§ 61.1.19 - D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.
Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260.


Settore:Normativa nazionale
Materia:61. Marchi e brevetti
Capitolo:61.1 brevetti
Data:22/06/1979
Numero:338


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 2.      L'art. 2 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 3.      L'art. 3 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 4.      L'art. 4 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 5.      L'art. 6 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 6.      Gli articoli 8 e 9 sono abrogati
Art. 7.      L'art. 12 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 8.      L'art. 13 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 9.      L'art. 14 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 10.      L'art. 15 è sostituito dal seguente
Art. 11.      L'art. 16 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 12.      L'art. 17 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 13.      L'art. 27 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 14.      Dopo l'art. 27 è aggiunto il seguente art. 27-bis: (Omissis
Art. 15.      L'art. 27-bis introdotto dall'art. 4 della legge 1° luglio 1959, n. 514, assume il n. 27-ter
Art. 16.      L'art. 28 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 17.      L'art. 30 è abrogato
Art. 18.      Nell'art. 31 al primo comma le parole "degli articoli 13 e 14" sono sostituite con le parole "dell'art. 13"
Art. 19.      L'art. 32, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, è abrogato
Art. 20.      L'art. 38 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 21.      L'art. 39 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 22.      L'art. 45 è abrogato
Art. 23.      Nel primo comma dell'art. 46 sono soppresse le parole "la tassa di concessione di completivo"
Art. 24.      L'art. 50 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 25.      La rubrica del titolo V è così modificata: "Attuazione, decadenza, rinuncia e nullità del brevetto"
Art. 26.      L'art. 54-sexies introdotto con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 27.      L'art. 55 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 28.      L'art. 59 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 29.      Dopo l'art. 59 sono aggiunti i seguenti: (Omissis
Art. 30.      Nell'art. 66, n. 2), sono soppresse le parole "per non meno di tre anni"; dopo il n. 9) è aggiunto un n. 10) del seguente tenore: "le sentenze di cui all'art. 27-bis e [...]
Art. 31.      Nell'art. 68, comma primo, alle parole "ai numeri 4) e 9)" sono sostituite le parole "ai numeri 4), 9) e 10)"
Art. 32.      Nell'art. 78 è abrogato il secondo comma
Art. 33.      L'art. 79 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 34.      Dopo l'art. 83 è aggiunto il seguente art. 83-bis: (Omissis
Art. 35.      Nell'art. 84 è abrogato il secondo comma
Art. 36.      Dopo l'art. 89 sono aggiunti i seguenti: (Omissis
Art. 37.      Nell'art. 93, primo comma, dopo le parole "il richiedente" sono aggiunte le parole "o il mandatario se vi sia"
Art. 38.      L'art. 94 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 39.      Nell'art. 4 il punto 3) è sostituito dal seguente: "Il documento comprovante il versamento delle tasse prescritte"; dopo il punto 4) è aggiunto un punto 5) del seguente [...]
Art. 40.      Nell'art. 5 il primo comma è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 41.      Dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente art. 5-bis: (Omissis
Art. 42.      Nell'art. 7 le parole "un mese" sono sostituite dalle parole "due mesi". E' aggiunto il seguente secondo comma: (Omissis
Art. 43.      L'art. 10 è abrogato
Art. 44.      Nell'art. 11 al primo comma sono soppresse le parole "originariamente" e "in altro Stato"; al secondo comma sono soppresse le parole "all'estero"
Art. 45.      L'art. 13 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 46.      Nell'art. 15 al primo comma sono soppresse le parole "all'estero"
Art. 47.      Sono abrogati gli articoli 16, 17, 18 e 19
Art. 48.      Nell'art. 20 sono soppresse le parole "o negli articoli 16 e 19”; nell'ultimo comma le parole "originariamente fatto in un altro Stato" sono sostituite dalle seguenti: [...]
Art. 49.      L'art. 26 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 50.      L'art. 28 è abrogato
Art. 51.      L'art. 32 è abrogato
Art. 52.      L'art. 33 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 53.      L'art. 43 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 54.      Nell'art. 54 la parola "quindici" è sostituita dalla parola "venti"
Art. 55.      L'art. 92 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 56.      Nell'art. 97 al secondo comma sono soppresse le parole "principali e completivi"
Art. 57.      L'art. 104 è abrogato
Art. 58.      Il secondo comma dell'art. 9 è abrogato
Art. 59.      L'art. 10 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 60.      Nell'art. 13 al secondo comma le parole "gli articoli 55, n. 1)" sono sostituite dalle parole "gli articoli 55"
Art. 61.      Nell'art. 15 al primo comma sono soppresse le parole "originariamente" e "in altro Stato"; nel secondo comma sono soppresse le parole "all'estero"
Art. 62.      L'art. 17 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 63.      Nell'art. 18 al primo comma sono soppresse le parole "all'estero"
Art. 64.      Sono abrogati gli articoli 19, 20, 21 e 22
Art. 65.      Nell'art. 23 al secondo comma sono soppresse le parole "o negli articoli 19 e 22"; all'ultimo comma le parole "originariamente fatto in un altro Stato" sono sostituite [...]
Art. 66.      L'art. 41 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 67.      Nell'art. 48 al primo comma sono soppresse le parole "quando sia stata concessa a protezione temporanea prevista dall'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127"
Art. 68.      L'art. 90 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 69.      Nell'art. 105 le parole "dell'art. 59, n. 3)" sono sostituite dalle parole "dell'art. 59, n. 2)"
Art. 70.      L'art. 109 è abrogato
Art. 71.      Nell'art. 1, al terzo comma, nel n. 1) sono soppresse le parole: "e ora"
Art. 72.      Nell'art. 2, al terzo comma, sono soppresse le parole: "e indica nel verbale di deposito anche l'ora della ricezione del plico"
Art. 73.      Nell'art. 4, al terzo comma, le parole "nei dieci giorni" sono sostituite dalle parole "nei trenta giorni"
Art. 74.      L'art. 9 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 75.      Il titolo VIII della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è così modificato: al numero d'ordine 90 al punto 1) è [...]
Art. 76.      Nell'art. 1 il sesto comma è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 77.      Nell'art. 2 il secondo comma è abrogato
Art. 78.      Nell'art. 16 il primo comma è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 79.      L'art. 3 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 80.      L'art. 10 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 81.      Le domande di brevetto per invenzioni e modelli industriali e quelle per la trascrizione dei relativi atti anche se già depositate al momento dell'entrata in vigore di [...]
Art. 82.      Le domande di brevetto completivo e i brevetti completivi tuttora efficaci sono soggetti alla disciplina comune; ad essi si applica il precedente art. 81. Sono dovute le [...]
Art. 83.      I brevetti per invenzioni e modelli industriali già concessi al momento dell'entrata in vigore di questo decreto sono soggetti, quanto alle cause di nullità, alle norme [...]
Art. 84.      L'ultimo comma dell'art. 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, si applica ai brevetti per invenzione industriale che non siano scaduti alla data di entrata in [...]
Art. 85.      In un successivo regolamento che sarà emanato, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, [...]
Art. 86.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto sarà provveduto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle modifiche da [...]


§ 61.1.19 - D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338. [1]

Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260.

(G.U. 7 agosto 1979, n. 215)

 

 

Titolo I

 

TESTO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL REGIO DECRETO 29 GIUGNO 1939, N. 1127, E MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

 

     Art. 1.

     L'art. 1 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 2.

     L'art. 2 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 3.

     L'art. 3 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 4.

     L'art. 4 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 5.

     L'art. 6 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 6.

     Gli articoli 8 e 9 sono abrogati.

 

          Art. 7.

     L'art. 12 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 8.

     L'art. 13 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 9.

     L'art. 14 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 10.

     L'art. 15 è sostituito dal seguente:

      (Omissis)

     Per le invenzioni per le quali sia rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito della novità di cui all'art. 14 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.

 

          Art. 11.

     L'art. 16 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 12.

     L'art. 17 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 13.

     L'art. 27 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 14.

     Dopo l'art. 27 è aggiunto il seguente art. 27-bis: (Omissis)

 

          Art. 15.

     L'art. 27-bis introdotto dall'art. 4 della legge 1° luglio 1959, n. 514, assume il n. 27-ter.

 

          Art. 16.

     L'art. 28 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 17.

     L'art. 30 è abrogato.

 

          Art. 18.

     Nell'art. 31 al primo comma le parole "degli articoli 13 e 14" sono sostituite con le parole "dell'art. 13".

 

          Art. 19.

     L'art. 32, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, è abrogato.

 

          Art. 20.

     L'art. 38 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 21.

     L'art. 39 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 22.

     L'art. 45 è abrogato.

 

          Art. 23.

     Nel primo comma dell'art. 46 sono soppresse le parole "la tassa di concessione di completivo".

 

          Art. 24.

     L'art. 50 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 25.

     La rubrica del titolo V è così modificata: "Attuazione, decadenza, rinuncia e nullità del brevetto".

 

          Art. 26.

     L'art. 54-sexies introdotto con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 27.

     L'art. 55 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 28.

     L'art. 59 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 29.

     Dopo l'art. 59 sono aggiunti i seguenti: (Omissis)

 

          Art. 30.

     Nell'art. 66, n. 2), sono soppresse le parole "per non meno di tre anni"; dopo il n. 9) è aggiunto un n. 10) del seguente tenore: "le sentenze di cui all'art. 27-bis e le relative domande giudiziali".

 

          Art. 31.

     Nell'art. 68, comma primo, alle parole "ai numeri 4) e 9)" sono sostituite le parole "ai numeri 4), 9) e 10)".

 

          Art. 32.

     Nell'art. 78 è abrogato il secondo comma.

 

          Art. 33.

     L'art. 79 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 34.

     Dopo l'art. 83 è aggiunto il seguente art. 83-bis: (Omissis)

 

          Art. 35.

     Nell'art. 84 è abrogato il secondo comma.

 

          Art. 36.

     Dopo l'art. 89 sono aggiunti i seguenti: (Omissis)

 

          Art. 37.

     Nell'art. 93, primo comma, dopo le parole "il richiedente" sono aggiunte le parole "o il mandatario se vi sia".

 

          Art. 38.

     L'art. 94 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

Titolo II

 

Testo delle modifiche apportate al regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive modificazioni

 

          Art. 39.

     Nell'art. 4 il punto 3) è sostituito dal seguente: "Il documento comprovante il versamento delle tasse prescritte"; dopo il punto 4) è aggiunto un punto 5) del seguente tenore: "la designazione dell'inventore".

 

          Art. 40.

     Nell'art. 5 il primo comma è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 41.

     Dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente art. 5-bis: (Omissis)

 

          Art. 42.

     Nell'art. 7 le parole "un mese" sono sostituite dalle parole "due mesi". E' aggiunto il seguente secondo comma: (Omissis)

 

          Art. 43.

     L'art. 10 è abrogato.

 

          Art. 44.

     Nell'art. 11 al primo comma sono soppresse le parole "originariamente" e "in altro Stato"; al secondo comma sono soppresse le parole "all'estero".

 

          Art. 45.

     L'art. 13 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 46.

     Nell'art. 15 al primo comma sono soppresse le parole "all'estero".

 

          Art. 47.

     Sono abrogati gli articoli 16, 17, 18 e 19.

 

          Art. 48.

     Nell'art. 20 sono soppresse le parole "o negli articoli 16 e 19”; nell'ultimo comma le parole "originariamente fatto in un altro Stato" sono sostituite dalle seguenti: "compiuto agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti".

 

          Art. 49.

     L'art. 26 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 50.

     L'art. 28 è abrogato.

 

          Art. 51.

     L'art. 32 è abrogato.

 

          Art. 52.

     L'art. 33 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 53.

     L'art. 43 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 54.

     Nell'art. 54 la parola "quindici" è sostituita dalla parola "venti".

 

          Art. 55.

     L'art. 92 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 56.

     Nell'art. 97 al secondo comma sono soppresse le parole "principali e completivi".

 

          Art. 57.

     L'art. 104 è abrogato.

 

Titolo III

 

Testo delle modifiche apportate al regio decreto 25 agosto 1940, N. 1411, e successive modificazioni

 

          Art. 58.

     Il secondo comma dell'art. 9 è abrogato.

 

          Art. 59.

     L'art. 10 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 60.

     Nell'art. 13 al secondo comma le parole "gli articoli 55, n. 1)" sono sostituite dalle parole "gli articoli 55".

 

Titolo IV

 

Testo delle modifiche apportate al regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, e successive modificazioni

 

          Art. 61.

     Nell'art. 15 al primo comma sono soppresse le parole "originariamente" e "in altro Stato"; nel secondo comma sono soppresse le parole "all'estero".

 

          Art. 62.

     L'art. 17 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 63.

     Nell'art. 18 al primo comma sono soppresse le parole "all'estero".

 

          Art. 64.

     Sono abrogati gli articoli 19, 20, 21 e 22.

 

          Art. 65.

     Nell'art. 23 al secondo comma sono soppresse le parole "o negli articoli 19 e 22"; all'ultimo comma le parole "originariamente fatto in un altro Stato" sono sostituite dalle parole "compiuto agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti".

 

          Art. 66.

     L'art. 41 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 67.

     Nell'art. 48 al primo comma sono soppresse le parole "quando sia stata concessa a protezione temporanea prevista dall'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127".

 

          Art. 68.

     L'art. 90 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 69.

     Nell'art. 105 le parole "dell'art. 59, n. 3)" sono sostituite dalle parole "dell'art. 59, n. 2)".

 

          Art. 70.

     L'art. 109 è abrogato.

 

Titolo V

 

Testo delle modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540

 

          Art. 71.

     Nell'art. 1, al terzo comma, nel n. 1) sono soppresse le parole: "e ora".

 

          Art. 72.

     Nell'art. 2, al terzo comma, sono soppresse le parole: "e indica nel verbale di deposito anche l'ora della ricezione del plico".

 

          Art. 73.

     Nell'art. 4, al terzo comma, le parole "nei dieci giorni" sono sostituite dalle parole "nei trenta giorni".

 

          Art. 74.

     L'art. 9 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

Titolo VI

 

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641

 

          Art. 75.

     Il titolo VIII della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è così modificato: al numero d'ordine 90 al punto 1) è soppressa la parola "principale" e sono inoltre soppressi i punti 2), 8) e 9); al punto 6) dopo le parole "quindicesimo anno" sono aggiunte le parole "e successivi"; al numero d'ordine 91 sono soppresse le parole "principale o completivo"; al numero d'ordine 92 è soppresso il punto 7).

     Le note a margine del numero d'ordine 90 dello stesso titolo VIII sono così modificate: il secondo comma è soppresso; nel terzo comma sono soppresse le parole "la tassa di rilascio di completivo"; nel quarto comma le parole "successive a quelle del primo anno" sono sostituite da "successive a quella del primo triennio"; il decimo comma è sostituito dal seguente: "il richiedente o titolare di un brevetto che abbia offerto al pubblico licenza non esclusiva sul brevetto ha diritto alla riduzione alla metà delle tasse annuali (art. 50 del decreto succitato).

 

Titolo VII

 

Testo delle modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974

 

          Art. 76.

     Nell'art. 1 il sesto comma è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 77.

     Nell'art. 2 il secondo comma è abrogato.

 

          Art. 78.

     Nell'art. 16 il primo comma è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

Titolo VIII

 

Testo delle modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32

 

          Art. 79.

     L'art. 3 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 80.

     L'art. 10 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

Titolo IX

 

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 81.

     Le domande di brevetto per invenzioni e modelli industriali e quelle per la trascrizione dei relativi atti anche se già depositate al momento dell'entrata in vigore di questo decreto, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute; tuttavia, per quanto riguarda la regolarità formale e la designazione dell'inventore sono soggette alle norme preesistenti.

     Sono fatti salvi i diritti di priorità di cui agli articoli 9 e 17 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, abrogati, se la divulgazione è avvenuta prima della entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 82.

     Le domande di brevetto completivo e i brevetti completivi tuttora efficaci sono soggetti alla disciplina comune; ad essi si applica il precedente art. 81. Sono dovute le tasse annuali che maturano con decorrenza dalla annualità in scadenza un anno dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 83.

     I brevetti per invenzioni e modelli industriali già concessi al momento dell'entrata in vigore di questo decreto sono soggetti, quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriore, quanto agli effetti della declaratoria di nullità alla norma di cui all'art. 59-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

 

          Art. 84.

     L'ultimo comma dell'art. 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, si applica ai brevetti per invenzione industriale che non siano scaduti alla data di entrata in vigore di questo decreto. Tuttavia i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'invenzione hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei brevetti non ancora scaduti.

 

          Art. 85.

     In un successivo regolamento che sarà emanato, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, saranno dettate le disposizioni relative alla formazione dell'albo dei mandatari abilitati, contenenti la disciplina dell'esame di idoneità, dell'esercizio del potere disciplinare, e di ogni altro aspetto dell'attività professionale.

     Fino alla formazione dell'albo dei mandatari abilitati, il mandato può essere conferito a chiunque.

 

          Art. 86.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto sarà provveduto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle modifiche da apportare al decreto ministeriale 22 febbraio 1973 concernente il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540.


[1] Abrogato dall’art. 246 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.