§ 10.3.44 - Legge 29 dicembre 1987, n. 540.
Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:29/12/1987
Numero:540


Sommario
Art. 1.  Convocazione e organizzazione
Art. 2.  Scopo della Conferenza
Art. 3.  Comitato organizzatore
Art. 4.  Comitato ristretto
Art. 5.  Data della Conferenza
Art. 6.  Presidenza della Conferenza - Comitato di presidenza
Art. 7.  Delegati e invitati alla Conferenza
Art. 8.  Segretariato e segretario generale della Conferenza
Art. 9.  Copertura finanziaria
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 10.3.44 - Legge 29 dicembre 1987, n. 540. [1]

Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione.

(G.U. 2 gennaio 1988, n. 1)

 

 

     Art. 1. Convocazione e organizzazione

     1. E' indetta la seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione che dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 1988.

     2. La Conferenza è organizzata congiuntamente dal Ministero degli affari esteri e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

 

          Art. 2. Scopo della Conferenza

     1. La Conferenza ha lo scopo di svolgere un'analisi ed una verifica del fenomeno migratorio, sia nei suoi aspetti tradizionali che in quelli nuovi, e delle evoluzioni intervenute successivamente alla prima Conferenza nazionale dell'emigrazione, al fine di delineare una politica in favore degli italiani all'estero per quanto concerne:

     a) la tutela dei diritti dei lavoratori emigrati e dei frontalieri in materia di lavoro, formazione professionale, sicurezza e previdenza sociale;

     b) la tutela dei lavoratori al seguito di imprese italiane operanti all'estero in materia di sicurezza e di condizioni di vita e di lavoro;

     c) il soddisfacimento delle esigenze scolastiche e culturali delle comunità italiane all'estero;

     d) l'individuazione degli strumenti idonei ad una adeguata informazione degli italiani all'estero sui loro diritti e sulle provvidenze che li riguardano;

     e) l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni italiane;

     f) la promozione del libero esercizio dei diritti civili e politici nei Paesi di residenza, con particolare riguardo ai diritti di partecipazione politica a livello locale;

     g) le iniziative atte a favorire l'integrazione delle comunità italiane nelle società di accoglimento, mantenendo e sviluppando al tempo stesso, anche mediante gli interventi promozionali delle regioni, i legami con il Paese d'origine, con particolare attenzione alle esigenze degli appartenenti alla seconda e alle successive generazioni;

     h) le misure in favore degli emigranti che decidano di rimpatriare, da concertarsi nel rispetto delle reciproche competenze dello Stato e delle regioni, tenuto conto della situazione dell'occupazione su scala regionale, nazionale, comunitaria e internazionale;

     i) l'azione in favore di categorie di italiani all'estero aventi speciali esigenze, quali i giovani, gli anziani e gli invalidi;

     l) la promozione della parità nella specifica situazione della donna migrante;

     m) la valorizzazione del ruolo e dell'influenza economico-culturale che le comunità italiane all'estero hanno nelle società di accoglimento e dell'apporto che può venirne alla comunità nazionale, anche nei riflessi di carattere economico e sociale, con particolare riferimento alle rimesse.

     2. La Conferenza ha altresì lo scopo di valutare la rispondenza della vigente normativa italiana ed internazionale alle sopraindicate esigenze e suggerire le eventuali modifiche da apportarvi.

 

          Art. 3. Comitato organizzatore

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato interministeriale per l'emigrazione, è costituito un comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato ai problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, e composto da:

     a) cinque membri per ciascuno dei rami del Parlamento, designati dai Presidenti delle rispettive Camere tra i membri delle commissioni permanenti competenti in materia di emigrazione;

     b) tre parlamentari europei, scelti dai membri italiani del Parlamento europeo nel proprio interno;

     c) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, designati dal presidente di detto Consiglio;

     d) due rappresentanti, o loro supplenti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, e un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

     e) sette rappresentanti delle regioni;

     f) sette rappresentanti designati dalle più importanti associazioni o federazioni operanti nel campo dell'emigrazione;

     g) sette esperti in materia di emigrazione, designati dai partiti politici;

     h) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

     i) quattro rappresentanti designati dagli enti di patronato;

     l) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative;

     m) quattro esperti nelle materie attinenti agli scopi della Conferenza, scelti dal Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

     n) due rappresentanti della Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 1984;

     o) un rappresentante dei Comitati dell'emigrazione italiana per ciascuno dei Paesi in cui i Comitati sono stati eletti o designati ai sensi delle leggi 8 maggio 1985, n. 205, e 16 agosto 1986, n. 530.

     2. I rappresentanti di cui alle lettere e), f), g), h), i) e l) del comma 1 sono designati su richiesta del Ministro degli affari esteri.

     3. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati due vice presidenti del comitato organizzatore, scelti rispettivamente tra i rappresentanti di cui alla lettera c) e tra i rappresentanti di cui alla lettera e) del comma 1.

     4. Il comitato organizzatore prende le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza. In particolare delibera in ordine ai temi che devono formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori, ai criteri per la scelta dei delegati e per gli inviti da diramare. Delibera altresì sul regolamento della Conferenza, sull'organizzazione di riunioni preparatorie incluse preconferenze continentali da tenersi in Europa, nell'America del Nord, nell'America del Sud e in Australia, nonchè su ogni altra questione relativa allo svolgimento dei lavori.

     5. Le funzioni di segretario del comitato organizzatore sono svolte dal segretario generale della Conferenza.

 

          Art. 4. Comitato ristretto

     1. Il comitato organizzatore nomina tra i suoi membri un comitato ristretto, presieduto dal presidente del comitato organizzatore stesso o da altro membro da lui delegato, e composta da:

     a) cinque rappresentanti del Parlamento;

     b) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

     c) un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale;

     d) tre rappresentanti dei Comitati dell'emigrazione italiana, designati dai rappresentanti dei Comitati stessi in seno al comitato organizzatore;

     e) nove altri membri in rappresentanza di enti o categorie determinati dal comitato organizzatore, designati dai membri del comitato appartenenti ai rispettivi enti o categorie.

     2. Il comitato ristretto ha il compito di preparare il lavoro del comitato organizzatore e di vigilare sull'attuazione delle decisioni adottate.

     3. Il comitato ristretto, in conformità delle direttive del comitato organizzatore, provvede inoltre a quanto necessario per assicurare l'ordinato e proficuo svolgimento dei lavori sul piano amministrativo. In particolare, esso precisa i criteri di utilizzazione del personale addetto al segretariato della Conferenza ed i relativi compensi; impartisce direttive per l'assunzione degli impegni di spesa da parte del segretariato generale e stabilisce i limiti e le materie nel cui ambito egli ha facoltà di assumere direttamente detti impegni; approva il rendiconto delle spese predisposto dal segretario generale della Conferenza.

     4. Le funzioni di segretario del comitato ristretto sono svolte dal segretario generale della Conferenza.

 

          Art. 5. Data della Conferenza

     1. La data della Conferenza viene fissata con decreto del Ministro degli affari esteri, su proposta del comitato organizzatore.

 

          Art. 6. Presidenza della Conferenza - Comitato di presidenza

     1. La Conferenza è presieduta dal Ministro degli affari esteri, o dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato ai problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, assistito da un comitato di presidenza composto dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o da un vice presidente da lui delegato, dai Ministri facenti parte del Comitato interministeriale per l'emigrazione, dai Ministri dell'interno e del commercio con l'estero, o da Sottosegretari da loro delegati, o da un rappresentante delle regioni, designato dai membri del comitato organizzatore, di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 3.

     2. I lavori della Conferenza possono essere presieduti, nelle diverse tornate o nelle commissioni in cui la Conferenza riterrà di articolarsi, anche da uno dei componenti del comitato di presidenza.

 

          Art. 7. Delegati e invitati alla Conferenza

     1. Partecipano alla conferenza, oltre ai componenti del comitato organizzatore e del comitato di presidenza, i membri delle commissioni permanenti della Camera e del Senato competenti in materia di emigrazione, i delegati designati dalle associazioni, o loro federazioni, operanti nel campo dell'emigrazione, nonchè i delegati designati dai Comitati dell'emigrazione italiana, scelti con il criterio di una rappresentanza proporzionale di tutte le liste che hanno ottenuto seggi, ovvero di tutte le varie componenti nel caso dei Comitati designati ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della legge 8 maggio 1985, n. 205. La ripartizione dei delegati deve avvenire in modo che il numero dei delegati provenienti dall'estero sia preponderante e commisurato anche dalla consistenza delle comunità di origine italiana nei vari Paesi. Il numero dei delegati è fissato dal comitato organizzatore, cui spetta altresì di decidere i criteri di ripartizione tra estero ed Italia e tra i vari Paesi, nonchè il numero delle designazioni da effettuarsi rispettivamente dai Comitati dell'emigrazione italiana e dalle associazioni, o loro federazioni, operanti nel campo dell'emigrazione.

     2. Sono invitati dal presidente della Conferenza, sulla base di criteri stabiliti dal comitato organizzatore, rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani e stranieri pubblici e privati interessati ai problemi dell'emigrazione, nonchè esperti negli stessi problemi.

     3. Nei lavori della Conferenza hanno diritto alla parola tutti i partecipanti, delegati e invitati di cui ai commi 1 e 2. Hanno diritto di voto solo i soggetti di cui al comma 1.

 

          Art. 8. Segretariato e segretario generale della Conferenza

     1. Il segretariato della Conferenza nazionale dell'emigrazione è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

     2. Il segretariato è diretto dal segretario generale, collocato nella posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico anche in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ed assistito da un vice segretario generale. Esso è costituito da dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle amministrazioni dello Stato di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3, comandati, nei limiti di un contingente globale non superiore a dodici unità.

     3. A seconda della necessità, il segretario generale è autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato a tempo determinato, esperti e collaboratori a livello di concetto, esecutivo od ausiliario per un contingente che non superi complessivamente le dieci unità. Il relativo provvedimento, disposto dal segretario generale sentito il comitato ristretto, determina la durata dell'incarico e la misura del compenso.

     4. Gli incarichi di segretario generale e di vice segretario generale della Conferenza sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore, rispettivamente, a ministro plenipotenziario di seconda classe e a consigliere di legazione.

     5. Il segretario generale, che è sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice segretario generale, attua le deliberazioni del comitato organizzatore e del comitato ristretto, assume gli impegni di spesa necessari per l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori della Conferenza ed effettua i relativi pagamenti, assiste il presidente della Conferenza o chi lo sostituisce nella presidenza dei lavori, cura la pubblicazione della documentazione preparatoria e degli atti della Conferenza.

 

          Art. 9. Copertura finanziaria

     1. Per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza è stanziato un contributo straordinario di lire cinque miliardi, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernente le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per l'esercizio finanziario 1987.

     2. Le somme non impegnate nell'anno finanziario 1987 possono essere utilizzate, per gli stessi fini, nei due anni successivi.

     3. La gestione delle somme suindicate è disciplinata dalle norme, in quanto applicabili, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 17 maggio 1967, e successive modificazioni, che regola l'amministrazione e la contabilità del CNEL, fatte salve, per quanto attiene agli organi di decisione, di consulenza o di controllo sulle spese, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

     4. All'onere di lire cinque miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento "Riordinamento del Ministero degli affari esteri".

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.