§ 98.1.26657 - Legge 18 febbraio 1991, n. 48.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/02/1991
Numero:48


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello [...]


§ 98.1.26657 - Legge 18 febbraio 1991, n. 48.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonchè modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero.

(G.U. 19 febbraio 1991, n. 42)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonchè modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391

     All'articolo 1:

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-bis. I saldi contabili con la Comunità economica europea derivanti dalla definizione delle procedure previste dalla normativa comunitaria, concernenti gli interventi nel mercato agricolo attuati dall'AIMA, sono iscritti nella gestione finanziaria dell'azienda medesima".

     All'articolo 2:

     al comma 1, al capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il pagamento degli aiuti deve essere effettuato entro e non oltre il 20 gennaio di ciascun anno".

     All'articolo 4:

     al comma 2, secondo periodo, le parole: "sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica".

     All'articolo 5:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. La tabella B allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è sostituita dalla seguente:

Qualifiche funzionali

Posti di organico

VIII

31

VII

61

VI

162

V

22

IV

128

III

15

I e II

31

 

450“;

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     "2-bis. Al quadro 1 della tabella A allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, le cifre: 18" e: "22" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 19" e: 23".

     L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     "Art. 6. - 1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Gli interventi, anche già autorizzati e con possibilità di rinegoziazione, per la ristrutturazione di imprese cui partecipino i produttori agricoli, loro organismi associativi o società da essi costituite nonchè gli enti di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, devono esaurirsi entro il termine di durata dei mutui accordati".

     2. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è inserito il seguente:

     3-bis. Gli interventi di cui al comma 3 devono essere prioritariamente realizzati in imprese cui partecipino i produttori agricoli o loro organismi associativi".

     3. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le somme disponibili a seguito dei rientri di capitali ed interessi, relativi ad interventi effettuati dalla RIBS S.p.a., sono egualmente utilizzabili per le finalità della presente legge".

     4. Dopo il comma 5 dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è inserito il seguente:

     5-bis. Nell'ambito dei predetti interventi la RIBS S.p.a. è autorizzata ad erogare contributi in misura pari al 30 per cento degli aumenti di capitale di società per azioni sottoscritti da organismi associativi di produttori agricoli o società da essi costituite, per il conseguimento di partecipazioni di maggioranza".

     5. Al consiglio di amministrazione di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, partecipa altresì il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nell'adozione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parità, prevale il voto del presidente".

     Dopo l'art. 6, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 6-bis. - 1. Al fine di garantire l'applicazione del regime di cui al regolamento n. 857/84/CEE del Consiglio del 31 marzo 1984, è istituita l'anagrafe della produzione lattiero-casearia.

     2. La raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati delle aziende produttrici di latte è affidata all'AIMA per essere realizzata attraverso le unioni nazionali riconosciute delle associazioni di produttori, sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     3. Gli acquirenti di latte di vacca, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, trasmettono all'AIMA e alle regioni le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1546/88/CEE della Commissione del 3 giugno 1988, relativamente ai quantitativi di latte lavorato e ai prodotti ottenuti.

     4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia.

     Art. 6-ter. - 1. La riscossione dei contributi dovuti dai produttori, soci delle associazioni aderenti a unioni riconosciute titolari di quantitativi di riferimento di latte ai sensi dell'art. 12, lettera c), del citato regolamento n. 857/84/CEE, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, nonchè per il pagamento del prelievo supplementare sul latte di vacca di cui al medesimo regolamento, può avvenire con le modalità stabilite dal quinto e sesto comma dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, come modificato dall'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

     2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate norme per l'applicazione del comma 1 e per l'armonizzazione del regime comunitario delle quote latte con la normativa sui contratti agrari e sulla produzione lattiero-casearia.

     Art. 6-quater. 1. Rientra nelle attribuzioni dell'AIMA il sostegno delle azioni realizzate dalle unioni riconosciute delle associazioni dei produttori agricoli ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1360/78/CEE del Consiglio del 19 giugno 1978, modificato dal regolamento n. 1760/87/CEE del Consiglio del 15 giugno 1987, per il miglioramento della qualità dei prodotti o l'utilizzo di pratiche biologiche".