§ 80.9.239 - Legge 7 agosto 1973, n. 519.
Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:07/08/1973
Numero:519


Sommario
Art. 1.  Natura e funzioni
Art. 2.  Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca
Art. 3.  Servizi a pagamento
Art. 4.  Ripartizione dell'Istituto - Laboratori
Art. 5.  Servizi generali
Art. 6.  Organi collegiali ed individuali
Art. 7.  Comitato amministrativo: composizione
Art. 8.  Comitato amministrativo: adunanza
Art. 9.  Comitato amministrativo: funzioni
Art. 10.  Consiglio dei direttori di laboratorio
Art. 11.  Consiglio di laboratorio
Art. 12.  Assemblea di laboratorio o di servizio
Art. 13.  Comitato scientifico
Art. 14.  Attribuzioni del direttore dell'Istituto
Art. 15.  Attribuzioni del direttore di laboratorio
Art. 16.  Attribuzioni del capo dei servizi amministrativi e del personale
Art. 17.  Attribuzioni del direttore di servizio tecnico
Art. 18.  Attribuzioni del direttore di reparto
Art. 19.  Contratti
Art. 20.  Contratti con ditte estere
Art. 21.  Stipulazione dei contratti
Art. 22.  Approvazione dei contratti
Art. 23.  Acquisto e vendita dei materiali
Art. 24.  Ufficio tecnico
Art. 25.  Relazione del Ministro
Art. 26.  Residui
Art. 27.  Carriere
Art. 28.  Disposizioni generali per i concorsi di immissione in carriera
Art. 29.  Disposizioni generali per i concorsi di avanzamento
Art. 30.  Classificazione delle carriere direttive
Art. 31.  Carriera dei dirigenti di ricerca
Art. 32.  Carriera dei ricercatori
Art. 33.  Carriera direttiva amministrativa e del personale di biblioteca
Art. 34.  Nomina a direttore dell'Istituto
Art. 35.  Nomina a direttore di laboratorio
Art. 36.  Nomina a direttore di servizio tecnico
Art. 37.  Nomina a direttore di reparto
Art. 38.  Classificazione delle carriere di concetto
Art. 39.  Qualifiche della carriera degli assistenti tecnici
Art. 40.  Carriera degli assistenti tecnici
Art. 41.  Carriera dei segretari tecnici
Art. 42.  Classificazione delle carriere esecutive
Art. 43.  Nomina ad aiutante tecnico
Art. 44.  Nomina ad aiutante
Art. 45.  Qualifiche del personale ausiliario tecnico
Art. 46.  Carriera del personale ausiliario tecnico
Art. 47.  Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo
Art. 48.  Irrogazione della censura
Art. 49.  Commissione di disciplina
Art. 50.  Incarichi speciali
Art. 51.  Collocamento in aspettativa per motivi di studio o di ricerca
Art. 52.  Abrogazione degli articoli 219 e 220 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3
Art. 53.  Orario di servizio
Art. 54.  Compenso particolare
Art. 55.  Indennità di tempo pieno ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori
Art. 56.  Indennità di rischio
Art. 57.  Lavoro straordinario
Art. 58.  Lavoro notturno e festivo
Art. 59.  Mensa di Servizio - nido - asilo
Art. 60.  Rinvio allo statuto degli impiegati civili dello Stato
Art. 61.  Scioglimento centri di studio
Art. 62.  Regolamento interno
Art. 63.  Funzioni di segretario
Art. 64.  Inquadramento
Art. 65.  Contingentamento del personale
Art. 66.  Inquadramento dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori
Art. 67.  Inquadramento degli assistenti tecnici
Art. 68.  Inquadramento dei segretari tecnici
Art. 69.  Inquadramento degli aiutanti tecnici
Art. 70.  Inquadramento degli aiutanti
Art. 71.  Inquadramento del personale ausiliario tecnico
Art. 72.  Particolari situazioni nella carriera esecutiva
Art. 73.  Nomina a dirigente di ricerca
Art. 74.  Nomina a ricercatore
Art. 75.  Nomina ad assistente tecnico
Art. 76.  Nomina ad aiutante tecnico
Art. 77.  Prestatori d'opera in base alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331
Art. 78.  Concorsi in fase di svolgimento
Art. 79.  Disponibilità per i posti in organico
Art. 80.  Cessazione dell'attività professionale
Art. 81.  Copertura dell'onere della spesa


§ 80.9.239 - Legge 7 agosto 1973, n. 519. [1]

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità.

(G.U. 25 agosto 1973, n. 219)

 

Titolo I

NATURA E FUNZIONI DELL'ISTITUTO

 

     Art. 1. Natura e funzioni [2]

 

          Art. 2. Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca

     Nello svolgimento della sua attività, l'Istituto può cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.

     Ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, può accogliere, in qualità di ospiti, studiosi italiani e stranieri che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche e collaborare alle ricerche dell'Istituto e può conferire, nei limiti dei fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità a questo scopo, borse di studio per un periodo non superiore complessivamente a tre anni a cittadini italiani e stranieri.

     Il comitato amministrativo, sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio, può autorizzare il direttore dell'Istituto ad accordarsi con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali ricevendone contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti a compiti dell'Istituto stesso e indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati saranno di appartenenza sia dell'Istituto sia dell'organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta.

     I contributi di cui al precedente terzo comma sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature, per le missioni all'estero e quant'altro occorra per la specifica ricerca da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai ricercatori designati o ad altri dipendenti dell'Istituto. A tal fine essi vengono gestiti direttamente dall'Istituto su indicazione del responsabile scientifico della ricerca, che ne presenterà un rendiconto al comitato amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

 

          Art. 3. Servizi a pagamento

     Nei casi in cui non vi sia tenuto per legge, l'Istituto, previa autorizzazione del Ministro per la sanità, può rendere a pagamento ad organizzazioni pubbliche estere ed internazionali e ad amministrazioni pubbliche nazionali servizi inerenti alle proprie funzioni.

     Le tariffe dei servizi comunque resi dall'Istituto sono fissate nella tabella A annessa alla presente legge.

     Per i servizi non previsti nella tabella A e per la modificazione della tabella stessa si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per la sanità di concerto con quello per il tesoro.

     I proventi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono versati direttamente e definitivamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

 

Titolo II

 

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

 

          Art. 4. Ripartizione dell'Istituto - Laboratori

     L'Istituto è costituito da laboratori e servizi generali. I laboratori si articolano in reparti.

     I laboratori sono in numero massimo di quindici; la suddivisione dell'Istituto in laboratori e le loro competenze sono stabilite con decreto del Ministro per la sanità, su proposta del comitato scientifico e del comitato amministrativo secondo le modalità previste dall'art. 62 della presente legge.

     La suddivisione dell'Istituto in laboratori, il loro numero e le loro competenze sono stabilite con decreto del Ministro della sanità, su proposta del Comitato scientifico e del Comitato amministrativo secondo le modalità previste dall'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519 [3] .

 

          Art. 5. Servizi generali

     I servizi generali dipendono direttamente dal direttore dell'Istituto. Essi sono:

     1) servizi amministrativi e del personale;

     2) biblioteca;

     3) servizi tecnici, nel numero e con le attribuzioni fissate dal regolamento interno di cui all'art. 62.

 

Titolo III

 

ORGANI DI DIREZIONE E DI CONSULENZA

 

          Art. 6. Organi collegiali ed individuali

     Sono organi direttivi collegiali dell'Istituto:

     il comitato amministrativo;

     il consiglio dei direttori di laboratorio;

     i consigli di laboratorio.

     Sono organi direttivi individuali:

     il direttore dell'Istituto;

     i direttori di laboratorio;

     il capo dei servizi amministrativi e del personale;

     il direttore della biblioteca;

     i direttori dei servizi tecnici;

     i direttori di reparto.

     Presso ogni laboratorio o servizio è istituita un'assemblea di laboratorio o servizio con i compiti di cui all'art. 12 della presente legge.

     Presso l'Istituto è istituito un comitato scientifico con le funzioni di cui all'art. 13.

 

Capo I

 

ORGANI COLLEGIALI DI DIREZIONE E DI CONSULENZA

 

          Art. 7. Comitato amministrativo: composizione

     Il comitato amministrativo è presieduto dal Ministro per la sanità o, per delega, da un sottosegretario di Stato per la sanità; ed è composto:

     a) dal direttore dell'Istituto;

     b) da tre direttori di laboratorio designati dal Consiglio dei direttori di laboratorio, secondo i criteri di cui all'art. 10 della presente legge;

     c) da tre esperti, dei quali due designati dal Ministro per la sanità ed uno dal Ministro per il tesoro;

     d ) da due esperti designati d'intesa tra i presidenti delle Giunte regionali, o, in mancanza di tale designazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta, da due assessori regionali alla sanità nominati dal Ministro per la sanità;

     e) da un esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

     f) da un esperto designato dalla Unione delle province d'Italia (UPI);

     g) dal capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto;

     h) da tre rappresentanti del personale, designati mediante elezione per ogni triennio dai dipendenti di ruolo, con suffragio diretto, universale e segreto.

     Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a primo dirigente.

     I membri del comitato amministrativo sono nominati con decreto del Ministro per la sanità e durano in carica tre anni.

 

          Art. 8. Comitato amministrativo: adunanza

     Il comitato amministrativo si riunisce in adunanza ordinaria una volta al mese ed è convocato, in via straordinaria, dal Ministro per la sanità quando egli ne ravvisi l'opportunità o su richiesta di almeno sette membri del comitato stesso.

     Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

     Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

 

          Art. 9. Comitato amministrativo: funzioni

     Il comitato amministrativo:

     1) esercita le attribuzioni del consiglio di amministrazione e quelle del consiglio di amministrazione per il personale ausiliario stabilite dagli articoli 146 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;

     2) delibera, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, il piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica, in relazione alle necessità dei singoli laboratori e servizi generali. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità;

     3) esprime parere:

     a) sulle proposte formulate dal consiglio dei direttori di laboratorio, circa la previsione annuale delle spese necessarie per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;

     b) sulla relazione annuale di cui all'art. 25 della presente legge;

     c) sulle produzioni di sostanze di interesse sanitario da effettuarsi dall'Istituto o sulla cessazione di produzioni in atto;

     4) esprime pareri e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il Ministro per la sanità o il direttore dell'Istituto lo richiedano;

     5) si pronuncia su questioni di sua competenza in merito ad eventuali divergenze di conduzione e gestione dei laboratori e servizi dell'Istituto.

 

          Art. 10. Consiglio dei direttori di laboratorio

     Il consiglio dei direttori di laboratorio è composto dal direttore dell'Istituto che lo presiede, dai direttori di laboratorio e dal capo dei servizi amministrativi e del personale.

     Il presidente del consiglio dei direttori di laboratorio può invitare a partecipare con parere consultivo alle adunanze, in relazione agli argomenti da trattare, i direttori dei servizi e, inoltre, su richiesta di uno o più membri del consiglio, esperti anche esterni.

     Il consiglio dei direttori di laboratorio:

     1) esamina il consuntivo dell'attività dell'Istituto sulla base delle relazioni presentate, con le modalità dell'art. 15, dai direttori di laboratorio;

     2) formula proposte:

     a) sul programma dell'attività dell'Istituto in base alle proposte dei consigli di laboratorio;

     b) sulla ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali;

     c) sul piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;

     3) esprime parere:

     a) sul coordinamento dell'attività dei laboratori e dei servizi generali;

     b) sulla nomina dei direttori di reparto proposti dal consiglio del laboratorio interessato;

     4) designa ai fini della composizione del comitato amministrativo un direttore di laboratorio per ciascuno dei seguenti gruppi:

     a) discipline mediche e biologiche;

     b) discipline chimiche e farmaceutiche;

     c) discipline fisiche e tecnologiche;

     5) esprime parere e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il presidente lo richieda.

     Il consiglio dei direttori di laboratorio si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese su convocazione del proprio presidente e in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei direttori di laboratorio. L'ordine del giorno e il verbale delle sedute del consiglio dei direttori di laboratorio sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.

 

          Art. 11. Consiglio di laboratorio

     In ciascun laboratorio è istituito un consiglio di laboratorio.

     Il consiglio è composto dal direttore del laboratorio, che lo presiede, dai direttori dei reparti e da un rappresentante per ciascuna delle seguenti carriere tecniche: dirigenti di ricerca e ricercatori; assistenti e segretari tecnici; aiutanti tecnici; ausiliari tecnici.

     Il consiglio di laboratorio collabora con il direttore del laboratorio per il coordinamento dell'attività dei reparti.

     Il consiglio di laboratorio deve essere consultato dal direttore di laboratorio in merito:

     a) all'assegnazione del personale ai reparti e servizi del laboratorio secondo le norme previste dal regolamento interno di cui all'art. 62;

     b) alla conduzione tecnica del laboratorio;

     c) all'utilizzazione dei fondi ad esso assegnati;

     d) alla programmazione dei corsi di perfezionamento.

     Il consiglio di laboratorio formula proposte per la nomina a direttore di laboratorio, come previsto dall'art. 35, e per la nomina dei direttori di reparto, come previsto dall'art. 37.

     Alle riunioni in cui vengono discusse ed approvate in sede consuntiva e preventiva le attività di ricerca e controllo e la utilizzazione dei fondi partecipano senza diritto di voto tutti i laureati tecnici di ruolo del laboratorio.

     Il consiglio di laboratorio si riunisce, su convocazione del proprio presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei direttori di reparto, una volta ogni bimestre.

 

          Art. 12. Assemblea di laboratorio o di servizio

     L'assemblea di laboratorio o servizio è costituita da tutto il personale di ruolo del laboratorio o servizio, ed è convocata dal direttore di laboratorio o servizio in via ordinaria almeno una volta a trimestre a scopo d'informazione e discussione sull'andamento generale del laboratorio o servizio; in via straordinaria su richiesta di un terzo degli aventi diritto.

 

          Art. 13. Comitato scientifico

     Il comitato scientifico è composto:

     a) dal direttore dell'Istituto che lo presiede e lo convoca;

     b) da dieci esperti nominati per tre anni con decreto del Ministro della sanità tra personalità operanti nell'ambito di università e istituti a carattere scientifico, italiani ed eventualmente stranieri, o nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche, e da dieci esperti di nazionalità italiana nominati per tre anni, con decreto del Ministro della sanità, tra personalità operanti nell'ambito delle università e dei presidi igienico-sanitari regionali. Tali esperti sono nominati su proposta del Consiglio sanitario nazionale [4] ;

     c) dai direttori di laboratorio dell'Istituto;

     d) da tre ricercatori eletti per tre anni dai ricercatori dell'Istituto, uno per ognuna delle discipline specificate al punto 4) dell'art. 10.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal direttore della segreteria per le attività culturali.

     Il presidente del comitato scientifico può invitare alle riunioni, in relazione alle materie da trattare, impiegati dell'Istituto e di ogni altra amministrazione statale ed esperti di particolare competenza, italiani e stranieri.

     Il comitato scientifico:

     1) esercita consulenza scientifica per l'istituto in ordine alla individuazione dei temi di ricerca sanitaria di maggiore interesse per la sanità pubblica nazionale ed alla impostazione di particolari serie di controlli anche a scopo di rilevamento statistico;

     2) esercita le attribuzioni di cui alla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, in materia di ripartizione delle borse di studio;

     3) esprime parere al Ministro per la sanità in ordine alle questioni di cui all'art. 34;

     4) esprime parere su quelle parti del regolamento interno che riguardano la struttura scientifica dell'Istituto e, in particolare, la costituzione e la soppressione dei laboratori ed eventualmente dei reparti;

     5) esprime parere su tutti quegli argomenti che comunque interessano l'attività dell'Istituto in connessione con il programma sanitario e scientifico nazionale.

     Il comitato scientifico si riunisce collegialmente almeno due volte all'anno e può lavorare per commissioni [5] .

 

Capo II

 

ORGANI DIRETTIVI INDIVIDUALI: ATTRIBUZIONI

 

          Art. 14. Attribuzioni del direttore dell'Istituto

     Il direttore dell'Istituto sovraintende all'attività dell'Istituto, ne dirige il funzionamento e ne ha la responsabilità di fronte al Ministro per la sanità; dispone i controlli, gli accertamenti e le indagini di iniziativa dell'Istituto, informandone preventivamente il Ministro; gli fa relazione sulle attività previste dall'art. 1, e gli propone i provvedimenti necessari. Ordina ed impegna, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese dell'Istituto; emette e firma i mandati; propone al Ministro per la sanità gli incarichi di cui all'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; promuove l'azione disciplinare nei confronti del personale dipendente, nei casi previsti dalla normativa vigente; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti.

     Entro il primo semestre di ogni anno presenta al Ministro per la sanità una relazione scritta sull'attività svolta dall'Istituto nell'annata precedente e propone lo schema di relazione sul programma dell'Istituto di cui all'art. 25 della presente legge.

     In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto viene sostituito dal direttore di laboratorio più anziano.

     Per il coordinamento dell'attività dell'Istituto il direttore si avvale di una segreteria generale tecnica composta da personale appartenente all'Istituto.

     Dal direttore dell'Istituto dipende la segreteria tecnica della Farmacopea ufficiale.

 

          Art. 15. Attribuzioni del direttore di laboratorio

     Il direttore di laboratorio coordina e dirige l'attività del laboratorio e ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.

     Entro il primo trimestre di ogni anno presenta al consiglio dei direttori di laboratorio una relazione scritta sull'attività svolta dal laboratorio nell'annata precedente.

     In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore di laboratorio viene sostituito dal direttore di reparto più anziano del laboratorio stesso.

     Dal direttore di laboratorio dipende la segreteria del laboratorio.

     Il direttore del laboratorio provvede ad organizzare corsi di perfezionamento e di addestramento nell'ambito del laboratorio.

 

          Art. 16. Attribuzioni del capo dei servizi amministrativi e del personale

     Il capo dei servizi amministrativi e del personale esercita le funzioni indicate dall'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad eccezione delle iniziative in materia disciplinare, attribuite al direttore dell'Istituto ai sensi dell'art. 14, coadiuva il direttore dell'Istituto nello svolgimento dell'azione amministrativa, dirige e coordina l'attività degli uffici dipendenti e ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.

 

          Art. 17. Attribuzioni del direttore di servizio tecnico

     Il direttore di servizio tecnico dirige il servizio cui è preposto ed è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto del suo funzionamento. La funzione di direttore di servizio tecnico è equiparata a quella di direttore di reparto.

     Entro il primo bimestre di ogni anno, il direttore di servizio tecnico presenta al direttore dell'Istituto una relazione scritta sull'attività svolta dal servizio tecnico nell'annata precedente.

 

          Art. 18. Attribuzioni del direttore di reparto

     Il direttore di reparto dirige il reparto cui è preposto ed ha, di fronte al direttore del laboratorio, la responsabilità delle attività di ricerca e di controllo che in esso si svolgono.

     Entro il primo bimestre di ogni anno, il direttore di reparto presenta per iscritto al direttore del laboratorio una relazione particolareggiata sulle attività di ricerca e di controllo svolte dal reparto nell'annata precedente.

 

Titolo IV

 

ATTIVITA' CONTRATTUALE - PROGETTI - PROGRAMMA

 

          Art. 19. Contratti

     Il parere del Consiglio di Stato, previsto dagli articoli 5, 6, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, è sostituito, limitatamente ai contratti riguardanti l'Istituto, dal parere vincolante del comitato amministrativo, salvo quanto disposto nei successivi commi.

     Il Consiglio di Stato esprime pareri sui progetti di contratto che importino una spesa superiore a lire cinquecento milioni quando si intenda provvedere alla spesa mediante asta pubblica, licitazione privata od appalto concorso, ed a lire duecentocinquanta milioni quando si intenda provvedere alla spesa mediante trattativa privata.

     Quando trattasi di progetti di contratti, dai quali derivi una entrata per lo Stato, i limiti di somma di cui al precedente comma sono ridotti rispettivamente a lire duecentocinquanta milioni per i contratti da stipularsi mediante asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso, e a lire cento milioni per quelli da stipularsi a trattativa privata.

     Qualora il contratto concerna materia per la quale esistono capitolati d'oneri approvati su conforme parere del Consiglio di Stato e le condizioni del contratto siano uguali a quelle di detti capitolati, i limiti di somma di cui ai due precedenti commi sono raddoppiati.

     Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sugli atti di transazione di importo superiore a lire cinquanta milioni, nonchè, allorché sul contratto si è espresso il Consiglio di Stato, sugli atti relativi ad inapplicabilità di clausole penali o sospensione di lavori o prolungamento di termini per cause non previste dal contratto quando la durata della sospensione dei lavori o il prolungamento dei termini siano indeterminati ovvero vi corrisponda una penalità eccedente lire cinque milioni.

     Possono essere eseguiti in economia servizi e disposte spese inerenti alle attribuzioni dell'Istituto entro il limite massimo di spesa di lire cinquanta milioni. Oltre tale limite sarà sentito il Consiglio di Stato. Per le spese superiori a lire dieci milioni e non eccedenti lire cinquanta milioni deve essere sentito il comitato amministrativo. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro, è emanato un regolamento speciale nel quale sono determinati i servizi e le spese da eseguire in economia.

 

          Art. 20. Contratti con ditte estere

     Quando per l'urgenza o per le condizioni di mercato sorga la necessità di assicurare all'Istituto forniture da ditte estere, il contratto potrà essere stipulato a trattativa privata, anche per importi superiori al limite di cui al secondo comma dell'art. 19, previo parere vincolante del comitato amministrativo. Le aperture di credito per le spese conseguenti ai contratti di cui al presente articolo sono disposte dal direttore dell'Istituto con autorizzazione motivata che tien luogo anche dell'approvazione prevista dall'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, mediante ordini di accreditamento a favore del capo dei servizi amministrativi e del personale o a funzionari della carriera direttiva amministrativa con qualifica di primo dirigente.

 

          Art. 21. Stipulazione dei contratti

     I contratti, salvo quanto disposto dal precedente articolo, sono stipulati dal capo dei servizi amministrativi e del personale o, per delega di questi, da un funzionario della carriera direttiva amministrativa con la qualifica non inferiore a primo dirigente.

     I funzionari di cui al primo comma presiedono le aste pubbliche e le licitazioni private provvedendo all'aggiudicazione delle relative forniture.

 

          Art. 22. Approvazione dei contratti

     Fermo restando il disposto dell'art. 20 i contratti sono approvati con decreto del direttore dell'Istituto fatta eccezione per i casi in cui debba essere sentito il Consiglio di Stato.

     In deroga all'art. 14 della presente legge, il Ministro per la sanità assume gli impegni di spesa per i contratti che egli approva con proprio decreto.

     Il direttore dell'Istituto può delegare l'approvazione dei contratti ad un funzionario della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a primo dirigente.

 

          Art. 23. Acquisto e vendita dei materiali

     L'Istituto, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, provvede direttamente all'acquisto di strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali da laboratorio, animali da esperimento e di tutto ciò che possa occorrere per la ricerca scientifica e il funzionamento dei laboratori e servizi tecnici.

     L'Istituto provvede altresì direttamente alla vendita degli strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali da laboratorio, allorché ricorrano le seguenti condizioni:

     a) siano superati tecnicamente a causa di nuovi ritrovati;

     b) l'uso per il quale furono costruiti o acquistati comporti eccessiva onerosità di funzionamento o di manutenzione;

     c) non siano utilizzabili per altri servizi.

     Possono altresì essere venduti gli animali non più utilizzabili ai fini sperimentali o di controllo.

     Il direttore dell'Istituto nomina, all'inizio di ogni biennio, una commissione composta da un dirigente di ricerca, presidente, da tre primi ricercatori e da un impiegato della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a primo dirigente nonchè da un impiegato della carriera direttiva amministrativa, con funzioni di segretario, la quale esprime parere in ordine alla indispensabilità della spesa e congruità del prezzo per l'acquisto di quei beni tra quelli indicati al primo comma, che non siano richiesti direttamente dai laboratori e servizi tecnici.

     La stessa commissione esprime parere sulla convenienza di una ulteriore utilizzazione degli animali e in ordine ai punti a), b) e c) del secondo comma, nonchè sul valore di stima per la successiva vendita, mediante verbale da redigersi dopo apposito sopralluogo.

     Per la validità dei contratti di vendita degli animali non più utilizzabili ai fini sperimentali o di controllo, dei beni fuori uso, nonchè di quelli di cui al secondo comma, deve partecipare alle gare e intervenire alla stipulazione del contratto un funzionario designato di volta in volta dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - quando il valore di stima superi le lire 600 mila.

     I relativi proventi sono versati dagli acquirenti direttamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

 

          Art. 24. Ufficio tecnico

     L'ufficio tecnico elabora i progetti dei lavori necessari alla manutenzione degli impianti dell'Istituto nonchè i progetti relativi a nuove installazioni e modifiche occorrenti per l'aggiornamento tecnico degli impianti stessi; esprime altresì il parere sui progetti di cui sopra quando la loro redazione sia affidata a ditte od a tecnici estranei all'amministrazione; dirige i relativi lavori.

     Progetta, dirige, esegue - quando l'esecuzione non sia affidata a ditte private - e collauda i lavori di ordinaria manutenzione degli uffici e dei loro impianti.

     Sovraintende alle officine, agli impianti ed alle attrezzature generali dell'Istituto.

 

          Art. 25. Relazione del Ministro

     Il Ministro per la sanità presenta annualmente al Parlamento, in rapporto allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, una relazione sul programma dell'Istituto per il futuro esercizio finanziario e sui risultati dell'attività svolta nel precedente esercizio.

 

          Art. 26. Residui

     Le somme non impegnate alla fine dell'esercizio finanziario sul capitolo di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità - rubrica Istituto superiore di sanità - concernente le spese per il funzionamento e le manutenzioni, possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

 

Titolo V

 

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

 

          Art. 27. Carriere

     Le carriere degli impiegati dell'Istituto superiore di sanità sono distinte in:

     carriere direttive;

     carriere di concetto;

     carriere esecutive;

     carriera del personale ausiliario tecnico.

     Nei quadri I, II, III e IV della tabella B annessa alla presente legge sono stabiliti i ruoli organici per ciascuna carriera.

     Le categorie degli operai dell'Istituto superiore di sanità sono distinte in:

     capi operai;

     operai specializzati;

     operai qualificati;

     operai comuni.

     Nella tabella C annessa alla presente legge è riportata la pianta organica per ciascuna categoria.

 

          Art. 28. Disposizioni generali per i concorsi di immissione in carriera [6]

 

          Art. 29. Disposizioni generali per i concorsi di avanzamento [7]

 

Capo I

 

CARRIERE DIRETTIVE

 

          Art. 30. Classificazione delle carriere direttive

     Le carriere direttive comprendono:

     carriera dei dirigenti di ricerca;

     carriera dei ricercatori;

     carriera amministrativa;

     carriera di biblioteca.

 

          Art. 31. Carriera dei dirigenti di ricerca

     La nomina a dirigente di ricerca si consegue mediante concorso per titoli ed esami, cui possono partecipare i primi ricercatori e i ricercatori che, alla data di pubblicazione del decreto che indìce il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera dei ricercatori dell'Istituto.

     Allo stesso concorso possono partecipare i ricercatori e docenti provvisti di laurea che abbiano compiuto almeno nove anni di servizio complessivo, anche non continuativo, presso istituti d'istruzione universitaria o di ricerca statali o liberi, italiani o stranieri. Ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio, il servizio prestato presso università o istituzioni scientifiche straniere deve essere riconosciuto con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

     Con il decreto che indìce il concorso vengono indicate le discipline per cui viene bandito il concorso stesso.

     La commissione giudicatrice del concorso è composta dal direttore dell'Istituto, presidente, da due professori universitari docenti in materie su cui verte l'esame o in materie affini, dal direttore del laboratorio per il quale i posti sono messi a concorso e da un direttore di reparto appartenente alla carriera dei dirigenti di ricerca.

     L'esame consiste in una discussione sugli argomenti relativi all'attività svolta e su titoli scientifici prodotti.

     Dopo tre anni di regolare ed effettivo servizio, previo giudizio favorevole sulla loro attività scientifica e di servizio da parte del comitato amministrativo sentito il comitato scientifico, i dirigenti di ricerca sono confermati in ruolo.

     Nel caso che il giudizio di cui al comma precedente sia sfavorevole, i dirigenti di ricerca vengono collocati nel ruolo dei primi ricercatori, anche in soprannumero, nella carriera e nella classe di provenienza. I dirigenti di ricerca provenienti dall'esterno, decaduti dall'impiego, hanno diritto ad una indennità una tantum pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.

 

          Art. 32. Carriera dei ricercatori

     La carriera dei ricercatori comprende le seguenti qualifiche:

     ricercatore;

     primo ricercatore.

     La nomina in prova a ricercatore si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del sesto comma, mediante concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea.

     L'esame consiste in due prove scritte su argomento tecnico a carattere universitario, una prova scritta e orale in una lingua straniera determinata nel bando di concorso di cui al precedente art. 28, una prova pratica con relazione scritta e una prova orale tecnica.

     La commissione giudicatrice per la nomina in prova a ricercatore è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un professore universitario, da uno dei ricercatori designati per il comitato scientifico, dai ricercatori dell'Istituto in una delle discipline di cui al terzo comma, punto 4), dell'art. 10, a seconda del posto messo a concorso, da due direttori di reparto, di cui uno almeno appartenente alla carriera dei dirigenti di ricerca, nonchè da un docente universitario di lingue come membro aggiunto.

     Al termine del periodo di prova il consiglio di laboratorio esprime un giudizio tecnico attitudinale basato sulla qualità del servizio prestato.

     Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera di concetto degli assistenti tecnici provvisti di laurea o libera docenza e con almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera stessa. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.

     I vincitori del concorso di cui al precedente comma sono assegnati alla seconda classe di stipendio della qualifica di ricercatore.

     L'esame del concorso di cui al sesto comma consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio tendenti ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla ricerca ed alla soluzione di questioni di carattere tecnico.

     La commissione giudicatrice per il concorso di cui al sesto comma è composta nel modo previsto per la nomina in prova a ricercatore.

     Dopo nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ricercatore si consegue la promozione a primo ricercatore a ruolo aperto mediante valutazione di merito comparativo effettuata dal comitato amministrativo in base all'esame globale dell'attività svolta nella carriera, in base al giudizio tecnico-attitudinale espresso con le modalità di cui all'art. 29 e al parere del comitato scientifico sui titoli scientifici.

     Per esigenze di funzionamento dell'Istituto possono essere messi a concorso pubblico per la qualifica di primo ricercatore fino a un terzo dei posti disponibili nella carriera esclusi quelli riservati di cui al sesto comma; sono ammessi candidati esterni provvisti di laurea i quali abbiano complessivamente prestato non meno di nove anni di effettivo servizio in attività di ricerca presso istituti d'istruzione universitaria o di ricerca statali o liberi, italiani o stranieri.

     Il servizio prestato presso università o istituti di ricerca stranieri deve essere riconosciuto valido ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio, con decreto del Ministro per la sanità di concerto con quello per la pubblica istruzione.

     Il concorso è per titoli ed esami. I titoli sono costituiti da pubblicazioni scientifiche specifiche per la disciplina, che deve essere precisata nel bando di concorso, e l'esame consiste in una trattazione scritta di argomento specifico, una prova pratica specifica ed una discussione sulle pubblicazioni scientifiche prodotte.

     La commissione giudicatrice del concorso è composta dal direttore di laboratorio, presidente, da due professori universitari docenti nelle materie su cui vertono le prove di esame, da un direttore di reparto e da un dirigente di ricerca.

     Al compimento di tre anni di effettivo servizio il vincitore del pubblico concorso a primo ricercatore, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo basato sulle stesse modalità dello scrutinio per la promozione a primo ricercatore, è confermato in ruolo. Nel caso di valutazione sfavorevole il primo ricercatore decade dall'impiego in seguito a decreto ministeriale motivato ed ha diritto ad una indennità una tantum pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.

 

          Art. 33. Carriera direttiva amministrativa e del personale di biblioteca [8]

 

          Art. 34. Nomina a direttore dell'Istituto

     L'ufficio di direttore dell'Istituto è conferito con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa proposta del Ministro per la sanità sentito il parere del comitato scientifico, ad una personalità scientifica anche estranea all'Istituto. Tale ufficio ha la durata di sette anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. Se l'ufficio è conferito ad un direttore di laboratorio o di reparto questi non può conservare la direzione del laboratorio o del reparto cui è preposto.

     Alla nomina deve essere provveduto entro sei mesi dalla vacanza.

     Il direttore dell'Istituto, se la nomina viene conferita a persona estranea, è inquadrato, con l'esonero del periodo di prova di cui all'art. 31, nella carriera dei dirigenti di ricerca anche in soprannumero, alla classe di stipendio che gli compete in base ai precedenti servizi prestati presso l'università o istituti di ricerca italiani o stranieri ai sensi dell'art. 31, e comunque non inferiore alla terza.

     Al direttore dell'Istituto è corrisposta, limitatamente alla durata dell'ufficio stesso, un'indennità pari al venti per cento dello stipendio riferito alla quinta classe di stipendio di dirigente di ricerca.

 

          Art. 35. Nomina a direttore di laboratorio

     L'ufficio di direttore di laboratorio è conferito con decreto del Ministro per la sanità, previo parere del comitato amministrativo, su proposta del consiglio di laboratorio, presieduto dal direttore dell'Istituto, ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica.

     Tale ufficio ha la durata di sei anni e può essere confermato con le stesse modalità previste per il conferimento. Alla nomina si provvede entro sei mesi dalla vacanza. Se l'ufficio è conferito ad un direttore di reparto questi non può mantenere la direzione del reparto cui è preposto.

 

          Art. 36. Nomina a direttore di servizio tecnico

     L'ufficio di direttore di servizio tecnico è conferito con decreto del Ministro per la sanità previo parere del comitato amministrativo su proposta del consiglio dei direttori di laboratorio, ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. All'assegnazione dell'ufficio si provvede entro quattro mesi dalla vacanza.

 

          Art. 37. Nomina a direttore di reparto

     L'ufficio di direttore di reparto è conferito dal direttore dell'Istituto sentito il consiglio dei direttori di laboratorio su proposta del consiglio di laboratorio ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, o ad un ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermato con le stesse modalità previste per il conferimento. All'assegnazione dell'ufficio stesso si provvede entro quattro mesi dalla vacanza.

 

Capo II

 

CARRIERE DI CONCETTO

 

          Art. 38. Classificazione delle carriere di concetto [9]

 

          Art. 39. Qualifiche della carriera degli assistenti tecnici [10]

 

          Art. 40. Carriera degli assistenti tecnici [11]

 

          Art. 41. Carriera dei segretari tecnici [12]

 

Capo III

 

CARRIERE ESECUTIVE

 

          Art. 42. Classificazione delle carriere esecutive [13]

 

          Art. 43. Nomina ad aiutante tecnico [14]

 

          Art. 44. Nomina ad aiutante [15]

 

Capo IV

 

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO TECNICO

 

          Art. 45. Qualifiche del personale ausiliario tecnico [16]

 

          Art. 46. Carriera del personale ausiliario tecnico [17]

 

Titolo VI

 

RAPPORTI INFORMATIVI E DISCIPLINA

 

          Art. 47. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo

     Il rapporto informativo, di cui agli articoli 43, 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è compilato:

     a) per i direttori di laboratorio, i direttori di servizio, i direttori di reparto ed i dirigenti di ricerca, dal direttore dell'Istituto;

     b) per i ricercatori dei laboratori dal rispettivo direttore di laboratorio;

     c) per gli impiegati con qualifica di capo servizio e primo dirigente dal capo dei servizi amministrativi e del personale;

     d) per gli impiegati della biblioteca, dal direttore della biblioteca;

     e) per gli impiegati dei servizi tecnici dal rispettivo direttore del servizio;

     f) per gli impiegati distaccati nei laboratori o servizi tecnici, dal direttore del laboratorio o servizio tecnico presso il quale prestano servizio;

     g) per gli impiegati appartenenti alle segreterie di laboratorio, dal rispettivo direttore di laboratorio;

     h) per tutti gli altri impiegati dei laboratori, dal rispettivo direttore di reparto;

     i) per tutti gli altri impiegati dei servizi amministrativi e del personale, dal rispettivo capo servizio.

     Il giudizio complessivo per il personale di cui alla lettera a) è espresso dal comitato amministrativo; per il personale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) è espresso dal direttore dell'Istituto; per quello di cui alla lettera h) dal direttore di laboratorio e per quello di cui alla lettera i) dal capo dei servizi amministrativi e del personale.

 

          Art. 48. Irrogazione della censura

     La censura è inflitta, previa contestazione d'addebito, dal direttore di laboratorio o di servizio.

 

          Art. 49. Commissione di disciplina

     La commissione di disciplina per tutto il personale dell'Istituto è nominata con decreto del Ministro per la sanità ed è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un direttore di reparto o di servizio tecnico, da un capo servizio e da due rappresentanti del personale; questi ultimi designati dagli impiegati di ruolo mediante suffragio diretto, universale e segreto.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un primo dirigente.

     Per ciascuno dei quattro membri della commissione e per il segretario è nominato un membro supplente; in caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano il quale è a sua volta sostituito da uno dei membri supplenti.

 

Titolo VII

 

DISPOSIZIONI VARIE E COMUNI

 

          Art. 50. Incarichi speciali

     Qualora, per soddisfare ad urgenti esigenze di funzionamento dell'Istituto debbano essere conferiti incarichi, ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad esperti italiani o stranieri di cui sia riconosciuta la specifica competenza, sarà sentito il consiglio dei direttori di laboratorio.

 

          Art. 51. Collocamento in aspettativa per motivi di studio o di ricerca

     Il personale dei ruoli delle carriere tecniche direttiva e di concetto dell'Istituto può essere collocato in aspettativa, oltre che per i motivi previsti dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche per motivi di studio o di ricerca.

     Il collocamento in aspettativa per motivi di studio o di ricerca può essere disposto, su domanda dell'impiegato e su parere favorevole del consiglio dei direttori di laboratorio, dal comitato amministrativo dell'Istituto, previo accertamento che i motivi di studio o di ricerca siano di interesse per l'Istituto stesso.

     La durata dell'aspettativa non può superare un anno. Per giustificati motivi il comitato amministrativo, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, può consentire all'impiegato la proroga dell'aspettativa per un periodo non superiore a sei mesi.

     L'aspettativa non può essere disposta per un periodo complessivo superiore ad un anno e sei mesi in un decennio.

     Al personale dell'Istituto, collocato in aspettativa per motivi di studio o di ricerca, è attribuito il trattamento economico fisso senza diritto al trattamento di missione. Se il dipendente fruisce, in relazione all'attività di studio o di ricerca svolta, di assegni o di borse di studio a carico di altre amministrazioni, anche estere, che al netto superino il trattamento economico fisso di cui è provvisto in Istituto, l'eventuale eccedenza di tali assegni viene annualmente versata dal dipendente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

     Al personale che ha usufruito dell'aspettativa di cui al presente articolo, non può essere concessa l'aspettativa per motivi di famiglia se non sia trascorso un anno dalla data di cessazione dell'aspettativa per motivi di studio o di ricerca.

     Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di studio o di ricerca è computato per intero ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

 

          Art. 52. Abrogazione degli articoli 219 e 220 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3

     E' abrogato l'art. 219 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il diritto all'espletamento di libero esercizio professionale.

     E' abrogato l'art. 220 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 53. Orario di servizio [18]

 

          Art. 54. Compenso particolare [19]

 

          Art. 55. Indennità di tempo pieno ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori [20]

 

          Art. 56. Indennità di rischio

     Al personale dell'Istituto che, a causa delle sue prestazioni di lavoro, sia esposto a rischio pregiudizievole per la salute o per la incolumità personale, è corrisposta una indennità giornaliera di lire cinquecento.

     Con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono determinate le categorie dei dipendenti dell'Istituto ammesse al godimento dell'indennità.

     L'indennità di rischio è dovuta in misura intera per le giornate di effettiva presenza in servizio, nonchè per le giornate di assenza dovute a malattia o infortunio dipendenti da cause di servizio.

     La legge 2 novembre 1964, n. 1159, è abrogata.

 

          Art. 57. Lavoro straordinario [21]

 

          Art. 58. Lavoro notturno e festivo [22]

 

          Art. 59. Mensa di Servizio - nido - asilo

     Sono istituiti, presso l'Istituto superiore di sanità, una mensa di servizio per i dipendenti, nonchè un nido ed un asilo per l'alimentazione e l'assistenza dei figli, di età rispettivamente non superiore ai tre e ai sei anni, dei dipendenti dell'Istituto medesimo.

     (Omissis) [23].

     La gestione della mensa di servizio, del nido e dell'asilo potrà essere affidata ad imprese o istituzioni idonee mediante convenzione da approvarsi dal Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     (Omissis) [24].

 

          Art. 60. Rinvio allo statuto degli impiegati civili dello Stato

     Al personale dell'Istituto superiore di sanità, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme della legislazione vigente sugli impiegati civili dello Stato.

 

Titolo VIII

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 61. Scioglimento centri di studio

     Sono sciolti e posti in liquidazione il centro di studio per la lotta contro gli insetti nocivi, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, n. 355, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 221; il centro per lo studio della chimica delle fermentazioni e della crescita dei batteri, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, n. 353 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 224; il centro di studi per la difesa contro le radiazioni, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, n. 504, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 222.

     Il liquidatore viene nominato dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro.

     I beni residui sono devoluti allo Stato; quelli fra essi che vengono riconosciuti utili alle funzioni dell'Istituto sono ad esso destinati con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la sanità.

 

          Art. 62. Regolamento interno

     Con decreto del Ministro per la sanità su proposta del comitato amministrativo e, per le materie di cui al punto 4 del quarto comma dell'art. 13, del comitato scientifico, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, viene emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto; con le stesse modalità si provvede ai successivi aggiornamenti.

     Il regolamento interno comprende fra l'altro:

     1) la suddivisione dell'Istituto in laboratori, reparti e servizi generali e le loro attribuzioni;

     2) le attribuzioni del personale secondo le rispettive qualifiche;

     3) la ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali.

     Fino all'emanazione del regolamento interno permane l'attuale suddivisione e denominazione dei laboratori.

 

          Art. 63. Funzioni di segretario [25]

 

          Art. 64. Inquadramento [26]

 

          Art. 65. Contingentamento del personale [27]

 

          Art. 66. Inquadramento dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori [28]

 

          Art. 67. Inquadramento degli assistenti tecnici [29]

 

          Art. 68. Inquadramento dei segretari tecnici [30]

 

          Art. 69. Inquadramento degli aiutanti tecnici [31]

 

          Art. 70. Inquadramento degli aiutanti [32]

 

          Art. 71. Inquadramento del personale ausiliario tecnico [33]

 

          Art. 72. Particolari situazioni nella carriera esecutiva [34]

 

          Art. 73. Nomina a dirigente di ricerca [35]

 

          Art. 74. Nomina a ricercatore [36]

 

          Art. 75. Nomina ad assistente tecnico [37]

 

          Art. 76. Nomina ad aiutante tecnico [38]

 

          Art. 77. Prestatori d'opera in base alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331 [39]

 

          Art. 78. Concorsi in fase di svolgimento [40]

 

          Art. 79. Disponibilità per i posti in organico [41]

 

          Art. 80. Cessazione dell'attività professionale [42]

 

          Art. 81. Copertura dell'onere della spesa

     All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui ai titoli V, VII e VIII della presente legge, valutato in lire 1.125 milioni per l'anno finanziario 1973 si farà fronte quanto a lire 900 milioni con le maggiori entrate derivanti:

     1) dagli aumenti delle tariffe dei servizi resi a terzi dall'Istituto, come nella tabella A annessa alla presente legge;

     2) dall'aumento del gettito delle tasse sulle concessioni governative per effetto dell'istituzione della tassa annuale per le autorizzazioni a produrre e a mettere in commercio specialità medicinali, di cui al numero d'ordine 3 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, che viene pertanto così modificato:

     "Autorizzazione a produrre e a mettere in commercio specialità medicinali:

     1) tassa di rilascio per l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali.... L ..1.000.000

     tassa annuale .........................................................................................................."......... 50.000

     2) tassa per registrazione di specialità medicinali estere e nazionali, per ogni specialità, serie o categoria di specialità (articoli 162 e 166 del testo unico sostituiti dall'art. 4 della legge 1° maggio 1941, n. 422):

     a) per ogni specialità......................... L.....200.000

     tassa annuale......................................"........10.000

     b) per ogni serie o categoria.............L.....100.000

     tassa annuale......................................."........ 5.000".

     Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno.

     Per il 1973 le tasse annuali devono essere corrisposte, da coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione anteriormente alla data 1° gennaio 1973, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

     - quanto a lire 225 milioni, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella A - Tariffa dei servizi resi dall'Istituto superiore di sanità

     (Omissis).

 

     Tabella B - Carriere del personale

     (Omissis).

 

     Tabella C - Organico degli operai

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 8 del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 23 dello Statuto approvato con D.M. 24 ottobre 2014, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[3] Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

[6] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[7] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[8] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[9] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[10] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[11] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[12] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[13] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[14] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[15] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[16] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[17] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[18] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[19] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[20] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[21]  Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[22] Articolo abrogato dall'art. unico della L. 20 dicembre 1977, n. 964.

[23] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[24] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[25] Articolo abrogato dall'art. 5del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[26] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[27] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[28] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[29] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[30] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[31] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[32] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[33] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[34] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[35] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[36] Articolo abrogato dall'art. 5del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[37] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[38] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[39] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[40] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[41] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

[42] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.