§ 10.3.47 - Legge 5 luglio 1990, n. 172.
Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:05/07/1990
Numero:172


Sommario
Art. 1.      1. Nel titolo e nel testo della legge 8 maggio 1985, n. 205, la dizione "comitati dell'emigrazione italiana" è sostituita dalla seguente: "comitati degli italiani [...]
Art. 2.      1. L'art. 1 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. L'art. 2 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. Dopo il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è inserito il seguente
Art. 5.      1. L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è abrogato
Art. 6.      1. All'articolo 5 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente comma
Art. 7.      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 6 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è inserito il seguente
Art. 8.      1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 7 della legge 8 maggio 1985, n. 205, sono sostituiti dai seguenti
Art. 9.      1. Al primo comma dell'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, le parole: "tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"
Art. 10.      1. Dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è inserito il seguente
Art. 11.      1. L'articolo 13 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è sostituito dal seguente
Art. 12.      1. L'articolo 14 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è sostituito dal seguente
Art. 13.      1. All'articolo 19 della legge 8 maggio 1985, n. 205, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi
Art. 14.      1. Dopo il terzo comma dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è inserito il seguente
Art. 15.      1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, entro quattro mesi dalla data di [...]
Art. 16.      1. Lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati dell'emigrazione italiana è rinviato rispetto al termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 [...]
Art. 17.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 10.3.47 - Legge 5 luglio 1990, n. 172. [1]

Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana.

(G.U. 7 luglio 1990, n. 157)

 

 

     Art. 1.

     1. Nel titolo e nel testo della legge 8 maggio 1985, n. 205, la dizione "comitati dell'emigrazione italiana" è sostituita dalla seguente: "comitati degli italiani all'estero".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 1 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1 (Istituzione dei comitati degli italiani all'estero). 1 – Presso ciascun ufficio consolare di prima categoria, e le agenzie consolari nella cui circoscrizione risiedono almeno tremila cittadini italiani, è istituito un comitato degli italiani all'estero.

     2. Nei Paesi in cui risiedono almeno tremila cittadini italiani e nei quali non siano istituiti uffici consolari di prima categoria, il comitato degli italiani all'estero è costituito presso la missione diplomatica. In tal caso, le funzioni assegnate dalla presente legge agli uffici consolari vengono svolte dalla cancelleria consolare esistente presso la competente missione diplomatica e sono esercitate da un funzionario della cancelleria stessa, all'uopo delegato dal capo missione".

 

          Art. 3.

     1. L'art. 2 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2 (Compiti dei comitati degli italiani all'estero). 1. Il comitato promuove - in collaborazione con l'autorità consolare ed enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione - idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, alla ricreazione, allo sport ed al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione.

     2. L'autorità consolare indice, di propria iniziativa o su richiesta del comitato, riunioni congiunte tra l'autorità consolare stessa ed il comitato per l'esame di iniziative e progetti specifici ritenuti di particolare importanza per la comunità.

     3. Il comitato inoltre, nell'ambito degli ordinamenti e a seconda delle situazioni locali, coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati; nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento locale e dalle norme del diritto internazionale e comunitario, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative applicabili nei singoli Paesi, il comitato segnala alla predetta autorità consolare, affinché vengano esperiti tutti gli interventi necessari, le eventuali violazioni delle convenzioni e delle norme internazionali che colpiscano i nostri connazionali; il comitato, sempre nell'ambito degli ordinamenti del Paese ospitante, collabora con l'autorità consolare, mediante una idonea azione di stimolo e di informazione, nella vigilanza sull'osservanza dei contratti di lavoro, sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro, sulle condizioni abitative e sull'inserimento dei figli degli italiani all'estero nelle strutture scolastiche locali, nonché sull'effettiva attuazione delle leggi, iniziative e provvidenze, predisposte dal Paese che ospita, a favore degli immigrati nel settore culturale, ricreativo, sportivo e del tempo libero, sia per favorire la migliore integrazione dei nostri connazionali nelle società di accoglimento, sia per mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana e la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana.

     4. L'autorità consolare deve richiedere al comitato pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative che intende intraprendere nelle materie di cui al presente articolo.

     5. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo, i comitati possono dotarsi di autonomi e differenziati regolamenti interni, in relazione alle situazioni locali ed alle priorità emergenti. I regolamenti potranno riguardare anche la materia delle spese di funzionamento di cui all'articolo 4 della presente legge, compresi i rimborsi spese".

 

          Art. 4.

     1. Dopo il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è inserito il seguente:

     "La disposizione di cui al secondo comma non si applica ai contributi erogati agli enti, aventi sede centrale in Italia, che svolgano all'estero le attività di cui al presente articolo anche attraverso proprie emanazioni locali, per le quali non siano state presentate richieste di contributo nelle circoscrizioni consolari in cui esse operano".

 

          Art. 5.

     1. L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è abrogato.

 

          Art. 6.

     1. All'articolo 5 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "In deroga al disposto del secondo periodo del quinto comma dell'articolo 4, può essere utilizzato personale assunto con rapporto di lavoro subordinato privato per coadiuvare il presidente del comitato nello svolgimento delle sue funzioni".

 

          Art. 7.

     1. Dopo il secondo comma dell'articolo 6 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è inserito il seguente:

     "Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato che prestano servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari nel Paese in cui si svolgono le elezioni".

 

          Art. 8.

     1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 7 della legge 8 maggio 1985, n. 205, sono sostituiti dai seguenti:

     "Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 6, possono far parte del comitato degli italiani all'estero, per cooptazione, previo assenso delle autorità locali, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il comitato eletto per i Paesi europei e due terzi per quelli extraeuropei.

     A tal fine le associazioni della comunità italiana che operino nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni, previa verifica del comitato, designano, nell'osservanza dei rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare".

 

          Art. 9.

     1. Al primo comma dell'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, le parole: "tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

 

          Art. 10.

     1. Dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è inserito il seguente:

     "Qualora la loro elezione sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincida con quella dei componenti della generalità dei comitati, la durata in carica dei componenti così eletti non potrà protrarsi oltre il limite previsto per questi ultimi".

 

          Art. 11.

     1. L'articolo 13 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è sostituito dal seguente:

     "Art. 13 (Elettorato attivo). 1 – Hanno diritto al voto i cittadini italiani iscritti negli schedari di cui all'art. 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che siano residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che siano elettori ai sensi del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , e successive modificazioni".

 

          Art. 12.

     1. L'articolo 14 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è sostituito dal seguente:

     "Art. 14 (Elenco degli elettori). 1 – Presso ogni ufficio consolare è compilato un elenco degli elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, nonchè la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare di ciascun elettore.

     2. L'iscrizione avviene d'ufficio sulla base dello schedario di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

     3. L'elenco è pubblico ed è aggiornato periodicamente dall'ufficio consolare.

     4. Le iscrizioni si chiudono il trentesimo giorno precedente le elezioni.

     5. Tuttavia i cittadini che non risultino iscritti negli elenchi possono comprovare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, anche successivamente al termine di cui al comma 4, ovvero resa nei locali del seggio, il giorno della votazione, davanti al presidente del seggio stesso".

 

          Art. 13.

     1. All'articolo 19 della legge 8 maggio 1985, n. 205, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "Ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

     Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata nell'anno 1991 la spesa di lire 2.280 milioni cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando, per corrispondente importo, la quota relativa all'esercizio finanziario 1991 dell'accantonamento ”Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero''.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

 

          Art. 14.

     1. Dopo il terzo comma dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è inserito il seguente:

     "Il Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio generale degli italiani all'estero, può, con proprio decreto, attribuire gli stessi compiti, previsti dalla presente legge per i comitati degli italiani all'estero, a comitati sorti spontaneamente in Paesi ove risiedano comunità di cittadini italiani superiori alle tremila persone e che abbiano composizione e finalità analoghe a quelle dei comitati eletti in base alla presente legge".

 

          Art. 15.

     1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme di esecuzione a modifica del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985.

 

          Art. 16.

     1. Lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati dell'emigrazione italiana è rinviato rispetto al termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1990, n. 5. Le elezioni dovranno avere luogo entro il mese di giugno 1991.

     2. I componenti dei comitati dell'emigrazione italiana restano in carica fino all'entrata in funzione di nuovi comitati.

 

          Art. 17.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 28 della L. 23 ottobre 2003, n. 286.