§ 18.5.38 - D.L. 9 dicembre 1981, n. 721.
Cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:09/12/1981
Numero:721


Sommario
Art. 1.      Per l'attuazione del programma di riassetto del gruppo SIR, formato ed approvato ai sensi dell'art. 4 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono trasferiti alle società indicate dall'ENI, con [...]
Art. 2.      L'ENI sulla base dei trasferimenti eseguiti alle società da esso indicate a norma dell'art. 1, corrisponde direttamente alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, quale cessionaria [...]
Art. 3.      Il comitato di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sottoposto alla vigilanza dei Ministeri delle partecipazioni statali e del tesoro, valendosi anche delle attribuzioni ad esso [...]
Art. 4.      E' autorizzata, con imputazione dei fondi di cui all'art. 5, comma secondo, della legge 28 novembre 1980, n. 784, la prosecuzione dei pagamenti dei crediti in linea capitale non superiori, alla [...]
Art. 5.      L'ENI e la GEPI sono autorizzati a costituire, sulla base delle direttive del CIPI, una società per azioni, con eventuale partecipazione minoritaria dei terzi, per promuovere e realizzare, anche [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 18.5.38 - D.L. 9 dicembre 1981, n. 721. [1]

Cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa legge.

(G.U. 10 dicembre 1981, n. 339)

 

     Art. 1.

     Per l'attuazione del programma di riassetto del gruppo SIR, formato ed approvato ai sensi dell'art. 4 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono trasferiti alle società indicate dall'ENI, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti petrolchimici nonché i beni e le dotazioni comunque accessori indicati dall'ente ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 4 citato, ivi incluse autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di tali impianti nonché la proprietà di brevetti e tecnologie inerenti al funzionamento degli impianti stessi [2] .

     Con effetto dalla stessa data cessa il mandato di cui all'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784.

     La somma dovuta per i trasferimenti di cui al precedente primo comma è determinata sulla base dei criteri enunciati nel programma di cui al medesimo primo comma dalla commissione di esperti prevista dall'art. 4, sesto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, integrata da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle partecipazioni statali [3] .

 

          Art. 2.

     L'ENI sulla base dei trasferimenti eseguiti alle società da esso indicate a norma dell'art. 1, corrisponde direttamente alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, quale cessionaria delle ragioni di credito degli istituti di credito speciale nei confronti delle imprese del gruppo SIR, ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge 28 novembre 1980, n. 784, la somma di cui all'art. 1 del presente decreto, anche in dieci rate annuali maggiorate di un interesse nella misura che sarà determinata con decreto del Ministro del tesoro, specificando, sulla base delle determinazioni degli esperti, la parte di essa spettante a ciascuna società proprietaria di beni trasferiti [4] .

     La sezione autonoma richiede, su concorde istanza del comitato e dell'ENI, la cancellazione di tutti i privilegi e le ipoteche iscritti a tutela dei crediti di cui si è resa o si renderà cessionaria ai sensi del predetto art. 7 [5] .

     E' fatto obbligo agli istituti di credito speciale di deliberare la cessione dei crediti di cui al medesimo art. 7 entro il 31 dicembre 1981. Per i beni oggetto delle cessioni di credito suddette, gli istituti medesimi dovranno egualmente consentire la cancellazione dei relativi privilegi ed ipoteche, su richiesta del comitato e dell'ENI, qualora non fosse stata ancora perfezionata la cessione stessa [6] .

     Le annotazioni conseguenti ai trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto ed alle cancellazioni di cui ai commi precedenti sono eseguite gratuitamente dai competenti uffici finanziari e giudiziari.

     I trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto sono esenti da qualsiasi imposta di registro, ipotecaria e catastale e per essi non è dovuta l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, ai cui effetti si applica la disciplina dell'art. 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

     Gli onorari notarili sono ridotti a un quarto.

 

          Art. 3.

     Il comitato di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sottoposto alla vigilanza dei Ministeri delle partecipazioni statali e del tesoro, valendosi anche delle attribuzioni ad esso conferite dall'art. 5, numeri da 1 a 6, della legge medesima, promuove:

     a) la liquidazione delle società proprietarie dei beni trasferiti per effetto dell'art. 1 del presente decreto e, realizzato l'attivo di ciascuna, la sua ripartizione tra i creditori seguendo l'ordine di graduazione assegnato dalla legge citata;

     b) la liquidazione delle altre società del gruppo che risultino non cedibili a terzi né risanabili e, realizzato l'attivo di ciascuna, la sua ripartizione tra i creditori seguendo l'ordine di graduazione assegnato dalla legge citata.

     In entrambi i casi le somme spettanti alla sezione autonoma istituita presso la Cassa depositi e prestiti quale cessionaria delle ragioni di credito di cui all'art. 7 della legge 28 novembre 1980, n. 784, ad eccezione di quanto corrisposto dall'ENI ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, sono versate al comitato ed utilizzate per finanziare il fabbisogno della gestione ordinaria e straordinaria delle società da liquidare o da cedere a terzi nonché per coprire le perdite delle società stesse.

     Resta fermo il diritto della predetta sezione autonoma alla riscossione dei contributi per interessi sui finanziamenti previsti negli atti di cessione nonché delle indennità corrisposte da imprese assicuratrici in relazione alla perdita o al deterioramento dei beni trasferiti ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

     Il comitato è autorizzato a corrispondere ai creditori di società del gruppo di somme in linea capitale superiori, al 30 novembre 1980, a lire 100 milioni, a saldo di ogni loro avere verso il gruppo, fino ad un massimo del 60% del credito, ove sussista la possibilità di copertura ed ove i creditori tanto non possono ottenere dalle liquidazioni stesse.

     I predetti pagamenti possono essere effettuati ai creditori che li accettino a saldo di ogni loro avere verso il gruppo anche anteriormente alla conclusione delle procedure di cui al primo comma del presente articolo. Il comitato subentra nei diritti dei creditori da esso soddisfatti.

     E' fatto salvo, in ogni caso, il pagamento dei crediti sorti dopo la predetta data del 30 novembre 1980.

     Chiuse tutte le liquidazioni ed effettuate tutte le cessioni, il comitato rende il conto di cui all'art. 6, comma terzo, della legge 28 novembre 1980, n. 784, e versa il residuo attivo alla predetta sezione autonoma.

 

          Art. 4.

     E' autorizzata, con imputazione dei fondi di cui all'art. 5, comma secondo, della legge 28 novembre 1980, n. 784, la prosecuzione dei pagamenti dei crediti in linea capitale non superiori, alla data del 30 novembre 1980, a 100 milioni di lire nonché il pagamento dei crediti che siano ridotti, su domanda dei loro titolari, a tale ammontare.

     La somma residua dei predetti fondi è utilizzata dal comitato per le finalità di cui all'art. 3 del presente decreto.

     A richiesta del comitato, l'ENI è autorizzato ad effettuare ad esso, per gli acquisiti diversi da quelli di cui all'art. 1 del presente decreto, congrue anticipazioni, delle quali si tiene conto in sede di determinazione e di ripartizione dell'attivo delle società interessate.

     Sono sospese, fino al 31 dicembre 1983, le azioni esecutive, anche concorsuali, sul patrimonio del gruppo SIR, e sono dichiarati estinti d'ufficio i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto [7] .

     E' prorogata fino alla stessa data l'efficacia delle disposizioni dell'art. 8, commi primo e secondo della legge 28 novembre 1980, n. 784.

     Entro il 31 dicembre 1983 debbono essere concluse le operazioni di liquidazione di cui all'art. 3 del presente decreto rimesse alla iniziativa del comitato.

 

          Art. 5.

     L'ENI e la GEPI sono autorizzati a costituire, sulla base delle direttive del CIPI, una società per azioni, con eventuale partecipazione minoritaria dei terzi, per promuovere e realizzare, anche al di fuori degli ambiti statutari di attività, nuove iniziative che consentano il reimpiego dei lavoratori del gruppo SIR in Sardegna che siano stati licenziati in seguito ai trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto.

     I lavoratori sono assunti dalla società di cui al primo comma all'atto del licenziamento dalle imprese del gruppo SIR fino alla loro riassunzione nelle nuove iniziative.

     Per tale periodo i suddetti lavoratori sono ammessi, anche in deroga alla normativa vigente, al trattamento di integrazione salariale straordinario.

     Per i trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto non si applica l'art. 2112 del codice civile.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 5 febbraio 1982, n. 25.

[2]  Comma così modificato dalla L. di conversione 5 febbraio 1982, n. 25.

[3]  Comma così modificato dalla L. di conversione 5 febbraio 1982, n. 25.

[4]  Comma così modificato dalla L. di conversione 5 febbraio 1982, n. 25.

[5]  Comma così modificato dalla L. di conversione 5 febbraio 1982, n. 25.

[6]  Comma così modificato dalla L. di conversione 5 febbraio 1982, n. 25.

[7]  Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L. 22 luglio 1982, n. 466.