prelevato ufficialmente, è privo di Avena fatua all'atto dell'esame ufficiale; oppure: un campione di almeno kg 3 prelevato ufficialmente è privo d'Avena fatua all'atto dell'esame ufficiale.

3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile.

In particolare le sementi devono essere conformi alle seguenti norme per quanto concerne la Claviceps purpurea (numero massimo di sclerozi o frammenti di sclerozi in un campione del peso stabilito nell'allegato II, colonna 4):

a. cereali diversi dagli ibridi di Secale cereale:

- non superiore a 1 per le sementi di base;

- non superiore a 3 per le sementi certificate;

b. ibridi di Secale cereale:

- non superiore a 1 per le sementi di base;

- non superiore a 4 per le sementi certificate (*).

(*) La presenza di cinque sclerozi o frammenti di sclerozi di un campione del peso prescritto è ritenuta conforme alle norme se un secondo campione dello stesso peso contiene non più di quattro sclerozi o frammenti di sclerozi.

4. Il tenore massimo di umidità non deve superare il 13% in peso delle sementi di Zea mays ed il 14% in peso delle sementi delle altre specie.

5. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'articolo 11 della legge, è stabilita come segue: in mesi 9 per le sementi contenute in imballaggi non “a tenuta” di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.), ad eccezione del mays per il quale la validità della dichiarazione è prolungata a mesi 12; in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi “a tenuta” di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica). Trascorsi tali termini il prodotto può essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti da legge e regolamento. In tal caso la responsabilità sul valore della germinabilità resta a carico del detentore delle sementi, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: il proprio nome o la ragione sociale della ditta; la data di determinazione della facoltà germinativa; la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

C) Foraggere

I. Sementi certificate.

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere alle seguenti norme e altre condizioni.

La purezza minima varietale deve essere pari a:

- Poa pratensis (varietà apomittiche), Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala: 98%;

- Pisum sativum e Vicia faba:

sementi certificate di prima riproduzione: 99%;

sementi certificate di seconda riproduzione: 98%.

La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato VII B) Foraggere.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme e altre condizioni relative a facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante, inclusa la presenza di semi amari in varietà dolci di Lupinus spp.;

 

A - Tavola [68]

 

B - Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione 1, punto 2, lettera A), del presente allegato:

- tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare devono essere considerati semi germinati;

- entro i limiti massimi ammessi, i semi duri devono essere considerati come semi suscettibili di germinazione;

- un contenuto massimo totale pari allo 0,8% in peso di semi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurità;

- un contenuto massimo pari all'1% in peso di semi di Trifolium pratense non deve essere considerato come impurità;

- un contenuto massimo totale pari allo 0,5% in peso di semi di Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa, in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurità;

- la percentuale massima in peso stabilita per i semi di una sola specie non si deve applicare ai semi di Poa spp.;

- un contenuto massimo totale pari a 2 semi di Avena fatua e di Avena sterilis, in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie;

- la presenza di un seme di Avena fatua e di Avena sterilis, in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un campione di peso doppio è esente da semi di queste specie;

- la determinazione del contenuto in numero di semi di Avena fatua e di Avena sterilis, può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni cui alla colonna 12;

- la determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 13;

- la presenza di un seme di Cuscuta spp., in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di Cuscuta spp.;

- il peso del campione per la determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. è il doppio del peso stabilito nell'allegato 2, colonna 4, per le specie corrispondenti;

- la presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito, non deve essere considerata come impurità se un secondo campione di peso doppio di quello stabilito è esente da semi di Cuscuta spp.;

- la determinazione del contenuto in numero di semi di Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 14;

- la percentuale in numero di semi di Lupinus spp. di colore diverso non deve superare:

i. in lupino amaro: 2%;

ii. in Lupinus spp. diverso dal lupino amaro: 1%;

- la percentuale in numero di semi amari di Lupinus spp. diverso dal lupino amaro non deve superare il 2,5%.

3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile.

4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'articolo 11 della legge, è stabilita come segue:

a) in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non “a tenuta” di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);

b) in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi “a tenuta” di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini, il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento.

In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile dalla quale risulti:

- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;

- la data di determinazione della facoltà germinativa;

- facoltà germinativa (espressa in percentuale).

II. Sementi di base.

Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione 1 del presente allegato si applicano alle sementi di base:

1. Le sementi di Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba e delle varietà di Poa pratensis devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni; la purezza minimo varietale deve essere del 99,7%.

La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato VII - B) Foraggere.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o condizioni:

 

A - Tavola

 

B - Norme o condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento alla tavola di cui alla sezione II, punto 2, lettera A), del presente allegato:

- un contenuto massimo totale pari a 80 sementi di Poa spp. non deve essere considerato come impurità;

- la condizione stabilita nella colonna 3 non è applicabile ai semi di Poa spp.; il contenuto massimo totale di semi di Poa spp. diversa dalla specie in esame non deve superare 1 in un campione di 500 semi;

- un contenuto massimo totale di 20 semi di Poa spp. non deve essere considerato come impurità;

- la determinazione del contenuto in numero di semi di Melilotus spp. è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7;

- la presenza di un seme di Melilotus spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un secondo campione di peso doppio è esente da semi di Melilotus spp.;

- la condizione (c) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica;

- la condizione (d) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica;

- la condizione (e) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica;

- la condizione (f) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica;

- le condizioni (k) e (m) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applicano;

- (k) la percentuale in numero di semi amari di Lupinus spp. diverso da lupino amaro non deve superare 1%.

3. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura prevista dall'articolo 23 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

III. Sementi commerciali.

Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I, punti 2, 3, 4, del presente allegato, si applicano alle sementi commerciali:

1. per quanto concerne il contenuto massimo di sementi di altre specie di piante, le percentuali in peso di cui alle colonne 5 e 6 della tavola di cui alla sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato sono aumentate dell'1%;

2. in Poa annua un tenore massimo totale pari al 10% in peso di sementi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurità;

3. nelle specie di Poa spp. diverse da Poa annua un tenore massimo totale del 3% in peso di sementi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurità;

4. in Hedysarum coronarium un tenore massimo totale pari all'1% in peso di sementi di Melilotus spp. non deve essere considerato come impurità;

5. la condizione (d) stabilita per il Lotus corniculatus alla sezione I, punto 2, del presente allegato, non si applica;

6. per quanto riguarda le specie di Lupinus spp.:

a) la purezza minima specifica deve essere del 97% in peso;

b) la percentuale numerica di semi di Lupinus spp. di altro colore non deve superare:

7. nel lupino amaro: 4%;

8. nei lupini diversi dal lupino amaro: 2%;

9. in Vicia spp. un tenore massimo totale pari al 6% in peso di sementi di Vicia pannonica, Vicia villosa o di specie affini coltivate in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurità;

10. in Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa la purezza minima specifica deve essere del 97% in peso.

IV. Sementi commerciali (specie non previste dall'articolo 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096).

1. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla purezza specifica, al contenuto di semi di malerbe ed alla facoltà germinativa:

 

Specie

Purezza specifica (% in peso)

Tenore massimo di semi di malerbe (% in peso)

Facoltà germinativa minima (% del seme puro)

Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)

1

2

3

4

5

Agropyron cristatum (L.) Gaertn.

90

1

80

-

Agropyron desertorum (Fisch) Schultes

90

1

80

-

Agropyron trachycaulum (LK) Malte

90

1

80

-

Agrostis palustris Hudson

90

1

75

-

Anthoxanthum odoratum L.

75

1,5

70

-

Anthyllis vulneraria L.

95

0,5

80

-

Bromus arvensis L.

90

1,5

80

-

Bromus Erectus Hudson

90

1,5

80

-

Bromus inermis Leyss

90

1,5

80

-

Cajanus caian (L.) Millsp.

98

0,1

80

-

Cynosurus cristatus L.

95

1

80

-

Coronilla varia L.

95

0,5

80

-

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.

75

1,5

70

-

Deschampsia flexuosa (L.) Trin.

75

1,5

70

-

Dolichos lablab L. (= Lablab vulgaris Savi)

98

0,1

85

-

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. var. frumentacea Wight

97

1,5

80

-

Eragrostis curvula (Schard.) Nees

95

1

80

-

Holcus lanatus L.

75

1,5

70

-

Lotus uliginosus Schk.

95

0,8

75

-

Melilotus alba Med.

97

1

80

-

Melilotus officinalis (L.) Pall.

97

1

80

-

Phaseolus angularis (Willd.) Wight

97

0,1

80

-

Phaseolus aureus Roxb.

97

0,1

80

-

Phaseolus mungo L.

97

0,1

80

-

Pennisetum glaucum (L.) R. Br.

97

5

80

-

Phalaris arundinacea L.

97

5

75

-

Phalaris stenoptera Haeck.

97

5

75

-

Poa compressa L.

85

1

75

-

Sorghum almum Parodi

97

4

75

-

Sorghum halepense (L.) Pers.

97

4

75

-

Trifolium campestre Schreb.

97

0,5

80

-

Trifolium dubium Sibth.

97

0,5

80

-

Trifolium fragiferum L.

97

0,5

80

-

Trifolium squarrosum L.

97

0,5

80

-

Trifolium subterraneum L.

97

0,5

80

-

Vicia angustifolia Reichb.

97

0,5

85

-

Vicia ervilia (L.) Willd.

97

0,5

85

-

Vigna sinensis (L.) Savi

97

0,5

75

-

 

 

 

 

 

 

2. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

3. Entro i limiti massimi ammessi, i semi duri sono considerati come semi suscettibili di germinazione.

4. Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare sono considerati semi germinati.

5. La presenza di Rumex crispus L., Rumex obtusifolius L. non deve essere superiore a due semi in 5 grammi.

6. Le sementi devono essere esenti da Avena fatua e Cuscuta spp.; tuttavia, un seme di Avena fatua o di Cuscuta in un campione di 100 grammi non è considerato come impurezza se un secondo campione di 200 grammi è esente da Avena fatua o da Cuscuta.

7. La percentuale di peso di semi di altre piante coltivate non deve superare 3. Per quanto riguarda ciascuna delle specie di Poa, la presenza di una percentuale del 3 di semi di altre specie di Poa non è considerata una impurezza.

8. In una specie di Vicia, una percentuale di semi di Vicia pannonica, Vicia villosa, e di specie coltivate affini, pari a 6 in totale, non è considerata impurezza.

9. Per quanto riguarda la durata di efficacia della dichiarazione di germinabilità di cui all'articolo 11 della legge si applica la disposizione di cui alla sezione I, punto 4, del presente allegato.

D) Oleaginose e da fibra

I. Sementi di base e certificate.

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere in particolare alle seguenti norme o altre condizioni:

 

Specie e categoria

Purezza minima varietale (%)

1

2

Arachis hypogea:

 

- sementi di base

99,7

- sementi certificate

99,5

Brassica napus, diverse dagli ibridi, varietà diverse da quelle esclusivamente foraggere, Brassica rapa, varietà diverse da quelle esclusivamente foraggere:

 

- sementi di base

99,9

- sementi certificate

99,7

Brassica napus spp., diverse dagli ibridi, varietà esclusivamente foraggere, Brassica rapa varietà esclusivamente foraggere; Helianthus annuus, varietà diverse da quelle ibride, compresi i loro componenti; Sinapis alba:

 

- sementi di base

99,7

- sementi certificate

99,0

Glycine max:

 

- sementi di base

99,5

- sementi certificate

99,0

Linum usitatissimum:

 

- sementi di base

99,7

- sementi certificate di prima riproduzione

98,0

- sementi di base di seconda e terza riproduzione

97,5

Papaver somniferum:

 

- sementi di base

99,0

- sementi certificate

98,0

 

La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato VII - E) oleaginose e da fibra.

1. - bis. Per gli ibridi di Brassica napus prodotti avvalendosi della maschiosterilità le sementi devono essere conformi alle condizioni e alle norme definite alle lettere da a) a d):

a) le sementi devono avere sufficiente identità e purezza rispetto alle caratteristiche varietali dei loro componenti, comprese la maschiosterilità o il ripristino della fertilità;

b) la purezza varietale minima delle sementi è la seguente:

sementi di base, componente femminile 99,0%;

sementi di base, componente maschile 99,9%;

sementi certificate di varietà di colza invernale 90,0%;

sementi certificate di varietà di colza primaverile 85,0%;

c) le sementi possono essere certificate soltanto in esito ai controlli a posteriori su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente ed eseguiti nel periodo di crescita delle sementi di cui si chiede la certificazione. Lo scopo dei controlli è verificare se le sementi di base soddisfano i requisiti di identità riguardo alle caratteristiche dei componenti, inclusa la maschiosterilità e le norme relative alle sementi di base soddisfano i requisiti di purezza varietale minima definite alla lettera b). Per le sementi di base di ibridi, la purezza varietale può essere verificata con idonei metodi biochimici;

d) le norme relative alla purezza varietale minima definita alla lettera b) riguardo alle sementi certificate di ibridi devono essere oggetto di controlli ufficiali a posteriori da eseguirsi su una porzione congrua di campioni prelevati sotto controllo ufficiale.

Possono essere utilizzati metodi biochimici.

1. - ter. Qualora non possano essere soddisfatte le condizioni di cui all'allegato VII, paragrafo 3, lettera B), b), dd), devono essere rispettate le seguenti condizioni: se per la produzione di sementi certificate di ibridi di Helianthus annuus sono stati impiegati un componente femminile maschiosterile ed un componente maschile, che non ristorino la maschiosterilità, le sementi prodotte dal genitore maschiosterile saranno miscelate con sementi prodotte da sementi parentali interamente fertili. Il rapporto tra sementi parentali maschiosterili ed il genitore maschiofertile non deve superare il rapporto 2:1.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante, inclusi i semi di Orobanche spp.:

 

A - Tavola

 

B. Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione 1, punto 2, lettera A), del presente allegato.

- Il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 5 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 6 a 11.

- La determinazione del contenuto totale in numero di semi di altre specie di piante non è necessario che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5.

- La determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. non è necessariamente effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7.

- La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di Cuscuta spp.

- La semente deve essere esente da Orobanche spp., tuttavia, un seme di Orobanche in un campione di 100 g non deve essere considerato come impurità se un secondo campione di 200 g è esente da Orobanche.

3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile. In particolare le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni:

 

A. Tavola

 

B. Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione I, punto 3, lettera A), del presente allegato:

- in Linum usitatissimum, la percentuale massima in numero di semi contaminati da Phoma exigua var linicola non deve superare 1;

- la determinazione del contenuto di sclerozi o di frammenti di sclerozio di Sclerotinia sclerotiorum non è necessario che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5 della tabella.

C. Norme particolari o altre condizioni applicabili a Glycine max.:

- per Pseudomonas syringae pv. glycinea il numero massimo di sottocampioni, nell'ambito di un campione di almeno 5.000 semi per lotto suddiviso in cinque sottocampioni, che risultano contaminati dal suddetto organismo non deve superare 4;

- qualora vengano identificate colonie sospette in tutti i cinque sottocampioni, per confermare il rispetto delle norme o condizioni di cui sopra possono essere eseguiti appropriati test biochimici sulle colonie sospette isolate su un terreno preferenziale prelevato da ogni sottocampione;

- per Diaporthe phaseolorum var. phaseolorum il numero massimo di sementi contaminate non deve superare 15%;

- la percentuale in peso di materia inerte, quale definita in conformità dei metodi internazionali più recenti in materia di test, non deve superare lo 0,3%;

- in conformità con le procedure comunitarie, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può autorizzare a non effettuare tale esame, a meno che, sulla base dell'esperienza acquisita, sia lecito dubitare che le norme e condizioni di cui sopra siano state soddisfatte.

4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'articolo 11 della legge, è stabilita come segue:

a) in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non “a tenuta“ di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);

b) in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi a tenuta“ di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: il proprio nome o la ragione sociale della ditta; la data di determinazione della facoltà germinativa; la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

II. Sementi commerciali.

1. Le condizioni di cui alla sezione 1 del presente allegato, ad eccezione del punto 1, si applicano alle sementi commerciali.

III. Sementi commerciali (specie non previste all'articolo 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096).

1. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

 

Specie

Facoltà germinativa minima (% del seme puro)

Purezza minima specifica (% in peso)

Tenore massimo di sementi di altre specie di piante (% in peso)

Camelia sativa

80

97

0,5

Hibiscus cannabinus

75

95

0,5

Ricinus communis

80

98

0,1

Sesamum indicum

80

98

0,1

 

2. Le sementi devono essere esenti da Avena fatua e Cuscuta spp., tuttavia, un seme di Avena fatua o di Cuscuta spp. in un campione di 100 g non è considerato come impurità, se un secondo campione di 200 g è esente da Avena fatua o da Cuscuta spp.

3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

4. Per quanto riguarda la durata di efficacia della dichiarazione di germinabilità di cui all'articolo 11 della legge si applica la disposizione di cui alla sezione 1, punto 4 del presente allegato.

 

E) Altre

 

Specie

Purezza minima specifica (% in peso)

Tenore massimo di semi di malerbe (% in peso)

Facoltà germinativa minima (% del seme puro)

Lathyrus cicera L.

98

0,1

85

Lathyrus sativus L.

98

0,1

85

Lespedeza hedysaroides (Pall)

97

0,5

80

Kitagawa L. cuneata (Dum) (Don)

97

0,5

80

Lespedeza stipulacea Maxim

97

0,5

80

Nicotiana tabacum L.

99

0

80

Sanguisorba minor Scop

95

1

75

Sorghum vulgare Pers. var. technicum (Koern) Jav

98

4

75

 

1. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

2. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'articolo 11 della legge, è stabilita come segue:

- in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non “a tenuta” di umidità (es. sacchi di juta, di cotone);

- in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi “a tenuta” di umidità (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini, il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: il proprio nome o la ragione sociale della ditta; la data di determinazione della facoltà germinativa; la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

II - COLTURE ERBACEE ORTIVE, ORNAMENTALI E DA FIORE

A) Ortive

I - Sementi di base, certificate e standard.

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente. Per la cicoria industriale la varietà deve possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

 

A - Tavola [69]

 

 

 

3. La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

4. Le sementi leguminose non devono essere contaminate dagli insetti vivi sottospecificati:

- Acanthoscelides obtectus Sag.

- Bruchus affinis Froel.

- Bruchus atomarius L.

- Bruchus pisorum L.

- Bruchus rufimanus Boh.

5. Le sementi non devono essere contaminate da acari vivi. Gli accertamenti sono effettuati sull'intero campione da esaminare in laboratorio.

6. La durata della responsabilità del produttore o, nel caso di sementi standard, del fornitore, relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilità, è stabilita come segue:

a) per le sementi di base e le sementi certificate, ad eccezione, per quest'ultima categoria dei piccoli imballaggi, con decorrenza dal mese successivo a quello della chiusura o dell'ultimo prelievo ufficiale relativo alla certificazione, indicato sul cartellino di certificazione di cui all'allegato 1 della legge 20 aprile 1976, n. 195:

- fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non “a tenuta” di umidità (sacchi di juta di cotone, ecc.), ad eccezione delle bietole, brassiche e legumi per i quali la responsabilità è prolungata fino a 9 mesi;

- fino a 30 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi “a tenuta” di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica);

b) per le sementi standard e per le sementi certificate che si presentano sotto forma di piccoli imballaggi, con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della campagna indicata sul cartellino del produttore o del fornitore di cui all'allegato 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195:

- fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non “a tenuta“ di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);

- fino a 24 mesi, qualora le sementi siano contenuti in imballaggi “a tenuta“ di umidità (recipienti metallici, od altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilità resta a carico del detentore delle sementi medesime, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore o del fornitore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: il proprio nome o la ragione sociale della ditta; la data di determinazione della conformità della facoltà germinativa.

II - Sementi commerciali (specie non previste dall'allegato 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195).

1. Le condizioni di cui ai punti 3, 4 e 5 della sezione 1 del presente allegato si applicano alle sementi commerciali.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, alla purezza specifica ed al contenuto di semi di altre specie di piante:

A - Tavola

 

Specie

Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)

Purezza minima specifica

Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)

Anethum graveolens L.

75

95

1,5

Angelica arcangelica L.

60

90

1,0

Atriplex hortensis L.

60

95

0,1

Barbarea verna (Mill.) Aschess.

75

97

0,2

Borrago officinalis L.

80

96

1,0

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Reichb.

80

98

0,5

Capparis spinosa L.

50

95

0,5

Cicer arietinum L.

90

98

0,1

Coriandrum sativum L.

80

96

0,5

Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir

80

98

0,1

Cuminum cyminum L.

65

95

1,0

Eruca sativa Mill.

85

97

1,0

Fragaria vesca L.

75

95

0,2

Hibiscus esculentus L.

75

95

0,5

Humulus lupulus L.

60

90

0,1

Lagenaria siceraria (mol.)Standi. (=L. vulgaris Ser.)

80

98

0,1

Lavandula spica L.

50

95

0,1

Lens culinaris Med.

85

98

0,5

Lepidium sativum L.

85

97

0,2

Majorana hortensis Moench.

75

95

0,2

Matricaria chamomilla L.

70

70

0,2

Nasturtium officinale R. Br.

80

95

0,2

Ocimum basilicum L.

65

97

0,5

Pastinaca sativa L.

75

90

1,5

Phaseolus lunatus L.

80

98

0,1

Physalis alkekengi L.

85

97

0,5

Pimpinella anisum L.

75

95

1,0

Rosmarinus officinalis L.

50

95

1,0

Rumex acetosa L.

80

95

0,5

Ruta graveolens L.

80

97

1,0

Salsola soda L.

65

90

1,5

Salvia officinalis L.

75

97

0,5

Satureja hortensis L.

75

97

0,5

Tetragonia expansa Thumb.

75

97

1,0

Thymus vulgaris L.

50

95

0,5

Tragopogon porrifolius L.

75

95

1,0

Valeriana officinalis L.

75

95

1,0

Vigna sesquipedalis (L.) Furwirth

80

98

0,1

 

 

 

 

 

3. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'articolo 11 della legge, è stabilita come segue:

- in mesi 6 per le sementi contenute in imballaggi non “a tenuta” di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.) ad eccezione del mays, brassiche e legumi per i quali la validità della dichiarazione è prolungata a mesi 9;

- in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi “a tenuta” di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: il proprio nome o la ragione sociale della ditta; la data di determinazione della facoltà germinativa; la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

III - Altre norme o condizioni: nel caso delle varietà di Zea mays (mais dolce - tipi super dolci) la facoltà germinativa minima richiesta è ridotta nei semi puri all'80%. L'etichetta ufficiale o l'etichetta del produttore, secondo il caso, reca la dicitura “Facoltà germinativa minima 80%”.

B) Ornamentali e da fiore

 

Specie

Categoria

Facoltà germinativa minima (% in semi puri)

Purezza minima specifica (% in peso)

Achillea filipendulina Lamk

-

70

95

Achillea millefolium L.

-

75

90

Ageratum mexicanum Sims

-

70

95

Althea rosea Cav.

-

70

95

Alyssum maritimum Lamk

-

70

95

Alyssum saxatile L.

-

70

95

Anemone japonica Sieb et Zucc.

-

70

95

Antirrhinum majus L.

-

75

95

Amaranthus bicolor Nocca

-

70

95

Amaranthus caudatus L.

-

70

95

Aquilegia caerulea James

-

70

95

Aralia sieboldi Hort

-

60

95

Arabis caucasica Willd (= A. Albida Stev.)

-

70

95

Asparagus plumosus Bak

-

70

95

Asparagus sprengeri Reg

-

70

95

Aster (vedi Callistephus)

-

75

95

Aubrietia deltoidea L.

-

75

95

Begonia semperflorens Lin. et Otto

-

65

95

Bellis perennis L.

-

75

95

Calceoaria herbeohybrida Chit.

-

65

95

Calendula officinalis L.

-

75

95

Callistephus chinensis (L) Nees (vedi Aster)

-

75

95

Campanula medium L.

-

80

95

Capiscum annuum L.

-

80

95

Celosia argentea L. var. plumosa Hort.

-

70

95

Celosia cristata L.

-

75

95

Centaurea cyanus L.

-

75

95

Chamaedorea spp.

-

70

95

Cheiranthus annuus L. (vedi Matthiola annua)

-

75

95

Cheiranthus cheiri L.

-

75

95

Chrysanthemum carinatum, Schousb

-

70

95

Chrysanthemum coronarium L.

-

70

95

Chrysaathemum leucanthemum L.

-

75

95

Chrysanthemum spp.

-

75

95

Cineraria cruenta Mass. (vedi Senecio cruentus)

-

70

95

Cineraria marittima L. (vedi Senecius cineraria DC)

-

60

95

Clarkia elegans Douglas

-

70

95

Cleome spinosa Jacq.

-

80

95

Cobaca scandens Cav.

-

75

95

Coleus verschaffeiltii Lem.

-

70

95

Convolvulus spp. (vedi Ipomoea spp.)

-

80

95

Cordyline spp.

-

80

95

Coreopis spp.

-

70

95

Cosmos bipinnatus Cav.

-

75

95

Cucurbita lagenaria L.

-

80

95

Cucurbita pepo L.

-

80

95

Cyclamen persicum Mill.

-

75

95

Cynodon dactylon Pers.

-

80

95

Dahlia pinnata Cav. (= D. variabilis Desf.)

-

65

95

Delphinium consolida L.

-

70

95

Delphinium cultorum Voss. (= D.hybridum Hort. “Pacific Geant”)

-

70

95

Dianthus barbatus L.

-

75

95

Dianthus caryophyllus L. “semperflorens Chabaud”

-

75

90

Dianthus caryphyllus L. “semperflorens” di Nizza

-

75

90

Dianthus chinensis L.

-

75

95

Dianthus spp.

-

75

90

Dichondra repens Forst.

-

80

97

Digitalis purpurea L.

-

70

95

Dimorphotheca aurantiaca DC

-

75

95

Eschscholtzia californica Cham

-

75

95

Euphorbia variegata Pursh

-

75

95

Fatsia japonica Docne et Planch.

-

60

95

Freesia hibryda Hort.

-

75

95

Gaillardia aristata Purch.

-

80

90

Gazania splendens Hort. var. hybrida Hort.

-

60

90

Gerbera hybrida Bol. L.

-

70

95

Geum chiloense Balt.

-

70

95

Godetia grandiflora Lindl.

-

70

95

Gomphrena globosa L.

-

75

95

Gypsophila elegans Biet.

-

75

95

Gypsophila paniculata L.

-

75

95

Helianthus spp. (escluso H. annuus)

-

85

95

Helicrysum bracteatum Andr.

-

75

95

Heliotropium peruvianum L.

-

70

95

Hesperis matronalis L.

-

75

95

Iberis sempervirens L.

-

70

95

Iberis umbellata L.

-

70

95

Iberis spp.

-

80

95

Impatiens balsamina L.

-

80

95

Ipomoea coccinea L.

-

75

95

Ipomoea spp. (= Convolvulus spp.)

-

80

95

Kalanchoe blossfeldiana v. poellin

-

60

95

Kochia scoparia Schrand var. trichophylla Stopf.

-

80

95

Lagenaria leucantha Rusby

-

80

95

Lathyrus odoratus L.

-

80

95

Lavatera trimestris L.

-

70

95

Limonium sinuatum L.

-

65

95

Linaria maroccana Hook.

-

75

95

Linum grandiflorum Desf.

-

80

95

Lobelia erinus L.

-

70

95

Lunaria annua L. (= L. biennis Moench.)

-

75

95

Lupinus polyphillus Lindl. (Lupino di Russel)

-

75

95

Lupinus spp.

-

80

95

Malcomia maritima Br. R.

-

70

95

Matricaria eximia Hort. (= Pyrethrum parthenium Sm.)

-

70

95

Passiflora spp.

-

70

95

Pelargonium hybridum Hort.

-

60

95

Pentstemon spp.

-

70

95

Petunia hybrida Hort.

-

80

95

Phoenix canariensis Hort.

-

70

95

Phoenix roebelinii O. Brient.

-

70

95

Phlox drummondii Hook

-

70

95

Physostegia virginiana Benth.

-

75

95

Portulaca grandiflora Hock

-

70

95

Primula acaulis L.

-

70

95

Primula malacoides Franch.

-

70

95

Primula obconica Hance

-

70

95

Primula spp.

-

70

95

Pyrethrum parthenium Sm.

-

70

95

Pyrethrum roseum Bieb. i

-

70

95

Pyrethrum spp.

-

70

95

Quamoclit coccinea sp.

-

75

95

Rudbeckia spp.

-

70

95

Reseda odorata L.

-

75

95

Rosa canina L.

-

70

95

Sagina subulata Presl.

-

85

95

Saintpaulia ionantha Wendl.

-

60

95

Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.

-

75

95

Salvia splendens Ker.

-

65

95

Scabiosa caucasica Biet.

-

70

90

Scabiosa maritima L.

-

75

95

Schizanthus pinnatus Ruiz et Pav.

-

75

95

Senecio cruentus DC.

-

70

95

Senecio cineraria DC. (= Cineraria maritima L.)

-

60

95

Silene pendula L.

-

75

95

Silene spp.

-

80

95

Sinningia speciosa Benth et Hooker

-

70

95

Statice sinuata L.

-

70

95

Strelitzia reginae Banks

-

65

85

Tagetes erecta L.

-

70

95

Tagetes patula L.

-

70

85

Tagetes spp.

-

70

85

Trachycarpus excelsus Wendl.

-

75

85

Tropaeolum majus L.

-

80

95

Verbena hybrida Hort.

-

80

95

Viola cornuta (= Viola williamsii Vittr.)

-

60

95

Viola odorata L.

-

60

95

Viola tricolor L. var. hortensis Hort.

-

75

95

Zea mays L. var. Japonica Hort. (= Zea vittata Hort.)

-

85

95

Zinnia elegans Jacop.

-

75

90

 

 

 

 

 

1. Le sementi devono presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.

2. La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile. In particolare non è ammessa la presenza di semi di Cuscuta spp. e di Orobanche spp.

3. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'articolo 11 della legge, è stabilita come segue:

- in mesi 6 per le sementi contenute in imballaggi non “a tenuta“ di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);

- in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi “a tenuta“ di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: il proprio nome o la ragione sociale della ditta; la data di determinazione della facoltà germinativa; la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

III - PIANTE AGRARIE ARBOREE ED ARBUSTIVE

 

Specie

Categoria

Purezza minima specifica

(% in peso)

Castanea sativa Mill.

tutte

97

Citrus aurantium L.

tutte

97

Corylus avellana L.

tutte

97

Diosporis kaki L.

tutte

97

Juglans nigra L.

tutte

97

Juglans regia L.

tutte

97

Malus communis D.C. (Pyrus malus L.)

tutte

97

Olea europea L.

tutte

97

Pistacia terebinthus L.

tutte

97

Pyrus communis L.

tutte

97

Prunus amygdalus Batsch.

tutte

97

Prunus armeniaca L.

tutte

97

Prunus avium L.

tutte

97

Prunus cerasifera Ehrh.

tutte

97

Prunus domestica L.

tutte

97

Prunus mahaleb L.

tutte

97

Prunus persica Batsch.

tutte

97

 

 

 

 

1. Non è prescritta la dichiarazione relativa alla germinabilità.

IV - MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE COSTITUITI DA TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI

A) Patate

 

Specie

 

Categoria

Solanum tuberosum L.

 

 

 

di base

/S

 

 

/SE

 

 

/E

 

e certificate

/A

 

 

/B

 

 

 

 

1. Tolleranza per impurità, difetti e malattie di tuberi-seme di patate:

a) presenza di terra e di corpi estranei: 2% del peso;

b) marciume secco e marciume umido, purché non siano causati da Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum, o Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum: 1% del peso;

c) difetti esterni (ad esempio, tuberi difformi o con ammaccature o spaccature): 3% del peso;

d) scabbia comune: tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo: 5% del peso.

Totale delle tolleranze per i punti da b) a d): 6% del peso.

2. I tuberi-seme di patate sono esenti da Globodera rostochiensis, Dytilenchus destructor, Corynebacterium sepedonicum, Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum e Synchytrium endobioticum.

3. Sono vietati i trattamenti con prodotti inibenti la facoltà germinativa.

4. Gli imballaggi e gli involucri devono essere nuovi e puliti, i contenitori devono essere puliti.

5. I tuberi-seme di patate possono essere commercializzati solamente se hanno un calibro minimo tale da non passare attraverso una maglia quadra di 25 x 25 mm. Per i tuberi che sono troppo grossi per passare attraverso una maglia quadrata di 35 x 35 mm, i limiti inferiore e superiore del calibro sono espressi in multipli di 5. Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita deve essere tale che la differenza di dimensioni tra due maglie quadre utilizzate, non superi i 25 mm.

Una partita non deve contenere più del 3 per cento in peso dei tuberi con un calibro inferiore a quello minimo, né più del 3 per cento in peso di tuberi con calibro superiore a quello massimo indicato.

 

B) Ortive

 

Specie

Categoria

Allium cepa L.

-

Allium sativum L.

-

Asparagus officinalis L.

-

Cynara cardunculus L.

-

Cynara scolymus L.

-

 

1. Non sono tollerate impurità per presenza di terra e di corpi estranei superiori al 2% del peso.

2. Non sono tollerati difetti esterni (ad esempio: tuberi, rizomi, bulbi e simili difformi o con ammaccature o spaccature) in misura superiore al 3% del peso.

C) Ornamentali e da fiore - Materiali da fiore.

I materiali di moltiplicazione debbono possedere i requisiti previsti dal regolamento (CEE) n. 315/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968 e successive integrazioni e modificazioni, relative alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi, e i rizomi da fiore.

 

 

Allegato VII [70]

Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione

 

A) Cereali

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.

2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile.

 

Coltura

Distanza minima

Phalaris canariensis, Secale cereale, esclusi gli ibridi

 

- Per la produzione di sementi di base

300 m

- Per la produzione di sementi certificate

250 m

Sorghum spp.

 

- Per la produzione di sementi di base (*)

400 m

- Per la produzione di sementi certificate (*)

200 m

xTriticosecale

 

- Per la produzione di sementi di base

50 m

- Per la produzione di sementi certificate

20 m

Zea Mays

200 m

 

(*) Nelle zone in cui la presenza di S. halepense o S. sudanense pone un problema specifico di impollinazione si applicano le seguenti disposizioni:

a) le colture destinate alla produzione di sementi di base di Sorghum bicolor o dei suoi ibridi devono essere isolate da una distanza di almeno 800 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti;

b) le colture destinate alla produzione di sementi certificate di Sorghum bicolor o dei suoi ibridi devono essere isolate da una distanza di almeno 400 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti.

Le distanze minime di cui alla tabella precedente possono non essere rispettate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

 

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3. La coltura deve presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente o, nel caso di coltura di una linea “inbred”, sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.

Per quanto riguarda la produzione di sementi di varietà ibride, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità e la ristorazione della fertilità.

In particolare le colture di Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale ad esclusione degli ibridi, Sorghum spp. e Zea mays devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni:

A) Phalaris canariensis, Secale cereale: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

- 1 per 30 m2 per la produzione di sementi di base;

- 1 per 10 m2 per la produzione di sementi certificate.

A-bis) Sorghum spp.:

a) la percentuale di piante di una specie di Sorghum diversa dalla specie della coltura o di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea consanguinea o alla componente non deve superare:

a.1) per la produzione di sementi di base:

- alla fioritura: 0,1%;

- alla maturazione: 0,1%;

a.2) per la produzione di sementi certificate:

a.2.1) piante della componente maschile che hanno disseminato il polline quando le piante della componente femminile presentavano stigmi ricettivi: 0,1%;

a.2.2) piante della componente femminile:

- alla fioritura: 0,3%;

- alla maturazione: 0,1%;

b) per la produzione di sementi certificate di varietà ibride devono essere soddisfatte le norme o le condizioni seguenti:

b.1) le piante della componente maschile devono disseminare una quantità sufficiente di polline quando le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi:

b.2) se le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi la percentuale di piante di detta componente che hanno disseminato o disseminano polline non deve superare lo 0,1%;

c) le colture di varietà ad impollinazione libera o di varietà sintetiche di Sorghum spp. devono essere conformi alle norme seguenti: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

c.1) 1 per 30 m2 per la produzione di sementi di base;

c.2) 1 per 10 m2 per la produzione di sementi certificate.

B) Zea mays:

a) la percentuale in numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà, alla linea inbred o al componente non deve superare:

a.1) per la produzione di sementi di base:

a.1.1) linea “inbred”: 0,1%;

a.1.2) ibridi semplici, ciascun componente: 0,1%;

a.1.3) varietà ad impollinazione libera: 0,5%;

a.2) per la produzione di sementi certificate:

a.2.1) componenti di varietà ibride:

- linea “inbred”: 0,2%;

- ibrido semplice: 0,2%;

- varietà ad impollinazione libera: 1,0%;

a.2.2) varietà ad impollinazione libera: 1,0%;

b) per la produzione di sementi di varietà ibride devono essere rispettate anche le seguenti norme o condizioni:

b.1) le piante del componente maschile devono emettere una sufficiente quantità di polline quando le piante del componente femminile sono in fioritura;

b.2) ove il caso lo richieda l'emasculazione deve essere effettuata;

b.3) allorché il 5% o più di piante del componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di questo componente che abbiano emesso polline o emettono polline non deve superare:

- 1% all'atto di ciascuna ispezione ufficiale in campo;

- 2% per l'insieme delle ispezioni ufficiali in campo.

Le piante sono considerate come aventi emesso o emettenti polline qualora, su una lunghezza di 50 mm o più dell'asse principale o ramificazioni della infiorescenza maschile, le antere siano fuoriuscite dalle glume ed abbiano emesso o emettano polline.

La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi, in particolare le Ustilagineae, è tollerata nella misura più limitata possibile.

C) Oryza sativa:

Il numero di piante manifestamente riconoscibili come infette da Fusarium fujikuroi non deve superare:

per la produzione di sementi di base: 2 per 200 m²,

per la produzione di sementi certificate di 1ª generazione: 4 per 200 m²,

per la produzione di sementi certificate di 2ª generazione: 8 per 200 m².

Il numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come piante spontanee o piante a grani rossi non deve superare:

0 per la produzione di sementi di base,

1 per 100 m² per la produzione di sementi certificate di 1ª e di 2ª generazione.

La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale.

Queste ispezioni in campo devono essere effettuate secondo le condizioni seguenti:

a) lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato;

b) si deve procedere a un numero di ispezioni in campo che sia almeno il seguente:

a.1 per Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, Triticale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale: 1;

b.1 per Sorghum spp. e Zea mays durante il periodo di fioritura:

- varietà ad impollinazione libera 1:

- linee “Inbred” o ibridi: 3.

Quando il precedente colturale dell'anno in corso o dell'anno prima è costituito da una coltura di Sorghum spp. o di Zea mays, si deve effettuare almeno una particolare ispezione in campo al fine di accertare la rispondenza alle condizioni di cui al punto 1 del presente allegato:

c) l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi approvati.

3.-bis. Ibridi di Secale cereale:

A) La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare un'impollinazione estranea indesiderabile:

 

i. per la produzione di sementi di base: distanza minima

 

- ove si ricorra alla maschiosterilità

1.000 m

- ove non si ricorra alla maschiosterilità

600 m

ii. per la produzione di sementi certificate

500 m

 

 

B) La coltura deve presentare sufficiente identità e purezza relativamente ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità.

In particolare, la coltura deve essere conforme alle seguenti norme o altre condizioni:

a) il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi al componente non deve superare:

- 1 per 30 m quadrati per la produzione di sementi di base;

- 1 per 10 m quadrati per la produzione di sementi certificate;

tale regola si applica nelle ispezioni ufficiali in campo unicamente al componente femminile;

b) nel caso delle sementi di base, se viene fatto ricorso alla maschiosterilità, il livello di sterilità del componente maschiosterile deve essere pari almeno al 98%.

C) Se del caso, le sementi certificate devono essere prodotte in coltura combinata tra un componente maschiosterile femminile e un componente maschile a scopo di ristabilimento della maschiosterilità.

3.-ter. Colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta e xTriticosecale autoimpollinante:

a) la coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da vicine fonti di polline che possono causare inquinamento da fonti di polline estranee e indesiderate:

- la distanza minima tra il componente femminile e qualsiasi altra varietà della stessa specie diversa da una coltura del componente maschile è di 25 metri;

- questa distanza può non essere rispettata se esiste un aptorezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderata;

b) la coltura presenta una identità e una purezza sufficiente per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti. Se le sementi sono prodotte utilizzando un'agente chimico ibridizzante la coltura deve essere conforme alle altre norme e condizioni seguenti:

i. la purezza varietale minima di ciascun componente è la seguente:

- Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum estinum, Triticum durum e Triticum spelta: 99,7%;

- xTriticosecale autoimpollinante: 99,0%;

ii. la percentuale minima di piante ibride è del 95%. Essa va valutata in conformità dei metodi eventualmente seguiti a livello internazionale. Nei casi in cui la percentuale di ibridi è determinata nel corso dell'esame delle sementi prima della certificazione non è necessario valutarla nel corso dell'ispezione in campo [71].

3) - quater. Colture destinate alla produzione di sementi di base e certificate di ibridi di Hordeum vulgare mediante la tecnica CSM:

     1. La coltura è conforme alle seguenti norme per quanto concerne le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un'impollinazione estranea indesiderabile:

 

Coltura

Distanza minima

Per la produzione di sementi di base

100 m

Per la produzione di sementi certificate

50 m

 

     2. La coltura presenta un'identità varietale e una purezza varietale sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti. In particolare la coltura è conforme alle seguenti condizioni:

     a) La percentuale in numero di piante manifestamente riconoscibili come non conformi al tipo non supera:

     - per le colture destinate alla produzione di sementi di base: 0,1% per la linea mantenitrice e per la linea ristoratrice e 0,2% per il componente femminile CSM;

     - per le colture destinate alla produzione di sementi certificate: 0,3% per il ristoratore e il componente femminile CSM e 0,5% se il componente femminile CSM è un ibrido semplice.

     b) Il livello di maschiosterilità del componente femminile è almeno:

     - 99,7% per le colture destinate alla produzione di sementi di base;

     - 99,5% per le colture destinate alla produzione di sementi certificate;

     c) I requisiti di cui ai punti a) e b) sono verificate durante controlli ufficiali a posteriori;

     3. Le sementi certificate possono essere prodotte in una coltivazione mista combinando un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che ripristina la fertilità.

B) Foraggere.

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.

2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alla distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

 

Coltura

Distanza minima (m)

Brassica spp., Phacelia tanacetifolia:

 

- per la produzione di sementi di base

400

- per la produzione di sementi certificate

200

Specie o varietà diverse da: Brassica spp., Phacelia tanacetifolia, Pisum sativum, Poa pratensis:

 

- per la produzione di sementi destinate alla riproduzione: campi fino a 2 ha

200

- per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere: campi fino a 2 ha

100

per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere: campi superiori a 2 ha

50

 

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione indesiderabile.

3. Le piante di altre specie, le sementi delle quali sono difficili da distinguere nelle analisi di laboratorio le sementi della coltura, sono tollerate in misura limitata.

In particolare le colture delle specie di Lolium o xFestulolium devono rispondere alle seguenti condizioni:

a) il numero di piante di una specie di Lolium o xFestulolium diversa da quella della coltura non deve superare:

- 1 per 50 m2 per la produzione delle sementi di base;

- 2 per 10 m2 per la produzione delle sementi certificate.

4. La coltura deve presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente.

In particolare le colture diverse da quelle della specie Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, brassica oleracea conv. acephala devono rispondere alle seguenti norme:

a) il numero delle piante della coltura manifestamente riconoscibile come non conforme alla varietà non deve superare:

- 1 per m2 30 per la produzione di sementi di base;

- 1 per m2 10 per la produzione di sementi certificate.

Nel caso delle specie Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala viene applicata la prescrizione di cui alla prima frase del presente n. 4.

Nel caso di Poa pratensis il numero delle piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

- 1 per 20 m2 per la produzione di sementi di base;

- 4 per 10 m2 per la produzione di sementi certificate, tuttavia, nel caso di varietà classificate ufficialmente come “varietà apomittiche monoclonali” secondo procedure approvate un numero di piante riconoscibili come non conformi alla varietà che non sia superiore a 6 per 10 m2 può essere considerato corrispondente alle norme suindicate per la produzione di sementi certificate.

5. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile.

6. La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale che devono essere effettuate alle seguenti condizioni:

l'osservanza delle norme o condizioni sopracitate deve essere esaminata mediante ispezioni ufficiali in campo che devono essere effettuate alle seguenti condizioni:

a) lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato;

b) si deve procedere ad almeno una ispezione in campo;

c) l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.

C) Barbabietole.

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi di Beta vulgaris della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.

2. La coltura deve presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.

3. Nel caso di sementi certificate di qualsiasi categoria si deve procedere ad almeno un'ispezione sul campo, che sia ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, e nel caso delle sementi di base almeno a due ispezioni sul campo, una per i vivai ed una per le piante da seme.

4. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente della identità e della purezza del tipo o della varietà.

5. Il produttore di sementi deve sottoporre all'esame del servizio di certificazione tutte le moltiplicazioni di sementi di una varietà.

6. Le distanze minime da colture vicine portaseme devono essere le seguenti:

 

Coltura

Distanza minima

1. Per la produzione di sementi di base:

 

- da qualsiasi fonte di polline del genere Beta

1.000 m

2. Per la produzione di sementi certificate:

 

a) di barbabietola da zucchero:

 

- da qualsiasi fonte di polline del genere Beta non compresa sotto

1.000 m

- se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è disploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide

600 m

- se l'impollinatore è esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide

600 m

- da fonti di polline di barbabietola da zucchero la cui ploidia sia sconosciuta

600 m

- se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è disploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide

300 m

- se l'impollinatore è esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide

300 m

- tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da zucchero in cui non si fa ricorso alla maschiosterilità

300 m

b) di barbabietola da foraggio:

 

- da qualsiasi fonte di polline del genere Beta non compresa sotto

1.000 m

- se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide: da fonti di polline di barbabietola da foraggio tetraploide

600 m

- se l'impollinatore è esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da foraggio diploide

600 m

- da fonti di polline di barbabietola da foraggio la cui ploidia sia sconosciuta

600 m

- se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide

300 m

- se l'impollinatore è esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide

300 m

- tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da zucchero in cui si fa ricorso alla maschiosterilità

300 m

 

Le distanze suindicate possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinatore estraneo indesiderabile. Non è necessario alcun isolamento tra colture di sementi nelle quali viene utilizzato lo stesso impollinatore.

Per stabilire la ploidia dei due componenti “portasemi” ed “emittente di polline” delle colture destinate alla produzione di sementi ci si deve riferire al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole compilato ai sensi della direttiva 2002/53/CE e successive modifiche, oppure al registro nazionale di varietà della specie Beta vulgaris L. da zucchero e da foraggio di cui agli articoli 19 e 24 della legge n. 1096/1971 e successive modifiche.

Qualora per una varietà manchi l'informazione, la ploidia è presunta ed in questo caso deve essere osservata una distanza minima di isolamento di 600 m.

D) Tuberi-seme di patate.

1. I tuberi-seme di base devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) all'atto della ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante affette da gamba nera (Erwinia carotovora) non deve essere superiore a:

- 0 per la categoria base, classe S;

- 0,5 per la categoria base, classe SE;

- 1,0 per la categoria base, classe E;

b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e di piante di varietà estranee, non deve essere superiore a:

- 0 per la categoria base, classe S;

- 0,1 per la categoria base, classe SE;

- 0,2 per la categoria base, classe E;

c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non deve essere superiore a:

- 1 per la categoria base, classe S;

- 2 per la categoria base, classe SE;

- 3 per la categoria base, classe E.

2. I tuberi-seme certificati, devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera (Erwinia carotovora), non deve essere superiore a:

- 1,5 per la categoria certificata, classe A;

- 2,0 per la categoria certificata, classe B;

b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e di piante di varietà estranee, non deve essere superiore a:

- 0,4 per la categoria certificata, classe A;

- 0,5 per la categoria certificata, classe B;

c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi non deve essere superiore a:

- 7 per la categoria certificata, classe A;

- 10 per la categoria certificata, classe B.

Non si tiene conto dei mosaici leggeri, cioè semplici decolorazioni senza deformazioni delle foglie.

3. Nel valutare la discendenza di una varietà affetta da virosi cronica, non si tiene conto dei sintomi leggeri causati dal virus considerato.

4. Le tolleranze previste nei punti 1-c), 2-c) e 3 sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa.

5. Il campo di produzione non è contaminato da Globodera rostochiensis Woll e Dytilenchus destructor.

6. La coltura è esente da:

a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.;

b) Corynebacterium sepedonicum (Spieck e Kotth.) Skapt. e Burkh.

E) Oleaginose e da fibra.

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.

2. Gli ibridi di Brassica napus devono essere coltivati su un terreno sul quale non siano state coltivate Brassicaceae (Cruciferae) negli ultimi cinque anni.

3. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

 

Coltura

Distanze minime

Brassica spp. diversa da Brassica napus; Cannabis sativa diversa da Cannabis sativa monoica; Carhamus tinctorius; Carum carvi; Gossypium spp. diverso da ibridi di Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense; Sinapis alba:

 

- per la produzione di sementi di base

400 m

- per la produzione di sementi certificate

200 m

Brassica napus:

 

- per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi

200 m

- per la produzione di sementi di base di ibridi

500 m

- per la produzione di sementi certificate di varietà diverse dagli ibridi

100 m

- per la produzione di sementi certificate di ibridi

300 m

Cannabis sativa, Cannabis sativa monoica:

 

- per la produzione di sementi di base

5.000 m

- per la produzione di sementi certificate

1.000 m

Helianthus annuus:

 

- per la produzione di sementi di base di ibridi

1.500 m

- per la produzione di sementi certificate di varietà diverse dagli ibridi

750 m

- per la produzione di sementi certificate

500 m

Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense

 

- per la produzione di sementi di base di linee parentali di Gossypium hirsutum

100 m

- per la produzione di sementi di base di linee parentali di Gossypium barbadense

200 m

- per la produzione di sementi certificate di varietà non ibride e di ibridi intraspecifici di Gossypium hirsutum prodotti senza maschiosterilità citoplasmatica

30 m

- per la produzione di sementi certificate di ibridi intraspecifici di Gossypium hirsutum prodotti con maschiosterilità citoplasmatica

800 m

- per la produzione di sementi certificate di varietà non ibride e di ibridi intraspecifici di Gossypium barbadense prodotti senza maschiosterilità citoplasmatica

150 m

- per la produzione di sementi certificate di ibridi intraspecifici di Gossypium barbadense prodotti con maschiosterilità citoplasmatica

800 m

- per la produzione di sementi di base di ibridi interspecifici stabili di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense

200 m

- per la produzione di sementi certificate di ibridi interspecifici stabili di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense e di ibridi prodotti senza maschiosterilità citoplasmatica

150 m

- per la produzione di sementi certificate di ibridi di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense prodotti con maschiosterilità citoplasmatica

800 m

 

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

4. La coltura deve possedere sufficienti identità e purezza varietale oppure, nel caso di una coltura di una linea inbred, sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.

Per la produzione di sementi di varietà ibride le dette disposizioni si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa maschiosterilità o il ripristino della fertilità.

In particolare, le colture di Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. e gli ibridi di Helianthus annuus e di Brassica napus devono rispondere alle norme o alle condizioni seguenti:

A) Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi e Gossypium spp. diversi dagli ibridi.

Il numero di piante della coltura riconoscibili come manifestamente non conformi alla varietà non può superare:

- 1 per 30 m2 per le sementi di base;

- 1 per 10 m2 per le sementi certificate.

B) Ibridi di Helianthus annuus:

a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

a.1) per la produzione di sementi di base:

 

a.1.1) linea inbred

0,2%

a.1.2) ibridi semplici:

 

- genitore maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 2% o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi

0,2%

- genitore femminile

0,5%

a.2) per la produzione di sementi certificate:

 

- componente maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 5% o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi

0,5%

- componente femminile

1,0%

 

b) Per la produzione di sementi di varietà ibride, devono essere rispettate le norme o le altre condizioni seguenti:

b.1) le piante del componente maschile emettono polline sufficiente durante la fioritura delle piante del componente femminile;

b.2) se il componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di tale componente che hanno emesso o emettono il polline non deve superare lo 0,5%;

b.3) per la produzione di sementi di base la percentuale totale in numero di piante del componente femminile riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente e che hanno emesso o che stanno emettendo il polline non deve superare lo 0,5%;

b.4) qualora non possa essere soddisfatta la condizione di cui all'allegato VI, lettera D), punto 1-bis), è rispettata la condizione seguente:

- un componente maschile sterile utilizzato per la produzione di sementi certificate contiene una linea o linee restauratrici specifiche, in modo che almeno un terzo delle piante derivate dagli ibridi risultanti produca del polline apparentemente normale sotto tutti gli aspetti.

C) Ibridi di Brassica napus prodotti avvalendosi della maschiosterilità:

a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conforni alla linea inbred o al componente non può superare:

 

a.1) per la produzione di sementi di base:

 

a.1.1) linea inbred

0,1%

a.1.2) ibridi semplici:

 

- componente maschile

0,1%

- componente femminile

0,2%

a.2) per la produzione di sementi certificate:

 

- componente maschile

0,3%

- componente femminile

1,0%

 

b) la maschiosterilità deve raggiungere almeno il 99% per la produzione di sementi di base e il 98% per la produzione di sementi certificate. Il livello della maschiosterilità deve essere valutato attraverso il controllo dell'assenza di antere fertili nei fiori.

D) Ibridi di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense:

a) nelle colture destinate alla produzione di sementi di base di linee parentali di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense la purezza varietale minima delle linee parentali sia femminili che maschili deve raggiungere il 99,8% nel momento in cui il 5% o più delle piante portaseme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello della maschiosterilità della linea parentale portaseme deve essere valutato attraverso il controllo della presenza di antere sterili nei fiori e non deve essere inferiore al 99,9%;

b) nelle colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense la purezza varietale minima sia del genitore portaseme sia della linea parentale emettente il polline deve raggiungere il 99,5% nel momento in cui il 5% o più delle piante da seme hanno fiori ricettivi al polline.

Il livello della maschiosterilità della linea parentale portaseme deve essere valutato attraverso il controllo della presenza di antere sterili nei fiori e non deve essere inferiore al 99,7%.

5. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile. Nel caso dei cereali questa condizione si applica alle Ustilaginaceae. Nel caso di Glycine max, questa condizione si applica in particolare agli organismi Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora e var. sojae, Phialophora gregata e Phytophthora megasperma f. sp. glycinea.

6. La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale che devono essere effettuate alle seguenti condizioni:

a) lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato;

b) il numero minimo di ispezioni in campo da effettuare è:

- per Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis; xTriticosecale,Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale: 1;

- per Sorghum spp. e Zea mays durante il periodo della fioritura:

1. varietà a libera impollinazione: 1;

2. linea inbred o ibridi: 3.

Nel caso di Sorghum spp. e Zea mays va effettuata almeno una ispezione in campo per verificare il rispetto delle disposizioni stabilite alla Sez. A), punto 1, del presente allegato;

c) nel caso di colture diverse da ibridi di Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense avrà luogo almeno un'ispezione;

- nel caso di ibridi di Helianthus annuus avranno luogo almeno due ispezioni;

- nel caso degli ibridi di Brassica napus avranno luogo almeno tre ispezioni: una prima del periodo di fioritura, una all'inizio della fioritura e una alla fine del periodo di fioritura;

- nel caso degli ibridi di Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense avranno luogo almeno tre ispezioni: una all'inizio della fioritura, una prima della fine della fioritura e una alla fine della fioritura dopo rimozione, se del caso, delle piante parentali emittenti di polline;

d) l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.

 

 

Allegato n. 8

Fac-simile di carico e scarico per i prodotti sementieri importati

(Omissis)

 

 

Allegato n. 9

Cartellino ufficiale

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 87 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 20, ad eccezione degli articoli 8-bis, comma 3, 15, commi ottavo e nono, e 17, comma terzo. Per effetto dell'art. 1 del D.M. 3 giugno 1997, nelle norme del presente decreto la dizione "CEE" è sostituita con quella "CE".

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

[11] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27.

[13] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

[14] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27.

[15] Articolo inserito dall'art. 3 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27 e ora così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27.

[17] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

[18] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

[19] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27.

[21] Articolo inserito dall'art. 6 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27.

[22] Articolo inserito dall'art. 7 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27.

[23] Lettera così modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 308.

[24] Comma inserito dall'art. 1 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27.

[26] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206.

[27] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206.

[28] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

[29] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

[30] Articolo così sostituito dall'art. 9 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27.

[31] Articolo inserito dall'art. 10 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27.

[32] Articolo inserito dall'art. 10 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27.

[33] Comma così modificato dall'art. 7 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206.

[34] Articolo così sostituito dall'art. 11 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27.

[35] Comma così modificato dall'art. 6 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

[36] Comma inserito dall'art. 6 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206.

[37] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

[38] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

[39] Comma inserito dall'art. 6 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

[40] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206.

[41] Articolo inserito dall'art. 12 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27.

[42] Comma così modificato dall'art. 7 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

[43] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

[44] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206 e ora così sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

[45] Articolo così sostituito dall'art. 13 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27.

[46] Comma così sostituito dall'art. 14 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27.

[47] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206 e ora abrogato dall'art. 1 del D.M. 7 febbraio 2000.

[48] Articolo già sostituito dall'art. 15 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27, modificato dall'art. 3 del D.M. 14 dicembre 1987, n. 600, dall'art. 1 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 576, dall'art. 5 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206, dall'art. 9 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 del D.M. 15 aprile 2010.

[49] Articolo modificato dall'art. 3 del D.M. 14 dicembre 1987, n. 600, dall'art. 3 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206, dal D.M. 7 febbraio 2000, dall'art. 10 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322, dall'art. 2 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 150 e così sostituito dall'art. 7 del D.M. 15 aprile 2010.

[50] Articolo già sostituito dall'art. 17 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27, dall'art. 11 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322, dall'art. 3 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 150, modificato dall'art. 1 del D.M. 3 novembre 2008 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 del D.M. 15 aprile 2010.

[51] Articolo modificato dall'art. 12 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322 e così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 150.

[52] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 2 del D.M. 29 maggio 2020.

[53] Articolo già sostituito dall'art. 18 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27, dall'art. 5 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 150, modificato dall'art. 5 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206, dall'art. 14 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322, dall'art. 3 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 308, dall'art. 1 del D.M. 12 marzo 2004, e così ulteriormente sostituito dall'art. 9 del D.M. 15 aprile 2010.

[54] Articolo inserito dall'art. 15 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322 e così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 150.

[55] Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 308.

[56] Articolo così sostituito dall'art. 19 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27.

[57] Articolo già sostituito dall'art. 3 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206, modificato dall'art. 16 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 150.

[58] Articolo modificato dall'art. 2 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206, dall'art. 17 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322 e così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 150.

[59] Articolo modificato dall'art. 1 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206, dall'art. 18 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322 e così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 150.

[60] Articolo modificato dall'art. 5 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206, dall'art. 19 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322 e così sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 150.

[61] Allegato già modificato dal D.M. 14 dicembre 1987, n. 600, dal D.M. 7 giugno 1991, n. 206, dal D.M. 6 luglio 2006, dall'art. 2 del D.M. 18 giugno 2007, dall'art. 4 del D.M. 3 novembre 2008 così sostituito dall'art. 3 del D.M. 15 aprile 2010. Per una modifica vedi l'art. 3 del D.M. 22 aprile 2013 (G.U. 16 luglio 2013, n. 165).

[62] Voce già modificata dall'art. 2 del D.M. 22 aprile 2013 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 del D.M. 7 dicembre 2018.

[63] Punto così sostituito dall'art. 3 del D.M. 29 aprile 2020.

[64] Allegato modificato dall'art. 2 del D.M. 3 novembre 2008 e dall'art. 2 del D.M. 20 dicembre 2013.

[65] Allegato già modificato dal D.M. 14 dicembre 1987, n. 600 e ulteriormente modificato dall'art. 20 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

[66] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 9 marzo 2017.

[67] Allegato sostituito dall'art. 4 del D.M. 15 aprile 2010, già modificato dall'art. 3 del D.M. 20 dicembre 2013, dall'art. 1 del D.M. 17 marzo 2016 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.M. 16 novembre 2016. Per un'ulteriore modifica vedi l'art. 3 del D.M. 29 maggio 2020.

[68] Per una modifica, vedi l'art. 1 del D.M. 22 aprile 2013 (G.U. 16 luglio 2013, n. 165).

[69] Tavola sostituita dall'art. 2 del D.M. 29 aprile 2020.

[70] Allegato sostituito dall'art. 5 del D.M. 15 aprile 2010, già modificato dall'art. 1 del D.M. 19 luglio 2012, dall'art. 2 del D.M. 17 marzo 2016 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.M. 7 dicembre 2018. Per un'ulteriore modifica vedi l'art. 4 del D.M. 29 maggio 2020.

[71] Per una modifica al presente punto, vedi l'art. 2 del D.M. 17 marzo 2016.