§ 2.4.39 – L. 30 luglio 1990, n. 209.
Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:30/07/1990
Numero:209


Sommario
Art. 1.      1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, [...]


§ 2.4.39 – L. 30 luglio 1990, n. 209.

Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero.

(G.U. 3 agosto 1990, n. 180).

 

     Art. 1.

     1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone l'aggiornamento del piano di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero di cui al decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546.

     2. L'aggiornamento del piano deve indicare gli obiettivi e le azioni necessarie per il consolidamento ed il miglioramento della bieticoltura e dell'industria di trasformazione, nonchè per lo sviluppo delle attività agro-industriali alternative o integrative di quella saccarifera, nell'ambito del nuovo quadro economico derivante dalla riforma della politica agricola comune, tenuto conto delle esigenze delle aziende agricole interessate, dell'occupazione agricola ed industriale e del fabbisogno nazionale di zucchero.

     3. I piani specifici di intervento di cui all'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, nel determinare le modalità di ristrutturazione delle imprese saccarifere o dei singoli rami aziendali, indicano anche le modalità di realizzazione di attività alternative o integrative. Gli interventi della "Risanamento agro industriale zuccheri - RIBS S.p.a." devono esaurirsi nel periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'erogazione del finanziamento alla società interessata. Gli interventi, anche già autorizzati e con possibilità di rinegoziazione, per la ristrutturazione di imprese cui partecipino i produttori agricoli, loro organismi associativi o società da essi costituite nonchè gli enti di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, devono esaurirsi entro il termine di durata dei mutui accordati' [1].

     3 bis. Gli interventi di cui al comma 3 devono essere prioritariamente realizzati in imprese cui partecipino i produttori agricoli o loro organismi associativi' [2].

     4. Per le necessità finanziarie derivanti dagli interventi della RIBS S.p.a. ai sensi della presente legge si utilizzano le disponibilità del Fondo di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, complessivamente risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Fondo ha durata corrispondente a quella degli interventi di cui al presente comma. Le somme disponibili a seguito dei rientri di capitali ed interessi, relativi ad interventi effettuati dalla RIBS S.p.a., sono egualmente utilizzabili per le finalità della presente legge' [3].

     5. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, la RIBS è autorizzata a promuovere una società per attivare presso l'ex zuccherificio di Comacchio (Ferrara) la produzione di sughi di barbabietole destinati alla produzione sperimentale di bioetanolo per carburante o per altri composti ossigenati. La RIBS è anche autorizzata a erogare alla società i contributi in conto capitale necessari per la realizzazione del programma nei limiti di cui al comma 6.

     5 bis. Nell'ambito dei predetti interventi la RIBS S.p.a. è autorizzata ad erogare contributi in misura pari al 30 per cento degli aumenti di capitale di società per azioni sottoscritti da organismi associativi di produttori agricoli o società da essi costituite, per il conseguimento di partecipazioni di maggioranza' [4].

     6. Per i contributi di cui al comma 5, le disponibilità del Fondo di cui al comma 4 sono integrate dell'importo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

     7. Il termine temporale fissato dall'art. 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, già prorogato dall'art. 10, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752, è differito al 31 dicembre 1990; il relativo onere, determinato in lire 3 miliardi, è a carico degli stanziamenti di cui all'art. 4 della citata legge n. 752 del 1986 per l'anno 1990.

     8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Sperimentazioni nel settore della produzione del bioetanolo da barbabietole".

     9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma così modificato dall'art. 6 del D.L. 21 dicembre 1990, n. 391.

[2] Comma inserito dall'art. 6 del D.L. 21 dicembre 1990, n. 391.

[3] Comma così modificato dall'art. 6 del D.L. 21 dicembre 1990, n. 391.

[4] Comma inserito dall'art. 6 del D.L. 21 dicembre 1990, n. 391.