§ 98.1.26823 - Legge 9 agosto 1993, n. 292.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/08/1993
Numero:292


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per [...]


§ 98.1.26823 - Legge 9 agosto 1993, n. 292.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

(G.U. 12 agosto 1993, n. 188)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 8 del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, e dell'articolo 8 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, nonché dei decreti-legge 14 agosto 1992, n. 365, 20 ottobre 1992, n. 413, 19 dicembre 1992, n. 486, 18 febbraio 1993, n. 37, e 21 aprile 1993, n. 116.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198.

     All'art. 1, comma 1, le parole: "delle predette società per azioni possono," sono sostituite dalle seguenti: "delle predette società per azioni devono,".

     All'art. 2:

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, le società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1 possono essere autorizzate, con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'art. 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'art. 1 del presente decreto";

     il comma 5 è sostituto dal seguente:

     "5. All'art. 18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo le parole: "Fermo restando quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218", sono inserite le seguenti: "previa comunicazione da inviare alle Camere con un anticipo di almeno quindici giorni,"; e sono aggiunte, infine, le parole: "A tutte le predette società per azioni, nonchè a quelle di cui all'art. 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218"";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato in lire 200 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente aumento dei trasferimenti di bilancio all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Le autorizzazioni di spesa recate dai capitoli della categoria XII del bilancio dello Stato, relative ai trasferimenti in conto capitale alle imprese, sono ridotte a decorrere dall'esercizio 1994, di complessive lire 200 miliardi in termini di competenza e di cassa. Il Ministro del tesoro provvede con propri decreti, sentiti i Ministri competenti, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad individuare i capitoli sui quali effettuare le necessarie riduzioni ed il relativo ammontare".

     L'art. 3 è soppresso.