§ 27.6.245 - D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.
Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:30/06/1997
Numero:244


Sommario
Art. 1.  Assetto generale della contribuzione erariale agli enti locali.
Art. 2.  Aggiornamento delle dotazioni dei fondi.
Art. 3.  Riequilibrio dei contributi ordinari per province e comuni.
Art. 4.  Contributi ordinari per le comunità montane.
Art. 5.  Perequazione delle basi imponibili ed incentivi per lo sforzo tariffario e fiscale e per le funzioni associate.
Art. 6.  Finalità ed attribuzione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
Art. 7.  Finalità ed attribuzione del fondo nazionale speciale per gli investimenti.
Art. 8.  Definizione e comunicazione dei contributi spettanti ai singoli enti.
Art. 9.  Disposizioni finali.


§ 27.6.245 - D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali.

(G.U. 29 luglio 1997, n. 175).

 

Art. 1. Assetto generale della contribuzione erariale agli enti locali.

     1. Il sistema dei trasferimenti erariali a province, comuni e comunità montane si articola nei seguenti fondi:

     a) fondo ordinario per le province ed i comuni;

     b) fondo ordinario per le comunità montane;

     c) fondo consolidato;

     d) fondo per la perequazione e per gli incentivi;

     e) fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

     f) fondo nazionale speciale per gli investimenti;

     g) fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali.

     2. Il fondo ordinario per province e comuni è così composto:

     a) dalla dotazione complessiva del fondo ordinario attribuito per il 1997, al netto della riduzione di cui all'articolo 1, comma 162, e degli incrementi di cui all'articolo 1, comma 156, e comma 164, lettere c) e d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, complessivamente pari a lire 16.646.900.000.000;

     b) dalle quote del fondo consolidato attribuite per il 1997 e non comprese nella previsione di cui al comma 4, complessivamente pari a lire 4.060.150.000.000;

     c) dai trasferimenti statali dovuti ai sensi dell'articolo 91, commi 4 e 10, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche, per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e delle procedure di mobilità del personale nell'ambito del risanamento degli enti dissestati.

     3. Il fondo ordinario per le comunità montane è così composto:

     a) dalla dotazione complessiva del fondo ordinario attribuito per il 1997, complessivamente pari a lire 184.700.000.000;

     b) dalla dotazione complessiva del fondo consolidato attribuito per il 1997, complessivamente pari a lire 75.300.000.000;

     c) dall'incremento annuale di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

     4. Il fondo consolidato per province, comuni e comunità montane, che rimane attribuito ai singoli enti beneficiari sino alle scadenze di legge, è cosi composto:

     a) dal contributo per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, conseguente all'ampliamento del sistema della tesoreria unica, di cui all'articolo 1, comma 156, della legge n. 662 del 1996, complessivamente pari a lire 180.000.000.000 per il 1997;

     b) dai contributi a favore delle nuove province, previsti dall'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, complessivamente pari a lire 41.650.000.000 per il 1997;

     c) dai contributi a favore delle province di Catanzaro, Forlì e Vercelli previsti dall'articolo 1, comma 164, lettera c), della legge n. 662 del 1996, complessivamente pari a lire 10.000.000.000 per il 1997;

     d) dai contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle province per gli adempimenti ad esse affidate, in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali, dall'articolo 2, comma 4, della legge 15 novembre 1989, n. 373, complessivamente pari a lire 525.000.000 per il 1997;

     e) dai contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle nuove province per l'istituzione di provveditorati agli studi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, convertito dalla legge 15 febbraio 1996, n. 59, complessivamente pari a lire 2.400.000.000 per il 1997;

     f) dai contributi in favore del comune di Roma, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, di cui all'articolo 32, comma 26, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, complessivamente pari a lire 35.000.000.000 per il 1997;

     g) dai contributi in favore del comune di Pozzuoli per l'espletamento dei necessari servizi pubblici locali al complesso di Monteruscello, di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, complessivamente pari a lire 4.000.000.000 per il 1997;

     h) da altri contributi assegnati ad enti specificamente individuati in base a disposizioni normative.

     5. Il fondo per la perequazione e per gli incentivi per province e comuni è così composto:

     a) dalla dotazione attribuita per il 1997 al fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale, incrementata della quota del fondo utilizzata per il 1997 ai fini di cui all'articolo 1, comma 164, lettere c) e d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, complessivamente pari a lire 1.820.922.000.000;

     b) dall'incremento annuale di cui all'articolo 2, comma 1.

     6. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti di province, comuni e comunità montane è determinato nella misura stabilita dalla dotazione annua demandata alla legge finanziaria.

     7. Il fondo nazionale speciale per gli investimenti è composto dalla quota di competenza propria dello Stato dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia, derivante dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637, e successive modificazioni ed integrazioni.

     8. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali è determinato in base all'onere residuo posto a carico dello Stato sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali. Per l'anno 1997 la dotazione del fondo è pari a complessive lire 8.590.000.000.000. Per gli anni successivi la dotazione del fondo è aggiornata secondo i criteri indicati dall'articolo 88, comma 6, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.

     9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2. Aggiornamento delle dotazioni dei fondi.

     1. Il fondo ordinario per le province ed i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, maggiorato delle detrazioni già operate per effetto dell'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili e dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, costituisce la base per l'aggiornamento delle risorse correnti, operato con riferimento ad un andamento coordinato con i princìpi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione economico- finanziaria dello Stato. L'importo dell'aggiornamento è assegnato al fondo per la perequazione e per gli incentivi, fatte salve la quota fissa di lire 10.000.000.000 di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), che è assegnata al fondo ordinario delle comunità montane e la quota fissa, gravante sulla sola parte spettante alle province, di lire 10.000.000.000 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), che è assegnata alle province di Catanzaro, Forlì e Vercelli.

     2. Il fondo ordinario per le comunità montane di cui all'articolo 1, comma 3, costituisce la base per l'aggiornamento delle risorse correnti, operato con riferimento ad un andamento coordinato con i princìpi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione economico-finanziaria dello Stato. L'importo dell'aggiornamento è assegnato al fondo ordinario.

 

     Art. 3. Riequilibrio dei contributi ordinari per province e comuni.

     1. I contributi ordinari spettanti alle province ed ai comuni, come definiti in base all'articolo 1, comma 2, e nella misura valida per il primo anno di applicazione del nuovo sistema dei trasferimenti, sono assoggettati ad un'operazione di riequilibrio, della durata di dodici anni, a decorrere dalla prima applicazione del nuovo sistema.

     2. Ai fini del riequilibrio viene definito dal Ministero dell'interno un fabbisogno standardizzato per le province e per i comuni, prendendo a base i servizi indispensabili di cui all'articolo 54, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e quelli maggiormente diffusi.

     3. Sono ritenuti servizi indispensabili quelli diffusi sul territorio con caratteristica di generalità. Sono ritenuti servizi maggiormente diffusi quelli presenti nel maggior numero di province o di comuni. Il Ministro dell'interno con proprio decreto, provvede all'identificazione dei due gruppi di servizi, con cadenza triennale, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

     4. Il fabbisogno standardizzato è calcolato con la somma dei prodotti delle unità di determinante per i parametri monetari di ciascun servizio. Sono aggiunti a detta somma, sia per le province che per i comuni, i correttivi per le condizioni di degrado, per la presenza di militari, per l'incremento della domanda di servizi negli enti di maggiore dimensione demografica e per la rigidità dei costi degli enti di minore dimensione demografica.

     5. Il fabbisogno standardizzato è aggiornato triennalmente. In relazione alle particolari esigenze delle province e dell'ampliamento dei servizi ad esse demandati, l'aggiornamento può avere cadenza inferiore, subordinatamente alle necessità tecniche di elaborazione di dati, e, ove necessario, utilizzando tecniche di costo-standard, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le tecniche di costo-standard possono essere sperimentate per i comuni.

     6. Gli aggregati di enti, entro i quali sono definiti i parametri monetari, sono i seguenti:

     a) province:

     1) con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;

     2) con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio di 300.000 ettari o più;

     3) con popolazione di 400.000 abitanti o più e territorio inferiore a 300.000 ettari;

     4) con popolazione di 400.000 abitanti o più e territorio di 300.000 ettari o più;

     b) comuni, con distinzione fra enti interamente montani ed altri sino a 59.999 abitanti:

     1) comuni con meno di 500 abitanti;

     2) comuni da 500 a 999 abitanti;

     3) comuni da 1.000 abitanti a 1.999 abitanti;

     4) comuni da 2.000 abitanti a 2.999 abitanti;

     5) comuni da 3.000 abitanti a 4.999 abitanti;

     6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

     7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

     8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;

     9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;

     10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;

     11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;

     12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.

     7. I determinanti della spesa sono individuati per tutti gli enti, con tecniche di correlazione, nell'ambito di ciascun servizio. Sono considerati determinanti:

     a) per i servizi alle persone gli elementi fisici derivanti dalla popolazione e dalle relative classi di età, con ponderazione in funzione dell'usufruibilità dei servizi;

     b) per i servizi al territorio delle province quelli relativi alla dimensione territoriale integrale, alla lunghezza delle strade, alla superficie lacustre e fluviale, alla dimensione territoriale boschiva e forestale, alle caratteristiche della diversa concentrazione urbanistica e degli impianti relativi alle attività ambientali;

     c) per i servizi al territorio dei comuni quelli relativi alla dimensione territoriale dei centri abitati ed alla dimensione territoriale extraurbana servita, ponderati, ove ne ricorra la necessità, con la densità della popolazione o con altro elemento, in funzione delle condizioni di usufruibilità dei servizi.

     8. I parametri monetari sono calcolati nell'ambito di ciascun servizio e di ciascuno degli aggregati indicati al comma 6, tenendo conto delle spese risultanti dai certificati di conto consuntivo degli ultimi tre anni disponibili, debitamente attualizzate, delle spese medie stabilizzate per determinante e del risultato dello studio di frequenza per individuare il valore normale.

     9. Il correttivo per il degrado delle condizioni socio-economiche è calcolato utilizzando:

     a) per le province:

     1) abitazioni non occupate per 100 occupate;

     2) numero medio di componenti per famiglia;

     3) autorizzazioni esercizi pubblici per 1.000 abitanti;

     4) consumi di energia elettrica pro-capite per uso domestico;

     5) consumi di energia elettrica pro-capite nel terziario;

     6) consumi di energia elettrica pro-capite per uso industriale;

     7) autorizzazioni esercizi non alimentari per 100 esercizi alimentari;

     8) scatti Telecom pro-capite;

     9) addetti alle unità locali per 100 abitanti;

     10) autoveicoli circolanti per 1.000 abitanti;

     11) posti-letto alberghieri ed extra-alberghieri per 10.000 abitanti;

     12) depositi bancari per abitante;

     13) valore aggiunto pro-capite al costo dei fattori;

     b) per i comuni:

     1) abitazioni non occupate per 100 occupate;

     2) numero medio di componenti per famiglia;

     3) autorizzazioni esercizi pubblici per 1.000 abitanti;

     4) consumi di energia elettrica pro-capite per uso domestico;

     5) consumi di energia elettrica pro-capite nel terziario;

     6) consumi di energia elettrica pro-capite per uso industriale;

     7) autorizzazioni esercizi non alimentari per 100 esercizi alimentari;

     8) scatti Telecom pro-capite;

     9) addetti alle unità locali per 100 abitanti;

     10) autoveicoli circolanti per 1.000 abitanti;

     c) ulteriori indicatori desumibili da dati disponibili presso l'Istituto nazionale di statistica o presso enti che appartengono al Si.Sta.N. Gli indicatori sono poi trasformati in indici esprimenti condizioni crescenti di degrado entro una scala da 1 a 10 e poi riassunti in un indice generale. Sono considerati degradati gli enti aventi un indice complessivo superiore ad 8, con indici singoli non inferiori al valore di 5, fatta eccezione per gli indici che, anche se di valore inferiore a 5, esprimano di per sé condizioni di degrado. Sono considerati gravemente degradati gli enti con un indice complessivo non inferiore a 9 e con indici singoli non inferiori al valore di 5, fatta eccezione per gli indici che, anche se di valore inferiore a 5, esprimano di per sé condizioni di degrado. Agli enti in condizioni di degrado è attribuito un correttivo non superiore al 10 per cento del proprio fabbisogno.

     10. Il correttivo per la presenza dei militari e delle loro famiglie è calcolato raffrontando i dati del Ministero della difesa con la popolazione residente. La maggiorazione è definita nella stessa percentuale rappresentata dai militari presenti e dalle loro famiglie rispetto alla popolazione residente. La maggiorazione non può superare il 5 per cento. Il correttivo è cumulabile con il correttivo di cui al comma 9.

     11. In ragione dell'incremento della domanda di servizi sono attribuiti:

     a) un correttivo moltiplicatore di 1,2 ai comuni capoluoghi di provincia;

     b) un correttivo moltiplicatore di 1,3 ai comuni capoluoghi di regione o sede di area metropolitana;

     c) un correttivo moltiplicatore di 1,15 alle province i cui comuni capoluogo siano sede di area metropolitana.

     12. E' attribuito altresì un correttivo alle province con popolazione superiore ad 800.000 abitanti ed ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, non compresi nella previsione di cui al comma 11, lettere a), b) e c), nella stessa percentuale rappresentata dai cittadini presenti rispetto a quelli residenti. Il correttivo è cumulabile con i correttivi di cui ai commi 9 e 10. Per il solo primo triennio, entro il quale viene effettuata una idonea indagine statistica, il correttivo è limitato ad un massimo del 10 per cento per i comuni e del 5 per cento per le province.

     13. E' attribuito un correttivo per la rigidità dei costi alle province con popolazione inferiore a 300.000 abitanti, ai comuni interamente montani fino a 2.000 abitanti, a quelli con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, nonché a quelli delle isole minori marittime. Il correttivo è determinato in misura tale da consentire la conservazione del 70 per cento del valore del fabbisogno per le province e del 100 per cento del valore del fabbisogno per i comuni in considerazione dell'operazione di cui ai commi 11 e 12. Il correttivo è cumulabile con quelli di cui ai commi 9 e 10.

     14. Eseguita la definizione a valenza triennale dei fabbisogni, viene operato triennalmente il confronto tra le risorse di ciascun ente, costituite dai contributi ordinari, come definiti al comma 1, maggiorati per i comuni dell'I.C.I. al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta, e la quota di fabbisogno corrispondente alla percentuale generale delle risorse complessive rispetto ai fabbisogni complessivi. Gli enti locali che così si evidenziano sovradotati sono assoggettati, per ogni triennio, a riduzioni in misura crescente dell'eccedenza. Gli enti sottodotati ricevono contributi integrativi in misura crescente nello stesso periodo. L'operazione di riequilibrio complessivo di cui al presente articolo ha la durata di dodici anni. Sono esclusi da riduzioni gli enti dissestati durante il periodo legale di risanamento. Le riduzioni sono operate ad iniziare dal primo anno successivo. In modo analogo si procede in caso di successive detrazioni dai trasferimenti dei proventi di nuovi tributi.

     15. Per il primo anno di applicazione della procedura di riequilibrio di cui al presente articolo i contributi integrativi derivanti dalle riduzioni degli enti sovradotati sono prioritariamente assegnati agli enti locali le cui risorse, come definite al comma 14, sono inferiori al 30 per cento del fabbisogno al fine di raggiungere almeno tale soglia.

 

     Art. 4. Contributi ordinari per le comunità montane.

     1. I contributi ordinari per le comunità montane sono determinati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, prendendo a base, per ciascun ente, l'attribuzione operata per l'esercizio precedente a quello del primo anno di applicazione del nuovo sistema dei trasferimenti.

     2. Nel caso di variazioni relative alle comunità montane i contributi ordinari vengono rideterminati con le seguenti modalità:

     a) in caso di fusione i contributi spettanti agli enti originari si sommano;

     b) in caso di scissione i contributi spettanti all'ente originario sono ripartiti in base alla popolazione;

     c) in caso di modificazioni territoriali i contributi spettanti agli enti interessati sono ripartiti in base alla popolazione.

     3. L'incremento annuale del fondo ordinario derivante

dall'aggiornamento di cui all'articolo 2 viene destinato, prioritariamente, per il finanziamento di nuove comunità montane, escluse le fattispecie di cui al comma 2. La parte non utilizzata e la quota di lire 10.000.000.000 di cui all'articolo 2, comma 1, sono attribuite, proquota, a tutte le comunità montane con le seguenti modalità:

     a) per il 75 per cento in ragione della popolazione montana;

     b) per il 25 per cento in ragione del territorio delle comunità montane.

     4. Per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 sono utilizzati i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.).

 

     Art. 5. Perequazione delle basi imponibili ed incentivi per lo sforzo tariffario e fiscale e per le funzioni associate.

     1. Il fondo per la perequazione e per gli incentivi per le province ed i comuni, di cui all'articolo 1, comma 5, destinato per il 16 per cento alle province e per l'84 per cento ai comuni, è assegnato:

     a) per le province secondo i seguenti criteri: l'80 per cento per la perequazione delle basi imponibili, il 10 per cento per l'incentivo allo sforzo fiscale ed il 10 per cento per l'incentivo allo sforzo tariffario;

     b) per i comuni per lire 20.000.000.000 ai comuni per lo svolgimento di funzioni associate, per lire 5.000.000.000 ai comuni che hanno realizzato o realizzano nel triennio la procedura di unione ed il resto secondo i seguenti criteri: il 40 per cento per la perequazione delle basi imponibili, il 45 per cento per l'incentivo allo sforzo fiscale ed il 15 per cento per l'incentivo allo sforzo tariffario.

     2. La perequazione viene effettuata con i seguenti criteri per le province, sull'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile dei veicoli e sull'imposta di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli sul pubblico registro automobilistico, e per i comuni, sull'imposta comunale sugli immobili e sull'imposta di registro, ipotecaria e catastale sui trasferimenti di immobili:

     a) sono presi in considerazione i gettiti potenziali se disponibili, oppure i gettiti dei tributi di competenza delle province e dei comuni. Per ciascun tributo è considerato, ove possibile, il valore per punto di aliquota, valutata nel suo valore medio ponderato. A tale fine, sono utilizzati i dati ufficiali in possesso delle amministrazioni pubbliche centrali;

     b) l'assegnazione dei contributi è disposta triennalmente, entro il mese di settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio. Per ciascun periodo restano fermi i dati di base utilizzati per i riparto. I contributi non si consolidano al termine del triennio;

     c) i destinatari dell'intervento perequativo sono gli enti che hanno applicato i tributi e per i quali il gettito potenziale, se disponibile, ovvero il provento del gettito dei tributi è inferiore al valore normale per abitante della classe demografica di appartenenza. A tal fine, valgono le classi di cui all'articolo 3, comma 6;

     d) il sistema perequativo deve assegnare contributi che gradualmente consentano l'allineamento dei proventi del tributo da perequare al provento medio per abitante di ciascuna classe privilegiando, con idoneo metodo, gli enti in proporzione crescente allo scarto negativo dalla stessa media;

     e) qualora con l'assegnazione del contributo perequativo annuale l'ente raggiunga o superi la media di cui al comma d), l'eventuale eccedenza viene ridistribuita tra gli altri enti destinatari della perequazione, in proporzione ai contributi assegnati;

     f) nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di ciascun ente al di sotto della media, la somma eccedente è distribuita a tutti gli enti in proporzione al proprio fabbisogno.

     3. L'incentivo allo sforzo fiscale è attribuito separatamente a province e comuni, con assegnazione valida per un triennio e non consolidabile, ed è calcolato come segue:

     a) per le province l'incentivo allo sforzo fiscale è calcolato sulla base dei singoli tributi, i cui introiti vanno resi paragonabili e poi neutralizzati agli effetti dell'aliquota applicata. I singoli contributi sono attribuiti, nei limiti della dotazione del fondo, agli enti che presentano indici superiori ai valori medi generali degli aggregati di cui all'articolo 3 e dei sottoaggregati più significativi, ed in proporzione ai differenziali positivi. In caso di impossibilità di definizione degli incentivi la quota di fondo viene attribuita alla perequazione delle basi imponibili;

     b) per i comuni l'incentivo allo sforzo fiscale è calcolato sulla base della percentuale rappresentata dalla base imponibile sulla quale effettivamente è corrisposta l'I.C.I in ogni comune rispetto alla base imponibile risultante dal catasto. Per il primo triennio l'incentivo è corrisposto ai comuni che superano l'80 per cento. Per ogni successivo triennio la percentuale è aumentata di 5 punti. L'incentivo è attribuito in proporzione alla maggiore percentuale di rendita catastale contribuita rispetto alla media. Fino a quando la suddetta metodologia non è applicabile per i comuni, l'incentivo allo sforzo fiscale è calcolato sulla base dell'I.C.I., considerando il rapporto rispetto alla base imponibile risultante dalle dichiarazioni a suo tempo rese dai contribuenti. Per il primo triennio vale il limite del 90 per cento, con successivi aumenti triennali di 5 punti. I dati relativi all'I.C.I. sono forniti dal Ministero delle finanze, che provvede anche a completare i dati forniti dai contribuenti in sede di versamenti dell'imposta con le indicazioni ulteriormente necessarie.

     4. L'incentivo allo sforzo tariffario, con assegnazione valida per un triennio e non consolidabile, è attribuito in base al maggiore tasso di copertura dei costi, con introiti da tariffa, realizzato nel corso dell'ultimo biennio precedente. I singoli contributi sono attribuiti nei limiti del fondo agli enti che hanno valori superiori a quelli medi generali degli aggregati di cui all'articolo 3, ed in proporzione ai differenziali positivi.

     5. L'incentivo per la realizzazione delle procedure di unione di cui all'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è assegnato ai comuni che la dimostrino al Ministero dell'interno con apposita certificazione. L'incentivo è attribuito entro il limite del 10 per cento delle spese correnti del bilancio complessivo ed entro il limite della quota di fondo disponibile di cui al comma 1.

     6. L'incentivo per la gestione associata dei servizi, con assegnazione valida per un triennio e non consolidabile, è attribuito per lire 20.000.000.000 ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che dimostrino al Ministero dell'interno di avere realizzata la gestione associata. Sono considerati i servizi o le funzioni riguardanti l'istruzione primaria e secondaria, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'esercizio della fognatura e della depurazione ed altri servizi da determinare dal Ministero dell'interno con proprio decreto. L'incentivo è determinato sulla base del valore economico dei servizi e non oltre il dieci per cento dello stesso. I singoli contributi sono attribuiti entro i limiti del fondo disponibile.

 

     Art. 6. Finalità ed attribuzione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

     1. I contributi in conto capitale assegnati agli enti locali a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti sono specificamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale stabiliti dalla regione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Non possono essere utilizzati per il finanziamento di spese correnti o di altri investimenti. Nel caso in cui non siano utilizzati nell'anno di assegnazione si considerano impegnati e possono essere utilizzati nei quattro anni successivi, ferma restando la destinazione per legge. Ove la regione non abbia definito gli obiettivi, l'utilizzazione dei contributi è determinata dall'ente locale, ferma restando la destinazione di legge.

     2. Alle province, ai comuni ed alle comunità montane spettano contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti con le seguenti modalità:

     a) l'assegnazione è disposta in conto capitale, con proiezione triennale, entro due mesi dall'approvazione della legge finanziaria, con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;

     b) per le province ed i comuni i contributi sono determinati tenendo conto della popolazione di ciascun ente, con riferimento alla spesa media pro-capite sostenuta per i lavori pubblici da ciascun gruppo di enti locali, risultante definita dai dati più recenti forniti dal Ministero dei lavori pubblici al Servizio statistico nazionale e da questo divulgati. Ai fini del riparto valgono le classi di cui all'articolo 3, comma 6; ove i dati delle opere pubbliche non consentono operazioni di riaggregazione, valgono le classi di enti all'uopo indicati. Dalla parte del fondo così determinato spettante ai comuni viene prioritariamente assegnata ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti una quota pari al 20 per cento, da ripartire con i medesimi criteri sopra individuati;

     c) per le comunità montane il fondo è distribuito alle regioni, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'U.N.C.E.M.

 

     Art. 7. Finalità ed attribuzione del fondo nazionale speciale per gli investimenti.

     1. Il fondo è destinato prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli enti in gravissime condizioni di degrado.

     2. Il fondo nazionale speciale per gli investimenti, di cui all'articolo 1, comma 7, è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Art. 8. Definizione e comunicazione dei contributi spettanti ai singoli enti.

     1. Alle province ed ai comuni spettano contributi annuali a valere sul fondo ordinario, calcolati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, e con applicazione dell'operazione di riequilibrio di cui all'articolo 3, prendendo a base per ciascun ente, in sede di prima applicazione, l'attribuzione operata per l'esercizio precedente a quello del primo anno di applicazione del nuovo sistema dei trasferimenti.

     2. Alle comunità montane spettano contributi annuali a valere sul fondo ordinario, calcolati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4.

     3. Alle province, ai comuni ed alle comunità montane spettano contributi annuali a valere sul fondo consolidato, calcolati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e dall'articolo 2, comma 1.

     4. Alle province ed ai comuni spettano contributi a valere sul fondo per la perequazione e per gli incentivi, di cui all'articolo 1, comma 5, con le modalità di cui all'articolo 5.

     5. Alle province, ai comuni ed alle comunità montane sono attribuiti contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, e dall'articolo 6.

     6. Alle province, ai comuni ed alle comunità montane sono attribuiti contributi a valere sul fondo nazionale speciale per gli investimenti in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, e dall'articolo 7.

     7. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 8, è attribuito annualmente agli enti locali in ragione dell'onere posto a carico dello Stato per l'ammortamento dei mutui contratti dall'ente, secondo la normativa in base alla quale fu concesso il contributo.

     8. I dati relativi agli importi dei contributi spettanti ai singoli enti sono aggiornati con cadenza triennale. Salvo diversa disposizione, entro il mese di settembre il Ministero dell'interno comunica, attraverso il proprio sistema informativo, i contributi spettanti a ciascun ente per il triennio seguente.

La seconda e la terza comunicazione annuale di ciascun triennio comprendono, rispettivamente, una e due proiezioni annuali dei contributi spettanti, modificabili a seguito del successivo aggiornamento triennale.

 

     Art. 9. Disposizioni finali.

     1. Il nuovo sistema dei trasferimenti erariali di cui al presente decreto legislativo entra in funzione contestualmente all'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dalla stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché le disposizioni in materia di riparto dei trasferimenti tra le nuove province istituite ai sensi dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e quelle originarie.

     2. In sede di prima applicazione, i dati contenuti nel presente decreto legislativo relativi alla determinazione e quantificazione dei fondi ed alle relative assegnazioni agli enti locali sono aggiornati con riferimento all'ultimo esercizio precedente a quello dell'entrata in funzione del nuovo sistema dei trasferimenti erariali. All'aggiornamento si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

     3. Sino all'entrata in funzione del nuovo sistema i trasferimenti erariali sono corrisposti agli enti locali nella misura stabilita dalla legislazione vigente. Le eventuali risorse aggiuntive sono ripartite ai soli enti le cui risorse risultino al di sotto della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa, considerando le risorse quali costituite dai contributi ordinari e consolidati, maggiorati per i comuni dell'I.C.I. al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta.