§ 10.3.38 - Legge 8 maggio 1985, n. 205.
Istituzione dei comitati degli italiani all'estero [2].


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:08/05/1985
Numero:205


Sommario
Art. 1.  Istituzione dei comitati degli italiani all'estero
Art. 2.  Compiti dei comitati degli italiani all'estero
Art. 3.  Funzioni consultive
Art. 4.  Bilancio del comitato
Art. 5.  Sede e segreteria
Art. 6.  Composizione del comitato
Art. 7.  Membri stranieri di origine italiana
Art. 8.  Durata in carica e decadenza dei membri
Art. 9.  Validità delle riunioni e delle deliberazioni
Art. 10.  Poteri e funzioni del presidente
Art. 11.  Poteri e funzioni dell'esecutivo
Art. 12.  Commissioni di lavoro
Art. 13.  Elettorato attivo
Art. 14.  Elenco degli elettori
Art. 15.  Sistema elettorale
Art. 16.  Convocazione dei comizi e liste elettorali
Art. 17.  Comitato elettorale circoscrizionale
Art. 18.  Svolgimento delle elezioni
Art. 19.  Costituzione dei seggi elettorali
Art. 20.  Partecipazione alle elezioni
Art. 21.  Operazioni di voto
Art. 22.  Ripartizione dei seggi
Art. 23.  Attribuzione dei seggi
Art. 24.  Comitati non elettivi - Contributi
Art. 25.  Abrogazione espressa - Trasferimento di compiti
Art. 26.  Regolamento di esecuzione
Art. 27.  Prime elezioni
Art. 28.  Finanziamento degli organi per le prime elezioni


§ 10.3.38 - Legge 8 maggio 1985, n. 205. [1]

Istituzione dei comitati degli italiani all'estero [2].

(G.U. 22 maggio 1985, n. 119)

 

 

     Art. 1. Istituzione dei comitati degli italiani all'estero [3]

     1. Presso ciascun ufficio consolare di prima categoria, e le agenzie consolari nella cui circoscrizione risiedono almeno tremila cittadini italiani, è istituito un comitato degli italiani all'estero.

     2. Nei Paesi in cui risiedono almeno tremila cittadini italiani e nei quali non siano istituiti uffici consolari di prima categoria, il comitato degli italiani all'estero è costituito presso la missione diplomatica. In tal caso, le funzioni assegnate dalla presente legge agli uffici consolari vengono svolte dalla cancelleria consolare esistente presso la competente missione diplomatica e sono esercitate da un funzionario della cancelleria stessa, all'uopo delegato dal capo missione.

     2-bis. In casi particolari, tenuto conto della vastità della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e laddove le condizioni locali lo consiglino, il Ministero degli affari esteri può costituire, anche su richiesta del Comitato degli italiani all'estero (COMITES) in carica, più Comitati all'interno della medesima circoscrizione. A tal fine il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, adotta apposito decreto. [4]

 

          Art. 2. Compiti dei comitati degli italiani all'estero [5]

     1. Il comitato promuove - in collaborazione con l'autorità consolare ed enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione - idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, alla ricreazione, allo sport ed al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione.

     2. L'autorità consolare indice, di propria iniziativa o su richiesta del comitato, riunioni congiunte tra l'autorità consolare stessa ed il comitato per l'esame di iniziative e progetti specifici ritenuti di particolare importanza per la comunità.

     3. Il comitato inoltre, nell'ambito degli ordinamenti e a seconda delle situazioni locali, coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati; nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento locale e dalle norme del diritto internazionale e comunitario, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative applicabili nei singoli Paesi, il comitato segnala alla predetta autorità consolare, affinchè vengano esperiti tutti gli interventi necessari, le eventuali violazioni delle convenzioni e delle norme internazionali che colpiscano i nostri connazionali; il comitato, sempre nell'ambito degli ordinamenti del Paese ospitante, collabora con l'autorità consolare, mediante una idonea azione di stimolo e di informazione, nella vigilanza sull'osservanza dei contratti di lavoro, sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro, sulle condizioni abitative e sull'inserimento dei figli degli italiani all'estero nelle strutture scolastiche locali, nonchè sull'effettiva attuazione delle leggi, iniziative e provvidenze, predisposte dal Paese che ospita, a favore degli immigrati nel settore culturale, ricreativo, sportivo e del tempo libero, sia per favorire la migliore integrazione dei nostri connazionali nelle società di accoglimento, sia per mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana e la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana.

     4. L'autorità consolare deve richiedere al comitato pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative che intende intraprendere nelle materie di cui al presente articolo.

     5. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo, i comitati possono dotarsi di autonomi e differenziati regolamenti interni, in relazione alle situazioni locali ed alle priorità emergenti. I regolamenti potranno riguardare anche la materia delle spese di funzionamento di cui all'art. 4 della presente legge, compresi i rimborsi spese.

 

          Art. 3. Funzioni consultive

     Il comitato dell'emigrazione italiana esprime parere motivato e obbligatorio sulle richieste di contributo che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Ministero degli affari esteri per il finanziamento di tali attività.

     A tal fine, il capo dell'ufficio consolare comunica al comitato le richieste di contributo pervenutegli, perchè esso possa formulare, entro trenta giorni, il parere sulle singole richieste e sulla ripartizione dei contributi.

     Entro quindici giorni dall'emissione del suddetto parere, o dall'infruttuoso decorso del relativo termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli affari esteri, nelle forme di rito, la documentazione costituita dalle richieste, dai pareri del comitato in quanto espressi e dalle proprie proposte, indicando altresì i motivi delle eventuali difformità tra tali proposte ed i pareri del comitato stesso, al quale dà comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

     La disposizione di cui al secondo comma non si applica ai contributi erogati agli enti, aventi sede centrale in Italia, che svolgano all'estero le attività di cui al presente articolo anche attraverso proprie emanazioni locali, per le quali non siano state presentate richieste di contributo nelle circoscrizioni consolari in cui esse operano [6] .

     Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide - entro il mese di febbraio o entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato - con decreto, che viene portato a conoscenza dei richiedenti e del comitato per il tramite dell'autorità consolare competente.

     [7].

 

          Art. 4. Bilancio del comitato

     Il comitato dell'emigrazione italiana provvede al proprio funzionamento e al raggiungimento dei propri fini con:

     a) le rendite del suo eventuale patrimonio;

     b) i contributi annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;

     c) le elargizioni di enti pubblici italiani e dei Paesi ospitanti e di privati;

     d) il ricavato di attività e manifestazioni varie.

     Per poter essere ammesso a ricevere il contributo ministeriale, il comitato dovrà presentare al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, due mesi prima dell'inizio dell'anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo e delle eventuali entrate previste, accompagnato dalla richiesta di contributo. Il comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal comitato e uno dal capo dell'ufficio consolare, scelti al di fuori del comitato stesso.

     Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato, con decreto, che viene portato a conoscenza del comitato, per il tramite dell'autorità consolare.

     I libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei contributi del Ministero degli affari esteri e degli enti pubblici italiani, debbono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità amministrative, per eventuali verifiche.

     I membri del comitato hanno responsabilità civile e penale ai sensi dell'ordinamento italiano per l'impiego dei contributi di cui al comma precedente. Tali contributi non possono comunque essere utilizzati per sostenere spese per il personale.

 

          Art. 5. Sede e segreteria

     Il capo dell'ufficio consolare coopera con il comitato dell'emigrazione italiana al reperimento della sede.

     La segreteria del comitato è affidata con incarico gratuito ad un membro del comitato stesso.

     In deroga al disposto del secondo periodo del quinto comma dell'art. 4, può essere utilizzato personale assunto con rapporto di lavoro subordinato privato per coadiuvare il presidente del comitato nello svolgimento delle sue funzioni [8] .

 

          Art. 6. Composizione del comitato

     Il comitato dell'emigrazione italiana è composto da dodici membri per le comunità fino a centomila e da ventiquattro per quelle con più di centomila connazionali; ai fini anzidetti la consistenza delle comunità è quella risultante dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

     Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione e candidati in una delle liste presentate purchè iscritti negli elenchi di cui all'art. 14 e in possesso dei requisiti per partecipare alle consultazioni elettorali per la Camera dei deputati in Italia. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o più liste, il candidato non è eleggibile.

     Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato che prestano servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari nel Paese in cui si svolgono le elezioni [9] .

     Alle sedute del comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

     Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del comitato, senza diritto di voto.

 

          Art. 7. Membri stranieri di origine italiana

     Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'art. 6, possono far parte del comitato degli italiani all'estero, per cooptazione, previo assenso delle autorità locali, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il comitato eletto per i Paesi europei e due terzi per quelli extraeuropei [10] .

     A tal fine le associazioni della comunità italiana che operino nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni, previa verifica del comitato, designano, nell'osservanza dei rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare [11] .

     Ciascun componente del comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di voti pari a quello dei membri da cooptare. Sono eletti coloro che riportino almeno la metà più uno dei voti del comitato.

 

          Art. 8. Durata in carica e decadenza dei membri

     I componenti del comitato dell'emigrazione italiana restano in carica cinque anni e sono rieleggibili [12].

     Qualora la loro elezione sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincida con quella dei componenti della generalità dei comitati, la durata in carica dei componenti così eletti non potrà protrarsi oltre il limite previsto per questi ultimi [13] .

     I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

     Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del comitato si riduca a meno della metà, il comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento.

 

          Art. 9. Validità delle riunioni e delle deliberazioni

     Il Comitato dell'emigrazione italiana adotta le decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

 

          Art. 10. Poteri e funzioni del presidente

     Il comitato dell'emigrazione italiana elegge a maggioranza assoluta il presidente tra i suoi membri.

     Il presidente ha la rappresentanza legale del comitato. Egli convoca il comitato almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il capo dell'ufficio consolare.

 

          Art. 11. Poteri e funzioni dell'esecutivo

     Il comitato dell'emigrazione italiana elegge nel suo seno un esecutivo composto di un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un voto limitato a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.

     Il presidente del comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede.

     L'esecutivo prepara le sessioni del comitato ed opera secondo le sue direttive tra una sessione e l'altra.

 

          Art. 12. Commissioni di lavoro

     Il comitato dell'emigrazione italiana può istituire nel suo seno commissioni di lavoro, di cui possono essere chiamati a far parte esperti esterni.

     Tali commissioni sono presiedute da un membro del comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

 

          Art. 13. Elettorato attivo [14]

     1. Hanno diritto al voto i cittadini italiani iscritti negli schedari di cui all'art. 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che siano residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che siano elettori ai sensi del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.

 

          Art. 14. Elenco degli elettori [15]

     1. Presso ogni ufficio consolare è compilato un elenco degli elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, nonchè la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare di ciascun lettore.

     2. L'iscrizione avviene d'ufficio sulla base dello schedario di cui all'art. 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

     3. L'elenco è pubblico ed è aggiornato periodicamente dall'ufficio consolare.

     4. Le iscrizioni si chiudono il trentesimo giorno precedente le elezioni.

     5. Tuttavia i cittadini che non risultino iscritti negli elenchi possono comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, anche successivamente al termine di cui al comma 4, ovvero resa nei locali del seggio, il giorno della votazione, davanti al presidente del seggio stesso.

 

          Art. 15. Sistema elettorale

     I comitati dell'emigrazione italiana sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

     L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste nei successivi articoli 22 e 23.

 

          Art. 16. Convocazione dei comizi e liste elettorali

     Le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente comitato; in caso di scioglimento anticipato, la indizione è effettuata entro quindici giorni dalla relativa declaratoria.

     L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante l'affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

     Entro i trenta giorni successivi alla indizione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento, per le collettività composte fino a cinquantamila connazionali, e a duecento, per quelle con oltre cinquantamila connazionali.

     I sottoscrittori debbono essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 14 e non essere candidati.

     Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

 

          Art. 17. Comitato elettorale circoscrizionale

     Le liste dei candidati vengono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui al successivo art. 26.

     Scaduto il termine per la presentazione delle liste, viene costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dai capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.

     Da tale comitato sono esclusi gli elettori presentatori delle liste e i candidati.

     I membri del comitato elettorale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al successivo art. 26.

 

          Art. 18. Svolgimento delle elezioni

     Il comitato elettorale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate e di definire, in base alle norme della presente legge, la fissazione dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali e le modalità di svolgimento delle elezioni, nonchè di sovrintendere alle operazioni relative e di assistere l'attività dei predetti seggi elettorali.

     Le sue decisioni sono valide se adottate a maggioranza dei componenti.

     Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono, di norma, in un'unica giornata ed in uno o più seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare e, se possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale. Dette operazioni possono svolgersi anche in luoghi e giorni diversi, qualora lo consiglino il numero degli elettori e l'esigenza di facilitare la più ampia partecipazione al voto. In ogni caso, le urne elettorali debbono essere aperte contemporaneamente.

     Le predette operazioni di voto e di scrutinio si svolgono sotto la responsabilità dei presidenti dei seggi elettorali.

 

          Art. 19. Costituzione dei seggi elettorali

     Il comitato elettorale, almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente; funge da vice presidente il più anziano fra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro e non superiore ad otto, e dai rappresentanti di lista.

     Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

     I rappresentanti di lista vengono indicati dai presentatori delle liste stesse, debbono essere elettori e non possono essere candidati.

     Qualora, all'atto dell'insediamento del seggio, uno scrutatore sia assente, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

     Ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro [16] .

     Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata nell'anno 1991 la spesa di lire 2.280 milioni cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando, per corrispondente importo, la quota relativa all'esercizio finanziario 1991 dell'accantonamento Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero" [17] .

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [18] .

 

          Art. 20. Partecipazione alle elezioni

     Sono ammessi al voto in uno dei seggi della circoscrizione consolare gli elettori iscritti nell'elenco di cui all'art. 14.

     Per l'ammissione al voto l'elettore deve esibire idoneo documento di identificazione o, in mancanza, deve essere identificato da uno dei membri del seggio o da altro elettore.

 

          Art. 21. Operazioni di voto

     La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

     Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

     Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista.

     L'elettore può manifestare un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati eleggibili e solamente per i candidati della lista da lui votata. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle.

     Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore mediante crocetta posta a fianco del nome del candidato preferito o con l'indicazione del nome stesso.

     L'indicazione di una o più preferenze alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

     Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.

     Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati.

     Di tutte le operazioni, nonchè delle contestazioni dei membri del seggio, è redatto verbale.

     Per le modalità dello scrutinio, come per ogni caso non regolato dalla presente legge o controverso, valgono le norme in vigore per le elezioni della Camera dei deputati, in quanto applicabili.

     Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide se i voti stessi devono essere assegnati.

 

          Art. 22. Ripartizione dei seggi

     Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

     Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

     I posti rimasti vacanti vengono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

 

          Art. 23. Attribuzione dei seggi

     Il comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti il comitato.

     La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto viene data con le stesse modalità previste dal secondo comma dell'art. 16.

 

          Art. 24. Comitati non elettivi - Contributi

     Nei Paesi in cui non sia possibile procedere alle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana, il capo della competente rappresentanza diplomatica espone le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri, che le sottopone al Comitato interministeriale per l'emigrazione.

     In tal caso, attraverso opportune forme di consultazione delle collettività residenti nelle rispettive circoscrizioni, i capi degli uffici consolari possono istituirvi dei comitati aventi compiti e composizione riconducibili, ove possibile, alle disposizioni della presente legge.

     Gli uffici consolari, nella cui circoscrizione risiedono meno di tremila cittadini italiani, possono istituire dei comitati con funzioni consultive da esercitare nell'ambito delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge; tali comitati sono composti da almeno cinque esponenti della collettività italiana, tra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il presidente.

     Il Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio generale degli italiani all'estero, può, con proprio decreto, attribuire gli stessi compiti, previsti dalla presente legge per i comitati degli italiani all'estero, a comitati sorti spontaneamente in Paesi ove risiedano comunità di cittadini italiani superiori alle tremila persone e che abbiano composizione e finalità analoghe a quelle dei comitati eletti in base alla presente legge [19] .

     Gli uffici consolari possono, altresì, promuovere, anche con la costituzione di comitati che prevedano la partecipazione di esponenti delle comunità locali, iniziative e manifestazioni straordinarie rivolte anche alle popolazioni del Paese ospitante.

     Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute dei comitati di cui al presente articolo, senza diritto di voto.

     Il Ministero degli affari esteri può erogare contributi, su proposta dei competenti uffici consolari, ai comitati istituiti ai sensi del presente articolo, nonchè ai sodalizi, associazioni e comitati indicati nel precedente art. 3, primo comma, secondo le modalità e per le finalità della presente legge.

 

          Art. 25. Abrogazione espressa - Trasferimento di compiti

     Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Con l'insediamento dei comitati di cui alla presente legge, vengono ad essi trasferiti i compiti in precedenza attribuiti, ai sensi del predetto secondo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai comitati consolari di assistenza (COASIT).

 

          Art. 26. Regolamento di esecuzione

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, e sentito il Comitato interministeriale per l'emigrazione, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno disposte le norme regolamentari di esecuzione della legge stessa.

 

          Art. 27. Prime elezioni

     Le prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana debbono essere effettuate, con le modalità previste dalla presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo precedente, che ne fisserà la data.

 

          Art. 28. Finanziamento degli organi per le prime elezioni

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni annui per gli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Istituzione dei comitati consolari".

     Per le successive elezioni, si provvederà mediante stanziamenti sui bilanci dei corrispondenti esercizi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 28 della L. 23 ottobre 2003, n. 286.

[2]  Titolo così modificato dall'art. 1 della L. 5 luglio 1990, n. 172.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 5 luglio 1990, n. 172.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 18 dicembre 1997, n. 439.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 5 luglio 1990, n. 172.

[6]  Comma inserito dall'art. 4 della L. 5 luglio 1990, n. 172.

[7]  Comma abrogato dall'art. 5 della L. 5 luglio 1990, n. 172.

[8]  Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 5 luglio 1990, n. 172.

[9]  Comma inserito dall'art. 7 della L. 5 luglio 1990, n. 172.

[10]  Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 5 luglio 1990, n. 172.

[11]  Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 5 luglio 1990, n. 172.

[12]  Comma così modificato dall'art. 9 della L. 5 luglio 1990, n. 172.

[13]  Comma inserito dall'art. 10 della L. 5 luglio 1990, n. 172.

[14]  Articolo così sostituito dall'art. 11 della L. 5 luglio 1990, n. 172.

[15]  Articolo così sostituito dall'art. 12 della L. 5 luglio 1990, n. 172.

[16]  Comma aggiunto dall'art. 13 della L. 5 luglio 1990, n. 172.

[17]  Comma aggiunto dall'art. 13 della L. 5 luglio 1990, n. 172.

[18]  Comma aggiunto dall'art. 13 della L. 5 luglio 1990, n. 172.

[19]  Comma inserito dall'art. 14 della L. 5 luglio 1990, n. 172.