§ 98.1.28356 - D.L. 1 febbraio 1993, n. 24 .
Interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali


Settore:Normativa nazionale
Data:01/02/1993
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. In conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del Mercato interno comunitario alla data del 1° gennaio 1993, ai [...]
Art. 2.      1. Ai lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 1992 e dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale, dei magazzini generali, nonché [...]
Art. 3.      1. I periodi di godimento dell'indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della [...]
Art. 4.      1. Il cofinanziamento pubblico nazionale per gli interventi formativi per la riqualificazione o la riconversione professionale dei lavoratori di cui agli articoli 1 e 2, [...]
Art. 5.      1. I lavoratori dipendenti dagli spedizionieri doganali e dalle case di spedizione aventi la qualifica di spedizioniere doganale, di procuratore, ovvero quella di [...]
Art. 6.      1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in lire 39 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al [...]
Art. 7.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28356 - D.L. 1 febbraio 1993, n. 24 [1].

Interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali

(G.U. 2 febbraio 1993, n. 26)

 

     Art. 1.

     1. In conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del Mercato interno comunitario alla data del 1° gennaio 1993, ai lavoratori, dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale e dei magazzini generali, ivi compresi i centri di sdoganamento di cui all'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, già in servizio alla data del 1° gennaio 1992 e che, a causa degli eventi soprariportati, siano sospesi dal lavoro entro il 1993, è corrisposta un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni familiari, ove spettanti. Per i lavoratori dipendenti dalle predette imprese lavoranti ad orario ridotto, la citata indennità è calcolata in misura proporzionale alle ore non lavorate.

     2. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1 per un periodo non superiore ad un anno.

     4. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, per gli anni 1993 e 1994, al versamento di un contributo speciale pari a 1 punto percentuale e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché di un contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui al comma 1.

 

          Art. 2.

     1. Ai lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 1992 e dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale, dei magazzini generali, nonché degli spedizionieri doganali iscritti agli albi professionali istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, licenziati entro il 1993 in conseguenza degli eventi previsti dal comma 1 dell'articolo 1, è corrisposta, dalla data del licenziamento, l'indennità di cui al citato comma 1 per un periodo pari a quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1; gli stessi sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

     2. Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese e dei soggetti indicati al comma 1 non si applica la sospensione dal diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

     3. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 3.

     1. I periodi di godimento dell'indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta indennità.

     2. Alla corresponsione dell'indennità di cui agli articoli 1 e 2 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che sarà rimborsato sulla base di apposita rendicontazione da presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il trattamento di cui all'articolo 1 verrà anticipato ai lavoratori dalle imprese.

     3. I lavoratori interessati alle indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono individuabili in un numero massimo pari a 3.500 unità e non comprendono quelli di cui all'articolo 5, comma 2.

 

          Art. 4.

     1. Il cofinanziamento pubblico nazionale per gli interventi formativi per la riqualificazione o la riconversione professionale dei lavoratori di cui agli articoli 1 e 2, inoltrati alla Comunità economica europea per l'ottenimento dei contributi del Fondo sociale europeo a titolo delle iniziative previste nel quadro comunitario di sostegno per il 1993, è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; per gli interventi formativi e per gli aiuti a titolo del regolamento comunitario n. 3904 del 17 dicembre 1992, concernente la riconversione professionale degli agenti e degli spedizionieri in dogana, il cofinanziamento è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

     2. I relativi progetti sono presentati, nell'ambito della programmazione 1993, dalle regioni, con priorità per quelli organizzati da organismi paritetici delle parti sociali, ovvero dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che provvede, altresì, all'inoltro dei progetti per l'utilizzo degli interventi previsti dal regolamento comunitario di cui al comma 1.

     3. Per la predisposizione dei progetti previsti dal Regolamento comunitario di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi dell'ausilio tecnico delle agenzie dell'impiego, le quali cercheranno altresì le interazioni con gli altri fondi comunitari operanti sul territorio di competenza.

 

          Art. 5.

     1. I lavoratori dipendenti dagli spedizionieri doganali e dalle case di spedizione aventi la qualifica di spedizioniere doganale, di procuratore, ovvero quella di ausiliario, con iscrizione negli appositi elenchi almeno dal 1° gennaio 1989, possono essere assunti, anche in deroga ai limiti di età ai fini dell'ammissione al colloquio, presso l'Amministrazione del Ministero delle finanze per la copertura di vacanze di organico verificatesi nelle varie qualifiche funzionali, nel numero massimo di 2.000 unità e comunque nei limiti delle dotazioni organiche di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358. Tali dipendenti possono accedere alle qualifiche funzionali e ai profili professionali per cui è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore.

     2. Ai fini del comma 1, i lavoratori interessati inoltrano, entro il 31 marzo 1993, apposita domanda al Ministero delle finanze, che provvede all'accertamento della idoneità a svolgere le mansioni proprie di ciascun profilo professionale mediante colloquio entro il 30 giugno 1993 e che provvede alla nomina, disponendo l'immediata chiamata in servizio con l'assegnazione della sede sulla base delle esigenze dell'Amministrazione e tenuto conto delle professionalità possedute e del luogo di residenza. Le procedure per l'accertamento della idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie dei profili interessati sono disciplinate con decreto del Ministro delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Il trattamento economico spettante ai lavoratori di cui al comma 1 è pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     4. Una quota non superiore al 10 per cento dei posti di cui al comma 1 è riservata al personale amministrativo la cui attività principale consista nei controlli doganali e nell'espletamento delle formalità doganali intracomunitarie, in attività dal 1° gennaio 1983.

     5. Alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     "Art. 10. I consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell'albo delle rispettive direzioni compartimentali, durano in carica due anni e sono presieduti da un componente eletto tra i membri stessi. I componenti sono rieleggibili.";

     b) nell'articolo 13, primo comma, dopo le parole: "consigli compartimentali" sono aggiunte le seguenti: "ed è presieduto da un componente eletto tra i membri stessi". I commi secondo e terzo sono soppressi.

 

          Art. 6.

     1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in lire 39 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 9 agosto 1993, n. 293, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.