§ 64.1.30 - L. 6 ottobre 1982, n. 752.
Norme per l'attuazione della politica mineraria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:64. Miniere cave e torbiere
Capitolo:64.1 miniere cave e torbiere
Data:06/10/1982
Numero:752


Sommario
Art. 1.  Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed [...]
Art. 2.  Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e [...]
Art. 3.  Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la commissione [...]
Art. 4.  La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici, geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla [...]
Art. 5.  Entro trenta giorni dalla delibera del CIPE, di cui all'articolo 2, secondo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o i [...]
Art. 6.  In base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attività di ricerca di base, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore delle [...]
Art. 7.  Relativamente alle aree di cui agli articoli 5 e 6, i richiedenti titoli minerari devono presentare programmi di ricerca e sviluppo minerario, da valutarsi secondo le modalità di cui al penultimo [...]
Art. 8.  La ricerca operativa consiste nell'esecuzione di studi di carattere geogiacimentologico, geofisico e geochimico di dettaglio; nell'esecuzione di fori di sonda, di scavi a cielo aperto ed in [...]
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.  Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19, L. 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a concedere finanziamenti a tasso agevolato ai [...]
Art. 13.  Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, mentre sono cumulabili con quelle concesse da regioni a statuto speciale, dalle [...]
Art. 14.  Per motivi strategici o di economia generale del Paese, il CIPI, con la partecipazione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, può deliberare, su proposta del Ministro dell'industria, del [...]
Art. 15. 
Art. 16.  Ai fini dell'utilizzo del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, il CIPI considera con priorità le domande relative a [...]
Art. 17. 
Art. 18.  Tra le operazioni assicurabili in relazione ai rischi politici ai sensi dell'articolo 15, primo comma, lettera e), della legge 24 maggio 1977, n. 227, sono comprese quelle inerenti le attività di [...]
Art. 19.  Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato di applicazione della presente legge e sull'attuazione [...]
Art. 20.  Sono autorizzate le seguenti spese, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel periodo 1982-86:
Art. 21.  All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1982, valutato in lire 24 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al [...]


§ 64.1.30 - L. 6 ottobre 1982, n. 752.

Norme per l'attuazione della politica mineraria.

(G.U. 19 ottobre 1982, n. 288).

 

Art. 1. Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni, estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonché dal fondo e sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi, dei fluidi geotermici e dei minerali radioattivi, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 4 e fatte salve le competenze delle regioni a statuto ordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     Sono fatte salve inoltre le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di miniere.

 

     Art. 2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sentite le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali di categoria, fissa gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario, nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del Paese, ed in linea con le politiche comunitarie in materia mineraria, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie.

     Il CIPE entro il termine suddetto, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, individua inoltre le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore.

     Il CIPE annualmente verifica ed eventualmente modifica, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, le indicazioni di cui al precedente comma.

     Il CIPE determina i criteri per il coordinamento delle iniziative suscettibili di beneficiare di aiuti delle Comunità economiche europee.

 

     Art. 3. Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e d'intesa con i Ministri interessati, predispone entro tre mesi programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuoverne la ricerca.

     I programmi, nonché i relativi aggiornamenti e revisioni, sono sottoposti all'approvazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il quale li trasmette al Parlamento.

     I programmi, sulla base della stima del fabbisogno nazionale di materie prime minerarie, della consistenza delle risorse minerarie accertate e della previsione della possibilità di integrazione di tali risorse attraverso partecipazioni e investimenti all'estero, indicano:

     a) le iniziative per una ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonché sul fondo e sottofondo marino della piattaforma continentale;

     b) gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero;

     c) gli indirizzi e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

     Nei programmi sono indicati le zone da studiare e i minerali oggetto delle ricerche.

     In tali zone e per tali minerali, fatte salve le competenze di cui al secondo comma dell'articolo 1, è sospeso il conferimento di nuovi permessi di ricerca fino alla conclusione delle attività di cui al successivo articolo 4, salvo provvedimento motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

     I titolari di permessi di ricerca per le sostanze minerarie di cui al precedente articolo 1 sono tenuti a presentare entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPI, a pena di decadenza dal titolo, progetti di ricerca adeguati alle manifestazioni presenti nelle aree oggetto del titolo minerario [1].

     Entro sessanta giorni dal ricevimento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, si pronuncia sui progetti di cui al precedente comma. In caso di valutazione negativa può essere pronunciata la decadenza dal titolo.

     Il controllo sull'esecuzione dei progetti è esercitato dagli ingegneri capo dei distretti minerari e dai competenti organi delle regioni a statuto speciale.

 

     Art. 4. La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici, geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle prospezioni geologiche, geofisiche, geochimiche; geognostiche, geostatiche e giacimentologiche; nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.

     Nel corso dell'esecuzione della ricerca di base sono presi in considerazione tutti gli elementi geologici, geofisici, geochimici e giacimentologici che interessano le strutture geominerarie cui possano essere geneticamente legati giacimenti minerari di qualsiasi tipo, compresi quelli relativi ai fluidi geotermici e ai minerali radioattivi.

     Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attività di cui al primo comma, direttamente o tramite l'Ente nazionale idrocarburi, sulla base di apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro e, qualora l'intervento ricada in regioni a statuto speciale, o nelle province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro competenze. Per lo svolgimento delle attività di cui al primo comma nel territorio delle regioni a statuto speciale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stipulare convenzioni, separatamente o in compartecipazione con l'ENI, anche con enti ed imprese minerarie di emanazione regionale, purché di comprovata competenza nel campo della ricerca di base [2].

     Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica in via preliminare ed assicura nel corso dell'esecuzione delle convenzioni la coerenza e la compatibilità delle metodologie di ricerca adottate.

     Le convenzioni devono tra l'altro individuare i temi della ricerca, stabilirne il programma di massima e prevedere i tempi di realizzazione dello stesso.

     L'ENI esercita l'attività di cui al terzo comma ai sensi della propria legge istitutiva, e può avvalersi di studi e ricerche effettuati in proprio, ed effettuati od effettuabili da parte di università o di altri soggetti pubblici o privati.

     I possessori dei fondi sui quali vengono effettuate operazioni di ricerca di base non possono opporsi all'effettuazione dei lavori di ricerca, ferme restando le vigenti norme di polizia mineraria.

     I dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li pone a disposizione di chiunque vi abbia interesse dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Art. 5. Entro trenta giorni dalla delibera del CIPE, di cui all'articolo 2, secondo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, dichiara, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le aree che risultano già indiziate per le sostanze minerali in generale ed in particolare per quelle individuate ai sensi del predetto articolo 2, secondo comma, nelle quali dar corso ad una ricerca operativa.

 

     Art. 6. In base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attività di ricerca di base, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, dichiara le aree indiziate per minerale con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Art. 7. Relativamente alle aree di cui agli articoli 5 e 6, i richiedenti titoli minerari devono presentare programmi di ricerca e sviluppo minerario, da valutarsi secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3.

 

     Art. 8. La ricerca operativa consiste nell'esecuzione di studi di carattere geogiacimentologico, geofisico e geochimico di dettaglio; nell'esecuzione di fori di sonda, di scavi a cielo aperto ed in sotterraneo per la ricerca e la delimitazione di nuovi giacimenti minerari; nelle operazioni di campionatura e relative valutazioni; nell'elaborazione statistica dei dati;

     nell'esecuzione di studi di fattibilità minerari e mineralurgici.

 

     Art. 9. [3]

    Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni nelle aree dichiarate indiziate ai sensi degli articoli 5 e 6 (e riguardanti le sostanze minerali di cui al secondo comma dell'articolo 2) i quali presentino programmi di ricerca e sviluppo giudicati idonei con le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3, sono concessi contributi nella misura massima del 70 per cento delle spese afferenti a:

     a) studi e rilievi di dettaglio geogiacimentologici, minerari, metallurgici, topografici, geofisici e geochimici [4];

     b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;

     c) opere stradali, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca;

     d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduzione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonché loro ampliamento e rammodernamento;

     e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili [2].

     Le spese per le opere di cui al comma precedente sono ammissibili a contributo nella misura strettamente adeguata, all'effettiva entità della ricerca.

     Dal computo delle spese indicate nel primo comma sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica.

     I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale.

     L'ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al piano tecnico-finanziario di cui al primo comma, nonché la congruità delle spese sostenute.

     Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo, sono approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario, o dai competenti organi delle regioni a statuto speciale.

     I pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, la erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori [5].

 

     Art. 10. [6].

 

     Art. 11. [7].

 

     Art. 12. Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19, L. 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a concedere finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni di coltivazione mineraria, per programmi di investimenti relativi alla coltivazione, preparazione e valorizzazione - ivi comprese le opere infrastrutturali - delle sostanze minerali definite all'articolo 2, secondo comma.

     [La domanda di finanziamento deve essere presentata entro sei mesi dalla data del decreto di concessione] [8].

     Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande relative al finanziamento di nuovi investimenti devono riguardare programmi di ampliamento, ristrutturazione ed ammodernamento [9].

     Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al precedente comma.

     Il contributo in conto interessi è concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale.

     La misura del finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, è pari al 70 per cento degli investimenti necessari all'estrazione e alla preparazione del minerale, ivi comprese le opere infrastrutturali. Il contributo in conto interessi è pari al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20, D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche e integrazioni, in vigore al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.

     Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11, 21 e 22, D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche e integrazioni. I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'articolo 20, L. 12 agosto 1977, n. 675.

 

     Art. 13. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, mentre sono cumulabili con quelle concesse da regioni a statuto speciale, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, o da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali, nei limiti da stabilire con delibera del CIPE.

     Limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1, D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, è consentito il cumulo del finanziamento a tasso agevolato previsto dal precedente articolo 12 con il contributo in conto capitale di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64 [10].

     Il cumulo degli interventi di cui al precedente comma non deve superare il 70 per cento del costo globale preventivo del programma di investimento [11].

 

     Art. 14. Per motivi strategici o di economia generale del Paese, il CIPI, con la partecipazione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, può deliberare, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e le regioni interessate, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una o più miniere per un periodo di tempo non superiore a, tre anni. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

     Nella delibera di cui al comma precedente, il CIPI determina la decorrenza dello stato di potenziale coltivazione, anche retroattiva e comunque non anteriore alla data di ricevimento della domanda del concessionario [12].

     Nella proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati i singoli minerali e miniere interessati nonché, per ciascuna miniera, le spese relative e la quantità di manodopera necessaria.

     Durante il mantenimento in stato di potenziale coltivazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare una produzione del minerale limitatamente a quei quantitativi che non comportino un aumento della, spesa complessiva ovvero che comportino un aumento di spesa non superiore all'onere a carico dello Stato per il trattamento straordinario di integrazione salariale per gli addetti alla produzione [13].

     Le spese complessive sono a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono erogate sotto forma di contributi per addetto, da determinarsi, tenuto conto dei costi relativi ai materiali di acquisto e di consumo e alla mano d'opera necessaria con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Non sono in ogni caso rimborsati i maggiori costi necessari per la produzione autorizzata ai sensi del precedente secondo comma [14].

     L'attività di cui ai commi precedenti è svolta dai concessionari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo annuo deliberato [15].

     Con la stessa procedura di cui al primo comma, il CIPI può deliberare la cessazione del mantenimento in stato di potenziale coltivazione.

 

     Art. 15. [Per non oltre cinque anni dalla delibera del CIPE di cui al secondo comma del precedente articolo 2, il CIPI, al fine di facilitare l'avvio delle linee di politica generale stabilite dal CIPE, nonché allo scopo di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali individuate della summenzionata delibera, può eccezionalmente deliberare che siano mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione dà luogo a perdite di gestione, ovvero che siano riattivate, pur se tale riattivazione dia luogo a perdite di gestione, miniere mantenute in fase di potenziale coltivazione ai sensi del precedente articolo 14. La delibera del CIPI indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera.

     La delibera del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

     Le perdite di gestione, determinate con l'esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote per ammortamenti rapportate all'utilizzo delle immobilizzazioni, sono ripianate nel limite fissato dal CIPI a titolo di contributo a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la relativa spesa è erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera [16].

     Le domande del contributo di cui al precedente comma, per la gestione di attività di coltivazione deliberata dal CIPI ai sensi del primo comma, devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni singola unità produttiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con allegato il relativo conto economico di esercizio.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce il modello-tipo di conto economico da allegare alle richieste di ripianamento delle perdite e i criteri e i parametri di valutazione delle singole voci] [17].

 

     Art. 16. Ai fini dell'utilizzo del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, il CIPI considera con priorità le domande relative a progetti di ricerca applicata rivolti alla messa a punto di nuovi metodi o al perfezionamento di quelli esistenti per lo sviluppo tecnologico o la razionalizzazione dei procedimenti di estrazione, trattamento e valorizzazione dei minerali, per la elaborazione e la sperimentazione dei processi mineralurgici e metallurgici sostitutivi di quelli tradizionali, nonché per l'aumento della produttività. Il CIPI può altresì prendere in considerazione i progetti di ricerca applicata relativi ai noduli polimetallici.

 

     Art. 17. [18]

    1. Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE, possono essere concessi all'ENI, all'IRI per i minerali di interesse siderurgico, agli enti ed alle imprese minerarie di emanazione regionale di comprovata competenza nel campo della ricerca operativa, nonché alle società titolari di concessioni minerarie in attività di produzione nel territorio nazionale in possesso dei requisiti tecnici ed economici indicati dal CIPE, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero per :

     a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico, geostatico e minero-minerallurgico;

     b) lavori di ricerca operativa e studi di fattibilità;

     c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria;

     d) acquisizione di partecipazioni in attività di ricerca mineraria già iniziata [19].

     2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1 finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di miniere all'estero, o quote di esse, già in attività di coltivazione, per la partecipazione in consorzi o in società che gestiscono prevalentemente attività minerarie, o per la realizzazione di programmi di investimento relativi alla coltivazione, alla preparazione e alla valorizzazione dei minerali. Il finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri e le modalità della revoca o il rimborso anticipato del finanziamento nei casi di cessione dell'oggetto per il quale è stato concesso il finanziamento stesso [20].

     3. Il CIPI, con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le priorità nella concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento delle materie prime minerarie deficitarie occorrenti all'industria di trasformazione, nonché agli obbiettivi di mantenimento e di valorizzazione delle strutture scientifiche, di formazione professionale, di ricerca e produttive operanti nel settore minerario sul territorio nazionale. I contributi e i finanziamenti sono concessi, previa delibera del CIPI con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, tenuto conto di eventuali agevolazioni concesse da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

     Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero dei contributi di cui al comma 1 in caso di esito positivo delle ricerche [21].

     4. Le somme recuperate affluiscono ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la promozione dell'attività mineraria all'estero.

     5. La commissione tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della L. 15, giugno 1984, n. 246, controlla la corrispondenza delle spese eseguite al piano tecnico-finanziario nonché la congruità delle spese sostenute.

     6. I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori.

     7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota, annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori [22].

 

     Art. 18. Tra le operazioni assicurabili in relazione ai rischi politici ai sensi dell'articolo 15, primo comma, lettera e), della legge 24 maggio 1977, n. 227, sono comprese quelle inerenti le attività di ricerca, sviluppo e produzione di minerali all'estero.

 

     Art. 19. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato di applicazione della presente legge e sull'attuazione dei programmi in essa previsti.

 

     Art. 20. Sono autorizzate le seguenti spese, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel periodo 1982-86:

     a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 60 miliardi;

     b) per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9, lire 100 miliardi;

     c) per le miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione ai sensi dell'articolo 14 o mantenute in fase produttiva, ovvero riattivate ai sensi dell'articolo 15, la somma di lire 110 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1982;

     d) per la promozione dell'attività di ricerca mineraria e l'acquisizione o la partecipazione, in miniere all'estero, di cui all'articolo 17, lire 100 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1982 [23];

     e) per i programmi di cui al primo punto della delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, lire 20 miliardi per l'anno 1982, erogabili con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentiti i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.

     Sono altresì autorizzati, per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 12, quattro limiti di impegno quindicennali, decorrenti dagli anni 1983, 1984, 1985 e 1986, dell'importo di lire 1 miliardo per l'anno 1983 e di lire 3 miliardi per ciascuno dei tre anni successivi.

 

     Art. 21. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1982, valutato in lire 24 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 3, L. 15 giugno 1984, n. 246.

[2] Comma così modificato dall'art. 3, L. 15 giugno 1984, n. 246.

[3] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[4] Lettera cosí modificata dall'art. 3, L. 30 luglio 1990, n. 221.

[2] Comma così modificato dall'art. 3, L. 15 giugno 1984, n. 246.

[5] Comma aggiunto dall'art. 3, L. 15 giugno 1984, n. 246.

[6] Articolo abrogato dall'art. 58 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[7] Articolo abrogato dall'art. 58 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[8] Comma abrogato dall'art. 3, L. 15 giugno 1984, n. 246.

[9] Comma così sostituito dall'art. 3, L. 15 giugno 1984, n. 246.

[10] Comma cosí modificato dall'art. 3, L. 30 luglio 1990, n. 221.

[11] Così sostituito dall'art. 3, L. 15 giugno 1984, n. 246.

[12] Comma aggiunto dall'art. 3, L. 15 giugno 1984, n. 246.

[13] Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 31 luglio 1987, n. 318.

[14] Comma così modificato dall'art. 3, L. 15 giugno 1984, n. 246.

[15] Comma aggiunto dall'art. 3, L. 15 giugno 1984, n. 246.

[16] Comma così sostituito dall'art. 5, D.L. 31 luglio 1987, n. 318.

[17] Abrogato dall'art. 3, L. 30 luglio 1990, n. 221.

[18] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[19] Comma cosí sostituito dall'art. 3, L. 30 luglio 1990, n. 221.

[20] Comma cosí sostituito dall'art. 3, L. 30 luglio 1990, n. 221.

[21] Comma cosí sostituito dall'art. 3, L. 30 luglio 1990, n. 221.

[22] Articolo cosí sostituito dall'art. 6, D.L. 31 luglio 1987, n. 318.

[23] Lettera così modificata dall'art. 6, D.L. 31 luglio 1987, n. 318.