§ 95.3.8 – D.L. 11 luglio 1992, n. 333.
Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.3 anagrafe tributaria e codice fiscale
Data:11/07/1992
Numero:333


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1992, è sospesa la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti [...]
Art. 2.      1. Le amministrazioni, soggette a limitazioni delle assunzioni in base alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre [...]
Art. 3.      1. Nel comma 2 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono soppresse le parole "aventi durata inferiore all'anno"; il comma 3 della medesima norma è abrogato; nel comma 4 della [...]
Art. 4.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno [...]
Art. 5.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni legislative che accordano la garanzia dello Stato per il rischio di cambio su prestiti in [...]
Art. 5 bis. 
Art. 6.      1. Le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei [...]
Art. 7. 
Art. 8.      1. Nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della [...]
Art. 9.      1. L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, [...]
Art. 10.      1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, con esclusione di quelle [...]
Art. 11. 
Art. 12.      1. Se il reddito di impresa delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del [...]
Art. 13.      1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del [...]
Art. 14.      1. Con riferimento agli enti di cui al presente capo ed alle società da essi controllate, tutte le attività, nonché i diritti minerari, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi [...]
Art. 15.      1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale - IRI, l'Ente nazionale idrocarburi - ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono [...]
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19.      1. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente Capo sono esenti da imposte e tasse
Art. 20.      1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge contrarie od incompatibili con quanto stabilito nel presente capo
Art. 21.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 95.3.8 – D.L. 11 luglio 1992, n. 333. [1]

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

(G.U. 11 luglio 1992, n. 162).

 

Capo I

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1992, è sospesa la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti di credito a favore delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle aziende degli enti locali e loro consorzi con onere totale o parziale a carico del bilancio dello Stato, con esclusione dei mutui destinati agli interventi nel settore della giustizia, agli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, agli interventi per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni ed integrazioni, ai programmi di metanizzazione del Mezzogiorno di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784, agli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, concernenti la lotta contro l'Aids, e al finanziamento dei disavanzi di esercizio nei settori della sanità e del trasporto locale. I mutui già concessi continuano ad essere regolati dalle disposizioni in base alle quali sono stati assunti [2].

     2. I contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 289, sono ridotti del 5 per cento; la riduzione viene operata per intero all'atto della corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. I predetti enti provvedono ad assestare il bilancio con apposita deliberazione entro il 30 settembre 1992. La riduzione non viene operata nei confronti degli enti locali dissestati.

     3. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, le parole "..... è ridotta all'11,678 per cento." sono sostituite dalle parole (omissis) e al comma 3 dello stesso articolo le parole "..... è stabilito in lire 6.957 miliardi....." sono sostituite con le parole (omissis).

     4. Le misure previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applicano, per l'anno 1992, anche in assenza di livelli obbligatori uniformi di assistenza di cui al comma 1 dello stesso articolo.

 

          Art. 2.

     1. Le amministrazioni, soggette a limitazioni delle assunzioni in base alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, non possono effettuare nuove assunzioni, con esclusione di quelle consentite da specifiche disposizioni legislative.

     2. Per l'anno 1992, ulteriori aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, possono essere erogati qualora gli aumenti già applicati non abbiano determinato un incremento medio annuo superiore al tasso di inflazione programmato. A tal fine il Governo, entro il mese di settembre dello stesso anno, verificherà, d'intesa con le organizzazioni sindacali, l'entità degli aumenti.

     3. Per l'anno 1992, le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.

     4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi: il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, nonché il comma 22-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 [3].

     5. L'indennità di funzione di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, resta determinata, per l'anno 1992, nell'ammontare deliberato e corrisposto per l'anno 1991. Le delibere del comitato esecutivo di cui al predetto articolo 13 sono sottoposte, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.

     6. Per l'anno 1992, l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri di cui all'ottavo comma dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, a seguito delle ipotesi di accordo, può essere accordata qualora, sulla base di verifiche da compiersi dopo il 31 dicembre 1992, non risulti un aumento complessivo, per qualunque causa, nè della massa salariale nè della retribuzione media, rispetto a quelle registrate nel 1991, superiore al tasso di inflazione programmato.

     7. Per l'anno 1992, gli enti e le aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità non possono adottare delibere in materia di retribuzioni e normazione del personale dipendente che, tenuto conto del vincolo dell'invarianza delle tariffe e dei prezzi dei servizi prodotti, comportino il peggioramento dei saldi dei rispettivi bilanci o comunque determinino variazioni del costo complessivo del rispettivo personale superiori al tasso programmato di inflazione.

     8. La disposizione di cui al comma 6 è estesa anche nei confronti del personale disciplinato dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, nonché del personale comunque dipendente da enti pubblici non economici [4].

     9. Per il periodo di cui al comma 6 il trattamento economico del personale dirigente dello Stato e delle categorie di personale ad esso comunque collegate, nonché il trattamento economico del personale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, restano determinati nelle misure in vigore al 1° gennaio 1992 [5].

 

          Art. 3.

     1. Nel comma 2 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono soppresse le parole "aventi durata inferiore all'anno"; il comma 3 della medesima norma è abrogato; nel comma 4 della medesima norma sono soppressi la parola "altresì" del primo periodo, nonché il secondo periodo.

     2. [6]

     3. Gli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1992 sono ridotti degli importi corrispondentemente indicati:

     capitolo 1802 lire 50 miliardi;

     capitolo 1832 lire 100 miliardi;

     capitolo 1872 lire 250 miliardi;

     capitolo 2102 lire 50 miliardi;

     capitolo 2501 lire 50 miliardi;

     capitolo 2502 lire 100 miliardi;

     capitolo 2802 lire 150 miliardi;

     capitolo 4005 lire 150 miliardi;

     capitolo 4031 lire 250 miliardi;

     capitolo 4051 lire 350 miliardi. [7]

     4. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere operate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli di cui al comma 3 e gli altri capitoli della categoria IV - Acquisto di beni e servizi dello stato di previsione del Ministero della difesa [8].

 

          Art. 4.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1992 può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di mutui.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, è sospesa la facoltà di rilasciare garanzie dello Stato, di qualunque natura, in relazione agli oneri dipendenti da finanziamenti, anche sotto forma di prestiti obbligazionari. Resta ferma la concessione di garanzie dello Stato disposta da previsioni di legge.

     3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, ovvero per sua delega il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio, nonché il rilascio di garanzie dello Stato.

     4. Per l'anno 1992, le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B approvate con l' articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono economie di bilancio, con esclusione di quelle preordinate in connessione con accordi internazionali o interessanti l'immigrazione e dell'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia", iscritto nella predetta tabella A.

 

          Art. 5.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni legislative che accordano la garanzia dello Stato per il rischio di cambio su prestiti in valuta contratti da soggetti pubblici o privati direttamente oppure tramite istituzioni creditizie nazionali, su mercati o presso istituzioni finanziarie internazionali e comunitarie. Per i prestiti contratti in dipendenza delle finalità di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 1994.

     2. Sono fatte salve le garanzie per le quali sia già stato adottato il relativo provvedimento di concessione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 5 bis. [9]

     [1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento [10].

     2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1 [11].

     3. Per la valutazione delle edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

     4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni [12].

     5. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e i requisiti per la individuazione della edificabilità di fatto di cui al comma 3.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [13].

     7. Nella determinazione dell'indennità di espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

     7 bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato [14].]

 

          Art. 6.

     1. Le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima sono aumentate di 0,6 punti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e di ulteriori 0,2 punti a decorrere dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 1993. I versamenti riferiti ai periodi di paga compresi fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione, eseguiti in misura superiore a quella prevista dal presente comma, sono computati in diminuzione dei contributi dovuti per i periodi successivi, fino a compensazione delle somme versate in eccesso [15].

     2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, sono aumentate di 1 punto le aliquote contributive dovute, ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 1 non sono assunte a riferimento per la quota di cui all'articolo 18 della legge 8 marzo 1989, n. 88.

     3. Salvo che gli accordi ed i contratti collettivi, anche aziendali, dispongano diversamente, stabilendo se e in quale misura la mensa è retribuzione in natura, il valore del servizio di mensa, comunque gestito ed erogato, e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito dall'azienda, non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.

     4. Sono fatte salve, a far data dalla loro decorrenza, le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi, anche aziendali, pur se stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che prevedono limiti e valori convenzionali del servizio di mensa di cui al comma 3 e dell'importo della prestazione sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito, a qualsiasi effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato [16].

     5. Rimangono in ogni caso ferme le norme relative all'inserimento del valore del servizio di mensa nella base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale. Restano altresì ferme, per la prestazione pecuniaria sostitutiva del servizio di mensa, le disposizioni dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

     6. Alla rubrica dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunte le seguenti parole: (omissis).

     7. All'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

Capo II

 

          Art. 7. [17]

     1. Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso. Non sono soggetti passivi lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi tra detti enti, le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e gli istituti autonomi case popolari.

     3. L'imposta è stabilita nella misura del 3 per mille del valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti. Il valore è costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a 50 per quelle classificate o classificabili nel gruppo D non possedute nell'esercizio d'impresa e nella categoria A/10 e pari a 34 per quelle classificate o classificabili nella categoria C/1. Per determinare il valore dei fabbricati non ancora iscritti in catasto si fa riferimento alla rendita delle unità immobiliari similari. Per le unità immobiliari urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, l'imposta è stabilita nella misura del 2 per mille del valore determinato ai sensi del presente comma, diminuito di 50 milioni di lire. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente. Per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i seguenti coefficienti: 1992: 1,02; 1991: 1,03; 1990: 1,05; 1989: 1,10; 1988: 1,15; 1987: 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40; 1984: 1,50; 1983: 1,60; 1982 e precedenti: 1,70. Per le aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, il valore è costituito dal valore venale in comune commercio ovvero, per le aree destinate ad attività di pubblica utilità, dall'ammontare delle indennità che gli enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attività stesse hanno corrisposto o devono corrispondere [18].

     3 bis. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati [19].

     4. Sono esenti dalla imposta:

     a) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

     b) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

     c) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

     d) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

     e) i fabbricati posseduti dagli enti indicati all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, non aventi finalità di lucro, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere didattico;

     f) i fabbricati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

     g) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

     h) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

     i) i fabbricati e le aree fabbricabili, nonché le quote di essi, appartenenti ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano sottoposti a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo con cessione di beni.

     i bis) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere assistenziale e sanitario [20].

     5. L'imposta è riscossa mediante versamento diretto con le modalità previste ai fini delle imposte sui redditi. Il versamento deve essere effettuato nel mese di settembre 1992. Tuttavia il versamento può essere effettuato entro il 15 dicembre 1992; in tal caso le somme versate oltre il 30 settembre 1992 devono essere maggiorate del 3 per cento a titolo di interessi, senza applicazione di soprattasse.

     6. Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti; sono esclusi i buoni postali fruttiferi, i libretti di risparmio di previdenza indicati all'articolo 41, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; la raccolta interbancaria ed intercreditizia, nonché i depositi e i conti correnti intrattenuti dal Tesoro presso il sistema bancario e l'amministrazione postale e quelli detenuti da rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia o da enti e organismi internazionali che godono della esenzione dalle imposte sui redditi. L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa nei confronti dei correntisti e depositanti, una ritenuta del 6 per mille commisurata all'ammontare risultante dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992. L'imposta è versata entro il 15 settembre 1992 con le modalità previste per il versamento delle ritenute di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte di cui al presente articolo, nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Le imposte straordinarie di cui al presente articolo non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

 

          Art. 8.

     1. Nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, l'anagrafe tributaria invia questionari ai soggetti utenti di forniture di energia elettrica nei fabbricati, al fine di acquisire il numero di codice fiscale dell'utente stesso e quello del proprietario, se diverso, nonché gli estremi catastali identificativi di ciascuna unità immobiliare e la sua superficie commerciale.

     2. Il questionario costituisce parte integrante della fattura ed è inviato all'utente tramite l'ente erogatore; esso deve essere compilato e restituito all'anagrafe tributaria a cura dell'utente, con tassa a carico della amministrazione destinataria, entro il termine indicato nel questionario stesso. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello di questionario.

     3. Coloro che non sono utenti della fornitura di energia elettrica nelle unità immobiliari di loro proprietà sono tenuti a comunicare all'utente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio numero di codice fiscale e gli estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare; nel caso di comproprietà l'obbligo è soddisfatto con la comunicazione del numero di codice fiscale di uno soltanto dei comproprietari. La medesima comunicazione deve essere data dal proprietario dell'unità immobiliare al conduttore nel caso di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso il conduttore è tenuto ad indicare all'ente cui richiede la fornitura di energia elettrica, oltre al proprio, anche il numero di codice fiscale del proprietario.

     4. Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di elaborazione, effettua incroci tra i dati delle dichiarazioni dei redditi, del catasto e degli enti erogatori di forniture di energia elettrica, provvedendo ad accertare i redditi o i maggiori redditi non dichiarati con le modalità di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se risulta che l'utilizzatore della fornitura di energia elettrica è soggetto diverso dall'utente indicato nel contratto, il Ministero delle finanze ne dà comunicazione all'ente erogatore per le conseguenti variazioni contrattuali.

     5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contribuenti sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative, con gli effetti e le modalità previsti dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati. I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni del presente comma devono presentare, dal 1° agosto al 15 dicembre 1992, al centro di servizio o all'ufficio delle imposte dirette competente in ragione del loro domicilio fiscale, apposita dichiarazione, conformemente alle indicazioni recate dal modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 luglio 1992, e devono versare dal 1° agosto al 15 dicembre 1992 l'imposta o la maggiore imposta dovuta, nonché, in luogo delle sanzioni e degli interessi previsti negli articoli 46 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, una soprattassa stabilita, per i periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle seguenti misure: 10 per cento per il primo periodo; 20 per cento per il secondo periodo; 30 per cento per il terzo periodo; 40 per cento per il quarto periodo; 50 per cento per il quinto periodo; 60 per cento per il sesto periodo e 70 per cento per ciascuno degli altri periodi anteriori a quello in corso. Le attestazioni dei versamenti devono essere allegate alla dichiarazione integrativa. Le disposizioni del presente comma si applicano semprechè alla data di presentazione della dichiarazione non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche ovvero non sia stato notificato avviso di accertamento; l'ILOR pagata in applicazione delle disposizioni del presente comma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi [21].

     6. In considerazione dell' emanazione, con effetto dall'anno 1993, del decreto del Ministro delle finanze integrativo dei dati e delle notizie indicativi di capacità contributiva previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, modificato dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i contribuenti possono corrispondere dal 1° agosto al 31 ottobre 1992 l'ammontare degli abbonamenti alle radiodiffusioni non corrisposti per periodi anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente comma non si applicano qualora anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato elevato processo verbale o notificata ingiunzione di pagamento. I versamenti sono effettuati, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle finanze previsto nel comma 5, in unica soluzione e con l'applicazione della soprattassa nella misura del 10 per cento [22].

     7. Agli oneri a carico dell'Amministrazione finanziaria di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, valutati in trenta miliardi di lire per l'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate per lo stesso anno dal presente capo; le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.

 

          Art. 9.

     1. L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000.

     2. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e sui provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento in conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma, nelle misure di lire 90.000 e di lire 120.000, rispettivamente, per i procedimenti di cognizione e per i procedimenti di esecuzione, limitatamente a quelli il cui valore supera lire 5 milioni, davanti al pretore; di lire 120.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 240.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 90.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 60.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 60.000 per i procedimenti speciali.

     3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella sugli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 180.000, con le modalità di cui al comma 2.

     4. L'imposta fissa di bollo dovuta sugli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è elevata a lire 2.000.

     5. L'imposta fissa di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 20-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è elevata, rispettivamente, da lire 400 a lire 1.000; da lire 1.100 a lire 2.000; da lire 2.200 a lire 4.000; da lire 4.400 a lire 7.000; da lire 7.800 a lire 10.000.

     6. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri e i registri già bollati in modo straordinario, che alla data di cui al comma 7 sono interamente in bianco, devono essere integrati prima dell'uso, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

     7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992.

 

          Art. 10.

     1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, con esclusione di quelle previste alla voce n. 125 e alla voce n. 131 della stessa tariffa, sono aumentate del 100 per cento.

     2. L'aumento di cui al comma 1 si applica alle tasse di rilascio, di rinnovo, per il visto e per la vidimazione relative ad atti e provvedimenti amministrativi emanati, rinnovati, sottoposti a visto o a vidimazione successivamente al 31 dicembre 1991; l'aumento si applica, altresì, alle tasse annuali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente alla predetta data. Gli importi delle tasse vanno arrotondati alle mille lire superiori [23].

     3. Le relative integrazioni, dovute per l'intero 1992, devono essere corrisposte entro il 31 ottobre 1992, mediante versamento in conto corrente postale, intestato all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma. Per i pagamenti effettuati a mezzo marche, compresi quelli relativi alle patenti di guida, l'integrazione può essere corrisposta anche mediante le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente.

     4. Con effetto dal 1° gennaio 1992, la tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è stabilita nella misura di lire 4 milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire 2 milioni e 500 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per le società di altro tipo. I contribuenti, che sino alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno omesso di corrispondere le tasse dovute per l'anno in corso, possono corrisponderle nella misura sopra indicata entro il 31 ottobre 1992, con applicazione della soprattassa del 6 per cento. I contribuenti, che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno corrisposto le tasse dovute per l'anno in corso, possono scomputare le maggiori somme versate da quelle dovute per gli anni successivi ovvero chiederle a rimborso, quando le tasse non risultino più dovute.

     5. Il canone di concessione previsto dall'articolo 51 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Sip - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a. per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, è elevato al 3,5 per cento. La disposizione si applica a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il 31 ottobre di ciascun anno deve essere versata, a titolo di acconto, una somma pari ad un settimo del canone dovuto per l'anno precedente; per l'anno 1992 la somma da versare a titolo di acconto è pari ad un sesto di quella dovuta per il 1991 [24].

     6. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, valutate in 600 miliardi di lire a decorrere dal 1993, si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto.

     6 bis. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno approvate la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, nonché la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. A tal fine si dovrà tenere conto delle variazioni di importo disposte con il presente decreto apportando alle tariffe stesse le modificazioni necessarie per inserirvi le voci di imposta o di tassa previste in disposizioni diverse dalle predette tariffe, per razionalizzare i singoli articoli e voci di tariffa e per ridurre il loro numero mediante accorpamenti di quelli compresi nelle singole parti; nell'attuazione della razionalizzazione e degli accorpamenti potranno essere apportate variazioni ai singoli importi, in misura non superiore al 20 per cento in aumento e in misura non superiore al 40 per cento in diminuzione. Sarà comunque assicurato nel complesso un gettito non inferiore a quello previsto a seguito dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 e dei commi da 1 a 6 del presente articolo [25].

 

          Art. 11. [26]

 

          Art. 12.

     1. Se il reddito di impresa delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccede di almeno il quindici per cento di reddito di impresa dichiarato per il periodo di imposta precedente, la eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del cinquanta per cento, se l'ammontare degli investimenti innovativi effettuati nel territorio dello Stato, nel periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, supera la somma del maggior reddito dichiarato e dell'ammontare degli ammortamenti deducibili effettuati nel periodo. Nel caso di fusione o di incorporazione si fa riferimento alle dichiarazioni presentate precedentemente dalle società fuse o incorporate. La disposizione si applica per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutate in 140 miliardi di lire per l'anno 1993, in 200 miliardi di lire in ciascuno degli anni 1994 e 1995 e in 60 miliardi di lire per l'anno 1996, si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 13.

     1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.

 

Capo III

 

          Art. 14.

     1. Con riferimento agli enti di cui al presente capo ed alle società da essi controllate, tutte le attività, nonché i diritti minerari, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad enti pubblici, ovvero a società a partecipazione statale, restano attribuiti a titolo di concessione ai medesimi soggetti che ne sono attualmente titolari.

     2. Le concessioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle amministrazioni competenti in conformità alle disposizioni vigenti. Ove la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la disciplina sarà stabilita dall'atto di concessione in conformità ai principi generali vigenti in materia.

     3. Le concessioni di cui al comma 1 avranno la durata massima prevista dalle norme vigenti, comunque non inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto [27].

     4. Le concessioni di attività in favore dei soggetti di cui al comma 1, che siano già in vigore, sono prorogate per la stessa durata prevista dal comma 3. Le amministrazioni competenti potranno, ove occorra modificarle o integrarle [28].

     4-bis. Fino alla emanazione di una nuova disciplina, le società per azioni derivate dalla trasformazione di cui agli articoli 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i medesimi effetti, le attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di necessità e di urgenza, già spettanti agli enti originari [29].

 

          Art. 15.

     1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale - IRI, l'Ente nazionale idrocarburi - ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono trasformati in società per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. I consigli di amministrazione di ciascuna delle predette società per azioni devono, entro la data fissata con decreto del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, proporre al Ministro del tesoro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, accompagnata da una relazione redatta da una o più società specializzate, ovvero da soggetto o soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, che attesti che i valori proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Le proposte di rettifica dovranno essere formulate in coerenza con il piano di dismissioni adottato dal Governo. I corrispettivi professionali dei detti soggetti sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. Sulla base della predetta proposta di rettifica, il Ministro del tesoro determina il patrimonio netto rivalutato. Tale determinazione vale ai fini dell'applicazione ad ogni effetto dell'articolo 19 del presente decreto. In attesa della determinazione di cui sopra, gli organi sociali possono, in via transitoria, determinare il patrimonio netto, sempre in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Anche siffatta rivalutazione rileva ai fini dell'articolo 19 del presente decreto. La differenza fra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il patrimonio netto rivalutato potrà essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. Potranno altresì ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto esistente nei bilanci anteriori alla trasformazione, mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale. Le società derivanti dalla trasformazione emetteranno azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra [30].

     3. Le azioni delle società di cui al comma 1, unitamente a quelle della BNL S.p.a., sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nell'IMI S.p.a. e negli altri istituti di intermediazione creditizia e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della Cassa depositi e prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al presente comma sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa [31].

     4. Lo statuto di ciascuna delle società derivanti dalle trasformazioni sarà deliberato dalla prima assemblea. In via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e statutarie, che disciplinano i singoli enti. I presidenti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione convocheranno le rispettive assemblee sociali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

 

          Art. 16. [32]

     1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del tesoro predispone un programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 e lo trasmette, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio dei ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 è finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni stesse, anche attraverso la previsione di cessioni di attività e di rami di aziende, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario per il riordino.

     2. Il programma deve prevedere la quotazione delle società partecipate derivanti dal riordino delle attuali partecipazioni e l'ammontare dei ricavi da destinare alla riduzione del debito pubblico.

     3. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia il programma di riordino alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro il termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera. Decorso tale termine, il programma è approvato dal Consiglio dei ministri e diviene esecutivo.

 

          Art. 17. [33]

 

          Art. 18. [34]

     1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, previa comunicazione da inviare alle Camere con un anticipo di almeno quindici giorni, il CIPE potrà deliberare [35] la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici, qualunque sia il loro settore di attività. La deliberazione del CIPE produce i medesimi effetti di cui al presente decreto. A tutte le predette società per azioni, nonché a quelle di cui all'articolo 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218.

 

          Art. 19.

     1. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente Capo sono esenti da imposte e tasse [36].

 

          Art. 20.

     1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge contrarie od incompatibili con quanto stabilito nel presente capo.

 

          Art. 21.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 8 agosto 1992, n. 359.

[2] Comma modificato dalla L. di conversione 8 agosto 1992, n. 359 e ora così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 luglio 1992, n. 164. Il termine del 31 dicembre 1992 di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1993 dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1992, n. 498.

[3] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 7 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384.

[4] Comma già modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dall'art. 38 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 e così ulteriormente modificato dall'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[5] Comma così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 luglio 1992, n. 164.

[6] Comma abrogato dalla L. di conversione 8 agosto 1992, n. 359.

[7] Comma così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 luglio 1992, n. 164.

[8] Comma così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 luglio 1992, n. 164.

[9] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 8 agosto 1992, n. 359 e ora abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5 del D.L. 23 novembre 2001, n. 411, al 31 dicembre 2002 dall'art. 5 della L. 1 agosto 2002, n. 166 e infine al 30 giugno 2003 dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2007, n. 348, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 16 giugno 1993, n. 283 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede in favore dei soggetti già espropriati al momento della entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, e nei confronti dei quali la indennità di espropriazione non sia ancora divenuta incontestabile, il diritto di accettare l'indennità di cui al primo comma con esclusione della riduzione del 40%. La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2007, n. 348, ha ulteriormente dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[12] La Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 2011, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto del presente comma e degli articoli 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto,della L. 22 ottobre 1971, n. 865.

[13] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 28 dicembre 1995, n. 549. La Corte costituzionale, con sentenza 2 novembre 1996, n. 369 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui applica al “risarcimento del danno” i criteri di determinazione stabiliti per “il prezzo, l'entità dell'indennizzo”.

[14] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662. La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2007, n. 349, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione 8 agosto 1992, n. 359.

[16] Comma così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 luglio 1992, n. 164.

[17] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 8 agosto 1992, n. 359.

[18] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 12 bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384.

[19] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

[20] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

[21] Comma così modificato dalla L. di conversione 8 agosto 1992, n. 359.

[22] Comma così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 luglio 1992, n. 164.

[23] Comma così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 luglio 1992, n. 164.

[24] Comma così sostituito dalla L. di conversione 8 agosto 1992, n. 359.

[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione 8 agosto 1992, n. 359.

[26] Articolo modificato dalla L. di conversione 8 agosto 1992, n. 359 e ora abrogato dall'art. 14 della L. 9 dicembre 1998, n. 431.

[27] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 10 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

[28] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 10 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione 8 agosto 1992, n. 359.

[30] Comma già modificato dalla L. di conversione 8 agosto 1992, n. 359 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 21 giugno 1993, n. 198.

[31] Comma sostituito dalla L. di conversione 8 agosto 1992, n. 359 e ora così modificato dall'art. 2 del D.L. 23 aprile 1993, n. 118.

[32] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 8 agosto 1992, n. 359.

[33] Articolo abrogato dalla L. di conversione 8 agosto 1992, n. 359.

[34] Articolo così modificato dall'art. 2 del D.L. 21 giugno 1993, n. 198.

[35] Per l'Ente ferrovie dello Stato, vedi la deliberazione CIPE del 12 agosto 1992.

[36] Comma così modificato dalla L. di conversione 8 agosto 1992, n. 359. Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.