§ 98.1.26824 - Legge 9 agosto 1993, n. 293.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/08/1993
Numero:293


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli [...]


§ 98.1.26824 - Legge 9 agosto 1993, n. 293.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali.

(G.U. 12 agosto 1993, n. 188)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base deidecreti-legge 1° febbraio 1993, n. 24, e 5 aprile 1993, n. 94.

 

 

     Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199.

     All'art. 2, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     "4-bis. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non si applicano alle imprese di spedizione destinatarie degli interventi previsti dal presente articolo e dall'art. 1 del presente decreto".

     All'art. 3, al comma 3, sono soppresse le parole: ", e non ricomprendono quelli di cui all'art. 5, comma 2".

     All'art. 5, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

     "5-bis. Per i soggetti di cui al comma 2 l'indennità di cui all'art. 2, comma 1, è sospesa nel momento in cui il lavoratore vincitore del suddetto concorso sia assunto nella pubblica amministrazione e comunque allo scadere del termine di dodici mesi previsto dal comma 3 dell'art. 1".