§ 95.3.12 – D.M. 28 dicembre 1993, n. 567.
Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.3 anagrafe tributaria e codice fiscale
Data:28/12/1993
Numero:567


Sommario
Art. 1.  (Intestatari di conto fiscale).
Art. 2.  (Identificazione e apertura dei conti fiscali).
Art. 3.  (Tributi che affluiscono sul conto fiscale e modalità di contabilizzazione).
Art. 4.  (Autorizzazione all'apertura di più conti).
Art. 5.  (Termini per i versamenti effettuati dagli intestatari di conto fiscale).
Art. 6.  (Versamenti ai concessionari).
Art. 7.  (Versamento mediante delega ad azienda di credito).
Art. 8.  (Modalità di accreditamento al concessionario competente).
Art. 9.  (Modelli per l'effettuazione dei versamenti da parte degli intestatari).
Art. 10.  (Compenso alle aziende di credito).
Art. 11.  (Termini e modalità di versamento alle tesorerie provinciali dello Stato).
Art. 12.  (Commissione ai concessionari).
Art. 13.  (Trasmissione dei dati ai concessionari da parte delle aziende di credito).
Art. 14.  (Aggiornamento dei conti fiscali).
Art. 15.  (Estratto conto).
Art. 16.  (Sanzioni).
Art. 17.  (Collegamenti telematici e scambio di informazioni).
Art. 18.  (Rimborsi erogati dai concessionari).
Art. 19.  (Rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici).
Art. 20.  (Modalità per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi).
Art. 21.  (Limiti di erogabilità del rimborso senza prestazione di garanzia).
Art. 22.  (Prestazione della garanzia da parte degli intestatari).
Art. 23.  (Recupero dei rimborsi indebitamente effettuati).
Art. 24.  (Compensi e penalità per l'erogazione dei rimborsi).
Art. 25.  (Limiti alla erogazione dei rimborsi).
Art. 26.  (Trasmissione dei dati al Sistema informativo del Ministero delle finanze).
Art. 27.  (Differimento dei termini per l'aggiornamento dei conti fiscali).
Art. 28.  (Riscossione dell'imposta sul valore aggiunto da parte degli uffici).
Art. 29.  (Efficacia del regolamento).
Art. 30.  (Entrata in vigore del regolamento).


§ 95.3.12 – D.M. 28 dicembre 1993, n. 567. [1]

Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale.

(G.U. 31 dicembre 1993, n. 306).

TITOLO I

DISCIPLINA GENERALE DEL CONTO FISCALE

 

Art. 1. (Intestatari di conto fiscale).

     1. Il conto fiscale, istituito dall'art. 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è utilizzato da tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa nonché dai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono una attività per la quale vi è obbligo di presentare apposita dichiarazione ai fini dell'attribuzione della partita IVA.

     2. Il conto fiscale è aperto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente.

 

     Art. 2. (Identificazione e apertura dei conti fiscali).

     1. Il conto fiscale è individuato attraverso un codice identificativo costituito, nell'ordine, dal codice dell'ambito nel quale opera il concessionario competente e dal codice fiscale dell'intestatario.

     2. Il conto fiscale è aperto d'ufficio, a cura del concessionario del servizio della riscossione competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente, per tutti gli intestatari indicati al comma 1 dell'art. 1 del presente regolamento. I dati identificativi necessari all'apertura dei conti sono forniti ai concessionari dal sistema informativo del Ministero delle finanze.

     3. I concessionari hanno l'obbligo di comunicare agli intestatari l'avvenuta apertura del conto, nonché di richiedere gli estremi del conto corrente bancario dell'intestatario da utilizzare ai fini della erogazione dei rimborsi.

     4. Il concessionario competente ha l'obbligo di aggiornare il conto qualora durante la gestione si rendano necessarie variazioni di alcuni dei dati identificativi dei contribuenti. Le variazioni da apportare sono comunicate, al concessionario competente, dal sistema informativo del Ministero delle finanze.

     5. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono stabiliti i dati che il sistema informativo del Ministero delle finanze deve fornire ai concessionari in relazione agli adempimenti previsti ai commi 2 e 4 del presente articolo. Con tale decreto sono, altresì, stabilite le modalità di comunicazione agli intestatari prevista al comma 3 del presente articolo.

 

     Art. 3. (Tributi che affluiscono sul conto fiscale e modalità di contabilizzazione).

     1. Nei confronti di ciascun contribuente è intestato un unico conto fiscale sul quale sono registrati tutti i versamenti ed i rimborsi relativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, all'imposta locale sui redditi, alle imposte sostitutive delle anzidette ed all'imposta sul valore aggiunto.

     2. Per i soggetti di cui all'art. 1 l'utilizzo del conto fiscale è esteso ai versamenti ed ai rimborsi relativi all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni, alle imposte ipotecarie e catastali, all'imposta sulle assicurazioni e all'imposta di bollo dovuta in modo virtuale, a decorrere dalla data dei decreti ministeriali che verranno emanati per ogni singolo tributo ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

     3. Il conto fiscale si struttura nella gestione anagrafica e contabile della posizione di ogni singolo intestatario, mediante procedure informatiche operanti su basi informative ad accesso diretto, ai fini della registrazione e del reperimento dei dati relativi alle singole operazioni di riscossione e di rimborso dei tributi nonché di contabilizzazione delle somme riscosse e rimborsate ai fini dei riversamenti alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e alle casse degli enti destinatari.

     4. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicati i dati analitici necessari per la tenuta del conto fiscale.

     5. A richiesta dell'Amministrazione finanziaria il concessionario del servizio della riscossione è tenuto a fornire i movimenti registrati sui conti fiscali anche su supporto cartaceo.

 

     Art. 4. (Autorizzazione all'apertura di più conti).

     1. Il contribuente che risulti titolare di più stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale fuori dell'ambito territoriale del concessionario competente rispetto al comune di domicilio fiscale, può chiedere al Ministro delle finanze, nei casi previsti dal comma 2, l'autorizzazione all'apertura di più conti.

     2. L'autorizzazione può essere concessa solo nei casi di accertata impossibilità di versamento nei termini delle somme dovute all'erario ed ove non vi ostino specifiche disposizioni di legge relative ai tributi indicati nell'art. 3 del presente regolamento. Si procede in ogni caso alla revoca dell'autorizzazione concessa qualora vi sia pericolo per la tempestiva e regolare riscossione delle imposte dovute.

     3. Ai fini dell'erogazione dei rimborsi di cui agli artt. 18 e seguenti del presente regolamento, non è consentito il cumulo degli importi affluiti nei diversi conti fiscali intestati allo stesso contribuente.

 

     Art. 5. (Termini per i versamenti effettuati dagli intestatari di conto fiscale).

     1. Le ritenute alla fonte effettuate a norma degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono versate, dagli intestatari di conto fiscale, al concessionario del servizio di riscossione o, in alternativa, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende o istituti di credito di cui al successivo art. 7 entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute stesse sono state operate.

     2. Le liquidazioni e i versamenti previsti dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono effettuati entro il giorno diciotto di ciascun mese.

     3. Le liquidazioni e i versamenti previsti dall'art. 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono effettuati entro il giorno tre del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari.

     4. I soggetti di cui all'art. 74, comma 4, dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuano la liquidazione ed il versamento relativi all'ultimo trimestre solare entro il giorno tre del mese di febbraio.

     5. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di acconto previsto dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni è effettuato entro il giorno quindici del mese di dicembre di ciascun anno.

     6. Restano fermi tutti gli altri termini di versamento delle imposte affluenti sul conto fiscale previsti dalle vigenti disposizioni.

 

     Art. 6. (Versamenti ai concessionari).

     1. I concessionari del servizio della riscossione sono competenti a riscuotere nei confronti degli intestatari di conto fiscale l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, l'imposta locale sui redditi, le imposte sostitutive delle anzidette e l'imposta sul valore aggiunto, versate direttamente dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.

     2. Il versamento diretto di cui al precedente comma è eseguito direttamente allo sportello del concessionario competente territorialmente o sul conto corrente postale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

     Art. 7. (Versamento mediante delega ad azienda di credito).

     1. In alternativa a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, gli intestatari hanno facoltà di effettuare i versamenti di cui all'art. 6, comma 1, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, presso una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni.

     2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente sono versate le imposte indicate all'art. 3, comma 2, escluse quelle conseguenti a iscrizione a ruolo, ove vengano emanati i decreti ministeriali ivi previsti.

     3. Il versamento sul conto fiscale effettuato dagli intestatari con delega ad una azienda di credito ha valore di versamento diretto al concessionario. La delega è, in ogni caso, rilasciata dall'intestatario ad una dipendenza dell'azienda di credito sita nell'ambito territoriale del concessionario competente. Qualora la delega venga rilasciata ad una dipendenza diversa, l'intestatario è soggetto alla sanzione di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

     Art. 8. (Modalità di accreditamento al concessionario competente).

     1. Le aziende di credito sono tenute ad accreditare in forma irrevocabile al competente concessionario le somme versate dagli intestatari mediante delega entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13, con valuta e disponibilità del giorno dell'accreditamento, escluso in ogni caso il ricorso all'accredito in conto corrente postale.

     2. L'accredito è effettuato, al netto della commissione spettante, al concessionario nel cui ambito territoriale ha sede la dipendenza che ha ricevuto la delega.

     3. Nello stesso termine di cui al comma 1, le aziende di credito consegnano al competente concessionario un esemplare dell'attestazione rilasciata all'intestatario.

     4. La consegna delle attestazioni è effettuata, distintamente per tipo di modelli, con un elenco, in duplice copia, riepilogativo del numero delle attestazioni ricomprese in ciascun gruppo di modelli e dei relativi ammontari incassati, con l'indicazione del compenso complessivamente trattenuto, nonché dei totali generali, con l'indicazione dei dati identificativi dell'operazione di accredito di cui al comma 1.

     5. In alternativa all'obbligo di cui ai commi 3 e 4 è in facoltà delle aziende di credito consegnare al competente concessionario nel termine di cui al comma 1, un documento, in duplice copia, riepilogativo dei dati, suddivisi per codice tributo e per fasce di compenso trattenuto, necessari al riversamento da parte del concessionario, con l'indicazione dei dati identificativi dell'operazione di accredito di cui al comma 1. In tal caso la consegna delle attestazioni di cui al comma 3 è effettuata entro la fine di ciascun mese per le deleghe ricevute dal primo al ventesimo giorno del medesimo mese ed entro il decimo giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese.

     6. Il concessionario rilascia contestualmente all'azienda di credito una copia, sottoscritta per ricevuta, dell'elenco riepilogativo di cui al comma 4 ovvero del documento riepilogativo di cui al comma 5.

     7. Le operazioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono compiute entro le ore tredici del giorno di scadenza.

 

     Art. 9. (Modelli per l'effettuazione dei versamenti da parte degli intestatari).

     1. Le distinte di versamento e i bollettini di conto corrente postale vincolato con i quali sono effettuati i versamenti al concessionario da parte degli intestatari di conto fiscale sono approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

     2. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono regolati:

     - le caratteristiche dell'attestazione da rilasciare all'intestatario dalle aziende di credito delegate;

     - le modalità per l'esecuzione dei versamenti ricevuti per delega e i modelli da utilizzare per gli adempimenti di cui all'art. 8, commi 4 e 5.

     3. Con i decreti di cui ai precedenti commi sono, inoltre, disciplinate modalità di versamento sul conto fiscale, che consentano l'utilizzo di sistemi meccanografici sia nella effettuazione dei versamenti, da parte degli intestatari di conto fiscale, sia nel rilascio delle attestazioni da parte dei concessionari e delle aziende di credito.

 

     Art. 10. (Compenso alle aziende di credito).

     1. All'azienda di credito delegata compete separatamente per ciascuna delle operazioni di incasso incluse nella delega un compenso, a totale carico del concessionario competente, pari al 25% della commissione spettante allo stesso concessionario ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, da trattenere all'atto dell'accreditamento al concessionario delle somme spettanti ai sensi dell'art. 8, comma 1.

     2. Il compenso a carico del concessionario non costituisce elemento di valutazione per la revisione dei compensi prevista dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

 

     Art. 11. (Termini e modalità di versamento alle tesorerie provinciali dello Stato).

     1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui al precedente art. 8, comma 1, il concessionario versa, distintamente per imposta, alla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del settantacinque per cento della commissione di sua spettanza, dei rimborsi d'imposta effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti.

     2. L'ammontare dei versamenti diretti riscossi direttamente dal concessionario anche da contribuenti non intestatari di conto fiscale va versato, distintamente per imposta, alla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza calcolata secondo i criteri di cui al successivo art. 12, nonché delle altre somme indicate al precedente comma 1. Nello stesso termine vanno versate, tramite postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.

     3. Le somme accreditate, al concessionario, dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente regolamento, alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalità stabilite dal Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione.

     4. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilità del concessionario costituiscono i fondi specifici da cui sono prelevate le somme da rimborsare a norma delle disposizioni contenute nel titolo secondo.

     5. Le disposizioni di cui all'art. 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, si applicano anche ai concessionari indicati all'art. 31, comma 1, lettere c) e d) del citato decreto.

 

     Art. 12. (Commissione ai concessionari).

     1. In relazione a quanto previsto nel precedente articolo con effetto dalla data di attivazione del conto si procederà ad applicare un aumento del 15% alla commissione spettante ai concessionari alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i versamenti diretti effettuati agli sportelli dei concessionari stessi.

 

     Art. 13. (Trasmissione dei dati ai concessionari da parte delle aziende di credito).

     1. Le aziende di credito delegate trasmettono su supporti magnetici i dati analitici relativi ad ogni singola operazione di incasso effettuata, entro il quinto giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal primo al ventesimo giorno del mese ed entro il decimo giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese.

     2. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di trasmissione, i dati analitici da rilevare dalle deleghe di versamento e le caratteristiche tecniche dei supporti da trasmettere.

 

     Art. 14. (Aggiornamento dei conti fiscali).

     1. I concessionari del servizio della riscossione sono tenuti ad aggiornare i singoli conti fiscali nei seguenti termini:

     a) nella stessa giornata di presentazione da parte degli intestatari delle richieste di rimborso e di erogazione dei rimborsi da parte dei concessionari;

     b) entro il terzo giorno successivo a quello di ricevimento dei versamenti allo sportello del concessionario;

     c) entro il quindicesimo giorno successivo a quello di comunicazione al concessionario, da parte dell'amministrazione postale, dell'avvenuto accreditamento dei versamenti sul conto corrente vincolato;

     d) entro il quindicesimo giorno successivo a quello dei versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo;

     e) entro la fine di ciascun mese per i versamenti effettuati mediante delega alle aziende di credito nel mese precedente.

 

     Art. 15. (Estratto conto).

     1. Entro il 20 marzo di ciascun anno, il concessionario del servizio della riscossione invia, a ciascun contribuente intestatario di un conto fiscale, un estratto conto dei versamenti registrati e dei rimborsi eseguiti entro il mese di febbraio.

     2. Il modello dell'estratto conto di cui al precedente comma è approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

     3. Gli intestatari di conto possono richiedere, al concessionario competente, la situazione dei versamenti e dei rimborsi registrati sul proprio conto fiscale; se la richiesta viene effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l'estratto del conto va rilasciato entro il trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta stessa. Ove il concessionario non provveda nel termine assegnato, l'intestatario può rivolgersi alla competente direzione regionale delle entrate.

 

     Art. 16. (Sanzioni).

     1. Nei casi di versamenti di imposta tramite delega, qualora il versamento delle relative somme alla competente Sezione di tesoreria provinciale o alle casse degli altri enti destinatari sia omesso o avvenga oltre il sesto giorno lavorativo successivo ai predetti versamenti, nei confronti del concessionario si applicano le sanzioni previste dall'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

     2. Per le sanzioni di cui al precedente comma, il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'azienda delegata per la quota parte delle sanzioni a quest'ultima imputabile per omesso o tardivo versamento.

     Gli omessi o ritardati versamenti da parte del concessionario, imputabili ai sensi del presente comma all'azienda delegata, non costituiscono, ad alcun effetto, inadempienze valutabili ai fini dell'applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

     3. Restano in ogni caso ferme le sanzioni di cui all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ad esclusivo carico del concessionario per gli omessi o ritardati versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli altri enti destinatari dei versamenti diretti riscossi allo sportello o mediante con corrente vincolato.

 

     Art. 17. (Collegamenti telematici e scambio di informazioni).

     1. Al fine di consentire ai competenti uffici di conoscere lo stato della riscossione e dei rimborsi dei tributi, i concessionari devono collegarsi telematicamente con il Sistema informativo del Ministero delle finanze per il tramite del consorzio nazionale fra i concessionari.

     2. Attraverso tale collegamento i concessionari comunicano al Sistema informativo del Ministero delle finanze i dati, di cui all'art. 3, comma 4, necessari alla costituzione delle basi informative che il citato Sistema informativo metterà a disposizione degli uffici finanziari per gli adempimenti loro competenti. Le modalità, i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione, al Sistema informativo del Ministero delle finanze, dei dati dei singoli conti fiscali nonché le modalità di applicazione delle pene pecuniarie di cui all'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nei casi di inadempienze nella comunicazione dei dati da parte dei concessionari, sono stabiliti con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

     3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono indicati i dati che il Sistema informativo del Ministero delle finanze trasmette al Sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato relativamente alle contabilità tenute dai concessionari sui conti fiscali. Con lo stesso decreto sono definite le modalità, i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati.

     4. La regolazione contabile relativa ai compensi trattenuti dai concessionari del servizio della riscossione e dai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione e quella relativa ai rimborsi, eseguiti dagli stessi, viene effettuata a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze mediante versamento agli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata. In relazione all'entità della regolazione contabile da effettuarsi mediante versamento al capitolo di entrata concernente l'imposta sul valore aggiunto, alle occorrenti variazioni di bilancio provvede, con propri decreti, il Ministro del tesoro su proposta del Ministro delle finanze.

TITOLO II

RIMBORSI TRAMITE CONCESSIONARIO

 

     Art. 18. (Rimborsi erogati dai concessionari).

     1. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualità di gestori dei conti fiscali, sono autorizzati ad erogare nei confronti degli intestatari di conto fiscale i rimborsi loro spettanti a norma delle vigenti disposizioni delle singole leggi d'imposta e nei limiti e alle condizioni stabiliti dal presente regolamento, prelevando le somme occorrenti dagli specifici fondi di cui al precedente art. 11, comma 4.

     2. Alla erogazione dei rimborsi i concessionari provvedono sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dall'intestatario ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente, mediante accreditamento in conto corrente bancario intestato allo stesso.

     3. L'erogazione dei rimborsi afferenti alle imposte di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, ad esclusione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dai competenti uffici e regolati al successivo art. 19, è eseguita relativamente ai crediti d'imposta sorti dal 1° gennaio 1994. Per i crediti di imposta derivanti dalle dichiarazioni dei contribuenti i concessionari sono autorizzati ad erogare i rimborsi scaturenti dalle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1994.

     4. Qualora il concessionario ometta di richiedere la prestazione di idonea garanzia come stabilito dal successivo art. 22 il concessionario stesso risponde delle somme rimborsate con la cauzione di cui al capo terzo del titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

     5. Sulla base dei dati delle riscossioni effettuate nel corso del primo semestre dall'attivazione del conto fiscale il Dipartimento delle entrate. Direzione centrale per la riscossione provvede ad adeguare la cauzione versata dal concessionario ai nuovi flussi di entrata, secondo la procedura indicata all'art. 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

 

     Art. 19. (Rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici).

     1. I rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dai competenti uffici, anche se maturati antecedentemente all'istituzione del conto fiscale, sono eseguiti, a decorrere dal 1° gennaio 1994, dai concessionari del servizio della riscossione che li erogano a carico dei relativi fondi della riscossione.

 

     Art. 20. (Modalità per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi).

     1. L'intestatario di conto fiscale ha facoltà di richiedere direttamente al concessionario il rimborso dei tributi e delle altre somme di cui all'art. 3. A pena di improcedibilità la domanda è compilata su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e contiene tutti gli elementi ivi previsti. Con lo stesso decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno definite le modalità per la richiesta e per l'erogazione dei rimborsi.

     2. La richiesta di rimborso sottoscritta dall'intestatario ed attestante il diritto al rimborso stesso va presentata allo sportello del competente concessionario il quale entro i dieci giorni successivi, chiede al contribuente, se dovuta, la prestazione di una delle garanzie di cui al successivo art. 22, ove questa non sia stata già prestata all'atto di presentazione della richiesta di rimborso.

     3. Ove la garanzia non venga prestata entro i quaranta giorni successivi dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, la richiesta stessa non ha corso. Le richieste di rimborso presentate dagli intestatari e le comunicazioni trasmesse dai competenti uffici vengono ordinate cronologicamente per giornata di presentazione.

     4. Decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione della richiesta, il concessionario, rispettando l'ordine cronologico e per ciascuna giornata in ordine crescente di importo, entro i successivi venti giorni dispone l'erogazione del rimborso e, se dovuta, nei limiti della garanzia prestata, tramite accreditamento sul conto corrente bancario comunicato dall'intestatario [2].

     4-bis. I rimborsi dei tributi disposti dall'ufficio finanziario sono erogati dal concessionario entro venti giorni dalla ricezione della disposizione di pagamento, con le modalità di cui al comma 4 [3].

     5. Nei casi in cui il rimborso, richiesto dell'intestatario ovvero disposto dall'ufficio dell'amministrazione finanziaria, non possa essere erogato, secondo l'ordine cronologico e d'importo previsto dal precedente comma 4, per mancanza od insufficienza dei fondi specifici della riscossione, il concessionario provvede ad effettuare nei giorni immediatamente successivi, fino a concorrenza dell'importo del rimborso, più accrediti, sul conto corrente bancario dell'intestatario interessato, di importo pari ai fondi specifici di riscossione giornalmente disponibili. Ai fini della liquidazione del compenso, la pluralità di accrediti è considerata una unica operazione di rimborso. Qualora il rimborso richiesto non possa essere eseguito, per carenza dei fondi disponibili, nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 78, comma 33, lettera a), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sugli ammontari in tutto o in parte non rimborsati competono gli interessi previsti dalle leggi speciali per i crediti di imposte.

     6. Qualora i fondi specifici di cui al precedente art. 11, comma 4, relativi ai singoli tributi, risultino in via continuativa insufficienti rispetto all'ammontare dei rimborsi chiesti, i singoli concessionari che ne facciano istanza, anche su richiesta dell'intestatario, saranno autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi nei successivi 120 giorni, a prelevare le somme occorrenti dai fondi specifici di altri tributi imputati al conto fiscale, previa verifica della compatibilità con i capitoli di bilancio relativi ai tributi utilizzati.

     7. In sede di controllo dei rimborsi erogati dai concessionari l'ufficio competente provvede a recuperare nei confronti dell'intestatario le somme indebitamente rimborsate, secondo le disposizioni previste nelle singole leggi d'imposta, qualora il recupero delle relative somme non sia stato preventivamente effettuato sulla garanzia prestata dal contribuente che ne abbia l'obbligo; in tale sede andrà recuperata la somma trattenuta dal concessionario a titolo di compenso ove il rimborso risulti totalmente non dovuto. Se il rimborso erogato dal concessionario risulti inferiore a quello spettante, l'ufficio competente dispone per la parte residua.

 

     Art. 21. (Limiti di erogabilità del rimborso senza prestazione di garanzia).

     1. Non devono essere prestate specifiche garanzie per l'erogazione dei rimborsi, il cui ammontare risulti non superiore al dieci per cento dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale, esclusi i versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi già erogati. Ai fini della verifica del limite del dieci per cento si cumulano i rimborsi erogati nei due anni precedenti la data della richiesta.

     2. Non è dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga erogato sulla base della comunicazione inviata dal competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria.

 

     Art. 22. (Prestazione della garanzia da parte degli intestatari).

     1. Per l'erogazione dei rimborsi di importo superiore al limite di cui all'art. 21 l'intestatario deve prestare una delle garanzie di durata quinquennale, indicate all'articolo 38 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. E' consentito il cumulo di più forme di garanzia.

     2. La garanzia, da intestarsi a favore del direttore regionale delle entrate, va prestata per l'ammontare del rimborso richiesto, maggiorato dell'importo degli interessi annui, di cui all'art. 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la durata di cinque anni. La stessa garanzia viene consegnata al competente concessionario del servizio della riscossione per il necessario inoltro alla direzione regionale delle entrate.

     3. Nel caso di prestazione della garanzia in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, va effettuato, a cura e spesa dell'intestatario il deposito dei titoli alla Cassa depositi e prestiti che ne rilascia ricevuta, da allegare, in originale, alla richiesta di rimborso, per il necessario inoltro alla direzione regionale delle entrate.

 

     Art. 23. (Recupero dei rimborsi indebitamente effettuati).

     1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono approvate le modalità concernenti il recupero di rimborsi indebitamente effettuati.

     2. Per la legittimazione dei rimborsi a favore di eredi, mandatari e procuratori, i concessionari del servizio della riscossione devono attenersi alle disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato.

 

     Art. 24. (Compensi e penalità per l'erogazione dei rimborsi).

     1. Per ogni rimborso erogato ai sensi del titolo secondo spetta al concessionario del servizio della riscossione un compenso di lire venticinquemila, da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di cui al precedente art. 11.

     2. Per l'omesso o ritardato versamento alle sezioni di tesoreria provinciale o alle casse degli enti destinatari conseguente a rimborsi erroneamente erogati dal concessionario si applicano le disposizioni previste all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 25. (Limiti alla erogazione dei rimborsi).

     1. Fino al 31 dicembre 1997, le richieste di rimborso presentate dagli intestatari al concessionario del servizio della riscossione ai sensi dell'art. 20 non possono complessivamente eccedere per i tributi e le altre somme affluenti sul conto fiscale i seguenti limiti:

     a) lire 20 milioni nel 1994;

     b) lire 40 milioni nel 1995;

     c) lire 60 milioni nel 1996;

     d) lire 80 milioni nel 1997.

     2. Qualora nei singoli anni vengano presentate richieste di rimborso complessivamente superiori ai limiti di cui al precedente comma, i concessionari sono tenuti ad erogare i rimborsi nell'ambito dei suddetti limiti. Nei confronti dei concessionari inadempienti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

 

     Art. 26. (Trasmissione dei dati al Sistema informativo del Ministero delle finanze).

     1. Per consentire ai concessionari il completamento dei propri sistemi informativi e la realizzazione del collegamento telematico di questi con il Sistema informativo del Ministero delle finanze, per il tramite del Consorzio nazionale fra i concessionari, per i primi due anni di applicazione del presente regolamento la trasmissione dei dati al sistema informativo potrà avvenire mediante l'utilizzo di supporti magnetici. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono determinate le modalità, i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati al Sistema informativo del Ministro delle finanze.

     2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di applicazione delle pene pecuniarie di cui all'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nei casi di inadempienza nella comunicazione dei dati da parte dei concessionari.

 

     Art. 27. (Differimento dei termini per l'aggiornamento dei conti fiscali).

     1. Per i primi sei mesi di applicazione del presente regolamento il termine per l'aggiornamento dei conti fiscali di cui all'art. 14, lettera e), è differito di un mese. Tenuto conto di eventuali particolari difficoltà organizzative con decreto del Ministro delle finanze il periodo di sei mesi di cui sopra potrà essere prorogato fino a ulteriori sei mesi.

 

     Art. 28. (Riscossione dell'imposta sul valore aggiunto da parte degli uffici).

     1. Le riscossioni in materia di imposta sul valore aggiunto, diverse da quelle previste dagli articoli 27, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, continuano ad essere curate dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Con successivi decreti del Ministro delle finanze, possono essere stabilite nuove procedure di riscossione.

 

     Art. 29. (Efficacia del regolamento).

     1. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1994.

 

     Art. 30. (Entrata in vigore del regolamento).

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


[1] Adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 10 ottobre 2003, n. 309.

[3] Comma inserito dall'art. 1 del D.M. 10 ottobre 2003, n. 309.