§ 2.10.137 - D.P.R. 12 agosto 1975, n. 974.
Norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, in attuazione della delega di cui alla legge 16 luglio 1974, n. 722.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.10 varietà vegetali e specie agrarie
Data:12/08/1975
Numero:974


Sommario
Artt. 1. – 8. 
Art. 14.      Ai brevetti concernenti nuove varietà vegetali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente decreto, le norme del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, [...]
Art. 15.      Con le stesse modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, possono altresì, per motivi di interesse pubblico e indipendentemente dall'attuazione [...]
Art. 16.      Le licenze previste negli articoli precedenti sono concesse su conforme parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione [...]
Art. 17.      Per gli accertamenti indispensabili ai fini dei pareri previsti nel presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre sperimentazioni nel territorio nazionale ed [...]
Art. 18.  [7]
Art. 19.      Ai componenti della commissione estranei alle amministrazioni dello Stato è corrisposto, ove competa, il trattamento di missione corrispondente a quello spettante al personale statale con [...]
Art. 22. 
Art. 22 bis. 


§ 2.10.137 - D.P.R. 12 agosto 1975, n. 974. [1]

Norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, in attuazione della delega di cui alla legge 16 luglio 1974, n. 722.

(G.U. 26 aprile 1976, n. 109).

 

     Artt. 1. – 8. [2]

 

     Artt. 9. – 11. [3]

 

     Artt. 12. – 13. [4]

 

     Art. 14.

     Ai brevetti concernenti nuove varietà vegetali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente decreto, le norme del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, e successive modificazioni, in materia di licenze obbligatorie [5].

     La mancanza, la sospensione o la riduzione dell'attuazione prevista all'art. 1 del citato decreto si verifica quando il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non pone a disposizione degli utilizzatori, nel territorio dello Stato, il materiale di propagazione e di moltiplicazione della varietà vegetale brevettata in misura adeguata alle esigenze dell'economia nazionale.

 

     Art. 15.

     Con le stesse modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, possono altresì, per motivi di interesse pubblico e indipendentemente dall'attuazione dell'oggetto del brevetto, essere concesse, in qualunque momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del brevetto, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione di varietà vegetali brevettate che possono servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonché per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.

 

     Art. 16.

     Le licenze previste negli articoli precedenti sono concesse su conforme parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze. La misura e le modalità di pagamento del compenso, in caso di opposizione presentato ai sensi dell'art. 54-quater del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono determinate a norma dell'art. 50, secondo comma, dello stesso decreto [6].

     Il decreto di concessione della licenza può prevedere l'obbligo per il titolare del brevetto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione e/o di moltiplicazione necessario.

 

     Art. 17.

     Per gli accertamenti indispensabili ai fini dei pareri previsti nel presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre sperimentazioni nel territorio nazionale ed ispezioni nei luoghi di produzione.

     Per gli stessi fini detto Ministero può valersi anche dell'opera di istituti di sperimentazione agraria, di istituti universitari e di istituti previsti in convenzioni internazionali od accordi alle quali l'Italia abbia aderito.

 

     Art. 18. [7]

     [Per i pareri che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste deve esprimere in conformità delle disposizioni del presente decreto, è istituita presso il Ministero stesso una commissione consultiva nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     La commissione è composta:

     1) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede;

     2) dal direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     3) dal direttore generale per la tutela dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     4) dal direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     5) dal direttore dell'istituto conservatore dei registri delle varietà dei prodotti sementieri;

     6) dal direttore dell'ufficio centrale brevetti;

     7) da un professore ordinario della facoltà di agraria di una Università, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

     8) dal direttore di un istituto agrario sperimentale, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

     9) da un esaminatore tecnico dell'ufficio centrale brevetti;

     10) da un funzionario del Ministero della sanità.

     I membri di cui ai numeri da 2) a 6) possono essere sostituiti da funzionari dei rispettivi servizi; per i membri di cui ai numeri da 7) a 10) deve essere previsto un supplente.

     Con provvedimento motivato dal presidente possono essere chiamati a far parte della commissione, per l'esame delle singole questioni, anche esperti particolarmente qualificati, in numero non superiore a tre.

     Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

     La commissione dura in carica un triennio e i suoi componenti possono essere confermati.

     In caso di mancato tempestivo rinnovo la commissione continua a funzionare fino al nuovo provvedimento di nomina.

     La commissione, prima di esprimere il proprio parere, può sentire gli interessati o i loro rappresentanti i quali devono in ogni caso essere convocati quando ne abbiano fatto richiesta.]

 

     Art. 19.

     Ai componenti della commissione estranei alle amministrazioni dello Stato è corrisposto, ove competa, il trattamento di missione corrispondente a quello spettante al personale statale con qualifica di dirigente superiore.

 

     Artt. 20. – 21. [8]

 

     Art. 22. [9]

 

     Art. 22 bis. [10]

 

     Artt. 23. – 25. [11]


[1] Abrogato dall’art. 246 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, fatto salvo l’art. 18.

[2] Articoli abrogati dall’art. 32 del D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso art. 32 del D.Lgs 455/1998.

[3] Articoli abrogati dall'art. 7 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 391 e dall’art. 32 del D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455.

[4] Articoli abrogati dall’art. 32 del D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso art. 32 del D.Lgs 455/1998.

[5] Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 14 ottobre 1985, n. 620.

[6] Comma così sostituito dall'art. 78 del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

[7] Articolo abrogato dall'art. 129 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

[8] Articoli abrogati dall’art. 32 del D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso art. 32 del D.Lgs. 455/1998.

[9] Articolo sostituito dall'art. 13 del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 e abrogato dall’art. 32 del D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso art. 32 del D.P.R. 338/1979.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 14 della L. 14 ottobre 1985, n. 620 e abrogato dall’art. 32 del D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso art. 32 del D.Lgs. 455/1998.

[11] Articoli abrogati dall’art. 32 del D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso art. 32 del D.Lgs. 455/1998.