§ 77.2.5B - Legge 29 marzo 1979, n. 91.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, concernente modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:29/03/1979
Numero:91


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, concernente modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale, con le [...]


§ 77.2.5B - Legge 29 marzo 1979, n. 91.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, concernente modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale.

(G.U. 1 aprile 1979, n. 91)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, concernente modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale, con le seguenti modificazioni:

     L'art. 2 è sostituito dal seguente:

     Il primo comma dell'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è cosi modificato, con effetto dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183:

     a) al punto 3) sono soppresse le parole "e fino a 15 miliardi di lire";

     b) il punto 4) è soppresso.

     L'art. 3 è sostituito dal seguente:

     Il terzo comma dell'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito, con effetto dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, dal seguente:

     "In caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti".

     Dopo l'art. 3 sono aggiunti i seguenti:

Art. 3 bis.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, si considerano "ammodernamenti" le iniziative le cui attuazioni specifiche non presuppongono un aumento dell'occupazione aziendale, ad eccezione di quello derivante dall'applicazione dellalegge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, nonchè dall'incremento di manodopera femminile, e che siano volte ad apportare innovazioni agli impianti, con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività.

     Si considerano "ammodernamenti" anche le iniziative che, ove richiesto da vincoli urbanistici, comportino cambiamenti nella ubicazione dello stabilimento purchè tale mutamento ubicazionale avvenga nell'ambito del medesimo comune del comprensorio, ove definito, o delle comunità montane o dei comuni viciniori.

Art. 3 ter.

     Ai fini dell'applicazione deldecreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle domande di finanziamento agevolato presentate agli istituti ed aziende di credito anteriormente al 31 dicembre 1977, si considerano aree insufficientemente sviluppate del centro-nord le zone depresse determinate ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni e integrazioni.

     L'art. 4 è sostituito dal seguente:

     I primi due commi dell'art. 63 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono sostituiti, per le domande di agevolazione presentate successivamente all'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, dai seguenti commi:

     "Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di stabilimenti esistenti, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti in impianti fissi.

     Il finanziamento anzidetto è concedibile limitatamente ai primi 30 miliardi di lire di investimenti in impianti fissi nel caso di nuovi stabilimenti; nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di stabilimenti esistenti, il finanziamento è limitato all'importo risultante dalla differenza tra il limite di 30 miliardi e l'ammontare degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente rubrica, è fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento.

     Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al precedente comma, dell'importo di 30 miliardi di lire di investimenti fissi".

     Il limite di 15 miliardi di cui al secondo comma dell'art. 72 ed al primo comma dell'art. 74 del citato testo unico è elevato a 30 miliardi.

     All'art. 5 sono aggiunti i seguenti commi:

     L'agevolazione di cui agli articoli 26, terzo comma, 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 105, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si intende applicabile anche alle società che, avendo realizzato nei territori ivi indicati nuove iniziative produttive, esercitino anche fuori dei territori medesimi altre attività. In tal caso l'agevolazione si applica limitatamente alla parte di reddito derivante dalle iniziative produttive del Mezzogiorno.

     La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica delle norme ivi indicate.

     L'art. 6 è sostituito dal seguente:

     All'art. 60 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

     a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Per le iniziative di ristrutturazione e riconversione industriale, nonchè per i nuovi impianti e gli ampliamenti di qualsiasi dimensione, conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, localizzate nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico, le agevolazioni finanziarie previste da tale legge sono cumulabili, a valere sulle disponibilità del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale di cui al primo comma dell'art. 3 della predetta legge, con il contributo di cui all'art. 69, primo comma, del presente testo unico, nei limiti del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto";

     b) il terzo comma è soppresso;

     c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

     “Le imprese di cui al decimo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per i progetti di ristrutturazione e di riconversione localizzati nel centro-nord possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge stessa allorchè i progetti previsti nei programmi complessivi di cui al richiamato decimo comma risultino conformi ai programmi finalizzati per la parte in essi rientrante e prevedano che almeno il 40 per cento del costo globale preventivo dei programmi complessivi stessi sia da realizzarsi nei territori di cui all'articolo 1 del presente testo unico”.

     L'art. 7 è sostituito dal seguente:

     Il decimo comma dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituito dal seguente:

     "Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superiore a lire 30 miliardi, per accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge sono tenute a comunicare al CIPI, oltre quanto disposto dall'art. 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350, i programmi complessivi degli investimenti costituiti dai progetti di nuovi impianti, di ampliamento e di ammodernamento, nonchè i progetti di ristrutturazione e di riconversione ammissibili ai benefici della presente legge, di cui fondatamente si prevede l'inizio della realizzazione entro l'anno successivo a quello della presentazione delle richieste di agevolazioni. Si dovrà indicare in particolare: l'oggetto delle iniziative; i progetti di ristrutturazione e riconversione; il periodo di tempo di attuazione dei progetti stessi; il relativo piano di finanziamento e l'entità finanziaria complessiva; la manodopera per la quale sono richieste agevolazioni alla mobilità, con la specificazione delle categorie e delle qualifiche nonchè delle quote di occupazione femminile e giovanile; i processi di decentramento produttivo che prevedono di attuare; le previsioni di integrazione nell'ambito aziendale delle attività decentrate; i livelli complessivi di occupazione finale; la prevista localizzazione delle iniziative contenute nei progetti; gli eventuali fabbisogni infrastrutturali. Tali programmi devono altresì essere comunicati alla presidenza della commissione parlamentare di cui al successivo art. 13".

     L'art. 10 è sostituito dal seguente:

     Il quarto comma dell'art. 6 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituito dal seguente:

     "La gestione delle agevolazioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 4, nonchè dei contributi in conto capitale di cui al secondo comma dell'art. 60 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, può essere affidata all'istituto di credito a medio termine di cui al primo comma del presente articolo, anche in deroga alle norme di legge e di statuto, in base ad apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro".

     L'art. 11 è sostituito dal seguente:

     Alle iniziative ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le quali sia già stato emanato il decreto di concessione dei contributi previsti dalla legge 1° dicembre 1971, n. 1101e dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e non anche il contributo in conto capitale di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, può essere concesso, limitatamente agli investimenti fissi avviati a realizzazione entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il contributo in conto capitale nella misura prevista dall'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificato dal precedente art. 2, sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853.

     I comitati interministeriali previsti dalle leggi di cui al primo comma dell'art. 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono sciolti.

     L'art. 12 è sostituito dal seguente:

     "Il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, è sostituito dal seguente:

     "La concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto, a favore delle imprese che realizzano nel centro-nord progetti comportanti un investimento globale superiore a lire 2.000 milioni è subordinata all'autorizzazione da parte del CIPI ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350".

     Dalle spese ammissibili alle agevolazioni previste dalle leggi relative agli incentivi finanziari a favore di iniziative industriali si intendono esclusi gli interessi intercalari.

     Dopo l'art. 12 sono aggiunti i seguenti:

Art. 12 bis.

     Il primo e il secondo comma dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono sostituiti dai seguenti:

     "E' costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il "Fondo centrale di garanzia" per i finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa, definite ai sensi dell'art. 2, lettera f), della presente legge.

     La garanzia del fondo di cui al comma precedente è di natura sussidiaria e può essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti ed aziende di credito indicati al precedente comma, su richiesta dei medesimi o delle imprese interessate.

     La garanzia si esplica sino a 30 milioni nella misura del 90 per cento della perdita subita dall'Istituto finanziatore e può raggiungere l'80 per cento dell'eccedenza, a fronte del capitale, degli interessi di mora calcolati in misura comunque non superiore al tasso di riferimento determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula del contratto, nonchè a fronte degli accessori e delle spese, dopo aver esperito tutte le procedure ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti.

     I limiti dei finanziamenti per i quali può essere concessa la garanzia del "Fondo" sono determinati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i quali possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero loro ammontare".

     Art. 12 ter.

     L'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, come modificato dall'art. 66 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal seguente:

     "Gli istituti di credito, indicati nel precedente art. 3, che deliberino operazioni di credito agevolato ai sensi del presente decreto, sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge o di statuto, a stipulare i finanziamenti al tasso di interesse agevolato previsto per le iniziative indicate nei precedenti articoli 5, 6, 8 e 12 ed a procedere alla loro erogazione in conformità alle norme del presente decreto e alle successive norme di attuazione nonchè ai contratti, senza attendere che i provvedimenti di concessione del contributo in conto interessi siano emanati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dalla Cassa per il Mezzogiorno.

     Qualora i suddetti provvedimenti non siano emanati entro sei mesi dalla data di stipulazione, gli istituti di credito potranno chiedere alle imprese finanziate, per ogni rata scadente successivamente, anche l'importo corrispondente alla rispettiva quota di contributo in conto interessi ancora non concesso, fermo restando che per la prima rata viene mantenuto il tasso agevolato di interesse.

     Nel caso che le iniziative siano ammesse al credito agevolato, il contributo è concesso in relazione al tasso di riferimento vigente alla data della stipulazione del contratto, con decorrenza dalla data della prima erogazione dell'importo finanziato. Riscosso il contributo, gli istituti accrediteranno alle imprese finanziate quanto da esse eventualmente pagato in applicazione del precedente comma".

Art. 12 quater.

     Per le operazioni che sono state stipulate dagli istituti di credito a medio termine con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge a tasso pari o superiore al tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, il contributo in conto interessi è concesso con decorrenza dalla data della stipula ed in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente al momento della stipula ed il tasso che per ciascuna operazione è applicabile ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.