§ 27.1.65 - Legge 23 dicembre 1993, n. 559.
Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:23/12/1993
Numero:559


Sommario
Art. 1.  Avvocatura dello Stato.
Art. 2.  Programma straordinario di edilizia abitativa di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Art. 3.  Fondo per gli interventi nella città di Reggio Calabria.
Art. 4.  Fondo per la cooperazione allo sviluppo.
Art. 5.  Attività di protezione sociale.
Art. 6.  Concorsi pronostici.
Art. 7.  Fondo a disposizione del Comitato generale della Guardia di finanza.
Art. 8.  Fondi amministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 9.  Riserva Fondo Lire UNRRA.
Art. 10.  Spese relative all'organizzazione della DIA.
Art. 11.  Distribuzione di carte d'identità ai comuni.
Art. 12.  Tasse dei concorsi a segretario comunale e provinciale.
Art. 13.  Proventi dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di comuni, nonchè dei diritti di stato civile dei comuni.
Art. 14.  Ministero dei lavori pubblici.
Art. 15.  Contabilità speciali dell'ANAS.
Art. 16.  Fondi amministrati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 17.  Fondi amministrati dal Ministero della marina mercantile.
Art. 18.  Istituto superiore di sanità.
Art. 19.  Gestioni commissariali governative che esercitano pubblici servizi di trasporto.
Art. 20.  Esclusione della soppressione delle gestioni fuori bilancio.
Art. 21.  Procedure di spesa.
Art. 22.  Norma transitoria.
Art. 23.  Fondi di rotazione.
Art. 24.  Procedure di controllo.
Art. 25.  Modifica alla legge 5 agosto 1978, n. 468.
Art. 26.  Norma finale.


§ 27.1.65 - Legge 23 dicembre 1993, n. 559.

Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.

(G.U. 31 dicembre 1993, n. 306).

 

     Art. 1. Avvocatura dello Stato.

     1. Le competenze di cui all'art. 21 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo di spesa, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica 41 - Avvocatura dello Stato, al quale sono imputati i relativi pagamenti.

     2. Le disponibilità finanziarie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilità speciali intestate all'Avvocatura dello Stato sono versate e riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, rispettivamente ai capitoli di entrata e di spesa di cui al comma 1.

     3. Le somme di cui al comma 1, per le quali non può farsi luogo a ripartizione a norma dell'art. 21, secondo comma, secondo periodo, del citato testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, possono mantenersi in bilancio fino a quando non venga meno il motivo ostativo alla predetta ripartizione o sorga l'obbligo alla restituzione.

 

          Art. 2. Programma straordinario di edilizia abitativa di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

     1. Entro il 31 dicembre 1993 il funzionario incaricato delle gestioni fuori bilancio di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco analitico dei lavori in corso, nonchè di quelli che restano da effettuare nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, indicando le spese impegnate, quelle pagate e gli importi che restano da impegnare, formula concrete proposte per l'ultimazione dei lavori e degli interventi residui e fornisce l'elenco del personale in servizio, nonchè di quello utilizzato con convenzione o contratto, indicandone la relativa provenienza.

     2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, fissa il termine per l'ultimazione dei lavori e degli interventi di cui al comma 1, stabilendo l'entità del personale utilizzabile a tale scopo, e indica le opere da trasferire all'amministrazione ordinaria e quelle da stralciare. Con il medesimo decreto il Ministro detta norme sul personale utilizzato dalle gestioni di cui al comma 1, tenendo conto della rispettiva provenienza e dei rapporti giuridici instaurati con il personale medesimo. Resta esclusa la possibilità di assumere presso le amministrazioni o di inquadrare personale non di ruolo utilizzato a qualunque titolo, in deroga alle disposizioni di cui al titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     3. Alla stessa data di cui al comma 1 cessano gli incarichi speciali e professionali comunque denominati e viene soppressa l'indennità di cui all'art. 84 della citata legge n. 219 del 1981.

     4. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di rendicontazione agli organi di controllo, i quali potranno assoggettare a riscontro immediato singoli atti del funzionario incaricato e disporre accertamenti ispettivi.

 

          Art. 3. Fondo per gli interventi nella città di Reggio Calabria.

     1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, ivi comprese le disponibilità esistenti nella contabilità speciale istituita, ai sensi della medesima normativa, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata "Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria", sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentito il sindaco del comune di Reggio Calabria, predispone un piano di riparto delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989.

     3. Per gli interventi di propria competenza, il Ministro per i problemi delle aree urbane può provvedere anche a mezzo di propri delegati titolari di pubbliche funzioni, ancorchè non dipendenti statali, mediante apposite aperture di credito, nei confronti delle quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. I relativi ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.

 

          Art. 4. Fondo per la cooperazione allo sviluppo.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i mezzi finanziari già destinati al "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo" di cui all'art. 14, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

     2. Le disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria intestato al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, soppresso ai sensi del comma 1 del presente articolo, le entrate di cui all'art. 14 della citata legge n. 49 del 1987, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, e quelle derivanti dalla realizzazione dei crediti accertati alla data di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli della rubrica di cui al medesimo comma 1.

     3. Le obbligazioni giuridiche assunte a carico del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo anteriormente alla data di cui al comma 1 danno luogo a formali impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa, iscritti nella rubrica di cui al medesimo comma.

     4. L'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad essere disciplinata dalla citata legge n. 49 del 1987, come modificata dal presente articolo.

     5. Al comma 2 dell'art. 11 della citata legge n. 49 del 1987, le parole: "del Fondo di cooperazione di cui all'art. 37 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo".

     6. Al comma 3 dell'art. 11 della citata legge n. 49 del 1987, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La relativa documentazione è inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera".

     7. L'art. 14 della citata legge n. 49 del 1987 è sostituito dal seguente:

     "Art. 14 (Disponibilità finanziarie). - 1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonchè alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti:

     a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

     b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

     c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;

     d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

     e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.

     2. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio.

     3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità".

     8. Il comma 1 dell'art. 15 della citata legge n. 49 del 1987 è sostituito dal seguente:

     "1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nei limiti della presente legge".

     9. Al comma 2 dell'art. 15 della citata legge n. 49 del 1987, le parole da: "al quale vengono sottoposti" fino alla fine del comma sono soppresse.

     10. Al comma 4 dell'art. 15 della citata legge n. 49 del 1987 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il suddetto termine l'ufficio dovrà comunicare alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo".

     11. Il comma 9 dell'art. 15 della citata legge n. 49 del 1987 è sostituito dal seguente:

     "9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo".

     12. Il comma 10 dell'art. 15 della citata legge n. 49 del 1987 è abrogato.

     13. Al comma 1 dell'art. 32 della citata legge n. 49 del 1987, le parole: "del Fondo speciale di cui all'art. 14" sono sostituite dalle seguenti: "dei pertinenti capitoli dell'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera a)".

     14. Il comma 3 dell'art. 37 della citata legge n. 49 del 1987 è abrogato.

     15. Al comma 4, primo periodo, dell'art. 37 della citata legge n. 49 del 1987 le parole: "sul Fondo di cooperazione" sono sostituite dalle seguenti: "sull'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera a)"; e l'ultimo periodo è soppresso.

     16. Per l'accreditamento di somme all'estero si applicano le disposizioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15.

     17. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può nominare un consegnatario-cassiere.

     18. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro, saranno apportate le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione della citata legge n. 49 del 1987, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177.

     19. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1995.

 

          Art. 5. Attività di protezione sociale.

     1. I beni patrimoniali già di pertinenza delle cessate gestioni fuori bilancio dei Ministeri della difesa e dell'interno nonchè del Corpo della guardia di finanza, di cui, rispettivamente, al comma 12 dell'art. 13, al comma 4 dell'art. 9 e al comma 6 dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, fatta eccezione per i beni di consumo acquistati con l'esclusivo apporto del personale dipendente, le cui rimanenze sono destinate agli organismi di cui al comma 4 del presente articolo, sono trasferiti negli inventari dell'ente nel cui ambito le gestioni stesse sono state svolte.

     2. Le disponibilità liquide delle gestioni di cui al comma 1, accertate alla data di cessazione delle gestioni stesse, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli di spesa. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni dei predetti capitoli di entrata e di spesa.

     3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, a favore del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo della guardia di finanza e dei loro familiari, nonchè a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, sono concessi in uso alle organizzazioni di cui al comma 4 i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le consistenze ed il valore di tali apporti nonchè le relative norme d'uso [1].

     4. Per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le Amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che saranno stabilite con regolamento approvato dai Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 6. Concorsi pronostici.

     1. Le riscossioni dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e gestiti ai sensi degli articoli da 37 a 51 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, vengono versate dai gestori, al netto della quota destinata al pagamento dei premi ai vincitori e dell'eventuale acconto d'aggio, al bilancio dello Stato e, per la quota del 12,25 per cento relativa alle giocate effettuate in Sicilia, alla Regione siciliana. Vengono altresì versati dai gestori al bilancio dello Stato i premi non pagati ai vincitori entro il termine di decadenza previsto dal regolamento del gioco.

     2. Il pagamento del conguaglio annuale d'aggio a favore dei gestori e degli eventuali premi richiesti entro i termini regolamentari, che non è stato possibile corrispondere ai vincitori entro tali termini, grava su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze qualificato come spesa obbligatoria.

 

          Art. 7. Fondo a disposizione del Comitato generale della Guardia di finanza.

     1. Le somme di cui all'art. 5, secondo comma, lettera a), n. 5), della legge 15 novembre 1973, n. 734, e successive modificazioni, sono assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6 - Corpo della guardia di finanza, per fini assistenziali in favore del personale in servizio e in congedo e per la corresponsione di premi in danaro ai militari distintisi in operazioni di servizio, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle finanze.

     2. Le eventuali disponibilità del Fondo di cui al presente articolo sono versate ad un apposito capitolo di entrata per la riassegnazione al capitolo di spesa di cui al comma 1.

 

          Art. 8. Fondi amministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     1. Le disponibilità esistenti sui Fondi di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla contabilità speciale di cui al quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonchè le somme non ancora utilizzate di cui al terzo comma dell'art. 16 della citata legge n. 675 del 1977, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e quelle di cui al terzo periodo del comma 4 dell'art. 11 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, nonchè le somme di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 15 giugno 1984, n. 246, affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     2. Sui capitoli di spesa di cui al comma 1 sono iscritte le autorizzazioni che prevedono conferimenti a favore dei Fondi di cui al medesimo comma 1. Su di essi e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi gravano gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi che, sulla base della legislazione vigente, sono posti a carico dei Fondi e della contabilità speciale di cui allo stesso comma 1.

     3. Le obbligazioni assunte negli esercizi pregressi costituiscono impegno a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli dell'esercizio in corso.

     4. Il controllo della Corte dei conti sugli atti di cui al comma 2 è esercitato in via successiva.

 

          Art. 9. Riserva Fondo Lire UNRRA.

     1. I proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni facenti parte del patrimonio della Riserva Fondo Lire UNRRA di cui all'accordo approvato con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, ed ogni altra somma destinata alla Riserva medesima affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in misura non superiore a 500 milioni di lire per ciascun anno, e del Ministero dell'interno, rispettivamente, per il funzionamento del Centro nazionale per la tutela dell'infanzia e per il conseguimento degli ulteriori fini della Riserva.

     2. Le eventuali disponibilità della soppressa gestione di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa.

     3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari sociali e del tesoro, sono stabiliti le modalità per il perseguimento dei fini della Riserva di cui al comma 1, nonchè i criteri per la gestione del relativo patrimonio in modo da garantirne la coerenza con i fini predetti.

 

          Art. 10. Spese relative all'organizzazione della DIA.

     1. All'art. 2, comma 2-quinquies, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e dei servizi e al personale posti alle dirette dipendenze della Direzione investigativa antimafia (DIA), nonchè le spese riservate, sono iscritte in apposita sottorubrica, nell'ambito della rubrica "Sicurezza pubblica", da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese riservate non sono soggette a rendicontazione e per esse il direttore della DIA è tenuto a presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima".

 

          Art. 11. Distribuzione di carte d'identità ai comuni.

     1. Per il ritiro dei modelli delle carte d'identità i comuni effettuano il versamento dell'importo dovuto direttamente presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, nei modi stabiliti dall'art. 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ovvero dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, convertito dall'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1325, con imputazione al capitolo 3484 - "Entrate eventuali e diverse del Provveditorato generale dello Stato" - dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

 

          Art. 12. Tasse dei concorsi a segretario comunale e provinciale.

     1. A decorrere dalla data di soppressione del fondo di cui all'art. 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, le tasse di ammissione a concorsi a segretario comunale e provinciale per l'assegnazione ad unica sede predeterminata sono versate all'ente locale nell'interesse del quale è indetto il concorso, a parziale rimborso delle spese da esso sostenute.

     2. Le tasse di ammissione a concorsi cumulativi riguardanti più sedi sono versate dai concorrenti ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Allo stesso capitolo tutti gli enti locali appartenenti alla classe cui il concorso si riferisce versano le quote di spesa non coperte dalla predetta tassa, sulla base della ripartizione effettuata con decreto del Ministro dell'interno.

     3. Le somme affluite al capitolo di entrata di cui al comma 2 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.

     4. Le eventuali disponibilità della soppressa gestione di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa.

 

          Art. 13. Proventi dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di comuni, nonchè dei diritti di stato civile dei comuni.

     1. Le somme di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di comuni, nonchè quelle derivanti dalla riscossione dei diritti di stato civile dei comuni, sono versate trimestralmente dagli enti locali in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, come modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, all'art. 25, comma 16, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e all'art. 15-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, nonchè all'art. 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'art. 7 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

     2. Le disponibilità delle soppresse gestioni fuori bilancio di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

 

          Art. 14. Ministero dei lavori pubblici.

     1. Il quinto comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, è sostituito dal seguente:

     "Le spese per il funzionamento della Commissione sono anticipate dai ricorrenti, i quali versano in un apposito capitolo di entrata, all'uopo istituito, le somme che saranno determinate dal presidente della Commissione in rapporto all'entità dei compensi richiesti. Dette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici".

     2. Le eventuali disponibilità della gestione soppressa ai sensi del comma 1 del presente articolo sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

 

          Art. 15. Contabilità speciali dell'ANAS.

     1. Nel bilancio di previsione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) sono istituiti appositi capitoli di entrata cui saranno versate le somme giacenti in tesoreria sulle contabilità speciali previste, per ciascun ufficio compartimentale della viabilità, dall'art. 31, commi quarto e quinto, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonchè quelle previste dall'art. 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, e dall'art. 2, sesto comma, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51.

     2. Le entrate di cui al comma 1 ed ogni altra somma dovuta da privati o da altre amministrazioni ed enti, che affluisce ai capitoli di entrata di cui al medesimo comma 1, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa per la realizzazione dei fini di cui alle norme richiamate nello stesso comma 1.

 

          Art. 16. Fondi amministrati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. [2]

     1. A seguito della soppressione delle gestioni fuori bilancio amministrate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernenti il Fondo per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, istituito ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, il Fondo per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale operanti nella provincia di Trieste, istituito con ordini del Governo militare alleato n. 77 del 27 dicembre 1947 e n. 80 del 14 aprile 1949, il Fondo speciale infortuni di cui all'art. 197 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, il Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e, al fine di assicurare l'esercizio da parte del predetto Ministero delle relative funzioni, i finanziamenti in atto previsti dalle norme sopra richiamate sono versati in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     2. Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sui Fondi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli di spesa di cui al medesimo comma 1. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni sui capitoli di entrata e di spesa di cui allo stesso comma 1.

     3. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo nell'esercizio successivo.

 

          Art. 17. Fondi amministrati dal Ministero della marina mercantile.

     1. Le entrate afferenti ai depositi per le controversie della gente di mare di cui all'art. 350 del codice della navigazione, alla vendita di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare di cui all'art. 195 del codice della navigazione, ai depositi cauzionali per danni causati da navi ad impianti ed opere portuali di cui all'art. 75 del codice della navigazione, ai recuperi e alla vendita di oggetti ritrovati di cui agli articoli 508 e 511 del codice della navigazione, al collocamento della gente di mare di cui al regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, al movimento ufficiali di cui alla legge 16 dicembre 1928, n. 3042, ai depositi di terzi per spese relative ad inchieste formali sulle cause e responsabilità dei sinistri di cui all'art. 583 del codice della navigazione, nonchè ai depositi di terzi per le spese di istruttoria delle concessioni demaniali, di cui agli articoli 11, 17 e 51 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono versate ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, a capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

     2. Al personale civile assunto con contratto di diritto privato presso gli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di Genova e Napoli si applicano le disposizioni di cui all'art. 4-bis, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

     3. Le entrate afferenti alla sezione di garanzia per il credito peschereccio di cui all'art. 13, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 302, sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

     4. Tutte le disponibilità comunque esistenti sui conti correnti postali o bancari devono essere versate sui capitoli di cui ai commi 1 e 3. I beni mobili degli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali sono acquisiti al patrimonio dello Stato.

 

          Art. 18. Istituto superiore di sanità.

     1. I contributi derivanti dagli accordi di collaborazione di cui all'art. 2, terzo e quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, nonchè i fondi relativi alle attività di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, ed all'art. 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, sono gestiti in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. I pareri previsti dalle vigenti norme di contabilità sono sostituiti dal parere del comitato amministrativo dell'Istituto, reso ai sensi della citata legge n. 519 del 1973.

     2. Gli atti ed i provvedimenti compiuti nella attività di cui al comma 1 sono sottoposti al controllo consuntivo della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti mediante rendiconto annuale finanziario delle spese, reso con le modalità di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

 

          Art. 19. Gestioni commissariali governative che esercitano pubblici servizi di trasporto.

     1. I proventi del traffico e fuori traffico e gli altri introiti delle gestioni commissariali governative di cui all'art. 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, affluiscono ai rispettivi bilanci autonomi, unitamente ai trasferimenti dal bilancio dello Stato a copertura del disavanzo d'esercizio.

     2. Il commissario governativo presenta il rendiconto annuale della gestione nelle forme e con le modalità stabilite ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della citata legge n. 385 del 1990. Detto rendiconto, corredato della relazione del collegio dei revisori, è sottoposto all'approvazione del Ministro dei trasporti ed è successivamente inoltrato alla Ragioneria centrale, che ne cura, dopo il controllo, l'invio alla Corte dei conti.

 

          Art. 20. Esclusione della soppressione delle gestioni fuori bilancio.

     1. Alle gestioni fuori bilancio menzionate nella presente legge le cui entrate derivano prevalentemente da contribuzioni da parte degli associati ovvero dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi, con esclusione di quelle di cui all'art. 5, e non superano annualmente, per ciascun organo gestorio, l'importo di lire 100 milioni, escluse le partite di giro, nonchè alle gestioni dei beni confiscati ai sensi del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, non si applica il disposto di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

     2. Sulle gestioni di cui al comma 1 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni.

     3. L'importo di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni con decreto del Ministro del tesoro. Qualora esso venga superato a chiusura dell'esercizio, le relative gestioni sono ricondotte al bilancio dello Stato con le procedure previste dalla presente legge.

 

          Art. 21. Procedure di spesa.

     1. Agli ordini di accreditamento previsti dalla presente legge si applica il primo comma dell'art. 279 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

 

          Art. 22. Norma transitoria.

     1. Alle disposizioni di cui alla presente legge viene data attuazione, ove non sia diversamente stabilito dai singoli articoli, entro trenta giorni dalla istituzione degli appositi capitoli nel bilancio dello Stato.

 

          Art. 23. Fondi di rotazione.

     1. Gli organismi che gestiscono al di fuori dell'Amministrazione dello Stato fondi di rotazione costituiti con disponibilità tratte dal bilancio dello Stato sono tenuti a trasmettere annualmente alle Amministrazioni vigilanti e alla Corte dei conti una relazione sull'attività della gestione svolta, ai fini della predisposizione da parte della Corte dei conti di un unico referto da inserire in apposita sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato.

 

          Art. 24. Procedure di controllo.

     1. Per le gestioni escluse dall'applicazione dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, la Corte dei conti, in sede di esame dei rendiconti o bilanci consuntivi, si pronunzia sulla regolarità della relativa gestione e riferisce al Parlamento sull'andamento e sui risultati di tutte le gestioni fuori bilancio con un'unica relazione, nella medesima sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato di cui all'art. 23 della presente legge.

     2. In seguito alle pronunzie di cui al comma 1 le Amministrazioni competenti e gli organi gestori sono tenuti a rivalutare le fattispecie oggetto delle pronunzie stesse e ad adottare i corrispondenti provvedimenti, da comunicare alla Corte dei conti. La rivalutazione costituisce un procedimento d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si conclude, quando riferita alle pronunzie di illegittimità degli atti, con un provvedimento espresso di annullamento o di conferma degli atti medesimi, soggetto al controllo della Corte dei conti in via preventiva. Ove detto provvedimento non intervenga nel termine di trenta giorni, o nel diverso termine previsto dalle leggi o dai regolamenti che riguardano le singole gestioni, gli atti dichiarati illegittimi cessano di avere efficacia e gli eventuali ulteriori effetti si producono nella diretta responsabilità dei soggetti che li hanno emessi.

 

          Art. 25. Modifica alla legge 5 agosto 1978, n. 468.

     1. L'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. – (Integrità, universalità ed unità del bilancio). - 1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'art. 81 della Costituzione.

     2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

     3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla legge di riordino complessivo della materia.

     4. E' vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

     5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate".

 

          Art. 26. Norma finale.

     1. In attuazione dell'art. 5, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 25 della presente legge, tutte le gestioni fuori bilancio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, esclusi i fondi di rotazione e fatta salva la disciplina recata dagli articoli da 1 a 20 della presente legge, sono soppresse e assoggettate a liquidazione con le modalità di cui all'art. 8, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

     2. Gli organi gestori che non adempiano alla prescrizione di cui al comma 1 sono perseguibili sotto il profilo penale e amministrativo.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma così modificato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Per una interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 4 del D.L. 1 ottobre 1993, n. 510.