§ 15.4.0a - Legge 23 marzo 1983, n. 77.
Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.4 fondi di investimento
Data:23/03/1983
Numero:77


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla istituzione di fondi comuni
Art. 2.  Sostituzione e regolamento del fondo
Art. 2 bis.  Banca depositaria: compiti e responsabilità
Art. 2 ter.  Sostituzione della società di gestione
Art. 3.  Partecipazione ai fondi comuni
Art. 4.  Gestione del fondo
Art. 5.  Scritture contabili
Art. 6.  Revisione contabile e controllo
Art. 7.  Vigilanza
Art. 7 bis.  Collaborazione con le autorità degli Stati membri della Comunità economica europea
Art. 8.  Decadenza della società dalla gestione del fondo; amministrazione straordinaria e liquidazione della società
Art. 9.  Disposizioni tributarie
Art. 10.  Disposizioni penali
Art. 10 bis.  [21]
Art. 10 ter.  (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero
Art. 10 quater.  Disposizioni penali
Art. 10 quinquies.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 11.  Disciplina della emissione dei valori mobiliari
Art. 12.  Controlli della Commissione nazionale per le società e la borsa
Art. 13.  Disposizioni concernenti le società fiduciarie
Art. 14.  Disposizioni varie


§ 15.4.0a - Legge 23 marzo 1983, n. 77.

Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare

(G.U. 28 marzo 1983, n. 85)

 

TITOLO I

Fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale [1]

 

     Art. 1. Autorizzazione alla istituzione di fondi comuni [2]

 

          Art. 2. Sostituzione e regolamento del fondo [3]

 

          Art. 2 bis. Banca depositaria: compiti e responsabilità [4]

 

          Art. 2 ter. Sostituzione della società di gestione [5]

 

          Art. 3. Partecipazione ai fondi comuni [6]

 

          Art. 4. Gestione del fondo [7]

 

          Art. 5. Scritture contabili [8]

 

          Art. 6. Revisione contabile e controllo [9]

 

          Art. 7. Vigilanza [10]

 

          Art. 7 bis. Collaborazione con le autorità degli Stati membri della Comunità economica europea [11]

 

          Art. 8. Decadenza della società dalla gestione del fondo; amministrazione straordinaria e liquidazione della società [12]

 

          Art. 9. Disposizioni tributarie [13]

     [1. I fondi comuni di cui all'articolo 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della presente legge. [14]

     2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo è rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione s'intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto dai prospetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La società di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni. [15]

     2-bis. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.

     2-ter. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile dalla società di gestione ai sensi del comma 2-bis, la società di gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, e dell'articolo 7, comma 10, del predetto decreto n. 461 del 1997. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo è maturato. [16]

     3. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 94 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente periodo è computata, fino a concorrenza dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. [17]

     4. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri la società di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito, indicando altresì i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione è resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi [18] .]

 

          Art. 10. Disposizioni penali [19]

 

TITOLO II

Commercializzazione in Italia delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari situati in altri paesi della Comunità economica europea e assoggettati alla Direttiva del 20 dicembre 1985 n. 85/611 della Comunità economica europea come modificata dalla Direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220 della Comunità economica europea [20]

 

          Art. 10 bis. [21]

 

     Art. 10 ter. (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero [22]). [23]

     1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 20 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva [24].

     2. La ritenuta del 20 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari, non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva [25].

     2-bis. I proventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente [26].

     2-ter. Nel caso di società di gestione del risparmio italiana che istituisce e gestisce all'estero organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata direttamente dalla società di gestione italiana operante all'estero ai sensi delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. In caso di negoziazione, la ritenuta è applicata dai soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, incaricati della loro negoziazione. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del predetto decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonchè dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. I soggetti non residenti nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a versare la ritenuta e a fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta [27].

     3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario. Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. In questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista [28].

     4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

     4-bis. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita [29].

     5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione.

     6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari e da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva [30].

     7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 20 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 [31].

     8. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti residenti in Paesi con i quali siano in vigore le predette convenzioni [32].

     9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.

 

          Art. 10 quater. Disposizioni penali [33]

 

          Art. 10 quinquies. Disposizioni transitorie e finali [34]

 

          Art. 11. Disciplina della emissione dei valori mobiliari [35]

 

          Art. 12. Controlli della Commissione nazionale per le società e la borsa [36]

 

          Art. 13. Disposizioni concernenti le società fiduciarie [37]

 

          Art. 14. Disposizioni varie [38]


[1] Intitolazione inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83.

[2] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 e abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[3] Articolo sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 e abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[4] Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 e abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[5] Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 e abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[6] Articolo sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 e abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[7] Articolo sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 e abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[8] Articolo sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 e abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[9] Articolo sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 e abrogato dall'art. 214 del, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[10] Articolo sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 e abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[11] Articolo inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 e abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[12] Articolo sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 e abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[13] Articolo già sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83, ulteriormente sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, a decorrere dal 1° luglio 1998 e abrogato dall'art. 2, comma 79, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[14] Comma così modificato dall'art. 12 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

[15] Comma già modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, dall'art. 7 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, dall'art. 26 della L. 21 novembre 2000, n. 342 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

[16] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.

[17] Comma già modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 19 luglio 2000, n. 221 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

[18] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259.

[19] Articolo sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 e abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[20] Intitolazione inserita dall'art. 13 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83.

[21] Articolo inserito dall'art. 13 del D.Lgs 25 gennaio 1992, n. 83 e abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[22] Rubrica così sostituita dall'art. 11 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

[23] Articolo inserito dall'art. 13 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 e sostituito dall'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

[24] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

[25] Comma modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47 e così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

[26] Comma inserito dall'art. 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, con la decorrenza ivi prevista al comma 24 e così modificato dall'art. 4 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

[27] Comma inserito dall'art. 11 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

[28] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

[29] Comma inserito dall'art. 4 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

[30] Comma modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47 e così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

[31] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

[32] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

[33] Articolo inserito dall'art. 13 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 e abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[34] Articolo inserito dall'art. 13 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 e abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[35] Articolo modificato dalla L. 25 novembre 1983, n. 649 e abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[36] Articolo modificato dalla L. 4 giugno 1985, n. 281, dal D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 85, dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 89 e abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[37] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[38] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.