§ 98.1.28373 - D.L. 11 marzo 1993, n. 58 .
Interventi urgenti in favore dell'economia.


Settore:Normativa nazionale
Data:11/03/1993
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Interventi nel settore dell'irrigazione e della cooperazione agricola
Art. 2.  Interventi per le medie e piccole imprese
Art. 3.  Interventi GEPI
Art. 4.  Interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica
Art. 5.  Provvedimenti urgenti per la promozione degli investimenti nel settore del turismo
Art. 6.  Piano per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali
Art. 7.  Centrale termoelettrica di Gioia Tauro
Art. 8.  Proroghe di termini
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 98.1.28373 - D.L. 11 marzo 1993, n. 58 [1].

Interventi urgenti in favore dell'economia.

(G.U. 11 marzo 1993, n. 58)

 

     Art. 1. Interventi nel settore dell'irrigazione e della cooperazione agricola

     1. Negli articoli 1e2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, recante interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione e per il sostegno della cooperazione agricola, le parole: "ventennali" sono sostituite da quelle: "decennali".

     2. Per la prosecuzione del programma di opere individuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata la spesa di lire 47 miliardi per il 1993, di lire 147 miliardi per il 1994 e di lire 257 miliardi per il 1995.

     3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede, quanto a lire 47 miliardi per il 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, come rifinanziata con la tabella D allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500; quanto a lire 147 miliardi per il 1994 e a lire 257 miliardi per il 1995, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 2. Interventi per le medie e piccole imprese

     1. All'art. 2, primo comma, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, al periodo: "I rientri per capitale e interessi delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni." sono aggiunte le parole: "salvo quanto stabilito al secondo comma".

     2. All'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782, è aggiunto il seguente comma: "I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui per ciascuno degli esercizi 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a società finanziarie e di partecipazioni o ad operatori, aventi sedi in Italia ed autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali o come società cooperative, con sede in Italia, con particolare riguardo per le imprese con sede nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere su detto Fondo in linea con la normativa comunitaria per gli interventi a favore delle piccole e medie imprese. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato.".

     3. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 29 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7743 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

     4. Il Fondo di cui al comma 3 è altresì incrementato di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     5. Il secondo comma dell'art. 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dal seguente: "Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio o spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito come segue:

     a) per le aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento n. 2052/1988: 55 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

     b) per le aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2052/1988: 65 per cento del tasso di riferimento sopra precisato;

     c) per le rimanenti zone: 75 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato.".

     6. Dopo il comma 6 dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunto il seguente:

     "6-bis. La definizione di piccola impresa, l'intensità delle agevolazioni concedibili ai sensi della presente legge e gli investimenti oggetto delle stesse potranno essere adeguati, a decorrere dal 1° giugno 1993 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, del Ministro del tesoro, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.".

     7. La dotazione del Fondo contributi di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     8. Per consentire l'immediata attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per gli insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale, di cui al comma 5 dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, formulano alla regione territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati. Le proposte si intendono accolte, qualora, entro i trenta giorni successivi, la regione non adotti un provvedimento negativo.

     9. Ai consorzi di cui al comma 8 si applica la normativa generale in materia di società per azioni. Il controllo regionale si esplica sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi.

     10. L'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7. - 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un Fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonchè i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei princìpi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

     2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo è attribuito alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.".

     11. L'art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

     "Art. 8. - 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'art. 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, è assegnato alla Regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno.".

     12. Ai fini dell'attuazione del comma 10, le somme di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, devono essere attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

          Art. 3. Interventi GEPI

     1. In attesa di un provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario della GEPI S.p.a., per consentire l'immediata attuazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, la stessa GEPI è autorizzata a contrarre mutui decennali correlati agli importi dei limiti di impegno di cui al presente articolo.

     2. Per l'urgente avvio degli interventi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla GEPI S.p.A. anticipazioni in relazione alle somme derivanti dai mutui di cui al comma 1.

     3. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al comma 1 e gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al comma 2 sono posti a carico del bilancio dello Stato. L'importo dei predetti oneri è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere corrisposto direttamente agli istituti ed aziende di credito concedenti. Per tali finalità è autorizzato il limite di impegno di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

     4. Fino al riordino delle partecipazioni statali di cui all'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per gli enti di gestione azionisti della GEPI S.p.a. si intende sospeso l'obbligo di contabilizzare le perdite conseguenti alle rispettive partecipazioni nella GEPI stessa.

     5. I criteri e le modalità per l'utilizzazione dei fondi di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative dell'occupazione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992 e sono comunicati alla Commissione CEE prima della loro applicazione.

     6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993, a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e a lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di limiti di impegno, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     7. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi di cui all'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma di lire 25 miliardi per il medesimo anno, da utilizzare con le modalità di cui al comma 8 della predetta normativa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

 

          Art. 4. Interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica

     1. E' autorizzato l'avvio di un programma di interventi per l'ammodernamento delle Forze armate, con priorità per l'immediata acquisizione di quattro unità navali classe Lupo, incluso il relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri, da adottare nel secondo semestre dell'anno 1993.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione della difesa può assume impegni pluriennali, con effetto dal 1993, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti dai fornitori, correlati a limiti di impegno decennali di lire 100 miliardi con decorrenza 1993 e di lire 150 miliardi con decorrenza 1994.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993 e a lire 250 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa (limiti d'impegno).

     4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati i limiti d'impegno decennali di lire 50 miliardi ciascuno per gli anni 1993 e 1994.

     5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano i criteri, le procedure e le modalità già stabiliti con i provvedimenti previsti dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

     6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 50 miliardi per il 1993 e lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (limiti di impegno).

     7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche avvalendosi dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiale di armamento, istituito ai sensi dell'art. 8 della legge 9 luglio 1990, n. 155, definisce un programma quinquennale del complessivo importo di lire 500 miliardi per interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica, attraverso lo sviluppo delle produzioni in campo civile e duale.

     8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce modalità e criteri per l'attuazione del comma 7, con riferimento anche alla concessione di contributi e alla restituzione allo Stato, a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, dei contributi medesimi.

     9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7 per il triennio 1993-1995, pari a lire 80 miliardi per il 1993, a lire 90 miliardi per il 1994 e a lire 100 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     10. A valere sulle somme versate al bilancio dello Stato nell'anno 1993 ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno medesimo, una quota fino all'importo complessivo di lire 300 miliardi.

 

          Art. 5. Provvedimenti urgenti per la promozione degli investimenti nel settore del turismo

     1. Il Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi dell'art. 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è soppresso e le relative disponibilità sono destinate alle finalità di cui al comma 3, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

     2. I finanziamenti di progetti a carattere nazionale disposti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 4 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 1989, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, per i quali non è stata stipulata la prevista convenzione entro due anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto ministeriale, sono revocati. Le relative disponibilità, nonchè quelle relative ai progetti a carattere nazionale comunque già revocati, sono destinate alle finalità di cui al comma 3.

     3. Le disponibilità di cui ai commi 1 e 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e sono destinate alla concessione del contributo in conto capitale, di cui all'art. 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, ai progetti presentati e ritenuti ammissibili ai sensi della medesima legge.

     4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati, ai sensi del comma 3, ripresentano domanda di ammissione al finanziamento. La domanda è accompagnata da una relazione illustrativa degli aggiornamenti e delle modifiche eventualmente apportate rispetto al progetto originale, che non debbono comportare sostanziali modificazioni della progettazione delle caratteristiche degli interventi stessi e dalla struttura dei costi.

     5. Non sono ammessi al finanziamento i progetti che alla data di ripresentazione della domanda siano già stati realizzati per una quota superiore al trenta per cento dei costi.

     6. L'ammissione al finanziamento è disposta, con proprio decreto, dal Ministro del turismo e dello spettacolo in base alle priorità ed ai criteri previsti dalla normativa di cui al comma 7, tenuto conto dell'interesse sociale alla realizzazione dell'opera anche in relazione alle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57.

     7. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 1e2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e quelle di cui al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1989.

     8. Al fine di promuovere il turismo verso l'Italia nel triennio 1993-1995, sono attivate le misure agevolative che seguono:

     a) soccorso stradale prestato dall'Automobile club d'Italia a favore dei turisti stranieri e degli italiani residenti all'estero che giungono in Italia con motocicli o autovetture con targa di registro estera ad esclusione dei veicoli immatricolati nello Stato di S. Marino e della Città del Vaticano. La stessa agevolazione è concessa ai turisti stranieri o italiani residenti all'estero che giungono in Italia negli aeroporti intercontinentali e visitano il Paese con la formula "Fly and Drive";

     b) tessera di ingresso ai musei dello Stato ubicati nei capoluoghi di regione e di provincia;

     c) assistenza turistica per i turisti stranieri che si trovino, in Italia, in situazioni di emergenza che richiedono un intervento immediato.

     9. Le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 8 sono definite nelle convenzioni che il Ministero del turismo, anche di concerto con altre amministrazioni interessate, è autorizzato a stipulare con A.C.I. e con altri enti pubblici o privati.

     10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 10 miliardi annui e comprensivo dell'onere relativo alla utilizzazione di pacchetti turistici da parte di cittadini stranieri sino al 31 dicembre 1992, da ripartirsi nel triennio 1993-1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo e dello spettacolo.

     11. Per le finalità di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il progetto relativo al centro nazionale di informazioni per il turismo (CNIT), di cui alla deliberazione del CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1990, è realizzato dall'aggiudicatario nei limiti delle disponibilità di bilancio, pari a lire 33.705 milioni corrispondenti alla prima assegnazione disposta dal CIPE con la suddetta deliberazione. Il nuovo contratto dovrà essere stipulato seguendo le procedure previste dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

 

          Art. 6. Piano per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali

     1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte degli organi centrali e periferici, coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva il piano per la realizzazione degli interventi e di ogni altra spesa ordinaria e straordinaria da effettuare nell'anno di riferimento da parte degli organi centrali e periferici. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sostituisce quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed ogni altro prescritto parere di organi consultivi dello Stato. Il piano può essere aggiornato, nell'ambito delle assegnazioni di fondi di ciascun ufficio, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Per l'esercizio 1993 valgono le proposte già avanzate e coordinate dagli uffici centrali ed il parere già espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

     2. I fondi necessari per effettuare le spese previste nel piano, da parte degli organi periferici e degli istituti centrali, sono messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento emessi soltanto sulla base del piano e in deroga al limite di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I predetti funzionari assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, le relative obbligazioni giuridiche che sono sottoposte al controllo successivo in sede di rendiconto.

     3. I progetti per la realizzazione degli interventi sui beni statali e sui beni non statali, per i quali lo Stato interviene direttamente, sono predisposti, con l'indicazione dei tempi di esecuzione, dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di motivata impossibilità la predisposizione dei progetti può essere affidata, con apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura o a professionisti esterni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano di spesa. I progetti degli interventi e i preventivi delle spese di cui al comma 1 sono approvati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, fino ad un importo complessivo di lire 1.000 milioni, e dal direttore generale del competente Ufficio centrale per importi superiori, in deroga ai limiti di spesa previsti dalle vigenti norme. Il predetto limite può essere modificato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti, adottati dagli organi periferici e dai direttori generali relativamente agli interventi eseguiti dai funzionari delegati, sono sottoposti al solo controllo successivo in sede di rendiconto.

     4. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali informano il competente Ufficio centrale, facendo pervenire, entro trenta giorni dalla data di formazione, copia degli atti adottati per la realizzazione degli interventi e ogni sei mesi, nonchè entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente l'esecuzione del progetto. L'omesso invio degli atti e delle relazioni, accertato, previa controdeduzione scritta dell'interessato, dal competente dirigente generale, costituisce inosservanza delle direttive generali ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     5. Per gli interventi e le spese non inserite nel piano di cui al presente articolo valgono le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509. E' abrogato l'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145.

 

          Art. 7. Centrale termoelettrica di Gioia Tauro

     1. E' approvato a tutti gli effetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, il progetto presentato dall'ENEL S.p.a. in data 3 novembre 1992 per la costruzione della centrale termoelettrica da realizzare nel comune di Gioia Tauro. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta ogni ulteriore indicazione e prescrizione necessaria per la realizzazione e l'esercizio della centrale. Eventuali varianti possono essere attuate solo con la preventiva approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'ENEL S.p.a. attiva le procedure di attuazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 8. Proroghe di termini

     1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, e dell'art. 5, commi 6 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, è differita al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

 

          Art. 9. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 19 luglio 1993, n. 237, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.