§ 98.1.30926 - D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27.
Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/01/1984
Numero:27


Sommario
Art. unico.      Sono approvate le modifiche al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi
Art. 1.      L'art. 4 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'ultimo comma dell'art. 7 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal [...]
Art. 3.      Dopo l'art. 8 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è inserito l'articolo seguente
Art. 4.      L'art. 9 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente
Art. 5.      L' art. 10 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente
Art. 6.      Dopo l'art. 10 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è inserito l'articolo seguente
Art. 7.      L'art. 11 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente
Art. 8.      L'art. 15 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente
Art. 9.      L'art. 16 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente
Art. 10.      Dopo l'art. 16 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono inseriti gli articoli [...]
Art. 11.      L'art. 17 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente
Art. 12.      Dopo l'art. 17 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è inserito l'articolo seguente
Art. 13.      L'art. 19 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente
Art. 14.      Il primo comma dell'art. 20 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal [...]
Art. 15.      L'art. 21 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente
Art. 16.      Il testo introduttivo dell'art. 22 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito [...]
Art. 17.      L'art. 23 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente
Art. 18.      L'art. 26 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1086, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente
Art. 19.      L'art. 30 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente
Art. 20.      Gli allegati numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recanti


§ 98.1.30926 - D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27.

Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi.

(G.U. 20 marzo 1984, n. 79, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata dalla legge 2 aprile 1976, n. 195, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 517;

     Visto in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809;

     Viste le direttive (CEE) n. 72/418 del Consiglio del 6 dicembre 1972, n. 73/438 del Consiglio dell'11 dicembre 1973, n. 74/268 della commissione del 2 maggio 1974, n. 75/444 del Consiglio del 26 giugno 1975, n. 78/55 del Consiglio del 19 dicembre 1977, n. 78/386 della commissione del 18 aprile 1978, n. 78/387 della commissione del 18 aprile 1978, n. 78/388 della commissione del 18 aprile 1978, n. 78/511 della commissione del 24 maggio 1978, n. 78/692 del Consiglio del 25 maggio 1978, n. 79/641 della commissione del 27 giugno 1979, n. 79/692 del Consiglio del 24 luglio 1979, n. 79/967 del Consiglio del 12 novembre 1979, n. 80/304 della commissione del 25 febbraio 1980, n. 80/754 della commissione del 17 luglio 1980, n. 81/126 della commissione del 16 febbraio 1981 e n. 82/287 della commissione del 13 aprile 1982;

     Ravvisata la necessità di adeguare il predetto regolamento di esecuzione alle citate direttive della C.E.E.;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 1983;

     Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     Sono approvate le modifiche al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi.

 

 

 

          Art. 1.

     L'art. 4 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

     "Al fine di consentire la verifica della conservazione in purezza, i responsabili della produzione di sementi e di altro materiale di moltiplicazione della categoria di "base" sono tenuti a comunicare a mezzo lettera raccomandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prima dell'inizio di ogni ciclo colturale, le coltivazioni che intendono istituire per la produzione delle sementi e del materiale anzidetto.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede al controllo della selezione conservatrice anche in base alle registrazioni effettuate dai responsabili della produzione.

     Tali controlli si estendono anche alle registrazioni effettuate per la produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi o i materiali di moltiplicazioni di "base".

     Il Ministero medesimo, se necessario, può procedere anche al prelievo ufficiale di campioni.

     A richiesta del costitutore o del suo avente causa, le notizie ed i dati relativi ai componenti genealogici devono essere tenuti segreti.

     La comunicazione, di cui al primo comma del presente articolo, deve recare le seguenti indicazioni:

     1) ubicazione ed estensione delle coltivazioni;

     2) nome e cognome ed indirizzo del responsabile delle medesime.

     I responsabili, o i loro aventi causa, della conservazione in purezza di varietà o di ibridi possono far circolare nel territorio nazionale le sementi di generazioni precedenti a quella di base soltanto allo scopo della moltiplicazione e riproduzione delle medesime.

     In tali casi i materiali sementieri devono essere accompagnati da una dichiarazione del responsabile della conservazione in purezza dalla quale risulti che i medesimi non sono destinati alla commercializzazione."

 

          Art. 2.

     L'ultimo comma dell'art. 7 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

     "Analoga facoltà può essere esercitata per quanto concerne i tuberi seme di patate sia di base che certificati nel rispetto delle decisioni che potranno essere stabilite dalla Comunità europea."

 

          Art. 3.

     Dopo l'art. 8 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è inserito l'articolo seguente:

     "Art. 8-bis. - I miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione previsti all'art. 10 della legge sono così definiti:

     a) i miscugli destinati alla produzione di foraggi: il miscuglio di sementi di diversi generi, specie o varietà di piante foraggere di cui all'allegato 3, o di queste con sementi di altre piante utilizzate come piante foraggere, destinati alla produzione di foraggi;

     b) miscugli destinati alla costituzione di tappeti erbosi: il miscuglio di sementi di diversi generi, specie o varietà di piante foraggere di cui all'allegato 3 o di queste con sementi di piante non foraggere, non destinati alla produzione di foraggi;

     c) miscugli destinati alla produzione di fiori: il miscuglio di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili, costituito da due o più varietà o colore (se i prodotti sono commercializzati secondo la varietà o il colore) della stessa specie;

     d) miscugli destinati alla produzione di ortaggi: il miscuglio di sementi di diversi generi, specie o varietà di piante ortive destinati alla produzione di particolari mescolanze di ortaggi usualmente consumate nella mescolanza medesima.

     Le diverse componenti dei suddetti miscugli devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione ad esse applicabili.

     I piccoli imballaggi contenenti miscugli di sementi definiti alle lettere a) e b) del precedente primo comma nonché gli imballaggi contenenti miscugli di sementi o di materiali di moltiplicazione definiti alle lettere c) e d) del medesimo primo comma non devono essere superiori al peso od al numero di pezzi indicati nell'allegato 4."

 

          Art. 4.

     L'art. 9 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

     "Ai fini dell'applicazione degli ultimi quattro commi dell'art. 11 della legge per piccoli imballaggi si intendono quelli contenenti sementi od organi riproduttivi, rispettivamente non superiori nel peso o nel numero di pezzi a quelli indicati nell'allegato 4.

     I piccoli imballaggi di sementi o di materiali di moltiplicazione delle specie contemplate nell'art. 24 della legge debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale con le stesse modalità previste al successivo art. 10-bis e, ad eccezione dei piccoli imballaggi CEE, contrassegnati ufficialmente in conformità al successivo art. 11.

     I "Piccoli imballaggi CEE" di sementi di barbabietole ed i "Piccoli imballaggi CEE B" di sementi o di miscugli di sementi di piante foraggere, debbono essere muniti all'esterno di una etichetta adesiva ufficiale conforme all'allegato 5; per quanto riguarda il colore dell'etichetta si applica quanto disposto all'art. 11, primo comma, lettera a).

     Su richiesta detti piccoli imballaggi CEE potranno essere contrassegnati in conformità al successivo art. 11.

     E' possibile procedere ad una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.

     I piccoli imballaggi di sementi o materiali di moltiplicazione delle specie non contemplate nell'art. 24 della legge nonché i "Piccoli imballaggi CEE A" contenenti miscugli di sementi non destinati alla produzione di foraggi, debbono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciar traccia di manomissione sul cartellino del produttore o sull'imballaggio stesso.

     Il cartellino del produttore da apporre ai "Piccoli imballaggi CEE A" deve essere conforme all'allegato 5.

     E' permessa, ferme restando le norme vigenti in materia fitosanitaria, la circolazione di piccole confezioni di prodotti sementieri a scopo dimostrativo, nel limite di peso o di numero di pezzi non superiore ad un quinto di quelli indicati nell'allegato 4, senza l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge purché sulle confezioni stesse sia apposta, con carattere indelebile, la dicitura: "campione gratuito non destinato alla vendita". I prodotti sementieri di varietà iscritte nel registro nazionale devono provenire comunque da lotti ufficialmente certificati."

 

          Art. 5.

     L' art. 10 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

     "Per anno di produzione di cui al primo comma dell'art. 11 della legge, deve intendersi quello relativo alla prima lavorazione, selezione e confezione delle sementi e degli altri materiali di riproduzione e moltiplicazione.

     Sul grado di purezza e germinabilità dichiarato sono consentite, di fronte ai risultati delle analisi, le seguenti tolleranze:

Percentuale di germinabilità dichiarata

Tolleranza in percentuale

100/99

1

98/96

2

95/92

3

91/88

4

87/80

5

79/71

6

70/60

7

59/60

8

100

0,8

99

1,0

98

1,2

97

1,3

96

1,4

95

1,5

94

1,6

93

1,7

92

1,9

91/90

2,0

89/85

2,5

84/80

3,5

79/75

3,5

     Ai fini dell'applicazione del primo e decimo comma dello stesso articolo della legge, è consentito l'impiego di soli cartellini esterni costituiti da etichette adesive applicate in modo che l'apertura anche parziale dell'involucro menomi l'integrità dell'etichetta stessa o che la sua asportazione non sia possibile senza menomare l'integrità della stessa, l'involucro o la chiusura del medesimo.

     I cartellini dei produttori non possono essere di colore bianco, azzurro, rosso, bruno e verde.

     Per i miscugli e per le piccole confezioni di cui al tredicesimo e quattordicesimo comma dell'art. 11 della legge, costituiti da materiali sementieri di produzione nazionale, le indicazioni relative alla ditta produttrice possono essere sostituiti con il marchio della ditta medesima.

     Sul cartellino del produttore di cui all'art. 11 della legge è ammessa anche l'indicazione della ditta distributrice."

 

          Art. 6.

     Dopo l'art. 10 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è inserito l'articolo seguente:

     "Art. 10-bis. - Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonché gli imballaggi dei miscugli di sementi destinate alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale, in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino ufficiale, previsto al successivo art. 11, o sull'imballaggio stesso.

     A tal fine, il sistema di chiusura deve comportare almeno l'incorporazione del suddetto cartellino o l'apposizione di un sigillo ufficiale, salvo che si tratti di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

     L'apertura e la nuova chiusura degli imballaggi può effettuarsi solo ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso sul cartellino previsto al successivo art. 11 dovrà essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima operazione di chiusura, la data della medesima ed il servizio che l'ha effettuata."

 

          Art. 7.

     L'art. 11 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

     "Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonché gli imballaggi dei miscugli di sementi destinati alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi, debbono essere muniti, in aggiunta al cartellino del produttore o dell'importatore:

     a) all'esterno: di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme, a seconda della specie, all'allegato 5 del presente regolamento, di colore bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate di prima riproduzione da sementi di base, rosso per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base, bruno per le sementi commerciali e verde per i miscugli. Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino può figurare all'interno quando esso è leggibile attraverso l'imballaggio. E' consentito l'impiego di etichette ufficiali adesive;

     b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino, di cui al precedente punto a) che riporti le indicazioni previste dall'allegato 5 del presente regolamento. Esso non è indispensabile quando, conformemente al medesimo punto a), il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente, o è utilizzata un'etichetta adesiva od, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile.

     Per le specie non contemplate nel citato allegato 5 le indicazioni che dovranno essere riportate sul cartellino e sull'attestato interno saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il provvedimento di istituzione del registro delle varietà di ciascuna delle specie innanzi dette.

     Le sementi ed i materiali di moltiplicazione della categoria commerciale di generi e specie per i quali non è stato istituito il registro delle varietà possono essere ammessi ad un esame ufficiale al fine della constatazione della identità della specie e della rispondenza alle condizioni dell'allegato 6 per le sementi commerciali. In tal caso gli imballaggi saranno muniti del cartellino ufficiale conforme all'allegato 5.

     Le dimensioni dei cartellini ufficiali non devono essere inferiori a mm 110 X 67."

 

          Art. 8.

     L'art. 15 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

     "La domanda per l'iscrizione al registro, di cui all'art. 19 della legge, deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Il richiedente dovrà fornire allo stesso Ministero un campione di sementi o di materiali di moltiplicazione della varietà di cui viene richiesta l'iscrizione onde consentire l'esecuzione delle prove necessarie per accertare quanto disposto dall'art. 19 della legge.

     L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è necessario per ammissione delle varietà di graminacee qualora il costitutore dichiari che le sementi della varietà da iscrivere nel "registro nazionale" non sono destinate ad essere utilizzate come piante foraggere.

     L'esame di cui sopra non è necessario anche per l'ammissione delle varietà le cui sementi sono destinate ad essere commercializzate in un altro Stato membro delle Comunità europee, il quale le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione.

     Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilirà con proprio provvedimento le modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione, ed i termini entro i quali dovranno essere presentati la domanda medesima ed i campioni."

 

          Art. 9.

     L'art. 16 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

     "Le domande di iscrizione al registro delle varietà, sono a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sottoposte all'esame della competente commissione, di cui all'art. 19 della legge, che provvede a stabilire le modalità per l'accertamento dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione.

     L'iscrizione è subordinata ad esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere la varietà.

     Per stabilire la differenziabilità gli esami in campo comprendono almeno le varietà paragonabili disponibili note nella Comunità europea ai sensi del successivo art. 16-bis ed altre varietà paragonabili disponibili.

     Per l'esecuzione delle prove ritenute necessarie, la commissione stessa può richiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la collaborazione degli istituti e laboratori di sperimentazione agraria universitaria nonché degli uffici tecnici delle regioni.

     I richiedenti l'iscrizione hanno l'obbligo di comunicare, qualora il Ministero dell'agricoltura e delle foreste lo richieda, l'ubicazione delle coltivazioni della varietà stessa e di consentire in ogni momento l'accesso a dette coltivazioni dei funzionari incaricati degli accertamenti.

     Entro quattro mesi dal termine delle prove, esami ed accertamenti di cui al presente articolo, la commissione esprime il proprio giudizio sulla varietà esaminata. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunicherà, entro trenta giorni, al richiedente l'iscrizione, le proprie determinazioni adottate al riguardo e, su richiesta del medesimo, il risultato delle prove."

 

          Art. 10.

     Dopo l'art. 16 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono inseriti gli articoli seguenti:

     "Art. 16-bis. - Una varietà è distinta se, indipendentemente dall'origine - artificiale o naturale - della variazione iniziale da cui proviene, si distingue nettamente per uno o più caratteri importanti da qualsiasi altra varietà nota nella Comunità europea.

     I caratteri di una varietà si debbono poter riconoscere con precisione e descrivere con altrettanta precisione.

     Si considera nota nella Comunità europea qualsiasi varietà che al momento in cui la richiesta di iscrizione della varietà da giudicare è presentata nei debiti modi,

     figura nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi o nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

     o, pur senza figurare in uno dei suddetti cataloghi, è iscritta o in corso di iscrizione in Italia o è iscritta in un altro Stato membro per la certificazione e la commercializzazione, o per la certificazione per altri Paesi, oppure per il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard,

     a meno che, prima della decisione in merito alla richiesta di iscrizione della varietà da giudicare non siano più soddisfatti in tutti gli Stati membri interessati i requisiti sopra indicati.

     Una varietà è stabile se essa resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali al termine delle sue riproduzioni o moltiplicazioni successive ovvero alla fine di ogni ciclo, qualora il costitutore abbia definito un ciclo particolare di riproduzione o moltiplicazione.

     Una varietà è sufficientemente omogenea se le piante che la compongono - a parte qualche rara aberrazione - sono, tenendo conto delle particolarità del sistema di riproduzione delle piante, simili o geneticamente identiche per l'insieme delle caratteristiche considerate a tal fine.

     Una varietà possiede un valore agronomico o di utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue qualità costituisce, rispetto alle altre varietà iscritte nel registro delle varietà di cui all'art. 19 della legge, almeno per la produzione in una determinata regione, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti. L'eventuale deficienza di talune caratteristiche può essere compensata dalla presenza di altre caratteristiche favorevoli".

     "Art. 16-ter. - La varietà, oggetto di iscrizione nei registri nazionali delle varietà di cui all'art. 19 della legge, prende la denominazione datale dal costitutore o suo avente causa.

     La denominazione deve essere tale da consentire la identificazione della varietà alla quale si riferisce e non può essere composta unicamente di cifre. Tale denominazione deve:

     risultare non contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;

     essere identica, se possibile, alla denominazione attribuita per la stessa varietà in altri Stati membri della Comunità europea.

     Qualora una varietà non si distingua nettamente

     da una varietà precedentemente iscritta in Italia o in un altro Stato membro della Comunità europea

     o da un'altra varietà sulla quale sia già stato espresso un giudizio, per quanto concerne la differenziabilità, la stabilità e la omogeneità secondo norme che corrispondono a quelle del presente regolamento, senza tuttavia essere una varietà nota nella Comunità europea ai sensi del precedente art. 16-bis,

     il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle informazioni disponibili, stabilisce che essa porti la denominazione di tale varietà. Tale disposizione non si applica se la denominazione può indurre in errore o dare adito a confusione per quanto concerne le varietà oppure se altri fatti si oppongono al suo impiego in base alle disposizioni nazionali in materia di denominazioni varietali ovvero se un diritto di un terzo ostacola il libero impiego di tale denominazione in relazione con la varietà".

 

          Art. 11.

     L'art. 17 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

     "L'iscrizione di una varietà nel registro viene disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Il registro delle varietà, la cui tenuta è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve riportare, oltre al nome della varietà, l'indicazione della sua origine, la descrizione dei suoi caratteri ed il nome del responsabile della conservazione in purezza della varietà.

     Per ogni varietà iscritta il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire un apposito fascicolo dal quale devono risultare, fra l'altro, gli elementi descrittivi delle varietà ed i risultati delle prove sulle quali si è basato il giudizio per l'iscrizione.

     I fascicoli di cui al comma precedente, relativi alle varietà iscritte ed a quelle cancellate dal registro delle varietà, sono tenuti a disposizione degli altri Stati membri e della commissione della Comunità europea. Le informazioni reciproche sono riservate.

     I fascicoli relativi alla iscrizione delle varietà sono accessibili - a titolo personale ed esclusivo - a coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato a tale riguardo. Tale disposizione non si applica allorché il costitutore abbia chiesto, in conformità al terzultimo comma dell'art. 19 della legge, il segreto sui risultati degli esami e sui componenti genealogici della varietà.

     Ogni domanda, o ritiro di domanda, di iscrizione di una varietà, ogni iscrizione di una varietà nel registro nonché le varie modifiche del medesimo sono notificate agli altri Stati membri ed alla commissione della Comunità europea.

     Per ogni varietà iscritta viene comunicato, agli altri Stati membri e alla commissione della Comunità europea, una breve descrizione delle caratteristiche più importanti relative alla sua utilizzazione. A richiesta verranno comunicati anche i caratteri che differenziano le varietà in questione da altre varietà analoghe.

     Le iscrizioni avvenute anteriormente al 1° luglio 1972 in base a disposizioni diverse da quelle della legge, se non rinnovate, sono valide fino al 30 giugno 1982.

     L'iscrizione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima e può essere rinnovata per periodi determinati qualora sia giustificata l'importanza del mantenimento in coltura della varietà e sempreché risultino soddisfatti i requisiti di differenziabilità, stabilità ed omogeneità.

     La domanda del rinnovo deve essere inoltrata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste almeno due anni prima della data di scadenza".

 

          Art. 12.

     Dopo l'art. 17 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è inserito l'articolo seguente:

     "Art. 17-bis. - Spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvedere in ordine ai dubbi sorti dopo l'iscrizione di una varietà per quanto concerne la valutazione della sua differenziabilità o della sua denominazione al momento della iscrizione medesima.

     Se, dopo l'iscrizione di una varietà, risulta che la condizione della differenziabilità ai sensi del precedente art. 16-bis non è stata soddisfatta al momento dell'iscrizione, quest'ultima è annullata e sostituita da un'altra decisione a termini del presente regolamento. In tal caso, la varietà non è più considerata come una varietà nota nella Comunità europea ai sensi del precedente art. 16-bis, a partire dal momento della iscrizione iniziale.

     Se, dopo l'iscrizione di una varietà, risulta che la denominazione ai sensi del precedente art. 16-ter non poteva essere accettabile al momento dell'iscrizione, la denominazione viene adattata in modo tale da renderla conforme al presente regolamento. La denominazione precedente può essere temporaneamente utilizzata a titolo supplementare. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilirà le modalità di impiego della precedente denominazione a titolo supplementare.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto dispone la cancellazione di una varietà qualora:

     a) in sede di esame, risulti che detta varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;

     b) il responsabile o i responsabili della conservazione in purezza della varietà ne facciano richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

     c) all'atto dell'inoltro della domanda di iscrizione o nel corso della procedura l'esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolenti in merito agli elementi da cui dipende l'iscrizione;

     d) risulti, dopo l'iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

     e) la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza.

     Nella ipotesi di cui alla precedente lettera e) nel decreto di cancellazione può stabilirsi un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione.

     Per la varietà compresa nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agricole o di ortaggi il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri in cui la varietà è iscritta si applica alla commercializzazione in Italia quando le sementi o i tuberi-seme della varietà in questione non sono state sottoposte ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà".

 

          Art. 13.

     L'art. 19 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

     "Del certificato di cui all'art. 22 della legge, attestante l'esito dei controlli alle colture, una copia è conservata dall'ufficio od ente cui è attribuito il compito della certificazione, e una copia è rilasciata al richiedente il controllo.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà ad emanare le disposizioni, amministrative e tecniche, applicative relative ai controlli ed alla certificazione ufficiale".

 

          Art. 14.

     Il primo comma dell'art. 20 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

     "Può essere autorizzata la certificazione ufficiale di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato 6 per quanto riguarda la facoltà germinativa. In tal caso il cartellino del produttore, di cui all'art. 11 della legge, deve anche recare il numero di riferimento del lotto. Il cartellino ufficiale dovrà indicare che trattasi di sementi con germinabilità ridotta".

 

          Art. 15.

     L'art. 21 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

     "Per i cereali, per le foraggere, per le barbabietole della specie Beta vulgaris L. da zucchero e da foraggio, per le patate nonché per le piante oleaginose e da fibra, per i quali è obbligatoria, ai sensi dell'art. 24 della legge, l'istituzione dei registri delle varietà, il materiale di moltiplicazione è classificato nelle seguenti categorie:

     I) Sementi cerealicole:

     A) Sementi di base (avena, orzo, riso, frumento, spelta, segale, scagliola, granoturco).

     B) Sementi certificate (segale, granoturco, scagliola).

     C) Sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione (avena, orzo, riso, frumento, spelta).

     II) Sementi di piante foraggere:

     A) Sementi di base (tutte le specie).

     B) Sementi certificate (navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, trifoglio persiano, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, fieno greco, favetta, favino, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata).

     C) Sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione (dactylis, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, erba medica, medica varia, pisello da foraggio, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella).

     D) Sementi certificate di 3ª riproduzione (pisello da foraggio);

     E) Sementi commerciali (i generi e le specie contemplati nell'allegato 2 della legge).

     III) Sementi di barbabietole:

     A) Sementi di base.

     B) Sementi certificate.

     IV) Tuberi-seme di patate:

     A) Tuberi-seme di base.

     B) Tuberi-seme certificati.

     V) Sementi di piante oleaginose e da fibra:

     A) Sementi di base (tutte le specie).

     B) Sementi certificate (ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cumino, cotone, girasole, papavero e senape bianca).

     C) Sementi certificate di 1ª riproduzione (arachide, lino, canapa monoica, soia).

     D) Sementi certificate di 2ª riproduzione (arachidi, lino e soia).

     E) Sementi certificate di 2ª riproduzione (canapa monoica).

     F) Sementi certificate di 3ª riproduzione (fino al termine previsto dalla direttiva (CEE) n. 69/208 del 30 giugno 1969, e successive modificazioni ed integrazioni);

     G) Sementi commerciali (soltanto le specie elencate nell'allegato 2 della legge).

 

          Art. 16.

     Il testo introduttivo dell'art. 22 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal presente:

     "Per le sementi di cereali destinate alla produzione di piante agricole od orticole, escluse le piante ornamentali, le condizioni richieste, ai fini della classificazione in categorie di cui al precedente articolo, sono le seguenti:".

 

          Art. 17.

     L'art. 23 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

     "Per le sementi di piante foraggere, le condizioni richieste, ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21, sono le seguenti:

     A) Sementi di base.

     1) Sementi di varietà selezionate:

     a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

     b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di sementi della categoria "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1ª, 2ª e 3ª riproduzione";

     c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi di base;

     d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b e c).

     2) Sementi di varietà locali:

     a) che siano prodotte sotto il controllo ufficiale di una o più aziende di una regione di origine esattamente delimitata, aziende ufficialmente riconosciute idonee per la produzione di varietà locali;

     b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di sementi della categoria "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione";

     c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per sementi di base;

     d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

     B) Sementi certificate di navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, trifoglio persiano, fieno greco, favetta, favino, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata:

     a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati 6 e 7;

     b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi foraggere;

     c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

     d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

     C) Sementi certificate di 1ª riproduzione di: dactylis, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, erba medica, medica varia, pisello da foraggio, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestino, lupolina, lupinella:

     a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati 6 e 7;

     b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 2ª riproduzione" che per una produzione diversa da quella di sementi di foraggere;

     c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

     d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

     D) Sementi certificate di 2ª riproduzione di: dactylis, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, erba medica, medica varia, pisello da foraggio, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella:

     a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati 6 e 7;

     b) che sia prevista la destinazione per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 3ª riproduzione", ove ammessa, o per una produzione diversa da quella di sementi di piante foraggere;

     c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

     d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

     E) Sementi certificate di 3ª riproduzione di: pisello da foraggio:

     a) che provengano direttamente da sementi di base o da sementi certificate di 1ª ovvero di 2ª riproduzione oppure, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati 6 e 7;

     b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante foraggere;

     c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

     d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

     F) Sementi commerciali dei generi e specie contemplati nell'allegato 2 della legge:

     a) che siano identificate per le specie;

     b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato 6 per le sementi commerciali;

     c) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b)".

 

          Art. 18.

     L'art. 26 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1086, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

     "Per le sementi di piante oleaginose e da fibra le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti:

     A) Sementi di base:

     a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

     b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione", o all'occorrenza, di "sementi certificate di 3ª riproduzione";

     c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati 6 e 7 per le sementi di base;

     d) che all'atto di un esame ufficiale sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

     B) Sementi certificate di ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cumino, cotone, girasole, papavero e senape bianca:

     a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati 6 e 7;

     b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella, di sementi di piante oleaginose e da fibra;

     c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20 secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

     d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

     C) Sementi certificate di 1ª riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso, soia e canapa monoica:

     a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati 6 e 7 per le sementi di base;

     b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 2ª riproduzione" o all'occorrenza, della categoria "sementi certificate della 3ª riproduzione" che per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleoginose e da fibra;

     c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

     d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

     D) Sementi certificate di 2ª riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso e soia:

     a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati 6 e 7 per le sementi di base;

     b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, o all'occorrenza, per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 3ª riproduzione";

     c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

     d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

     E) Sementi certificate di 2ª riproduzione di canapa manoica:

     a) che provengano direttamente da sementi certificate di 1ª riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di 2ª riproduzione;

     b) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura;

     c) che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

     d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a) b) e c).

     F) Sementi certificate di 3ª riproduzione di lino tessile e di lino oleoginoso (fino al termine previsto dalla direttiva (CEE) n. 69/208 del 30 giugno 1969, e successive modificazioni ed integrazioni):

     a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati 6 e 7 per le sementi di base;

     b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

     c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

     d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

     G) Sementi commerciali:

     a) che siano identificate per la specie;

     b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato 6 per le sementi commerciali;

     c) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b)".

 

          Art. 19.

     L'art. 30 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

     "Le condizioni poste dalla legge e dal presente regolamento per l'iscrizione nei registri delle varietà valgono anche per le varietà costituite in altri Stati.

     L'iscrizione di una varietà nel catalogo comune delle varietà di piante agricole o di ortaggi, o in un registro nazionale di uno Stato membro delle Comunità europee, conformemente alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 70/457 e n. 70/458 del 29 settembre 1970, può considerarsi equivalente all'iscrizione nel registro delle varietà di cui all'art. 19 della legge limitatamente ai requisiti di differenziabilità, stabilità ed omogeneità.

     L'iscrizione di una varietà in un registro di un Paese terzo può considerarsi parimenti equivalente qualora il competente organo delle Comunità europee abbia constatato che gli esami ufficiali delle varietà, ai fini della iscrizione nel registro, effettuati in detti Paesi terzi offrano le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri.

     La conservazione in purezza di una varietà iscritta o presentata all'iscrizione nei registri di cui all'art. 19 della legge, può essere effettuata in un Paese terzo, anziché in Italia o in un altro Paese della Comunità europea, qualora il competente organo della Comunità europea abbia constatato che i controlli della selezione conservatrice effettuati in detto Paese terzo, offrano le stesse garanzie dei controlli effettuati negli Stati membri".

 

          Art. 20.

     Gli allegati numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recanti:

     allegato 2: Peso massimo dei lotti e minimo dei campioni;

     allegato 3: Elenco delle specie;

     allegato 4: Limiti di peso delle piccole confezioni;

     allegato 5: Indicazioni da apporre sui cartellini ufficiali;

     allegato 6: Condizioni cui debbono soddisfare le sementi;

     allegato 7: Condizioni alle quali debbono soddisfare le colture ai fini della certificazione,

     sono sostituiti dai testi riportati nelle tavole A, B, C, D, E ed F allegate al presente decreto.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)