§ 98.1.26340 - Legge 2 aprile 1986, n. 87.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, recante misure urgenti per l'intervento idrogeologico e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:02/04/1986
Numero:87


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, recante misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria, è convertito in [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26340 - Legge 2 aprile 1986, n. 87.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, recante misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria.

(G.U. 4 aprile 1986, n. 78)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, recante misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1:

     al comma 1, le parole: "280 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "300 miliardi";

     al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     "L'attestazione del presidente della giunta regionale deve contenere la suddivisione degli oneri per mano d'opera, previdenziali, assistenziali, di acquisto materiali e noli, nonchè di spese generali degli enti concessionari".

     All'art. 2:

     al comma 1, all'alinea, sono soppresse le parole: ", con particolare riguardo alle zone interne,";

     al comma 1, lettera a), sono soppresse le parole: ", con particolare riguardo agli interventi manutentori e correttivi dei corsi d'acqua e alla difesa dei terreni contermini";

     al comma 1, lettera d), le parole: "il miglioramento delle utilizzazioni agro-pastorali e la valorizzazione turistica, compresa la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi" sono sostituite dalle seguenti: "il miglioramento delle utilizzazioni agro-pastorali e zootecniche e la valorizzazione turistica";

     al comma 1, la lettera e) è soppressa;

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Per la redazione del piano generale di interventi e dei relativi piani organici e programmi esecutivi indicati al precedente comma 1, da effettuare con parere del Ministro per il coordinamento della protezione civile relativamente alle lettere a) e b), nonchè del piano economico forestale di cui al successivo art. 3, la regione si avvale, previa costituzione di un comitato tecnico di coordinamento, oltre che dei propri uffici, del Corpo forestale dello Stato, degli uffici decentrati della cessata Cassa per il Mezzogiorno, degli istituti delle università calabresi";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Per gli oneri connessi con quanto indicato al precedente comma è attribuito alla regione un contributo di lire 4 miliardi da erogare in unica soluzione sulla base di apposita comunicazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno attestante l'avvenuta acquisizione dei predetti elaborati".

     All'art. 4:

     al comma 1, le parole: "330 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "304 miliardi".

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.