§ 30.1.32 – L. 28 agosto 1989, n. 302.
Disciplina del credito peschereccio di esercizio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.1 credito agrario e peschereccio
Data:28/08/1989
Numero:302


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1.
Art. 4.      1.
Art. 5. 
Art. 6.      1. Il n. 9) del primo comma dell'art. 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. Ai fini degli obiettivi previsti dall'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, i prestiti previsti dalla presente legge possono essere assistiti, in tutto o in parte, anche successivamente [...]
Art. 8. 
Art. 9.      1. I beni oggetto dei prestiti previsti dalla presente legge, quando fruenti di contributo pubblico nel pagamento degli interessi, non possono essere distolti dalla loro destinazione per [...]
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16.      1. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sono stabilite le particolari modalità tecniche necessarie per l'attuazione della presente legge
Art. 17.      1. I consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia a carattere nazionale, volti ad attenuare i rischi derivanti dall'attività di impresa delle [...]
Art. 18.      1. Le disposizioni del quinto comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili anche ai passaggi di prodotti ittici [...]
Art. 19.      1. Le disposizioni dell'art. 7-ter del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, devono intendersi applicabili anche alla pesca [...]
Art. 20.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 6.600 milioni per il 1989, da ripartire tra le diverse finalità con decreto del Ministro della marina [...]


§ 30.1.32 – L. 28 agosto 1989, n. 302.

Disciplina del credito peschereccio di esercizio.

(G.U. 28 agosto 1989, n. 204).

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3.

     1. [3]

     2. Le aziende danneggiate da avversità atmosferiche o da pubbliche calamità per il ripristino dell'attività produttiva possono ottenere i benefici previsti dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 4.

     1. [4].

     2. [5].

     3. [6].

     4. [7].

     5. All'art. 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il n. 8) è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     6. All'art. 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole "e 8) dell'art. 16" sono sostituite dalle seguenti (omissis).

 

          Art. 5. [8]

 

          Art. 6.

     1. Il n. 9) del primo comma dell'art. 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. [9].

     3. [10].

 

          Art. 7.

     1. Ai fini degli obiettivi previsti dall'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, i prestiti previsti dalla presente legge possono essere assistiti, in tutto o in parte, anche successivamente al loro perfezionamento, da un concorso pubblico nel pagamento degli interessi. Nel caso in cui l'ammissione all'agevolazione avvenisse successivamente al perfezionamento dell'operazione il contributo sarà erogato agli interessati tramite l'istituto finanziatore e sarà comprensivo degli oneri sostenuti nel periodo precedente con gli stessi tassi di riferimento di cui al seguente comma 2.

     2. I tassi di riferimento per le operazioni agevolate di prestito di cui alla presente legge sono fissati con decreto del Ministro del tesoro. I tassi minimi per le operazioni agevolate di prestito sono pari al 40 per cento del tasso di riferimento. Per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno il tasso minimo è del 30 per cento di quello di riferimento.

 

          Art. 8. [11]

 

          Art. 9.

     1. I beni oggetto dei prestiti previsti dalla presente legge, quando fruenti di contributo pubblico nel pagamento degli interessi, non possono essere distolti dalla loro destinazione per l'intera durata del finanziamento e possono essere alienati solo dopo preventivo benestare dell'ente erogatore del contributo, nonché delle aziende o istituti di credito. La inosservanza degli obblighi suddetti comporta la revoca delle agevolazioni creditizie concesse con conseguente obbligo del beneficiario di rimborsare l'intero ammontare del finanziamento entro tre mesi, oltre ad una penale, fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, calcolata sul finanziamento medesimo.

 

          Art. 10. [12]

     1. Tra le aziende e gli istituti di credito esercenti il credito peschereccio è istituita, presso il fondo interbancario di garanzia, una sezione di garanzia per il credito peschereccio. La sezione garantisce, in via sussidiaria entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la copertura delle perdite che le aziende e gli istituti di credito esercenti il credito peschereccio dimostrino di aver subìto nelle operazioni perfezionate ai sensi della presente legge, che siano assistite da privilegio o garanzia reale o da altra garanzia ritenuta idonea.

     2. La garanzia della sezione non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

     3. La garanzia sussidiaria della sezione copre interamente la perdita risultante per capitale, interessi contrattuali e di mora, spese legali e processuali relative alle azioni esecutive promosse per il recupero del credito.

     4. La garanzia diviene operante dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sulle cose gravate da privilegio e sui beni costituiti in garanzia, anche in pendenza di altre procedure esecutive intraprese da aziende e istituti di credito eroganti su altri beni eventualmente posseduti dal proprietario o mutuario inadempiente.

     5. Le somme che devono essere comunque recuperate successivamente al rimborso, da parte della sezione di cui al presente articolo, della perdita denunziata saranno versate alla sezione stessa al netto delle spese sopportate.

     6. In dipendenza della garanzia sussidiaria le aziende e gli istituti di credito sono autorizzati a concedere prestiti e finanziamenti fino all'importo del valore cauzionale dei beni in garanzia entro il limite della spesa documentata.

 

          Art. 11. [13]

     1. Le aziende e gli istituti di credito che effettuano le operazioni assistite dalla garanzia di cui all'art. 10 debbono:

     a) eseguire una tantum sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della intera erogazione, una trattenuta nella misura dell'1 per mille, da non ripetere in caso di proroga o rinnovo delle operazioni stesse;

     b) versare alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, entro i primi quindici giorni di ciascun trimestre solare, l'ammontare complessivo delle trattenute eseguite nel trimestre precedente.

 

          Art. 12. [14]

     1. Le dotazioni finanziarie della sezione di garanzia per il credito peschereccio sono costituite:

     a) dalle trattenute stabilite dall'art. 11;

     b) da un contributo una tantum di lire 600 milioni a carico dello Stato per l'anno finanziario 1989;

     c) da un importo che le aziende, e gli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito peschereccio devono versare annualmente secondo le disposizioni di cui all'art. 14 a copertura delle spese di gestione della sezione;

     d) dagli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato alla sezione di garanzia per il credito peschereccio o dagli altri impieghi temporanei decisi dal comitato di amministrazione della sezione, di cui all'art. 13.

 

          Art. 13. [15]

     1. La sezione di garanzia per il credito peschereccio istituita presso il Fondo interbancario di garanzia ha personalità giuridica propria con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro.

     2. La sezione è amministrata da un comitato composto da:

     a) tre rappresentanti delle aziende ed istituti di credito autorizzati ad esercitare il credito peschereccio, designati dall'Associazione bancaria italiana;

     b) tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative di pescatori riconosciute;

     c) un rappresentante dell'associazione nazionale delle imprese di pesca;

     d) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     e) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

     f) un funzionario della Direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, con qualifica con inferiore a primo dirigente.

     3. Il collegio dei revisori è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima e da un rappresentante della Banca d'Italia.

     4. I componenti del comitato e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro. Il comitato è presieduto da uno dei rappresentanti del Ministero del tesoro. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte da un funzionario dell'Associazione bancaria italiana.

 

          Art. 14. [16]

     1. Il comitato di amministrazione della sezione di garanzia per il credito peschereccio ha il compito di provvedere:

     a) all'organizzazione dei servizi della sezione;

     b) alla scelta dei criteri e delle modalità dirette a disciplinare gli interventi della sezione;

     c) a deliberare sulle richieste di rimborso;

     d) a tutto quanto attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento della sezione.

     2. Le delibere di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e le norme di funzionamento della sezione sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile.

 

          Art. 15. [17]

 

          Art. 16.

     1. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sono stabilite le particolari modalità tecniche necessarie per l'attuazione della presente legge.

     2. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale, di cui all'art. 29 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, di concerto con il Ministro del tesoro, gli stanziamenti disponibili per il concorso nel pagamento degli interessi sono ripartiti tra i settori riguardanti:

     a) la pesca costiera;

     b) la pesca d'altura in Mediterraneo ed oltre gli stretti;

     c) l'acquacoltura nelle acque marine e salmastre.

 

          Art. 17.

     1. I consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia a carattere nazionale, volti ad attenuare i rischi derivanti dall'attività di impresa delle cooperative di pescatori e delle imprese di pesca socie nonchè delle Associazioni nazionali di rappresentanza del settore della pesca per le loro finalità istituzionali attraverso la stipula di convenzioni con gli istituti bancari e l'attivazione di linee di credito garantite dai consorzi medesimi, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari ad un decimo degli affidamenti bancari garantiti e fino ad un massimo di 200 milioni di lire annui [18].

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'erogazione del contributo in conto capitale ai consorzi di garanzia anzidetti, si provvede con apposito accantonamento, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dal successivo art. 20.

 

          Art. 18.

     1. Le disposizioni del quinto comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque lagunari, salmastre e marittime effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi.

 

          Art. 19.

     1. Le disposizioni dell'art. 7-ter del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, devono intendersi applicabili anche alla pesca marittima.

 

          Art. 20.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 6.600 milioni per il 1989, da ripartire tra le diverse finalità con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 3.600 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Industria cantieristica ed armatoriale (direttiva CEE n. 87/167)", e quanto a lire 3.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al medesimo capitolo 9001 per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Pesca marittima".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[2] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[3] Comma abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[4] Coma abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[5] Coma abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[6] Coma abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[7] Coma abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[8] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[9] Comma abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[10] Comma abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[11] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[12] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso D.Lgs. 385/1993.

[13] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso D.Lgs. 385/1993.

[14] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso D.Lgs. 385/1993.

[15] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso D.Lgs. 385/1993.

[16] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso D.Lgs. 385/1993.

[17] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[18] Comma così modificato dall'art. 59 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.