§ 84.5.35 - L. 27 febbraio 2004, n. 47.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.5 sovvenzioni e agevolazioni
Data:27/02/2004
Numero:47


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge


§ 84.5.35 - L. 27 febbraio 2004, n. 47.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

(G.U. 27 febbraio 2004, n. 48)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 355

 

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario). - 1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: " 31 dicembre 2003 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2004 ".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20042006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole da: «All'articolo 7» fino a: «legge 27 dicembre 2002, n. 284» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere».

All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 15 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Rideterminazione di valori di acquisto). - 1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2003" e le parole: "16 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004"».

All'articolo 9, al comma 1, le parole: «30 ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005».

All'articolo 10, al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi».

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (Rifiuti prodotti dalle navi e residui del

carico). - 1. L'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, è differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacità di recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari di carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare una comunicazione di attività all'autorità competente di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma 1, presso gli stessi impianti nonchè presso le aziende autorizzate dalle autorità competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonchè i mezzi navali di disinquinamento.

3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli idrocarburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque reflue industriali.

4. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso».

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56). - 1. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005"». All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,» e le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro otto mesi».

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia). - 1. All'articolo 140, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

All'articolo 14, al comma 1, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».

All'articolo 16, al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 1, commi 1,», sono inserite le seguenti: «1-bis,».

All'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il quale il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti può richiedere l'attivazione delle procedure di mobilità, è differito al 31 luglio 2004. Il collocamento del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti è effettuato entro il predetto termine, ferme restando le modalità previste al citato articolo 5, comma 26, anche in soprannumero nel limite complessivo di trenta unità, con priorità per i dipendenti già in servizio presso gli uffici periferici. All'onere derivante dalle conseguenti assunzioni, si provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa». All'articolo 20, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «esercizio dell'attività bancaria ai sensi del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al»; all'ultimo periodo, dopo la parola: «presente», è inserita la seguente: «comma».

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - (Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali). - 1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri:

a) il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3309 dell' 11 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003, può stipulare allo scopo; a tal fine è autorizzato il limite di impegno di 12,5 milioni di euro dall'anno 2005. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al relativo onere, pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) è autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell' interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - (Concessioni autostradali). - 1. In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, l'intervallo temporale tra revisioni successive della formula tariffaria, relativamente al parametro X, di cui alla delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996, può essere fissato in un periodo fino a dieci anni. Con delibera del CIPE è accertata la rilevanza degli investimenti previsti nel nuovo piano.

2. La congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi, come definiti ai sensi dei commi 1 e 7, al piano finanziario vigente dei concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un ritorno sul capitale investito addizionale pari al WACC (Costo medio ponderato delle fonti di finanziamento), attraverso la predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento, utilizzando il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa a integrare gli standard di qualità e le modalità di misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità in itinere e qualità ambientale. La formulazione integrativa dovrà basarsi su rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati ottenuti. Essa dovrà essere resa operativa in tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro rinnovo.

4. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti e al parametro X della formula di adeguamento tariffario di cui alla citata delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1.996, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente provvede a verificare, nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, la correttezza delle variazioni tariffarie. Fermo restando quanto sopra stabilito, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario provvede a comunicare al concedente entro il 15 novembre di ogni anno la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente provvede a verificare nei quindici giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione la correttezza delle suddette integrazioni tariffarie.

6. Le variazioni tariffarie, come sopra determinate, sono comunicate tempestivamente dal concedente ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

7. Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade Spa, ora Autostrade per l'Italia Spa, stipulato il 23 dicembre 2002, è approvato a tutti gli effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai soli fini di tale atto aggiuntivo, lo stesso subordina l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa; i successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del singolo intervento».

All'articolo 23:

al comma 1, le parole: «è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005»;

al comma 3, le parole: «euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa nonchè al corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi»; nella rubrica, dopo le parole: «del trasporto pubblico locale», sono inserite le seguenti: «, proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidità civile».

Dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-bis. - (Proroga di termini in materia di benefici tributari per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio). - 1. Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2005 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2006;

c) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2004.

2. Sono abrogati i commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 23-ter. - (Proroga dì termini relativi ad opere fognarie a Venezia). - 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione".

Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 31 dicembre 2004.

Art. 23-quater. - (Proroga di interventi infrastrutturali nei comuni di Venezia e Chioggia). - 1. La disposizione di cui all'articolo 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogata, con le medesime finalità, a valere sugli stanziamenti destinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, a finanziare gli interventi previsti dall'articolo 13 della legge 1 ° agosto 2002, n. 166.

Art. 23-quinquies. - (Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro). - 1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già prorogato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004.

Art. 23-sexies. - (Regolamento interno delle società cooperative). -1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2004. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545sexiesdecies del codice civile.

Art. 23-septies. - (Proroga del Fondo regionale di protezione civile). - 1. All'articolo 138, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2004 il Fondo è alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a 154.970.000 euro".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 154.970.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 23-octies. - (Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici). - 1. L'articolo 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004.

Art. 23-nonies. - (Riscossione dei tributi degli enti locali). - 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, al comma 5, lettera b), numero 2), le parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2004," sono soppresse.

Art. 23-decies. - (Disposizioni in materia di definizioni agevolate. Copertura finanziaria). 1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "16 marzo 2004" e "18 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 aprile 2004" e "19 aprile 2004".

2. Al comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "16 marzo 2004" e "16 febbraio 2004" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 aprile 2004" e "16 marzo 2004".

3. All'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 6, le parole: "30 aprile 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2004", e, al comma 8, le parole: "16 maggio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2004".

4. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi da 44 a 49, le parole: "16 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2004";

b) al comma 48, terzo periodo, le parole: "18 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "19 aprile 2004";

c) al comma 49, quinto periodo, le parole: "17 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2004".

5. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonchè quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.

6. I concessionari o i commissari governativi della riscossione versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nella stessa misura fissata, per l'anno 2003, dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 9. L'acconto è determinato con decreto ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di euro per l'anno 2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno 2006.

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 23-bis, valutato in 213.800.000 euro per l'anno 2004, in 192.270.000 euro per l'anno 2005, in 176.500.000 euro per l'anno 2006 e in 84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto a 213.800.000 euro per l'anno 2004, a 69.070.000 euro per l'anno 2005 e a 53.300.000 euro per l'anno 2006, con le maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 6 e, quanto a 123.200.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e a 84.300.000 curo a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al comma 3 dell'articolo 23.

Art. 23-undecies. - (Interventi a favore del trasporto aereo). 1. All'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139," sono inserite le seguenti: "nonchè per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194".

2. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e alla legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è autorizzato, in favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) un contributo annuo a decorrere dal 2004 di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 23-duodecies. - (Interventi a favore del comune di Pietrelcina). - 1. All'articolo 1, comma 3, della legge 14 marzo 2001, n. 80, le parole: "per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 «sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006"».