§ 4.3.17 – L. 21 dicembre 1961, n. 1527.
Determinazione dei prezzi delle sanse.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:21/12/1961
Numero:1527


Sommario
Art. 1.      Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce annualmente, entro il 30 settembre, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva, in base [...]
Art. 2.      Per le sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1961-62 il Comitato interministeriale dei prezzi provvede alla fissazione dei criteri di cui al primo comma [...]
Art. 3.      Con le stesse norme di cui all'art. 1 verranno stabiliti i prezzi minimi per le sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1960-61
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 4.3.17 – L. 21 dicembre 1961, n. 1527. [1]

Determinazione dei prezzi delle sanse.

(G.U. 5 febbraio 1962, n. 32).

 

     Art. 1.

     Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce annualmente, entro il 30 settembre, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva, in base alle loro caratteristiche di resa, acidità e umidità, nonchè in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari.

     I Comitati provinciali dei prezzi fisseranno annualmente i prezzi minimi delle sanse secondo i criteri suddetti.

     I prezzi così stabiliti sono inseriti di diritto nei contratti di acquisto delle sanse in sostituzione dei prezzi eventualmente inferiori fissati dalle parti.

 

          Art. 2.

     Per le sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1961-62 il Comitato interministeriale dei prezzi provvede alla fissazione dei criteri di cui al primo comma dell'articolo precedente entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     Con le stesse norme di cui all'art. 1 verranno stabiliti i prezzi minimi per le sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1960-61.

     Il Comitato interministeriale dei prezzi provvede alla fissazione dei criteri di cui al primo comma dell'art. 1 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     I Comitati provinciali dei prezzi provvedono alla fissazione del prezzo minimo nei trenta giorni successivi.

     Per i contratti di acquisto delle sanse prodotte nella campagna 1960-61, non ancora esauriti o non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.