§ 95.28.17 – D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237.
Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.28 uffici finanziari
Data:09/07/1997
Numero:237


Sommario
Art. 1.  Soppressione dei servizi autonomi di cassa.
Art. 2.  Definizione di entrate.
Art. 3.  Determinazione delle entrate.
Art. 4.  Soggetti incaricati della riscossione.
Art. 4 bis.  (Remunerazione del servizio).
Art. 5.  Riscossione tramite ruolo.
Art. 6.  Riscossione di particolari entrate.
Art. 7.  Riscossione coattiva.
Art. 8.  Termini e modalità per il versamento delle somme riscosse.
Art. 9.  Versamento agli enti diversi dallo Stato.
Art. 10.  Pagamenti effettuati con i fondi della riscossione.
Art. 11.  Pagamenti per conto degli uffici finanziari.
Art. 12.  Compensi ai concessionari sui pagamenti effettuati.
Art. 13.  Tenuta della contabilità.
Art. 14.  Sanzioni per omesso o insufficiente versamento.
Art. 15.  Inadempienze nell'invio dei dati.
Art. 16.  Norma di rinvio.
Art. 16 bis.  Validità degli atti compiuti.


§ 95.28.17 – D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237.

Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.

(G.U. 26 luglio 1997, n. 173).

 

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 1. Soppressione dei servizi autonomi di cassa.

     1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 1998 [1].

     2. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonché quelli in materia di pagamento, già svolti a qualsiasi titolo dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio, sono disciplinati dalle disposizioni seguenti [2].

 

          Art. 2. Definizione di entrate.

     1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono:

     a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;

     b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;

     c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;

     d) le entrate patrimoniali;

     e) le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario;

     f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;

     g) le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative;

     h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'articolo 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

     i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 323 del 1996;

     l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'articolo 1, comma 2 [3].

 

Capo II

Adempimenti in materia di riscossione

 

          Art. 3. Determinazione delle entrate.

     1. La determinazione delle entrate è effettuata dall'ufficio dell'ente creditore ovvero, limitatamente ai casi in cui disposizioni di legge prevedono l'autoliquidazione, dal soggetto interessato; con decreto dirigenziale sono approvati i modelli da utilizzare ai fini della riscossione e del versamento [4].

     2. Nei casi in cui specifiche disposizioni di legge prevedono la possibilità di definizione in via breve delle constatate violazioni, il relativo processo verbale contiene il modello da utilizzare per la riscossione.

 

          Art. 4. Soggetti incaricati della riscossione.

     1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. Fino al 31 dicembre 2003 per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 [5].

     2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate può essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

     2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il compenso spettante a concessionari, banche e Poste italiane Spa è determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio [6]

     3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.

     4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonché ai singoli versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonché ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari.

     5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati.

 

          Art. 4 bis. (Remunerazione del servizio). [7]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la remunerazione spettante ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è pari ad una commissione in misura fissa su ciascuna operazione di incasso inclusa nel modello di versamento. La predetta commissione è determinata, al netto del beneficio mediamente conseguito per effetto della temporanea disponibilità delle somme riscosse, per il periodo successivo all'integrale recupero degli importi anticipati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, tenuto conto dell'onere finanziario conseguente al versamento dell'acconto di cui al citato articolo 9, dei costi diretti ed indiretti relativi al servizio di incasso allo sportello, sulla base dei costi medi rilevati nel settore bancario, del numero dei modelli lavorati e del numero medio di operazioni in essi incluse, dell'ammontare medio degli importi riscossi per ciascuna operazione e del costo medio ad operazione dell'attività di contabilizzazione e riversamento delle entrate agli enti impositori. La commissione è dovuta fino alla concorrenza dell'importo versato per ciascuna operazione di incasso, se lo stesso risulti inferiore all'importo della commissione teoricamente spettante [8].

     2. Per il periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la metà della media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, e quelle erogate in applicazione dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalità di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica [9].

     3. Il compenso spettante alle banche e alle Poste italiane spa per gli adempimenti connessi alla riscossione mediante delega secondo le modalità di cui al regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, è pari ad una percentuale della commissione di cui al comma 1, a totale carico del concessionario o commissario governativo competente, da trattenersi all'atto dell'accreditamento allo stesso delle somme versate. Tale percentuale è stabilita sulla base degli elementi di cui al comma 1, avuto riguardo agli specifici oneri riferibili all'attività dei soggetti interessati.

     4. La commissione di cui al comma 1 ed il compenso di cui al comma 3 sono determinati, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle comunicazioni, sentite le associazioni di categoria interessate, nonché le Poste italiane spa, da emanare entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento.

 

          Art. 5. Riscossione tramite ruolo. [10]

 

          Art. 6. Riscossione di particolari entrate.

     1. La riscossione delle tasse sulle concessioni governative, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi della vigente normativa, è effettuata mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio concessioni governative di Roma, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

     2. La riscossione dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione, delle relative tasse di concessione governativa, imposta sul valore aggiunto, sanzioni, interessi e diritti è effettuata tramite l'Ente poste italiane mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Torino. Alla riscossione coattiva provvede il medesimo ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     3. A decorrere dal 1° luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i), da corrispondere agli uffici provinciali - territorio dell'Agenzia delle entrate è effettuata mediante:

     a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

     b) contrassegni sostitutivi;

     c) carte di debito o prepagate;

     d) modalità telematiche;

     e) altri strumenti di pagamento elettronico [11].

     3 bis. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalità di cui all'articolo 4 [12].

     3 ter. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione [13].

 

          Art. 7. Riscossione coattiva.

     1. Per la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 6, comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

     2. Per la riscossione coattiva delle entrate diverse da quelle di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni [14].

     3. Per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il ruolo è formato dalla amministrazione o dall'ente competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione.

 

Capo III

Versamento delle entrate

 

          Art. 8. Termini e modalità per il versamento delle somme riscosse.

     1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello previsto per l'accreditamento da parte delle banche al concessionario, il concessionario versa, distintamente per capitolo e articolo, competenza e residui, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del 75 per cento della commissione di sua spettanza e dei pagamenti e delle anticipazioni effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente decreto, nonché dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti [15].

     2. L'ammontare delle somme riscosse direttamente dal concessionario va versato distintamente per voce di entrata alla competente sezione della tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza, nonché delle altre somme di cui al comma 1. Nello stesso termine vanno versate, mediante postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione di accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali [16].

     3. Le somme accreditate al concessionario dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente decreto, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalità stabilite dal Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione.

     4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di versamenti da effettuare da parte dell'ufficio delle concessioni governative di Roma e dell'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino.

     5. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilità del concessionario costituiscono i fondi da cui sono prelevate le somme da erogare secondo le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.

 

          Art. 9. Versamento agli enti diversi dallo Stato. [17]

     1. Il concessionario della riscossione è tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno ventisette di ciascun mese per le somme riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per le somme riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente.

 

Capo IV

Adempimenti in materia di pagamenti e di contabilità

 

          Art. 10. Pagamenti effettuati con i fondi della riscossione. [18]

 

          Art. 11. Pagamenti per conto degli uffici finanziari.

     1. Il concessionario della riscossione è tenuto a pagare, con i fondi della riscossione, per conto degli uffici finanziari della propria circoscrizione territoriale le somme necessarie per l'esecuzione delle notifiche degli atti dagli stessi emessi. Il pagamento è effettuato entro i limiti stabiliti con provvedimento autorizzativo emesso dal direttore regionale o compartimentale competente.

 

          Art. 12. Compensi ai concessionari sui pagamenti effettuati. [19]

 

          Art. 13. Tenuta della contabilità.

     1. Il concessionario della riscossione tiene la contabilità delle somme riscosse e di quelle versate con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la resa della contabilità amministrativa di cui all'articolo 252 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le notizie di accertamento e di riscossione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239.

 

Capo V

Sanzioni

 

          Art. 14. Sanzioni per omesso o insufficiente versamento.

     1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse dagli enti destinatari delle somme riscosse dal concessionario direttamente o per il tramite degli istituti di credito si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.

 

          Art. 15. Inadempienze nell'invio dei dati.

     1. Nei confronti dei concessionari che non effettuano la trasmissione all'anagrafe tributaria, in via telematica, dei dati relativi alle operazioni eseguite nell'ambito delle attività di riscossione nei termini stabiliti dall'Amministrazione finanziaria, si applica la sanzione amministrativa di lire 100 mila per ogni giorno di ritardo. Per ogni operazione effettuata, i cui dati sono inseriti in forniture successive a quelle di competenza, si applica una sanzione amministrativa di lire 50 mila per ciascuna operazione. Le sanzioni amministrative sono ridotte a un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di trasmissione dei dati.

     2. Per la difformità dei dati trasmessi rispetto alle relative specifiche tecniche, la sanzione amministrativa è commisurata alla percentuale di errore riscontrata a fronte di ciascuna tipologia di dato ed è pari a lire 300 mila per una percentuale di errore fino all'1 per cento e a lire 1 milione per una percentuale di errore fino al 5 per cento. Per percentuali di errore che eccedono il 5 per cento, in aggiunta alla sanzione fissa di lire 1 milione si applica, sull'eccedenza, una ulteriore sanzione amministrativa di lire 1 milione per ogni punto o frazione di punto percentuale; tale sanzione non può in ogni caso superare l'importo di lire 35 milioni.

     3. Per le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, il concessionario ha diritto di rivalsa sugli istituti di credito per la quota parte delle sanzioni a questi ultimi imputabili in relazione alle forniture di loro competenza.

     4. Le reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni eseguite nell'ambito delle attività di riscossione costituiscono causa di decadenza dalla concessione.

 

Capo VI

Disposizioni finali

 

          Art. 16. Norma di rinvio.

     1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la riscossione delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e quelle del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

          Art. 16 bis. Validità degli atti compiuti. [20]

     1. Restano salvi gli effetti degli atti amministrativi e di esecuzione compiuti dal 1° gennaio 1998 per il recupero dei crediti erariali per pene pecuniarie e spese processuali nonché per imposte, tasse, diritti e spese prenotati a debito. I procedimenti di riscossione coattiva già iniziati dal concessionario del servizio di riscossione alla data di entrata in vigore del presente decreto, e per i quali è stato già eseguito il pignoramento, sono regolati dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

[5] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, dall'art. 77, L. 21 novembre 2000, n. 342, dall'art. 3 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, dall'art. 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.

[6] Comma inserito dall'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.

[7] Articolo inserito dall'art. 77 della L. 21 novembre 2000, n. 342.

[8] Comma così da ultimo modificato dall'art. 3 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

[9] Comma così modificato dall'art. 77 della L. 21 novembre 2000, n. 342, nel testo risultante dall'art. 16 quinquies del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452.L'art. 16 quinquies del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 è stato abrogato dall'art. 3 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

[10] Articolo abrogato dall'art. 77 della L. 21 novembre 2000, n. 342.

[11] Comma modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, già sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 quater del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

[13] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

[15] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422. Le parole “del 75 per cento” di cui al presente comma sono state abrogate dall'art. 77 della L. 21 novembre 2000, n. 342, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004 secondo quanto da ultimo fissato dal D.L. 8 luglio 2002, n. 138. L’art. 77 della L. 21 novembre 2000, n. 342 è stato abrogato dall’art. 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209.

[16] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

[18] Articolo modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 e ora abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[19] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[20] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.