§ 10.5.79 - L. 12 gennaio 1996, n. 24.
Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:12/01/1996
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dall'anno 1995 all'Unione italiana ciechi è corrisposto un contributo compensativo annuo di lire 4.000 milioni.
Art. 2.      1. Per gli anni 1996 e 1997, il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede alla erogazione di finanziamenti a favore di progetti del libro parlato presentati dai centri di cui al comma [...]
Art. 3.      1. All'onere annuo di lire 4.000 milioni derivante dall'attuazione dell'art. 1 si provvede, per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio [...]


§ 10.5.79 - L. 12 gennaio 1996, n. 24.

Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi.

(G.U. 19 gennaio 1996, n. 15).

 

Art. 1.

     1. A decorrere dall'anno 1995 all'Unione italiana ciechi è corrisposto un contributo compensativo annuo di lire 4.000 milioni.

     2. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Unione italiana ciechi trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali una relazione sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sugli eventuali risultati conseguiti.

 

     Art. 2.

     1. Per gli anni 1996 e 1997, il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede alla erogazione di finanziamenti a favore di progetti del libro parlato presentati dai centri di cui al comma 2, esclusi i centri che già ricevano contributi dallo Stato allo stesso titolo.

     2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati da centri che operino nel settore da almeno dieci anni a livello nazionale ed internazionale e che svolgano l'attività di registrazione ovvero di trascrizione in braille dei testi su richiesta degli utenti, anche relativamente a testi scolastici ed universitari, in almeno tre lingue e senza limiti qualitativi e quantitativi.

     3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti a favore dei progetti di cui al comma 1, sulla base di criteri relativi alla qualità e alla efficacia degli stessi.

 

     Art. 3.

     1. All'onere annuo di lire 4.000 milioni derivante dall'attuazione dell'art. 1 si provvede, per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, per gli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     2. All'onere annuo di lire 800 milioni derivante dall'attuazione dell'art. 2 si provvede, per gli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione della stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.