§ 73.2.1 – D.L. 21 giugno 1993, n. 198.
Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:73. Partecipazioni statali
Capitolo:73.2 privatizzazioni
Data:21/06/1993
Numero:198


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Alle obbligazioni e titoli similari emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, [...]
Art. 3. 
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 73.2.1 – D.L. 21 giugno 1993, n. 198. [1]

Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

(G.U. 22 giugno 1993, n. 144).

 

     Art. 1. [2]

     1. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dai seguenti: "Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. I consigli di amministrazione di ciascuna delle predette società per azioni devono, entro la data fissata con decreto del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, proporre al Ministro del tesoro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, accompagnata da una relazione redatta da una o più società specializzate, ovvero da soggetto o soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, che attesti che i valori proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Le proposte di rettifica dovranno essere formulate in coerenza con il piano di dismissioni adottato dal Governo. I corrispettivi professionali dei detti soggetti sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. Sulla base della predetta proposta di rettifica, il Ministro del tesoro determina il patrimonio netto rivalutato. Tale determinazione vale ai fini dell'applicazione ad ogni effetto dell'art. 19 del presente decreto. In attesa della determinazione di cui sopra, gli organi sociali possono, in via transitoria, determinare il patrimonio netto, sempre in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Anche siffatta rivalutazione rileva ai fini dell'art. 19 del presente decreto. La differenza fra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il patrimonio netto rivalutato potrà essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. Potranno altresì ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto esistente nei bilanci anteriori alla trasformazione, mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale." .

 

          Art. 2.

     1. Alle obbligazioni e titoli similari emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli della stessa specie emessi dalle società per azioni con azioni quotate in borsa.

     2. La disposizione di cui all'art. 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, continua ad applicarsi alle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1.

     3. Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, le società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1 possono essere autorizzate, con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'art. 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'art. 1 del presente decreto [3].

     4. La disposizione di cui all'art. 2362 del codice civile si applica, nei confronti dello Stato, anche per le obbligazioni, delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse.

     5. All'art. 18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo le parole: "Fermo restando quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218", sono inserite le seguenti: "previa comunicazione da inviare alle Camere con un anticipo di almeno quindici giorni,"; e sono aggiunte, infine, le parole: "A tutte le predette società per azioni, nonchè a quelle di cui all'art. 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218" [4];

     6. Ai fini della identificazione del limite alla emissione di obbligazioni, come rideterminato dal comma 3, non si tiene conto delle obbligazioni garantite dallo Stato o con rimborso a carico dello Stato medesimo, emesse dagli enti pubblici esistenti prima della trasformazione operata dall'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

     6 bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato in lire 200 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente aumento dei trasferimenti di bilancio all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Le autorizzazioni di spesa recate dai capitoli della categoria XII del bilancio dello Stato, relative ai trasferimenti in conto capitale alle imprese, sono ridotte a decorrere dall'esercizio 1994, di complessive lire 200 miliardi in termini di competenza e di cassa. Il Ministro del tesoro provvede con propri decreti, sentiti i Ministri competenti, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad individuare i capitoli sui quali effettuare le necessarie riduzioni ed il relativo ammontare [5].

 

          Art. 3. [6]

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 9 agosto 1993, n. 292.

[2] Articolo così modificato dalla L. di conversione 9 agosto 1993, n. 292.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione 9 agosto 1993, n. 292.

[4] Comma così sostituito dalla L. di conversione 9 agosto 1993, n. 292.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione 9 agosto 1993, n. 292.

[6] Articolo abrogato dalla L. di conversione 9 agosto 1993, n. 292.