§ 27.1.37 - Legge 31 ottobre 1973, n. 637.
Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia .


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:31/10/1973
Numero:637


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 30 dicembre 1972, i proventi della gestione della casa da gioco di Campione d'Italia - al netto dei prelievi fiscali, del canone dovuto al gestore o delle spese di gestione nel [...]


§ 27.1.37 - Legge 31 ottobre 1973, n. 637.

Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia .

(G.U. 2 novembre 1973, n. 283).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 30 dicembre 1972, i proventi della gestione della casa da gioco di Campione d'Italia - al netto dei prelievi fiscali, del canone dovuto al gestore o delle spese di gestione nel caso di conduzione diretta nonché delle somme spettanti al comune per il pareggio del proprio bilancio, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, tenute presenti le particolari condizioni geo-politiche e le esigenze di sviluppo di quel comune - sono versati, a fine di ogni decade, a cura del comune stesso in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

     Con decreto del Ministro per il tesoro sono disposte corrispondenti assegnazioni di fondi ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per essere erogate a favore di comuni e province per la realizzazione di opere pubbliche, ovvero per la destinazione ad altri enti pubblici operanti nell'ambito del territorio comunale e provinciale per il conseguimento dei fini istituzionali.

      (Omissis) [1]

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno è tenuto a presentare, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero del tesoro, i conti consuntivi della soppressa gestione fuori bilancio riguardanti i proventi della suddetta casa da gioco per gli esercizi relativi all'ultimo quinquennio .


[1] Comma abrogato dall'art. 3 del D.L. 27 ottobre 1995, n. 444.