§ 98.1.28372 - D.L. 10 marzo 1993, n. 57 .
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione


Settore:Normativa nazionale
Data:10/03/1993
Numero:57


Sommario
Art. 1.  Fondo per l'occupazione
Art. 2.  Interventi di reindustrializzazione e di sviluppo dell'occupazione
Art. 3.  Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale
Art. 4.  Norme in materia di politica dell'impiego
Art. 5.  Contratti di solidarietà
Art. 6.  Misure per la tutela del reddito
Art. 7.  Norme in materia di cassa integrazione guadagni
Art. 8.  Norme in materia di licenziamenti collettivi
Art. 9.  Interventi di formazione professionale
Art. 10.  Copertura finanziaria
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 98.1.28372 - D.L. 10 marzo 1993, n. 57 [1].

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione

(G.U. 11 marzo 1993, n. 58)

 

     Art. 1. Fondo per l'occupazione

     1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali, tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1992, in modo particolare nelle aree individuate dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, nonché dei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la commissione delle Comunità europee.

     2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa aggiuntiva o reimmessa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio pro-capite del lavoro. Il beneficio è cumulabile con le agevolazioni di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

     3. Alle misure di cui al comma 2 possono accedere soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma cooperativa, che presentino motivata domanda relativa a tutti i settori economici, purché funzionali alle finalità di cui al comma 1. Possono altresì accedere imprese, pubbliche o private, incaricate di gestire progetti di pubblica utilità, di durata non inferiore ad un anno, nei quali siano impiegati lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria e lavoratori rientranti nelle categorie di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, promossi dalle amministrazioni statali o dalle regioni.

     4. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

     5. Con uno o più decreti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce, in linea con la normativa comunitaria, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i requisiti soggettivi dei lavoratori, avendo anche riguardo alle unità dei giovani disoccupati in conseguenza della ultimazione dei lavori in tema di valorizzazione di beni culturali ed ambientali e, comunque, di interventi per la realizzazione di opere di utilità collettiva di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i modelli in conformità dei quali vanno redatte le domande di contributo di cui al comma 3, i termini e le modalità di erogazione dei benefici di cui al comma 2, anche mediante conguagli con i contributi previdenziali, nonché le modalità di controllo sui risultati conseguiti. Ai provvedimenti di ammissione ai benefici del Fondo di cui al comma 7 e di autorizzazione delle relative spese provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo. La mancata attuazione del programma indicato nella domanda di contributo di cui al comma 3 comporta la decadenza dai benefici con restituzione di quanto eventualmente già fruito.

     6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stipula convenzioni con enti e società pubbliche e private di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonché con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e sviluppo di nuova occupazione, anche delineando le possibili forme di coordinamento tra i medesimi enti e società e le agenzie regionali per l'impiego, nonché metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti.

     7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

     8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

 

          Art. 2. Interventi di reindustrializzazione e di sviluppo dell'occupazione

     1. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del predetto articolo. Al Fondo è conferita una ulteriore somma di lire 15 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     2. I rientri per capitale ed interessi derivanti per i medesimi anni dalle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, affluiscono nel limite di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 al Fondo di cui al comma 1 e nel limite di lire 25 miliardi per ciascuno dei medesimi anni al Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, di cui 10 miliardi con relativi rientri costituiti dalle quote di ammortamento per capitali e degli interessi corrisposti dalle cooperative mutuatarie, destinati esclusivamente ad operazioni di finanziamento delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 11 novembre 1991, n. 381.

     3. I lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari che, a prescindere dallo stato di crisi dell'impresa o dalla cessazione della sua attività, intendano rilevare, in tutto o in parte, l'azienda da cui dipendono, sono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

     4. Per consentire la realizzazione da parte di società di promozione industriale partecipate dai disciolti enti di gestione delle partecipazioni statali di nuovi programmi di reindustrializzazione nelle aree di crisi individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro incaricato delle privatizzazioni di cui al decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto in relazione agli effetti occupazionali derivanti dall'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, è istituito presso il Ministero del tesoro un apposito Fondo rotativo con la dotazione di lire 75 miliardi per il 1993, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     5. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro incaricato delle privatizzazioni di cui al decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     6. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è prorogato al 31 dicembre 1993 il termine per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale della SPI ed al programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge.

     7. Al fine di mantenere e sviluppare l'occupazione, i compiti di intervento nel settore bieticolo-saccarifero svolti dalla RIBS S.p.a. in base alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni e integrazioni, sono estesi ad altri settori della produzione agricola, nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa RIBS S.p.a., fatte salve le funzioni di programmazione nel settore agricolo-alimentare attribuite al CIPE dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     8. Gli interventi di cui al comma 7, limitati al sostegno dell'occupazione in aziende del settore della trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli con più di 100 dipendenti, sono deliberati dal CIPE su proposta congiunta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     9. Ai fini della reindustrializzazione e dello sviluppo economico ed occupazionale dell'area torrese e stabiese e dell'area di Airola, la regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un programma di interventi nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 9, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri per gli obiettivi di cui al presente articolo. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a trenta miliardi, nell'ambito delle risorse di cui ai predetti articoli.

 

          Art. 3. Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale

     1. E' autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi secondo programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle rispettive autorità, per i bacini di rilievo interregionale dalle rispettive autorità o d'intesa tra le regioni competenti per territorio, ove le autorità non siano costituite, e per i bacini di rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla base di criteri e modalità adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì i criteri per la ripartizione di cui al comma 7 e le modalità per l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, in caso di inerzia degli enti pubblici incaricati della realizzazione dei singoli interventi.

     3. I programmi sono presentati al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui al comma 7.

     4. Le somme iscritte in conti residui nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1992, non impegnate in tale anno e che non siano conservate in bilancio in forza di altre disposizioni legislative, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al comma 1.

     5. Le somme iscritte sul capitolo 7720 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1992, non impegnate in tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al comma 1.

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda il comma 4, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo, anche nel conto dei residui.

     7. Le somme di cui ai commi 4 e 5 sono ripartite tra i bacini idrografici, sulla base dei programmi presentati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei ministri di cui al comma 3.

     8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici, sono individuate le disponibilità nel conto residui del bilancio dello Stato del 1992 e precedenti, che possono essere impegnate negli anni 1993-1995 per la realizzazione di opere di pubblica utilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, anche mediante il cofinanziamento delle regioni e degli enti locali, finalizzati prioritariamente alla occupazione dei soggetti disoccupati di cui all'articolo 1, comma 4. Le somme relative sono ripartite sulla base di appositi programmi predisposti dall'autorità di bacino e dalle regioni, d'intesa fra loro o singolarmente, con le procedure di cui al comma 7.

     9. Alla Regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 1340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio. L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.

     10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

 

          Art. 4. Norme in materia di politica dell'impiego

     1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano fino a quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

     2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della predetta legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso articolo 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennità in base all'età e all'ubicazione dell'unità produttiva di provenienza.

     3. Ai datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensione dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da "nonché quelli" a "d'integrazione salariale".

     4. All'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", avendo riguardo anche alle azioni positive per le lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125".

     5. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale di cui all'articolo 5 e del Collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 7".

     6. I criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici stabiliti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 1991, si applicano anche ai lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di quelli iscritti nelle liste di mobilità, possono ripartire, tra le predette categorie, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, la percentuale degli avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle categorie medesime.

     7. Lo stanziamento nel capitolo 1089 del bilancio di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti socialmente utili mediante lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.

     8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti ed al CNEL. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

     9. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al presente articolo, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

     10. Con il regolamento di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono disciplinate particolari procedure di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti relativi a profili professionali per i quali le pubbliche amministrazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Le relative graduatorie sono formate anche sulla base di valutazione degli eventuali servizi prestati in amministrazioni pubbliche.

     11. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 10, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni.

 

          Art. 5. Contratti di solidarietà

     1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista nell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché dal comma 4 del presente articolo, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale.

     2. In caso di attuazione degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ivi compresi quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al termine dei suddetti accordi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, in favore dei datori di lavoro si applica sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro medesimi, per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale, una riduzione del 25 per cento, elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, quando la riduzione dell'orario di lavoro concordata è superiore al 20 per cento rispetto all'orario di lavoro contrattuale. Le riduzioni sono elevate, rispettivamente, al 35 e 40 per cento quando la riduzione è superiore al 30 per cento.

     3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

     4. Fino al 31 dicembre 1995, nei casi in cui gli accordi sindacali intervenuti nell'ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevedano, al fine di evitare la riduzione del personale, una contrazione dell'orario di lavoro e della retribuzione non superiore al 30 per cento rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro, ovvero, in assenza di contratto collettivo, non superiore a 12 ore settimanali medie, all'impresa interessata viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni mediante rate trimestrali, un contributo pari alla metà del differenziale retributivo, che deve essere ripartito in parti uguali tra l'impresa medesima e i lavoratori interessati. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. Il presente contributo è cumulabile con quello di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per le imprese ivi previste.

     5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche a tutte le imprese alberghiere operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni.

     6. Il contributo di cui al comma 4 può essere corrisposto, altresì, alle imprese artigiane, qualora le stesse dimostrino di beneficiare di un intervento a favore dei lavoratori con orario ridotto, per le finalità di cui al medesimo comma, di entità almeno pari alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori, proveniente da fondi bilaterali istituiti dalla contrattazione collettiva o da accordi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     7. Ai fini del comma 4, l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

     8. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.

     9. Alle finalità del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5.

 

          Art. 6. Misure per la tutela del reddito

     1. Sino al 31 dicembre 1995, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il computo dei diciotto mesi di occupazione è riferito alla sussistenza del rapporto di lavoro.

     2. Per "opere pubbliche di grandi dimensioni" di cui al comma 1 dell'articolo 10 e al comma 2 dell'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intendono quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili prevista è di diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata eguale o superiore a trenta mesi consecutivi.

     3. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

     4. I periodi di astensione obbligatoria per maternità non vengono computati ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità.

     5. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di astensione obbligatoria per maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.

     6. L'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, fruiscano delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427.

     7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

     8. Sono incompatibili con i trattamenti di disoccupazione e con l'indennità di mobilità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, i trattamenti di pensionamento anticipato, compresi quelli concessi ai sensi degli articoli 27 e 29 della stessa legge 23 luglio 1991, n. 223.

     9. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa indennità.

     10. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando per i commi 6 e 7 l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tali disposizioni si applicano, alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993, ai lavoratori collocati in mobilità da imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa e dell'industria minero-metallurgica non ferrosa, nonché nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Per i lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 5, i requisiti di anzianità contributiva per il pensionamento di anzianità, richiesti per l'applicazione dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono fissati ad un numero inferiore di cinque anni rispetto a quello previsto per il pensionamento di anzianità.

     11. La determinazione dei requisiti di età di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992.

     12. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992 e per i quali il periodo di godimento del trattamento di disoccupazione speciale scade entro il 30 giugno 1993, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi.

     13. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi.

     14. Per gli anni 1992 e 1993, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

     15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo di linea e di massa, nel limite comunque non superiore a 2000 unità.

     16. I lavoratori di cui al comma 15, ove licenziati, sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e per essi non trova applicazione l'articolo 7 della legge medesima.

     17. Per i periodi anteriori al 1° giugno 1991, sono fatti salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi già corrisposti sulla diaria o sull'indennità di trasferta e versati dai datori di lavoro che abbiano avuto in forza lavoratori tenuti per contratto, anche con carattere di continuità, a prestare la propria opera in luoghi diversi dalla sede aziendale ai sensi dell'articolo 12, comma primo, della legge 30 aprile 1969, n. 153, così come interpretato dall'articolo 9-ter della legge 1° giugno 1991, n. 166.

     18. Le disposizioni riguardanti il pensionamento anticipato per il periodo 1989-1993, stabilito dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono prorogate per il periodo 1994-1996 con le stesse modalità di attuazione e di copertura dei relativi oneri.

 

          Art. 7. Norme in materia di cassa integrazione guadagni

     1. All'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio nel termine previsto dal primo comma; in caso di inoltro tardivo si applicano le disposizioni di cui al secondo comma".

     2. Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per "nuove assunzioni" sono da intendersi anche quelle effettuate con passaggio diretto ed immediato da società costituite dalla GEPI S.p.a. o da società in stato di amministrazione straordinaria, in quanto i lavoratori interessati siano posti in cassa integrazione guadagni straordinaria, nei limiti delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 52.

     3. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, mantengono la propria validità in quanto normativa speciale valevole per il settore dell'editoria, non modificata espressamente dalla successiva legge 23 luglio 1991, n. 223.

     4. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonché ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate, purché ad essi si applichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro.

     5. Sino al 31 dicembre 1994, in deroga all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il CIPI può concedere, entro i limiti di spesa di 27 miliardi di lire per il 1993 e di lire 28 miliardi per il 1994, una proroga del programma per la medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100, ove si riscontri l'esistenza di particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficoltà anche esterne non imputabili alla volontà dell'azienda.

     6. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, fino al 31 dicembre 1995 le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni ed alle sospensioni dell'attività produttiva verificatesi nelle imprese che occupino da cinque a quindici dipendenti, possono essere concesse per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.

     7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti e meno di 200. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

     8. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel primo periodo le parole da "di omologazione" sino alle parole "dei beni" sono abrogate. Al medesimo comma, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: "Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento".

     9. L'articolo 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2-ter (Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR).

     1. La società Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilità.

     2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori collocati nelle liste di mobilità.

     3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

     4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti.

     5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

     10. Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di integrazione salariale sono incrementati di lire 350 miliardi.

 

          Art. 8. Norme in materia di licenziamenti collettivi

     1. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. In tali casi il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, è dovuto nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale".

     2. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che si applicano anche ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, devono essere garantiti i principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

     3. Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.

     4. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori di cui all'articolo 4, comma 9, della medesima legge deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilità entro centoventi giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo articolo 4, comma 9.

     5. Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attività di unità produttive con oltre cinquecento dipendenti e nei casi di riduzione del personale presso le unità produttive appartenenti alla stessa impresa o gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva nell'arco di un quinquennio, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

     6. Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma 5, gli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilità dei lavoratori interessati sono sospesi sino al termine del periodo di durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 5, che in tali casi viene concesso sulla base della comunicazione ricevuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La sospensione dei lavoratori, in funzione delle esigenze tecniche produttive ed organizzative, è disposta senza meccanismi di rotazione.

     7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale comunica immediatamente al CIPI l'avvenuta concessione di cui al comma 5, perché ne tenga conto in sede di svolgimento della propria attività concessiva, fermi restando i trasferimenti dallo Stato all'INPS a titolo di integrazione salariale.

     8. L'articolo 4, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che il mancato inoltro della copia della ricevuta di versamento ivi prevista non comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al medesimo articolo 4.

 

          Art. 9. Interventi di formazione professionale

     1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità, le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.

     2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo, nonché servizi di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorità per quelli in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.

     3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale, interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa.

     4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5.

     5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.

     6. All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il finanziamento delle attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui all'articolo 22 della medesima legge e per il finanziamento del coordinamento operativo a livello nazionale degli enti di cui all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma 5.

     7. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, propone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al CIPE l'ammontare delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 5, in misura pari ai due terzi, destinato al finanziamento degli interventi formativi per i quali è chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalità ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni, programma le residue disponibilità del Fondo di cui al comma 5 in un modo appropriato rispetto ai fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della commissione centrale per l'impiego.

     8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonché quelli di cui all'articolo 17, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la commissione centrale per l'impiego, di cui è membro di diritto il dirigente generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, costituisce apposito sottocomitato per la formazione professionale, nel quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali.

     9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 5 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

     10. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e della legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 9055 e 9056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al comma 5.

     11. Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Nella stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.

     12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo nonché l'articolo 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40.

     13. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione, nell'anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le commissioni regionali per l'impiego, su proposta delle regioni competenti, determinano gli indirizzi generali sulla base dei quali le università, i provveditorati agli studi, i centri di formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone tempestiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli.

     15. I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi del comma 15 non costituiscono rapporto di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

     16. I rapporti di cui al comma 15 interessano soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico e si realizzano:

     a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a sei settimane, da maturare in settori operativi diversi, nel caso di media e grande azienda, ovvero in più di una realtà aziendale, sulla base di apposite convenzioni, tra le strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati;

     b) per gli utenti in uscita dai sistemi di formazione ancorché non abbiano concluso il relativo iter, o comunque per tutti quelli in attesa di occupazione (inoccupati, disoccupati, in mobilità), inseriti in progetti di orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata non superiore a tre mesi da maturare in specifico ruolo o ambito lavorativo, sulla base di apposite convenzioni fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro e di orientamento e i datori di lavoro interessati.

     17. Le predette convenzioni, finalizzate a definire le modalità di svolgimento dei suindicati rapporti, sono stipulate sulla base di criteri definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le regioni, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

     18. Le disposizioni dei commi 15, 16, 17 e 18, specificatamente quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.

 

          Art. 10. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 7, con esclusione di quelli di cui al comma 9, complessivamente valutati in lire 1.006 miliardi, si provvede:

     a) quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181;

     b) quanto a lire 138 miliardi per l'anno 1993, a lire 95 miliardi per l'anno 1994, a lire 62 miliardi per l'anno 1995, a lire 47 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 1 miliardo per l'anno 1997, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, accertate al 31 dicembre 1992;

     c) quanto a lire 125 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 69 miliardi per l'anno 1997, mediante utilizzo, per i corrispondenti anni, di parte delle entrate di cui all'articolo 9, comma 5;

     d) quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 6, comma 16;

     e) quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1993, a lire 18 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 8, comma 1;

     f) quanto a lire 122 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate assicurate dall'articolo 3 del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 56;

     g) quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7744 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno;

     h) quanto a lire 78 miliardi per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 16 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quanto a lire 30 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e, quanto a lire 32 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     2. Le somme di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modulazioni ivi indicate, per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto, anche nel conto residui.

 

          Art. 11. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 19 luglio 1993, n. 236, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.